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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dr.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15302/12 R.G., promossa da:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, Via Nazzaro n.
[...] C.F._2
4, presso e nello studio dell'avv. Giorgio Marpillero, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
- contro –
c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Torino, Via Renato Martorelli n. 26, presso e nello studio dell'avv. Carla Maria Salice, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - accertato e dichiarato lo scioglimento della comunione tra i sigg. (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_5 Controparte_1
(C.F.: ) relativa all'immobile in San Bernardino di Trana, Borgata C.F._3
Merlo 4 oggetto di causa;
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta perché improcedibile e/o improponibile, comunque Controparte_1
pagina 1 di 12 infondata;
condannare ex art. 96 cpc la convenuta al risarcimento dei danni in favore di
, danni da determinarsi in via equitativa;
- quanto alle spese, Parte_2
accertato che la sig.ra ha posto in essere ostacoli ed Controparte_1
impedimenti ad una concorde alienazione del bene comune ovvero alla divisione della comunione in sede di esperita mediazione ex D.Lgs. 28/2010, in principalità condannare la convenuta a rifondere le parti attrici delle spese di lite per diritti ed onorari di causa, nonché all'integrale rimborso delle anticipazioni corrisposte dalle parti attrici (come da allegati alle presenti note) ossia delle seguenti somme: per l'obbligatoria mediazione: €
49,40 avvio procedura (doc.1); € 806,67 indennità di espletamento della procedura
(doc.2); per il procedimento R.G. 15302/2020 Tribunale di Torino: € 668,00 iscrizione a ruolo (doc. 3); per il fondo spese al custode dei beni pignorati dr. € Persona_1
500,00 (doc. 4); per la cancellazione dell'iscrizione relativa al giudizio R.G. 27448/03: Ft.
Giunta n.35/2017 € 612,00; Ft. Giunta n. 287/2017 € 68,99 (doc. 5); per la CTU: €
1.837,16 (doc. 6); per le pubblicazioni degli avvisi di vendita: Ft. Asteimmobili.it n.
1040/AX del 31.3.15 € 1.201,70; Ft. Astalegale.net n. 33604/AL del 25.10.21 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft. Astalegale.net n. 1969/AL del 24.1.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft. Astalegale.net n. 16162/AL del 26.4.22 € 219,60, marca da bollo €
100,00; Ft. Astalegale.net n. 29899/AL del 25.7.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00;
Ft. Astalegale.net n. 45117/AL del 28.11.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft.
Astalegale.net n. 6892/AL del 24.2.23 € 128,10, marca da bollo € 100,00; Ft.
Astalegale.net n. 18435/AL del 18/5/23 € 73,20, marca da bollo € 100,00 (doc. 7); quindi totale € 7.743,22; in subordine condannare la convenuta a rifondere le parti attrici delle spese di lite per diritti ed onorari di causa, nonché al rimborso “pro quota” delle anticipazioni sopra indicate (escluso il costo della CTU già ripartito) poiché esborsi necessari per addivenire alla divisione.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via riconvenzionale condannare il signor a pagare alla Parte_2
convenuta una somma a titolo di ristoro per il mancato utilizzo pro quota del bene comune e dei relativi frutti civili, da determinarsi in corso di causa con riferimento al valore di mercato del canone di locazione, oltre agli interessi computati al saggio legale pagina 2 di 12 dalle singole scadenze mensili al saldo … Nel merito In via principale: pronunciare lo scioglimento della comunione relativa alle unità immobiliari site in Trana frazione San
Bernardino, Borgata Merlo n. 4, come censite al N.C.E.U. Di Torino, comune censuario di Trana;
qualora gli immobili in comunione possano essere divisi in natura, determinare la quota spettante alla GN determinando altresì Controparte_1
quanto richiesto in via riconvenzionale al signor;
qualora Parte_2
gli immobili in comunione non possano essere divisi in natura, disporne la vendita giudiziale, determinando quanto spettante alla GN , Controparte_1
previa effettuazione dei conguagli tenuto conto dell'indennizzo dovuto alla conchiudente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso ex art. 14 T.F.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da ed Pt_1
allegando di essere comproprietari unitamente alla Parte_2
sorella , in pari quote, di un fabbricato ad uso abitazione sito in Trana, Fraz. San CP_1
Bernardino, Borgata Merlo n. 4, costituito da 3 unità immobiliari su due piani, un piano seminterrato ed un locale uso box, censiti al NCEU di Torino, comune censuario di
Trana, alla partita 63 Fg. 14 n. 210/363/200/399/209/436: immobili loro pervenuti per successione mortis causa di deceduto in Torino il 23.3.1968 e di Persona_2
ved. , deceduta in Torino il 19.1.2007. Controparte_2 Parte_2
Gli attori hanno riferito che nel corso degli anni il rapporto di comunione era divenuto ingestibile e che la manifestata volontà di alienare la proprietà non aveva sortito effetto alcuno, donde la richiesta di divisione giudiziale della comunione ereditaria.
si è costituita in giudizio, dando atto della scelta concorde Controparte_1
di procedere alla vendita del bene, già manifestata dalle parti, al fine di evitare che la divisione dell'immobile, ove possibile, determinasse una perdita di valore, lesiva degli interessi dei comproprietari: ha riferito dell'accordo raggiunto, oggetto della scrittura privata in cui le parti avevano individuato come data entro la quale vendere il 30.7.2010, previo rilascio (stabilito per il 30.7.2009) da parte di che da Parte_2
tempo occupava l'immobile; ha aggiunto che le chiavi dell'immobile le sono state consegnate solo nell'ottobre 2011, essendole precluso fino a quella data l'utilizzo del pagina 3 di 12 bene, malgrado l'intervenuto decesso della madre delle parti, titolare del diritto di usufrutto.
La convenuta ha evidenziato che il rilascio, avvenuto solo ad ottobre 2011, aveva impedito che ciascuna parte potesse autonomamente accompagnare eventuali soggetti interessati all'acquisto, così impedendo qualsiasi trattativa commerciale e determinando il rischio reale di un sensibile deprezzamento, dovuto alla vetustà dell'immobile; ha inoltre richiamato la relazione peritale depositata dal CTU in un precedente giudizio di divisione - conclusosi nel marzo 2009 con un accordo in ordine alla divisione del patrimonio immobiliare in Torino, rinviando al 2010 l'alienazione delle unità immobiliari oggetto di causa – al fine di rilevare come non sussistessero ora elementi per ritenere la vendita all'incanto l'unica soluzione attuabile;
infine, ha insistito sull'occupazione dell'immobile sino al 2009 da parte dell'attore, il quale ne ha avuto il possesso (in qualità di unico detentore delle chiavi) sino all'ottobre 2011, pertanto tenuto a pagare alla condividente una somma di denaro quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune e dei relativi frutti civili, ristoro da determinarsi con riferimento al valore di mercato dei canoni di locazione riferibili ad un immobile avente le stesse caratteristiche: ha pertanto assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e disposta CTU, non essendo sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote e non essendo l'immobile comodamente divisibile, in assenza di istanze di assegnazione è stato ordinato lo scioglimento della comunione con la vendita degli immobili per cui è causa;
sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno e sostituiti i professionisti delegati, incaricato il custode nominato dei necessari lavori di manutenzione (pulizia e bonifica del giardino), gli immobili oggetto di causa sono stati quindi aggiudicati all'udienza di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona svoltasi in data 18.7.2023.
Sostituito (nuovamente) il giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno ordinario, con ordinanza 17.7.2024 è stato quindi predisposto il progetto di divisione, dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni;
richiamata e confermata l'ordinanza
22.5.2013 con cui erano stati rigettati i capitoli di prova dedotti dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c., è stata quindi fissata udienza di precisazione pagina 4 di 12 delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
Come sopra già riferito, il progetto di divisione, predisposto in data 17.7.2024, in assenza di contestazioni è stato dichiarato esecutivo all'udienza del 9.10.2024.
La causa viene ora a decisione con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e, quindi, in punto spese di lite.
, tempestivamente costituitasi in giudizio (la comparsa è stata Controparte_1
depositata in data 20.9.2012, con udienza di prima comparizione indicata in citazione al
10.10.2012), ha svolto domanda riconvenzionale allegando che l'immobile, oggetto di comunione, era rimasto nella disponibilità di uno solo dei comproprietari, l'attore, il quale lo aveva occupato sino al 2009 e ne aveva avuto il possesso, in quanto unico detentore delle chiavi, sino all'ottobre 2011: ha pertanto chiesto la condanna dell'attore a pagarle una somma di denaro quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune, da determinarsi con riferimento al valore di mercato del canone di locazione.
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
pagina 5 di 12 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie, in cui pacificamente l'attore ha utilizzato l'immobile oggetto di comunione sino al 2009 (sino all'inizio di agosto 2009 ha precisato l'attore), non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte della convenuta (per il periodo precedente il rilascio): ha Controparte_1
prodotto unicamente le scritture private 5.3.2009 e 28.5.2009, sottoscritte dai condividenti, in cui relativamente all'immobile oggetto di causa si prevede che lo stesso
“sarà lasciato libero dal sig. entro il 30.7.09”, senza che risulti Parte_2
manifestata da parte della (odierna) convenuta alcuna pretesa di utilizzo del bene in maniera diretta e quindi di uso turnario, od opposizione all'uso esclusivo altrui, con richiesta di pagamento di una indennità di occupazione.
Quanto poi alla consegna delle chiavi (che la convenuta lamenta essere avvenuta solo ad ottobre 2011), non può non rilevarsi che per stessa ammissione della parte il rilascio, nell'estate 2009, era finalizzato alla vendita dell'immobile, come invero previsto nella scrittura privata sopra richiamata: vendita non realizzatasi (con conseguente instaurazione del presente giudizio di divisione) per la 'notevole conflittualità in essere pagina 6 di 12 tra le parti' come riferito dalla stessa parte convenuta (cfr. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto” (cfr. Cass. n. 31105/23).
Nel caso di specie, come già rilevato, non è stata fornita la prova di una invano manifestata intenzione della convenuta di utilizzare il bene in maniera diretta (nel periodo antecedente il rilascio da parte dell'attore), e neppure la prova del 'vantaggio patrimoniale' tratto dal condividente, ovvero del fatto che l'immobile in questione fosse locato.
Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti, non senza osservare – quanto alle difese svolte da parte convenuta e ai precedenti citati – che il danno conseguenza
(patrimoniale e non patrimoniale) va allegato e provato (nel caso di specie, nei termini sopra indicati), non potendosi parlare di danno in re ipsa ma al più di danno presunto, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 33645/22; inoltre non si verte, nel caso di specie, in materia di spoglio.
Ne deriva dunque il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondata.
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, il presente giudizio è stato promosso da due dei (tre) condividenti: secondo il costante insegnamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3083/06, Cass. n. 22903/13 e Cass. n. 1635/20), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione pagina 7 di 12 delle porzioni, etc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono essere poste a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
Il significato della espressione 'a carico della massa' è stato chiarito in una recente pronuncia dalla Suprema Corte, la quale ha osservato come con essa “si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24).
Prosegue il giudice di nomofilachia, osservando che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ.”.
Facendo applicazione dei principi appena illustrati nel caso di specie, in primo luogo occorre rilevare come il rigetto della domanda riconvenzionale non impedisca l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese 'a carico della massa', nei termini sopra riportati: per giurisprudenza costante, come detto, nel giudizio di divisione trova applicazione il principio generale della soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato rispetto all'esito della causa, e ciò non è il caso in esame.
Gli attori sul punto hanno sottolineato condotte asseritamente 'oppositive' della convenuta, tutte anteriori al giudizio, quali il mancato conferimento di incarico ad agenzia o il mancato versamento delle indennità (a carico di Controparte_1
per la procedura di mediazione: iI principio della soccombenza, applicabile nei rapporti tra i condividenti, riguarda le spese di lite ulteriori rispetto a quelle occorse per l'attuazione dello scioglimento della comunione, “riconducibili al comportamento tenuto dalla ricorrente e solo a quest'ultima imputabili” (cfr. Cass. n. 21184/15), distinzione non pagina 8 di 12 rinvenibile nel caso di specie, non emergendo aggravi di spese processuali riferibili alla condotta della convenuta.
In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, “Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (cfr. Cass. n. 2770/20).
Ebbene, parte convenuta non risulta avere frapposti ostacoli o appesantito le operazioni divisionali, non rilevando (come invece ritenuto da parte attrice) la non contribuzione alle tante attività della procedura di vendita e ai relativi costi, né la domanda riconvenzionale proposta, risultata poi infondata, ha aggravato lo svolgimento del processo.
Le medesime considerazioni valgono, evidentemente, quanto alla posizione degli attori: la convenuta ha osservato come la vendita a terzi, fissata per il luglio 2010, non era potuta avvenire a causa dell'occupazione dell'immobile da parte dell'attore, ritardo tale da determinare un deprezzamento dell'immobile, e peraltro - vi è da dire - l'immobile, di cui è stata disposta la vendita con ordinanza 2014, è stato aggiudicato solo nel luglio
2023, dopo numerosi esperimenti di vendita con esito negativo.
Applicando dunque i principi sopra enunciati al caso di specie, ciascuna delle parti
è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse.
Devono invece ripartirsi in proporzione alle rispettive quote le spese sostenute nel comune interesse: tali devono ritenersi, ad esempio, le spese di CTU (cfr. Cass. n.
3239/18), le spese del professionista delegato e del custode (ove nominato), le spese relative agli adempimenti connessi alle operazioni di vendita ed in genere tutte quelle funzionali allo scioglimento della comunione.
pagina 9 di 12 Ora, le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode (IVG) sono già state detratte dal ricavato della vendita: esso sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui comproprietari.
Gli attori hanno documentato i seguenti esborsi (allegando la documentazione relativa alle note scritte depositate in data 2.12.2024):
a. € 856,07 per il procedimento di mediazione (cfr. docc. 1 e 2);
b. € 668,00 per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento (come da nota in atti nonché doc. 3);
c. € 500,00 per il fondo spese al custode dei beni pignorati dott. Persona_1
(doc. 4);
d. € 680,99 (complessivamente) per la cancellazione della trascrizione della domanda relativa al giudizio R.G. 27448/03 (doc. 5);
e. € 1.837,16 per la CTU (doc. 6);
f. € 3.201,00 per le pubblicazioni degli avvisi di vendita (doc. 7).
Analizzando le voci sopra riportate, deve osservarsi quanto segue:
a. le spese relative al procedimento di mediazione devono ritenersi spese sostenute nell'interesse comune, essendo la mediazione condizione di procedibilità nelle controversie in materia di divisione ex art. 5 D.Lvo n. 28/10;
b. sono parimenti spese comuni quelle relative alla iscrizione a ruolo (CU e marca);
c. come già detto sono spese comuni quelle relative alla nomina del custode, con la precisazione che nel corso del procedimento è stato inizialmente nominato custode il medesimo professionista delegato, poi sostituito - a seguito del pensionamento del medesimo (cfr. comunicazione 20.10.2015) – dall'IVG (il cui compenso è stato prelevato dal ricavato dalla vendita come sopra già indicato);
d. in corso di causa è stata rilevata l'esistenza di trascrizione di domanda giudiziale (in data 26.5.2006 ai nn. 5254/3546), relativa ad altro procedimento pendente tra le medesime parti, trascrizione con riferimento alla quale il Giudice con ordinanza
12.12.2016 ha invitato le parti a provvedere alla relativa cancellazione (ove non già disposta), per poi disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita un volta acquisita
– prodotta dagli attori - la nota relativa alla cancellazione della formalità (cfr. verbale pagina 10 di 12 udienza 26.1.2017), e dunque si tratta di spesa sostenuta nell'interesse comune dei condividenti;
e. quanto alle spese di CTU, pacificamente spese 'a carico della massa', con decreto
4.6.2014 è stato liquidato al CTU il compenso complessivo di € 2.950,13 oltre oneri di legge, posto in via provvisoria a carico solidale delle parti e parte attrice ha documentato di avere sostenuto non già il complessivo esborso, ma la spesa di € 1.837,16, ovvero la quota (ritenuta) a carico di ciascuno degli attori, tant'è vero che sono state prodotte le due fatture, di pari importo, l'una intestata a e l'altra a Parte_1 [...]
; Parte_2
f. nulla quaestio, infine, per quanto attiene alle spese per la pubblicità degli avvisi di vendita (l'ordinanza con cui sono state delegate le operazioni di vendita è del 4.6.2014,
l'immobile è stato aggiudicato all'udienza di vendita del 18.7.2023).
In definitiva, gli attori hanno documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 5.906,06 (€ 856,07 + € 668,00 + € 500,00 + € 680,99 + €
3.201,00): parte convenuta deve pertanto essere condannata a rimborsare agli attori le spese da questi sostenute nell'interesse comune, per la quota di 1/3.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei condividenti e nella Parte_1 Parte_2 CP_1
misura di 1/3 ciascuno.
Nulla si dispone infine ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, giacchè “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. n. 19948/23).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
- respinge la domanda riconvenzionale svolta da in quanto Controparte_1
infondata;
- liquida le spese sostenute nell'interesse comune da ed Pt_1 Parte_2 in € 5.906,60;
[...]
- condanna a rimborsare agli attori le spese, sopra liquidate, Controparte_1
nella misura di 1/3;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1
misura di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dr.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15302/12 R.G., promossa da:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Torino, Via Nazzaro n.
[...] C.F._2
4, presso e nello studio dell'avv. Giorgio Marpillero, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
- ATTORI -
- contro –
c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Torino, Via Renato Martorelli n. 26, presso e nello studio dell'avv. Carla Maria Salice, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - accertato e dichiarato lo scioglimento della comunione tra i sigg. (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_5 Controparte_1
(C.F.: ) relativa all'immobile in San Bernardino di Trana, Borgata C.F._3
Merlo 4 oggetto di causa;
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta perché improcedibile e/o improponibile, comunque Controparte_1
pagina 1 di 12 infondata;
condannare ex art. 96 cpc la convenuta al risarcimento dei danni in favore di
, danni da determinarsi in via equitativa;
- quanto alle spese, Parte_2
accertato che la sig.ra ha posto in essere ostacoli ed Controparte_1
impedimenti ad una concorde alienazione del bene comune ovvero alla divisione della comunione in sede di esperita mediazione ex D.Lgs. 28/2010, in principalità condannare la convenuta a rifondere le parti attrici delle spese di lite per diritti ed onorari di causa, nonché all'integrale rimborso delle anticipazioni corrisposte dalle parti attrici (come da allegati alle presenti note) ossia delle seguenti somme: per l'obbligatoria mediazione: €
49,40 avvio procedura (doc.1); € 806,67 indennità di espletamento della procedura
(doc.2); per il procedimento R.G. 15302/2020 Tribunale di Torino: € 668,00 iscrizione a ruolo (doc. 3); per il fondo spese al custode dei beni pignorati dr. € Persona_1
500,00 (doc. 4); per la cancellazione dell'iscrizione relativa al giudizio R.G. 27448/03: Ft.
Giunta n.35/2017 € 612,00; Ft. Giunta n. 287/2017 € 68,99 (doc. 5); per la CTU: €
1.837,16 (doc. 6); per le pubblicazioni degli avvisi di vendita: Ft. Asteimmobili.it n.
1040/AX del 31.3.15 € 1.201,70; Ft. Astalegale.net n. 33604/AL del 25.10.21 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft. Astalegale.net n. 1969/AL del 24.1.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft. Astalegale.net n. 16162/AL del 26.4.22 € 219,60, marca da bollo €
100,00; Ft. Astalegale.net n. 29899/AL del 25.7.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00;
Ft. Astalegale.net n. 45117/AL del 28.11.22 € 219,60, marca da bollo € 100,00; Ft.
Astalegale.net n. 6892/AL del 24.2.23 € 128,10, marca da bollo € 100,00; Ft.
Astalegale.net n. 18435/AL del 18/5/23 € 73,20, marca da bollo € 100,00 (doc. 7); quindi totale € 7.743,22; in subordine condannare la convenuta a rifondere le parti attrici delle spese di lite per diritti ed onorari di causa, nonché al rimborso “pro quota” delle anticipazioni sopra indicate (escluso il costo della CTU già ripartito) poiché esborsi necessari per addivenire alla divisione.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via riconvenzionale condannare il signor a pagare alla Parte_2
convenuta una somma a titolo di ristoro per il mancato utilizzo pro quota del bene comune e dei relativi frutti civili, da determinarsi in corso di causa con riferimento al valore di mercato del canone di locazione, oltre agli interessi computati al saggio legale pagina 2 di 12 dalle singole scadenze mensili al saldo … Nel merito In via principale: pronunciare lo scioglimento della comunione relativa alle unità immobiliari site in Trana frazione San
Bernardino, Borgata Merlo n. 4, come censite al N.C.E.U. Di Torino, comune censuario di Trana;
qualora gli immobili in comunione possano essere divisi in natura, determinare la quota spettante alla GN determinando altresì Controparte_1
quanto richiesto in via riconvenzionale al signor;
qualora Parte_2
gli immobili in comunione non possano essere divisi in natura, disporne la vendita giudiziale, determinando quanto spettante alla GN , Controparte_1
previa effettuazione dei conguagli tenuto conto dell'indennizzo dovuto alla conchiudente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso ex art. 14 T.F.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da ed Pt_1
allegando di essere comproprietari unitamente alla Parte_2
sorella , in pari quote, di un fabbricato ad uso abitazione sito in Trana, Fraz. San CP_1
Bernardino, Borgata Merlo n. 4, costituito da 3 unità immobiliari su due piani, un piano seminterrato ed un locale uso box, censiti al NCEU di Torino, comune censuario di
Trana, alla partita 63 Fg. 14 n. 210/363/200/399/209/436: immobili loro pervenuti per successione mortis causa di deceduto in Torino il 23.3.1968 e di Persona_2
ved. , deceduta in Torino il 19.1.2007. Controparte_2 Parte_2
Gli attori hanno riferito che nel corso degli anni il rapporto di comunione era divenuto ingestibile e che la manifestata volontà di alienare la proprietà non aveva sortito effetto alcuno, donde la richiesta di divisione giudiziale della comunione ereditaria.
si è costituita in giudizio, dando atto della scelta concorde Controparte_1
di procedere alla vendita del bene, già manifestata dalle parti, al fine di evitare che la divisione dell'immobile, ove possibile, determinasse una perdita di valore, lesiva degli interessi dei comproprietari: ha riferito dell'accordo raggiunto, oggetto della scrittura privata in cui le parti avevano individuato come data entro la quale vendere il 30.7.2010, previo rilascio (stabilito per il 30.7.2009) da parte di che da Parte_2
tempo occupava l'immobile; ha aggiunto che le chiavi dell'immobile le sono state consegnate solo nell'ottobre 2011, essendole precluso fino a quella data l'utilizzo del pagina 3 di 12 bene, malgrado l'intervenuto decesso della madre delle parti, titolare del diritto di usufrutto.
La convenuta ha evidenziato che il rilascio, avvenuto solo ad ottobre 2011, aveva impedito che ciascuna parte potesse autonomamente accompagnare eventuali soggetti interessati all'acquisto, così impedendo qualsiasi trattativa commerciale e determinando il rischio reale di un sensibile deprezzamento, dovuto alla vetustà dell'immobile; ha inoltre richiamato la relazione peritale depositata dal CTU in un precedente giudizio di divisione - conclusosi nel marzo 2009 con un accordo in ordine alla divisione del patrimonio immobiliare in Torino, rinviando al 2010 l'alienazione delle unità immobiliari oggetto di causa – al fine di rilevare come non sussistessero ora elementi per ritenere la vendita all'incanto l'unica soluzione attuabile;
infine, ha insistito sull'occupazione dell'immobile sino al 2009 da parte dell'attore, il quale ne ha avuto il possesso (in qualità di unico detentore delle chiavi) sino all'ottobre 2011, pertanto tenuto a pagare alla condividente una somma di denaro quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune e dei relativi frutti civili, ristoro da determinarsi con riferimento al valore di mercato dei canoni di locazione riferibili ad un immobile avente le stesse caratteristiche: ha pertanto assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e disposta CTU, non essendo sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote e non essendo l'immobile comodamente divisibile, in assenza di istanze di assegnazione è stato ordinato lo scioglimento della comunione con la vendita degli immobili per cui è causa;
sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno e sostituiti i professionisti delegati, incaricato il custode nominato dei necessari lavori di manutenzione (pulizia e bonifica del giardino), gli immobili oggetto di causa sono stati quindi aggiudicati all'udienza di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona svoltasi in data 18.7.2023.
Sostituito (nuovamente) il giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno ordinario, con ordinanza 17.7.2024 è stato quindi predisposto il progetto di divisione, dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni;
richiamata e confermata l'ordinanza
22.5.2013 con cui erano stati rigettati i capitoli di prova dedotti dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c., è stata quindi fissata udienza di precisazione pagina 4 di 12 delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Come sopra già riferito, il progetto di divisione, predisposto in data 17.7.2024, in assenza di contestazioni è stato dichiarato esecutivo all'udienza del 9.10.2024.
La causa viene ora a decisione con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta e, quindi, in punto spese di lite.
, tempestivamente costituitasi in giudizio (la comparsa è stata Controparte_1
depositata in data 20.9.2012, con udienza di prima comparizione indicata in citazione al
10.10.2012), ha svolto domanda riconvenzionale allegando che l'immobile, oggetto di comunione, era rimasto nella disponibilità di uno solo dei comproprietari, l'attore, il quale lo aveva occupato sino al 2009 e ne aveva avuto il possesso, in quanto unico detentore delle chiavi, sino all'ottobre 2011: ha pertanto chiesto la condanna dell'attore a pagarle una somma di denaro quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro quota del bene comune, da determinarsi con riferimento al valore di mercato del canone di locazione.
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
pagina 5 di 12 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie, in cui pacificamente l'attore ha utilizzato l'immobile oggetto di comunione sino al 2009 (sino all'inizio di agosto 2009 ha precisato l'attore), non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte della convenuta (per il periodo precedente il rilascio): ha Controparte_1
prodotto unicamente le scritture private 5.3.2009 e 28.5.2009, sottoscritte dai condividenti, in cui relativamente all'immobile oggetto di causa si prevede che lo stesso
“sarà lasciato libero dal sig. entro il 30.7.09”, senza che risulti Parte_2
manifestata da parte della (odierna) convenuta alcuna pretesa di utilizzo del bene in maniera diretta e quindi di uso turnario, od opposizione all'uso esclusivo altrui, con richiesta di pagamento di una indennità di occupazione.
Quanto poi alla consegna delle chiavi (che la convenuta lamenta essere avvenuta solo ad ottobre 2011), non può non rilevarsi che per stessa ammissione della parte il rilascio, nell'estate 2009, era finalizzato alla vendita dell'immobile, come invero previsto nella scrittura privata sopra richiamata: vendita non realizzatasi (con conseguente instaurazione del presente giudizio di divisione) per la 'notevole conflittualità in essere pagina 6 di 12 tra le parti' come riferito dalla stessa parte convenuta (cfr. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto” (cfr. Cass. n. 31105/23).
Nel caso di specie, come già rilevato, non è stata fornita la prova di una invano manifestata intenzione della convenuta di utilizzare il bene in maniera diretta (nel periodo antecedente il rilascio da parte dell'attore), e neppure la prova del 'vantaggio patrimoniale' tratto dal condividente, ovvero del fatto che l'immobile in questione fosse locato.
Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti, non senza osservare – quanto alle difese svolte da parte convenuta e ai precedenti citati – che il danno conseguenza
(patrimoniale e non patrimoniale) va allegato e provato (nel caso di specie, nei termini sopra indicati), non potendosi parlare di danno in re ipsa ma al più di danno presunto, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 33645/22; inoltre non si verte, nel caso di specie, in materia di spoglio.
Ne deriva dunque il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondata.
Venendo ora alla regolamentazione delle spese di lite, il presente giudizio è stato promosso da due dei (tre) condividenti: secondo il costante insegnamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3083/06, Cass. n. 22903/13 e Cass. n. 1635/20), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione pagina 7 di 12 delle porzioni, etc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono essere poste a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
Il significato della espressione 'a carico della massa' è stato chiarito in una recente pronuncia dalla Suprema Corte, la quale ha osservato come con essa “si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24).
Prosegue il giudice di nomofilachia, osservando che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ.”.
Facendo applicazione dei principi appena illustrati nel caso di specie, in primo luogo occorre rilevare come il rigetto della domanda riconvenzionale non impedisca l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese 'a carico della massa', nei termini sopra riportati: per giurisprudenza costante, come detto, nel giudizio di divisione trova applicazione il principio generale della soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato rispetto all'esito della causa, e ciò non è il caso in esame.
Gli attori sul punto hanno sottolineato condotte asseritamente 'oppositive' della convenuta, tutte anteriori al giudizio, quali il mancato conferimento di incarico ad agenzia o il mancato versamento delle indennità (a carico di Controparte_1
per la procedura di mediazione: iI principio della soccombenza, applicabile nei rapporti tra i condividenti, riguarda le spese di lite ulteriori rispetto a quelle occorse per l'attuazione dello scioglimento della comunione, “riconducibili al comportamento tenuto dalla ricorrente e solo a quest'ultima imputabili” (cfr. Cass. n. 21184/15), distinzione non pagina 8 di 12 rinvenibile nel caso di specie, non emergendo aggravi di spese processuali riferibili alla condotta della convenuta.
In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, “Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (cfr. Cass. n. 2770/20).
Ebbene, parte convenuta non risulta avere frapposti ostacoli o appesantito le operazioni divisionali, non rilevando (come invece ritenuto da parte attrice) la non contribuzione alle tante attività della procedura di vendita e ai relativi costi, né la domanda riconvenzionale proposta, risultata poi infondata, ha aggravato lo svolgimento del processo.
Le medesime considerazioni valgono, evidentemente, quanto alla posizione degli attori: la convenuta ha osservato come la vendita a terzi, fissata per il luglio 2010, non era potuta avvenire a causa dell'occupazione dell'immobile da parte dell'attore, ritardo tale da determinare un deprezzamento dell'immobile, e peraltro - vi è da dire - l'immobile, di cui è stata disposta la vendita con ordinanza 2014, è stato aggiudicato solo nel luglio
2023, dopo numerosi esperimenti di vendita con esito negativo.
Applicando dunque i principi sopra enunciati al caso di specie, ciascuna delle parti
è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse.
Devono invece ripartirsi in proporzione alle rispettive quote le spese sostenute nel comune interesse: tali devono ritenersi, ad esempio, le spese di CTU (cfr. Cass. n.
3239/18), le spese del professionista delegato e del custode (ove nominato), le spese relative agli adempimenti connessi alle operazioni di vendita ed in genere tutte quelle funzionali allo scioglimento della comunione.
pagina 9 di 12 Ora, le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode (IVG) sono già state detratte dal ricavato della vendita: esso sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui comproprietari.
Gli attori hanno documentato i seguenti esborsi (allegando la documentazione relativa alle note scritte depositate in data 2.12.2024):
a. € 856,07 per il procedimento di mediazione (cfr. docc. 1 e 2);
b. € 668,00 per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento (come da nota in atti nonché doc. 3);
c. € 500,00 per il fondo spese al custode dei beni pignorati dott. Persona_1
(doc. 4);
d. € 680,99 (complessivamente) per la cancellazione della trascrizione della domanda relativa al giudizio R.G. 27448/03 (doc. 5);
e. € 1.837,16 per la CTU (doc. 6);
f. € 3.201,00 per le pubblicazioni degli avvisi di vendita (doc. 7).
Analizzando le voci sopra riportate, deve osservarsi quanto segue:
a. le spese relative al procedimento di mediazione devono ritenersi spese sostenute nell'interesse comune, essendo la mediazione condizione di procedibilità nelle controversie in materia di divisione ex art. 5 D.Lvo n. 28/10;
b. sono parimenti spese comuni quelle relative alla iscrizione a ruolo (CU e marca);
c. come già detto sono spese comuni quelle relative alla nomina del custode, con la precisazione che nel corso del procedimento è stato inizialmente nominato custode il medesimo professionista delegato, poi sostituito - a seguito del pensionamento del medesimo (cfr. comunicazione 20.10.2015) – dall'IVG (il cui compenso è stato prelevato dal ricavato dalla vendita come sopra già indicato);
d. in corso di causa è stata rilevata l'esistenza di trascrizione di domanda giudiziale (in data 26.5.2006 ai nn. 5254/3546), relativa ad altro procedimento pendente tra le medesime parti, trascrizione con riferimento alla quale il Giudice con ordinanza
12.12.2016 ha invitato le parti a provvedere alla relativa cancellazione (ove non già disposta), per poi disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita un volta acquisita
– prodotta dagli attori - la nota relativa alla cancellazione della formalità (cfr. verbale pagina 10 di 12 udienza 26.1.2017), e dunque si tratta di spesa sostenuta nell'interesse comune dei condividenti;
e. quanto alle spese di CTU, pacificamente spese 'a carico della massa', con decreto
4.6.2014 è stato liquidato al CTU il compenso complessivo di € 2.950,13 oltre oneri di legge, posto in via provvisoria a carico solidale delle parti e parte attrice ha documentato di avere sostenuto non già il complessivo esborso, ma la spesa di € 1.837,16, ovvero la quota (ritenuta) a carico di ciascuno degli attori, tant'è vero che sono state prodotte le due fatture, di pari importo, l'una intestata a e l'altra a Parte_1 [...]
; Parte_2
f. nulla quaestio, infine, per quanto attiene alle spese per la pubblicità degli avvisi di vendita (l'ordinanza con cui sono state delegate le operazioni di vendita è del 4.6.2014,
l'immobile è stato aggiudicato all'udienza di vendita del 18.7.2023).
In definitiva, gli attori hanno documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 5.906,06 (€ 856,07 + € 668,00 + € 500,00 + € 680,99 + €
3.201,00): parte convenuta deve pertanto essere condannata a rimborsare agli attori le spese da questi sostenute nell'interesse comune, per la quota di 1/3.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei condividenti e nella Parte_1 Parte_2 CP_1
misura di 1/3 ciascuno.
Nulla si dispone infine ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, giacchè “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. n. 19948/23).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
- respinge la domanda riconvenzionale svolta da in quanto Controparte_1
infondata;
- liquida le spese sostenute nell'interesse comune da ed Pt_1 Parte_2 in € 5.906,60;
[...]
- condanna a rimborsare agli attori le spese, sopra liquidate, Controparte_1
nella misura di 1/3;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1
misura di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 13.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 12 di 12