Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del "devolutum", un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PICCAGLI 5, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VARISCO, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO MIGNOLLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE SI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato FAIN BINDA MARIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.1073/95 della Corte d'Appello Di VENEZIA, depositata il 02/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato GIGLI GIUSEPPE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 aprile 1982 IA De IA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona suo fratello GI De IA, esponendo di aver promesso di vendergli, con un contratto preliminare del 6 luglio 1976, la propria quota di un comune loro immobile per il prezzo di lire 4.600.000, il quale non era stato pagato nel termine concordato di cinque anni;
chiese quindi che la convenzione fosse dichiarata inefficace, o in subordine risolta per inadempimento o in via ulteriormente gradata per eccessiva onerosità. Il convenuto, assumendo che il negozio aveva natura di contratto definitivo e che egli aveva offerto e ancora offriva il versamento del prezzo, chiese in via riconvenzionale la dichiarazione di autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura, ai fini della sua trascrizione.
Con sentenza del 3 ottobre 1989 il Tribunale accolse la domanda principale proposta dall'attrice, correlativamente respingendo la riconvenzionale.
Impugnata da GI De IA, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia, che con sentenza del 2 ottobre 1995 ha dichiarato che le sottoscrizioni del contratto del 6 luglio 1976 sono autentiche e che esso ha avuto efficacia immediatamente traslativa. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che la domanda dell'appellante, intesa ad ottenere il "trasferimento" del bene, non poteva intendersi come formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., perché sarebbe stata .,in contrasto sia con la tesi del carattere definitivo del contratto, sostenuta fin dall'inizio giudizio dal De IA, sia con il divieto di domande nuove in appello;
che le clausole contrattuali, interpretate singolarmente e complessivamente, dimostravano che le parti avevano voluto il trasferimento immediato a GI De IA della quota dell'immobile di pertinenza di IA De IA;
che non vi era stato inadempimento da parte dell'acquirente, poiché il prezzo poteva essere pagato entro cinque anni indipendentemente dalla prevista stipulazione dell'atto pubblico e con una raccomandata del 15 maggio 1981 egli aveva invitato a comparire davanti al notaio la venditrice, la quale era rimasta assente, sicché era giustificato l'eventuale ritardo nel metterle a disposizione la somma (comunque offerta nella comparsa di risposta) ed era superflua la prova dedotta in ordine ad un'altra precedente sua offerta informale. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione IA De IA, la quale ha altresì depositato una memoria. GI De IA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei tre motivi addotti a sostegno del ricorso IA De IA, denunciando violazione di legge in relazione alla proposizione di domande nuove in appello (345 c.p.c.)",lamenta che "la Corte Veneta, contro ogni logica ed ogni evidenza delle domande, ritiene che la domanda dell'appello vada interpretata non come una richiesta di sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., bensì come una inesatta formulazione della domanda di primo grado. L'errore è di tutta evidenza".
La censura, alla cui illustrazione sono state dedicate dalla ricorrente soltanto le proposizioni sopra testualmente trascritte, non può essere accolta. L'interpretazione della domanda, e l'apprezzamento della sua ampiezza - anche in appello, ai fini dell'invididuazione del devolutum - costituiscono un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito e quindi insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (cfr., tra le più recenti, Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101): profilo in relazione al quale non sono state formulate concrete doglianze nel ricorso, salva la generica e apodittica affermazione circa la contrarietà a "ogni logica ed ogni evidenza" della decisione della Corte di appello sul punto.
Per analoghe ragioni va disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale IA De IA addebita alla sentenza impugnata "violazione di per insufficiente motivazione (art. 360 n. c.p.c.)", sostenendo che "l'errore di interpretazione è di palese evidenza e la motivazione sul contrario è del tutto carente", in ordine alla ritenuta efficacia immediatamente traslativa del contratto del 6 luglio 1976. Anche questa censura attiene a un apprezzamento di merito (cfr., da ultimo, Cass. 2 novembre 1998 n. 10961, proprio in tema di interpretazione di un negozio come preliminare o definitivo) al quale la ricorrente si è limitata ad opporre una propria contraria valutazione dei vari elementi (impiego di espressioni come "cede e vende"; previsione della decorrenza immediata di interessi sul prezzo, pur se da pagare entro cinque anni;
riferimento nella scrittura a posizioni attuali e non future di alienante e acquirente;
impegno della venditrice a partecipare al rogito notarile a soli fini di regolarizzazione) che la Corte di appello ha preso analiticamente in esame, dando conto esaurientemente e adeguatamente delle conseguenze che ne ha tratto, senza incorrere in vizi logici o in errori di diritto, in particolare nell'applicazione delle regole di ermeneutica negoziale, delle quali peraltro non è stata lamentata nel ricorso alcuna specifica violazione.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso IA De IA,
denunciando "violazione di legge in relazione all'art. 1208 e segg. c.c.", sostiene che la Corte di appello erroneamente ha reputato essere avvenuta l'offerta reale del prezzo da parte di GI De IA, in base alla circostanza del deposito in atti di un assegno, "con ciò disattendendo completamente la disciplina di legge e traendo conseguenze difformi da quanto stabilito in materia.. Al di fuori di quanto disciplinato dal Codice non vi può essere offerta reale e tanto meno liberazione dagli obblighi spettanti al debitore". Neppure questa censura può essere accolta, poiché le difetta il requisito della pertinenza alla ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata: il giudice di secondo grado ha ritenuto non già che l'offerta fosse stata effettuata ante causam, ma che non fosse necessaria (ed infatti ha considerato superflua l'assunzione della prova dedotta in proposito dall'appellante), in quanto eventuali ritardi erano giustificati dall'inadempimento di IA De IA, la quale non aveva aderito all'invito a comparire davanti al notaio per la stipulazione dell'atto pubblico, secondo l'impegno che aveva assunto con il contratto del 6 luglio 1976.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con ..conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione .sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 137.850, oltre a lire 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999