Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1957, n. 1042
Versione
24 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 , e' sospesa dal 1° ottobre 1955 fino al 30 settembre 1958.
Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629.

Entrata in vigore il 24 novembre 1957