Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11259
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nella ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale ( domanda in senso tecnico - giuridico ) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'"accipiens", la cui buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento.

In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11259
    Data del deposito : 30 luglio 2002

    Testo completo