Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 054 9 2 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Się - Presidente R.G.N. 8500/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETR 16530 - Consigliere RIGGIO Dott. Ugo Cron - .1245 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere - Rep. - Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 15/11/01 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig." sul ricorso proposto da: per diritti €155 17 APR 2000 SAN MARCO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del. IL CANCELLIERE liquidatore p.t. Sig. VITALINI ANTONIO legale rapp.te, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, difeso dall'avvocato EUGENIO OROPALLO, €0,77 1500 CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CURATELA FALL. SERPICO COSTRUZIONI SNC in persona del ..-- Curatore;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 1615/00 della Corte d'Appello 1534 -1- di NAPOLI, depositata il 26/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Lorenzo NARDONE, per delega dell'Avvocato OROPALLO, depositata in uidenza che si riporta gli atti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI chiede che la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata in camera di consiglio ex art.375 II° comma cpc, voglia accogliere il ricorso, con le pronunce seguenti per legge. -2- R.G.N.8500/01 Oggetto: Contratto preliminare-risoluzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata 1'11-2-1992, la s.p.a. San Marco conveniva in giudizio davanti al tribunale di Napoli la s.n.c. SE Costruzioni per la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto preliminare stipulato il 13-1-1989, avente ad oggetto l'acquisto di un costruendo appartamento in Marigliano per il prezzo pattuito di lire 160.000.000, nonché per la condanna della promittente venditrice SE alla restituzione di tutte le somme versate, con interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento dei danni da precisarsi in corso di causa. Si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo, in via m riconvenzionale, la risoluzione del preliminare per inadempimento della società San Marco, 'con tutte le conseguenze stabilite per patto espresso". Instauratosi in tal modo il contraddittorio, la causa era riassunta, una prima volta, a seguito del decesso del procuratore della convenuta e, 2 successivamente, per l'intervenuto fallimento della s.n.c. SE Costruzioni;
costituitasi, quindi, per la convenuta, la curatela del fallimento, il processo proseguiva davanti al tribunale di Torre Annunziata, di nuova istituzione e territorialmente competente, e veniva definito con sentenza n.5/97, con la quale, rigettata la domanda proposta dalla s.p.a. San Marco, quel giudice accoglieva, invece, la riconvenzionale proposta dalla SE Costruzioni e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita intervenuto tra le parti per inadempimento della s.p.a. San Marco, condannando quest'ultima al pagamento della penale di lire 48.000.000 in favore della curatela del fallimento SE, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese processuali. -dalla s.p.a. San Marco Proposto appello in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e costituitasi anche in tale grado di giudizio la curatela del fallimento della s.n.c. SE Costruzioni, la corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 26 giugno 2000, ha in riforma dellaaccolto parzialmente l'appello e, sentenza impugnata, ha condannato la s.p.a. San Marco in liquidazione al pagamento in favore della 3 curatela della minor somma di lire 11.280.485 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla convenuta in entrambi gradi, dichiarando compensate tra le parti la restante metà, e confermando, nel resto, 1'impugnata sentenza. Per la parte che qui interessa, la corte territoriale, ritenendo fondato soltanto il secondo motivo dell'appello della San Marco, ha statuito nei termini sopra riportati, in quanto è giunta alla conclusione che l'importo della penale dovuto - per l'inadempimento della quale dalla San Marco il primo giudice aveva dichiarato la risoluzione contratto preliminare di compravenditadel - alla promittente venditrice SE dell'immobile Costruzioni andava rideterminato in lire somma, questa, risultante dalla 11.280.485; этиdifferenz a tra quella di lire 59.287.485 versata dalla San Marco alla SE quale acconto sul prezzo di vendita dell'appartamento e lire 48.000.000, pari al 30% del prezzo stesso, stabilito in lire 160.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza la s.p.a. San Marco, in persona del liquidatore e legale 4 rappresentante p.t. Vitalini Antonio, denunciando “vizio della motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c.". La curatela del fallimento SE Costruzioni s.n.c., in persona del curatore Avv. Francesco Mandara, non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha chiesto che questa Corte, con sentenza pronunciata in camera di consiglio ex art.375 comma 2 c.p.c., voglia accogliere il ricorso, con le pronunce "seguenti" per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente deduce che la corte di appello, dopo avere riconosciuto che la promissaria acquirente San Marco s.p.a. aveva versato alla promittente venditrice SE Costruzioni s.n.c. un acconto di lire 59.287.485, sul prezzo di vendita dell'appartamento, e che la penale dovuta dalla stessa alla seconda per l'accertato inadempimento era pari a lire 48.000.000, pur accogliendo, per questo, parzialmente l'appello della San Marco, in quanto creditrice nei confronti della SE Costruzioni della somma di lire 11.280.485, quale differenza tra i due importi predetti, l'ha condannata, 5 tuttavia, a pagare all'appellata curatela la somma medesima. Il ricorso "manifestamente fondato" e va, pertanto, accolto, essendo evidente la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata. La corte territoriale ha, infatti, condannato la San Marco, che dalla motivazione risulta creditrice, per la causale ivi indicata, della SE Costruzioni della somma di lire 11.287.485, a pagare a quest'ultima la somma predetta. Tale insanabile vizio impone la cassazione della sentenza ed il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che deciderà anche sulle spese. AGENZIA DELLE ENTRATE LOMA ? 29480.
P.Q.M.
il ricorso, cassa la sentenza La Corte accoglie 1097 129,11 la causa, impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra 4 T 20.66 sezione della corte di appello di Napoli. TOT: 14977 A Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001 I R E L L . Il consigliere est. Il presidente E 2 C 0 N 0 A 2 (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Caj C ia . E N R n I R a P t O a T A C A 5 пит IL CANCELLIERE C1 T I o 7 S c E O s 1 C Francesco e P c N E a n D A m a 6 r o C F R