Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 2
Nella ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale ( domanda in senso tecnico - giuridico ) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'"accipiens", la cui buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento.
In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11259 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI B. PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 4649/00 R.G.) proposto da:
UR BI, UR IS, UR RI, VA UL, NE IA MA, UM GI, UR NA, ER CL, NE CO, UM TT, sia in proprio che in qualità di procuratore speciale di UR IA, UR RT e UR RG, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 149/12, presso l'avv. Sergio Fidenzio, che li difende unitamente all'avv. Gian Mario Civallero, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RU UI, RU GI, RU IE
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 6039/00 R.G.) proposto da:
RU UI, RU GI, RU IE, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 197, presso l'avv. Vincenzo Marone, che li difende unitamente all'avv. Giovanni Battista Morra, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
UR BI, UR IS, UR RI, VA UL, UM IA MA, UM GI, UR NA, ER CL, CI CO, UM TT, sia in proprio che in qualità di procuratore speciale di UR IA, UR RT e UR RG, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 149/12, presso l'avv. Sergio Fidenzio, che li difende unitamente all'avv. Gian Mario Civallero, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione specializzata agraria, n. 357/99 del 18 febbraio 19 marzo 1999 (R.G. 945/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 giugno 1996 RU UI, RU GI e RU IE convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Mondovì, sezione specializzata agraria, UR BI, UR IS, UR RI, VA UL, UM IA MA, UM GI, UR NA, ER CL, NE CO e UM TT, quest'ultimo sia in proprio che quale procuratore generale in Italia di UR IA, UR RT e UR RG.
Premesso che essi istanti erano affittuari coltivatori diretti di un fondo di proprietà dei convenuti, in forza di contratto avente scadenza il 10 novembre 1996, gli attori chiedevano che l'adita sezione condannasse i convenuti sia al pagamento delle migliorie apportate al fondo (mediante la costruzione di una stalla e la ricostruzione del tetto del fabbricato), sia al rimborso delle somme versate a titolo di canone di affitto in misura eccedente i limiti di legge, sia, infine al pagamento della somma di lire 6.006.000 anticipata da essi concludenti per conto dei convenuti per i lavori di rifacimento della strada vicinale S. Bartolomeo, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza annuale, per le somme versate in più rispetto al canone legale.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda eccependone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 3 giugno 1998 condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di lire 113 milioni, a titolo di indennizzo per le migliorie apportate al fondo, con gli interessi legali dall'11 novembre 1996, data del rilascio, della somma di lire 41.928.232 a titolo di rimborso delle somme versate in più rispetto ai canoni dovuti per legge, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, rigettate le altre domande.
Gravata tale pronunzia in via principale dai convenuti i quali opponevano, come già in primo grado, che il loro rappresentante UR aveva prestato il proprio consenso, alla costruzione della stalla, condizionatamente al fatto che gli attori si accollassero le relative spese e in via incidentale dai RU, la corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, con sentenza 18 febbraio - 19 marzo 1999, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ove era scritto "41.928.232" dovesse leggersi "38.333.287", rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 28 febbraio 2000, UR BI, UR IS, UR RI, VA UL, UM IA MA, UM GI, UR NA, ER CL, NE CO e UM CO sia in proprio che quale procuratore speciale di UR IA, UR RT e UR RG. Resistono, con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 23 marzo 2000 e affidato a due motivi, RU UI, RU GI e RU IE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno, tra l'altro, condannato i concedenti, in solido, al pagamento, in favore degli affittuari, della somma di lire 113 milioni a titolo di indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, miglioramenti consistiti, da un lato, nella realizzazione di una stalla, dall'altro, nella ricostruzione del tetto della casa colonica. Opponendo i concedenti - al fine di escludere il diritto di controparte all'indennizzo in questione - che le ricordate opere erano state autorizzate dal proprio comune rappresentante UR AN alla condizione che le spese relative facessero capo, in via esclusiva, agli affittuari RU, la sentenza in questa sede gravata ha disatteso tali difese sulla base dei seguenti rilievi (ognuno sufficiente, ex se, a sorreggere il dictum ora impugnato):
- dalla lettera in data 20 ottobre 1963, con la quale i RU proponevano al UR, in cambio dell'aumento del canone di affitto, di consentire alla costruzione di una nuova stalla "con anticipo delle relative spese da parte loro" non si ricava affatto la interpretazione dell'accordo inter partes nel senso auspicato dai concedenti, certo essendo, da un lato, che i RU avrebbero esclusivamente anticipato le spese, dall'altro, che i concedenti non hanno dato alcuna prova quanto al collegamento funzionale tra il consenso prestato dal UR e l'accollo definitivo delle spese di costruzione da parte dei RU";
- anche volendo ritenere l'accollo agli affittuari delle spese di costruzione della stalla e di riparazione straordinaria del tetto dei fabbricati preesistenti come definitivo una tale rinuncia alla restituzione delle relative somme a titolo di miglioria è da ritenere nulla, ai sensi dell'art. 23, l. 11 febbraio 1971, n. 11. 3. I ricorrenti principali censurano, nella parte de qua la pronunzia della Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, denunciano "violazione o falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, e 17, comma 2, della legge n. 203 del 1982. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- l'accordo tra le parti, e in forza del quale la proprietà ha autorizzato il compimento delle opere straordinarie ora in contestazione (costruzione di una nuova stalla, rifacimento del tetto dei fabbricati rurali) era nel senso che le opere stesse fossero realizzate a spese dei RU, senza gravare sulla proprietà;
- deriva, dalla riferita premessa, pertanto, atteso l'attuale atteggiamento dei RU (i quali pretendono che le spese facciano carico alla proprietà), che l'accordo stesso deve ritenersi tamquam non esset: con la ulteriore conseguenza che si è a fronte di opere poste in essere senza previa autorizzazione dei concedenti;
- non è conforme ne' a legge ne' a correttezza ex art. 1175 c.c. che i RU abbiano ottenuto, o, meglio, carpito, dal UR il consenso all'esecuzione delle opere, consenso che questi non avrebbe dato senza il contestuale impegno che le spese relative o la incarico della proprietà in questione non fossero a prietà ma dei fittavoli.
5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito e il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi li motivazione in relazio e ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata nello schema legale corrispondente, risolvendosi nella applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità, sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo: il sindacato della Corte di cassazione può, pertanto, essere sollecitato esclusivamente sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto. (In questo senso, tra le tantissime cfr., ad esempio, Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054). In altri termini, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c.
Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli, pertanto, ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 28 maggio 2001, n. 7242). Certo, in linea di diritto, quanto sopra e non controverso, in linea di fatto, come premesso, che i giudici del merito hanno accertato che la comune volontà delle parti non era affatto nel senso che le spese in questione rimanessero definitivamente a carico dei conduttori, è palese la inammissibilità della censura in esame.
La stessa, infatti, lungi dal denunziare la violazione, da parte dei giudici del merito, dei criteri da seguirsi da parte del giudice in sede di interpretazione dei contratti (artt. 13 62 e ss. c.c. si limita a opporre alle "conclusioni" raggiunte da quei giudici, la propria, soggettiva, interpretazione di quelle stesse circostanze di fatto già valutate in sede di merito e quindi a sollecitare da parte di questa Corte, accertamenti di fatto, preclusi in questa sede. Non controverso, ancora, che la proprietà aveva dato il consenso all'esecuzione delle opere in questione, è palese che non sussiste la denunziata violazione degli artt. 16, comma 1, e 17 comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, prevedendo espressamente le ricordate disposizioni che il conduttore ha diritto agli indennizzi di legge per i miglioramenti e le addizioni apportati al fondo oltre che nella ipotesi sia stata avviata la speciale procedura di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 16 legge n. 203 del 1982, anche qualora sussista, tra il concedente e l'affittuario un "preventivo accordo".
6. Come accennato in parte espositiva, ancora, i giudici del merito, da un lato, hanno negato il diritto dei RU alla rivalutazione delle somme loro spettanti a titolo di restituzione dei canoni pagati in misura eccedente quella legale, dall'altro hanno negato che i concedenti, nel ricevere le somme de quibus fossero in mala fede.
7. Tale capo della sentenza è gravata con il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale i RU lamentano, in particolare, "violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e 409 n. 2 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia denunciabile ai sensi dell'art. 360 n, 3 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- i giudici del merito non potevano non ritenere in mala fede i concedenti allorché hanno riscosso canoni in misura eccedente quella legale, atteso che non potevano ignorare che in materia agraria la misura del canone è regolata dalla legge: poiché la presunzione di buona fede è una presunzione semplice che ammette la prova contraria, mentre quella di conoscenza della legge è una presunzione assoluta, la seconda deve prevalere sulla prima;
- il credito dell'affittuario coltivatore diretto è equiparabile a un credito di lavoro, come si desume anche dal richiamo contenuto nell'art.28 della legge n. 11 del 1971 e anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle previste dall'art. 409 n. 2 C.P.C.
7. Il motivo è infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
7.1. Quanto al primo, si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 2033, primo alinea, c.c. "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
Chi ha eseguito un tale pagamento, prosegue il ricordato art. 2033 c.c. "ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Pacifico quanto precede è palese - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che nella ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale (domanda in senso tecnico-giuridico) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'IP (Cass. 17 marzo 1998, n. 2857). Con l'avvertimento, peraltro, che anche in tema di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'IP si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1293). Inconferente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è la circostanza - ampiamente illustrata negli scritti di causa - secondo cui la "mala fede" dei percipienti emerge dal principio di conoscenza legale della legge (e, in particolare, dalle disposizioni sull'equo canone in caso di rapporti di affitto agrario).
Le dedotte circostanze, infatti, pur se sono idonee a dimostrare che i pagamenti non erano dovuti - e che, quindi, esisteva il buon diritto degli attuali ricorrenti alla restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto ai massimi tabellari, non dimostrano in alcun modo la mala fede dell'IP, mala fede indispensabile - come si è osservato sopra - perché sorga l'obbligo in capo allo stesso IP di corrispondere gli interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti.
È sufficiente, al riguardo, osservare, in primis, che non risulta in alcun modo un comportamento "doloso" della parte concedente al fine di convincere i conduttori a corrispondere un canone maggiore di quello di legge, per cui deve ritenersi che la misura del canone venne, a suo tempo, liberamente concordata tra le parti. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la legge ben lungi da vietare inderogabilmente, e in ogni caso, canoni di affitto, per la conduzione di fondi rustici, in misura eccedente ma misura legale (cioè equa) - nella quale ipotesi l'assunto dei ricorrenti potrebbe avere un qualche spessore - consente, adempiute determinate formalità, la pattuizione di canoni in misura maggiore (cfr., al riguardo, art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo come sostituito dall'art. 45, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203).
È palese, pertanto, che non è sufficiente, al fine di dimostrare che i concedenti fossero in mala fede, allorché hanno riscosso canoni eccedenti la misura legale affermare che questi superavano la misura di legge.
Quanto precede, del resto, trova conferma in diversi specifici precedenti di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che in caso di domanda, proposta dal conduttore di un fondo rustico, per la ripetizione dei canoni corrisposti, eccedenti la misura legale, al fine di conseguire gli interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti e non da quella della domanda giudiziale è onere della parte attrice dimostrare la mala fede dell'IP, mala fede che non può essere ritenuta solo per effetto della ampia notorietà della normativa agraria e della sua inderogabilità. (Da ultimo, in questo senso, Cass. 27 novembre 2001, n. 15033. Sempre nella stesso senso, con riguardo alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione, Cass. 2 agosto 1997, n. 7165).
7.2. In merito al secondo profilo di censura si evidenzia che ancorché, nel passato, in diverse occasioni, da parte di questa Corte, si sia affermato che la regola posta dall'art. 429, comma 3, c.p.c. trovi applicazione anche nelle controversie in tema di rapporti agrari (Cass. 27 agosto 1999 n. 9014, nonché Cass. 2 novembre 1998 n. 10924; Cass. 13 marzo 1998 n. 2743; Cass., sez. un., 22 febbraio 1994 n. 1682; Cass. 4 gennaio 1995 n. 96) la più recente giurisprudenza di questa Corte è indirizzata in termini opposti, specie con riguardo ai crediti nascenti dai rapporti di affitto. Si è affermato, infatti, al riguardo, che se tutte le controversie, in materia di contratti agrari, sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie e assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ciò non può che significare che solo le norme "processuali" contenute negli artt. 409 e ss. c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari e non certamente quelle "sostanziali". Non può, in particolare, con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e con riguardo ai crediti hinc inde nascenti da questi e, in particolare con riguardo alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone, trovare applicazione l'art. 429, comma 3, c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, dei crediti di lavoro (Cass. 27 novembre 2001, n. 15033). Sempre in questo senso, in altre occasioni, si è affermato, altresì che le somme dovute dal conduttore in restituzione di quanto pagato per canoni di affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita dalla legge, configurano un credito di valuta e ai fini della loro valutazione, pertanto, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno, oltre gli interessi legali, senza che possa trovare applicazione la regola di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. (Cass. 6 novembre 2001, n. 13687, nonché Cass. 17 luglio
1986, n. 4621). Come si è osservato sopra l'inapplicabilità dell'art. 429, comma 3, c.p.c. ai crediti in questione deriva sia dalla circostanza che l'art. 429, comma 3, c.p.c. pacificamente è riconosciuta dalla dottrina come dalla giurisprudenza quale norma "sostanziale" e non processuale, sia tenuto presente che la disposizione di cui all'art. 429, comma 3, contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224 c.c.) e deve, di conseguenza, qualificarsi "eccezionale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 preleggi, con la ulteriore conseguenza, pertanto, che la stessa non può trovare applicare "oltre i casi ... in ess(o) considerati".
Premesso quanto sopra e richiamata la stessa formulazione dell'art. 429 c.p.c. per la parte che ora interessa, si osserva che questo prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del suo credito, non ogniqualvolta "pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro" (nella quale ipotesi l'assunto che qui si critica avrebbe una certa consistenza) ma solo qualora tali somme di denaro siano attribuite "per crediti di lavoro".
Non si dubita, pertanto, che non si applica il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria, proprio dei crediti di lavoro e previdenziali, sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, dal "lavoratore" al datore di lavoro o all'ente di previdenza, ancorché corrisposte per mero errore e quindi recuperate (cfr. C. conti, reg. Campania, sez. giur. 25 settembre 1996, n. 102; T.A.R. Marche 27 giugno 1997, n. 509), ne' sulle somme dovute, in sede di rinvio, ad un ente previdenziale in restituzione di altre da questo corrisposte senza titolo (Cass. 19 novembre 1997, n. 11545), ne' sul compenso dovuto a un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico (Cass. 10 luglio 1987, n. 6033, nonché Cass. 29 maggio 1998, n. 5326), o sui crediti dei funzionari onorari, quali i vice pretori onorari, ancorché incaricati della reggenza di un una pretura (Cass. 15 gennaio 1996, n. 285).
Pacifico quanto sopra è palese che nell'ambito dell'ampia categoria dei contratti agrari occorre nettamente distinguere i contratti di "affitto" di fondi rustici da quelli "associativi". Avverte, al riguardo, la Relazione al vigente codice civile (n. 867) "il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con la essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione tra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite".
Analogamente nella colonia "l'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166 c.c.)", mentre "l'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione ... art. 2167 c.c.)" (Relazione, cit., n. 884).
Quanto, infine, alla soccida "il suo scopo precisa la più volte ricordata Relazione (n. 888) è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi, in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito".
Pacifico quanto sopra è evidente che "non sembra revocabile in dubbio che nel contratto associativo agrario, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, egli faccia valere il corrispettivo spettantegli per la erogazione delle energie lavorative che a quella creazione di ricchezza hanno contribuito, vale a dire che imposti la sua pretesa sulla relazione sinallagmatica diretta tra prestazione di mano d'opera e controprestazione di attribuzione di frutti con l'apporto di quel fattore produttivo realizzati (cfr., Cass., sez. un., 22 febbraio 1994, n. 1682, in motivazione) da cui la natura di "credito di lavoro" delle somme de quibus (da assoggettare, come osservato sopra, alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.). Tale discorso, per contro, ad avviso di questo collegio, come anticipato, non può ripetersi con riguardo a eventuali crediti dell'affittuario di fondo rustico, specie, allorché, come nel caso ora in esame, hanno ad oggetto la restituzione di somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.
Si è osservato, al riguardo, nella precedente giurisprudenza di questa Corte, a sostegno dell'assunto che qui si critica, in particolare, che "la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. tutela con particolare riferimento all'attività lavorativa,
di per sè stessa considerata, al fine di evitare che il lavoratore subisca una diminuzione del proprio credito di lavoro in conseguenza del fenomeno della svalutazione monetaria. Sicché l'applicazione della suddetta norma prescinde dal presupposto di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, riguardando i crediti nascenti da rapporti di cui siano titolari coloro che abbiano erogato la loro energia lavoratrice nell'ambito di rapporti agrari non necessariamente caratterizzati da un vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del concedente, ma anche nell'ambito di rapporti agrari non soggetti a siffatto vincolo, come i rapporti agrari associativi e, soprattutto, come il rapporto d'affitto a coltivatore diretto".
"Poiché per credito di lavoro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 429, terzo comma del c.p.c. - deve intendersi qualsiasi credito del lavoratore, nascente da uno dei suddetti rapporti specificamente tutelati, non v'è ragione alcuna - giuridica e logica - per escludere il credito dell'affittuario - determinato con sentenza di condanna - nei confronti del concedente, qualora tale credito sia costituito da quelle somme corrisposte a quest'ultimo dal primo in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno, sostanzialmente, parte del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro, non dovuta al concedente e ripetibile, nei confronti dello stesso - appunto come credito di lavoro - in virtù di una sentenza di condanna" (in termini Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in motivazione). Come anticipato l'assunto non può seguirsi.
In primis si osserva che la causa del contratto di affitto agrario lungi dal porsi, come per i contratti associativi (agrari) in termini di collaborazione del fattore "capitale" con il fattore "lavoro" al fine di raggiungere un certo risultato, ancorché abbia ad oggetto una cosa produttiva (cfr. art. 1615 c.c.) è quella tipica dei contratti di locazione.
È tale il contratto, in altri termini, con il quale una parte - il proprietario o, comunque, colui che ne ha la disponibilità di fatto - si obbliga a far godere all'altra parte una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.). Certo quanto sopra è palese che la circostanza che in caso di affitto di fondo rustico il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa è "assolutamente" irrilevante per l'altra parte del rapporto, cioè del concedente.
Anche a tacere da quanto precede non può non evidenziarsi - al fine di escludere il credito di cui si discute da quelli "di lavoro" previsti dal più volte art. 429, comma 3, c.p.c. che non vi è alcuna "relazione", tra l'attività lavorativa, svolta dal conduttore sul fondo, e il credito per cui è controversia (restituzione di canoni versati in eccesso), atteso che questo ultimo trova la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c. Come, in particolare, in presenza di lavoratori subordinati sono "redditi di lavoro", soggetti alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. esclusivamente le somme loro dovute dal datore di lavoro "a causa" del rapporto di lavoro, così non può dubitarsi, da un lato, che in caso di contratti associativi agrari sono "redditi di lavoro" solo quelli maturati, dal "prestatore di lavoro" (in senso lato" nei confronti dell'altra parte del rapporto, in conseguenza della prestazioni lavorative rese nell'interesse comune, dall'altro, che per l'affittuario coltivatore diretto hanno natura di "reddito di lavoro" solo le somme percepite a causa dell'attività lavorativa da lui esplicata, e, quindi, esclusivamente gli utili che egli ricava, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo.
Conferma quanto precede il rilievo che ancorché l'art. 79, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392 preveda - con riguardo alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione - il diritto del conduttore "a ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge", e nonostante tale azione di restituzione - non diversamente del resto, che per le controversie tra affittuario e concedente di fondo rustico - sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, cioè alle disposizioni processuali di cui agli articoli 409 e seguenti, ivi compreso l'art. 429, c.p.c. (cfr. Cass. 7 maggio 1996, n. 4236; Cass. 11 gennaio 1989, n. 71) non si è mai dubitato (anche prima dell'art. 447-bis c.p.c. che ha risolto normativamente ogni questione al riguardo) che il credito per restituzioni dell'affittuario, ancorché per ipotesi "lavoratore dipendente", fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e non a quella di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Deve concludersi, pertanto, come già anticipato, che le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del comma 2 dell'art. 1224 c.c.
8. Con il secondo, e ultimo, motivo, i ricorrenti incidentali denunziando "violazione o falsa applicazione degli artt. 1576 e 1621 c.c." nonché "insufficiente o contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." censurano la pronunzia gravata nella parte in cui ha negato il diritto di essi concludenti a ottenere la "restituzione" della somma di lire 6.006.000 pagate per "miglioramenti" di una strada vicinale interessante il fondo oggetto di affitto, omettendo di prendere in esame la domanda sotto il profilo di cui all'art. 2041 c.c.
9. La censura è inammissibile, sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
9.2. Quanto, in primis, alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1576 e 1621 c.c. per avere escluso il diritto di essi concludenti a ottenere la restituzione della somma di lire 6.006.000, la censura è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (articoli 1576 e 1621 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
9.3. Quanto, ancora, alla denunziata "insufficiente e contraddittoria motivazione" della sentenza gravata, nella parte de qua, che si assume rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si osserva (come già sottolineato, sopra, in sede di esame del ricorso principale) ancora una volta, giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Applicando i pacifici principi di diritto sopra ricordati al caso di specie si osserva, innanzitutto, che sia l'art. 1621 c.c. richiamato in ricorso, sia la speciale normativa agraria (cfr. arr. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, sugli obblighi dell'affittuario) pongono a carico esclusivo dell'affittuario le spese per la conservazione e manutenzione del fondo e delle attrezzature relative (cioè le opere c.d. di manutenzione ordinaria, a differenza di quelle di manutenzione straordinaria, che devono essere sopportate dal concedente).
Contemporaneamente si evidenzia che i giudici del merito hanno rigettato "l'appello incidentale (proposto dai RU) relativo alla somma di lire 6.006.000 richiesta a titolo di restituzione della spesa sostenuta per i lavori di manutenzione della strada vicinale" poiché "dalla documentazione allegata dai RU non emerge affatto la natura straordinaria delle relative opere".
Certo quanto sopra è palese che l'irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti incidentali con la censura in esame, nella quale, non solo non si denunziano vizi logici giuridici compiuti dai giudici del merito allorché sono pervenuti alla conclusione che non era stata raggiunta la prova che trattavasi di opere di manutenzione straordinaria, della via vicinale, ma si afferma apoditticamente e senza alcuna dimostrazione che "dagli stessi documenti risulta ... che le somme richieste riguardano opere di miglioramento".
È palese, concludendo sul punto, che i ricorrenti lungi dal denunziare un vizio della motivazione della sentenza impugnata rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., sollecitano, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, una nuova valutazione, da parte di questa Corte, delle risultanze di causa e, in particolare, dei documenti in atti.
9.4. Sempre al fine di dimostrare il buon diritto di essi concludenti alla restituzione delle somme in questione i ricorrenti incidentali lamentano che i convenuti non si sono presentati, in primo grado, a rendere l'interrogatorio sul capitolo 7 delle deduzioni di essi concludenti e i giudici del merito, pertanto, dovevano ritenere la circostanza come ammessa.
Anche sotto il profilo in esame la deduzione è, per più versi, inammissibile.
Infatti:
- i ricorrenti incidentali non potevano limitarsi ad affermare che la "circostanza dell'avvenuto conferimento dell'incarico è stata tempestivamente dedotta a prova anche per interrogatorio con il capitolo 7 delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo", ma dovevano, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. art. 366, n. 4, c.p.c.) trascrivere, in ricorso, il contenuto del detto capitolo di prova;
- come ammettono gli stessi ricorrenti si denunzia, nella specie, una presunta violazione di legge commessa non dai giudici di appello, ma da quelli di primo grado. È palese, pertanto, che la stessa in tanto poteva essere dedotta in questa sede, di legittimità (ove non sono prospettabili questioni di diritto non esaminate nei gradi precedenti, ove queste richiedano - come nel caso di specie - nuovi accertamenti in linea di fatto), in quanto i ricorrenti avessero dimostrato di aver sottoposto la questione all'esame dei giudici di appello, atteso che nella sentenza impugnata il problema specifico non risulta in alcun modo affrontato;
- in terzo, e ultimo luogo, infine, deve ribadirsi che l'omessa valutazione, da parte del giudice del merito, della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito da una delle parti all'altra, rientra nella sfera dell'ampia facoltà, riconosciuta al detti giudice, di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo e, pertanto, quale esplicazione di una discrezionalità sua propria, inerente alla valutazione delle prove, non è censurabile in cassazione, ne' per vizio di violazione di legge, ne' per vizio di motivazione (da ultimo in questo senso, cfr., ad esempio, Cass. 5 novembre 2001, n. 13635, specie in motivazione).
9.5. Quanto, da ultimo, alla circostanza che il diritto dei ricorrenti incidentali alla restituzione della somma di lire 6.006.000 deriverebbe dall'art. 2041 c.c. l'assunto è inammissibile, risultando la questione prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità.
Si afferma, al riguardo, in ricorso, che la sentenza gravata "non contiene alcuna motivazione su tali punti della controversia, anzi non li ha neppure presi in considerazioni".
Il rilievo non coglie nel segno.
In tanto i giudici del merito dovevano esaminare la domanda sotto il profilo di cui all'art. 2041 c.c. in quanto, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con l'osservanza di tutte le preclusione previste dagli artt. 409 e ss. c.p.c. (trattandosi, nella specie di controversia di competenza della sezione specializzata agraria e, quindi assoggettata al rito di cui agli articoli 409 e seguenti c.p.c., cfr. art. 9, comma 1 l. 14 febbraio 1990, n. 29),
gli attuali ricorrenti incidentali avessero introdotto in causa una tale pretesa.
Contemporaneamente, al fine di validamente denunziare, in questa sede di legittimità, l'omessa pronunzia, da parte del giudice di merito sulla domanda di indebito arricchimento era onere dei ricorrenti incidentali indicare, in ricorso, in quali atti del giudizio di primo grado, nonché in quello di appello avevano chiesto, ancorché in via subordinata, l'attribuzione della somma de qua ex art. 2041 c.c. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il principio della autosufficienza trova applicazione anche allorché il ricorrente lamenti una omessa pronuncia relativa a una domanda o a una eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa, e quindi la decisività della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione. (Da ultimo, in argomento, Cass. 29 ottobre 2001, n. 13410, specie in motivazione, ove la precisazione, altresì, che non è rilevante, in senso contrario che il vizio di omessa pronunzia integra un error in procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto e ha il potere dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, atteso che il dovere di riesame del fatto processuale, infatti, non va confuso con quello della ricerca dello stesso, salvo che non si tratti di fatti rilevabili d'ufficio).
Certo quanto sopra è palese che era onere dei ricorrenti incidentali non limitarsi ad affermare che i giudici del merito hanno omesso di motivare in margine alla domanda ex art. 2041 c.c., ma dimostrare in quali atti, del pregresso giudizio di merito, essi avevano sottoposto la questione specifica all'esame di quei giudici.
In difetto di tale indicazione il motivo non può non essere dichiarato inammissibile (cfr. art. 366 C.P.C.). 10. Risultato totalmente infondato, anche il ricorso incidentale, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002