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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'RI DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.CR.VS.TERZ n. 04184202500004944001 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070013106821000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120090011770112000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120090040895684000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100085356442000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110005013018001 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120008976720000 NON PRESENTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 804/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il pignoramento dei crediti verso terzi indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente ha eccepito l'«incompetenza per materia dell'adita Corte di
Giustizia Tributaria, in quanto i carichi sottesi rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario (e più precisamente, in ambito dell'Atto di pignoramento presso terzi, con competenza della Sezione Esecuzioni
Mobiliari)», chiedendo di poter riassumere il giudizio innanzi al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che - tenuto conto del fatto che gli atti prodromici sottostanti al pignoramento oggi impugnato, sono relativi a spese processuali, multe ed ammende - debba essere rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, per essere la stessa radicata in capo al Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto.
L'esito del giudizio costituisce giustificato motivo per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e concede il termine di gg.60 per la riassunzione del giudizio avanti il G.O.. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'RI DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.CR.VS.TERZ n. 04184202500004944001 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070013106821000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120090011770112000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120090040895684000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100085356442000 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120110005013018001 NON PRESENTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120008976720000 NON PRESENTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 804/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il pignoramento dei crediti verso terzi indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente ha eccepito l'«incompetenza per materia dell'adita Corte di
Giustizia Tributaria, in quanto i carichi sottesi rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario (e più precisamente, in ambito dell'Atto di pignoramento presso terzi, con competenza della Sezione Esecuzioni
Mobiliari)», chiedendo di poter riassumere il giudizio innanzi al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che - tenuto conto del fatto che gli atti prodromici sottostanti al pignoramento oggi impugnato, sono relativi a spese processuali, multe ed ammende - debba essere rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, per essere la stessa radicata in capo al Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto.
L'esito del giudizio costituisce giustificato motivo per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e concede il termine di gg.60 per la riassunzione del giudizio avanti il G.O.. Compensa le spese di lite tra le parti.