Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.; mentre la seconda , concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23180 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 20/08/2021, (ud. 31/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23180 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. PEPE Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25248-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
s E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OC ST NQ ER GA ES già titolare della TORREFAZIONE ES CAFFÈ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AB MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che lo difende unitamente all'avvocato ESPOSITO ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SESSO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
contro
DE AT AR, DE AT AB GIOVANNI, CECERE ES IN ALABISIO, CECERE CINZIA IN PELILLI, CECERE RAFFAELE;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 168/97 della C.A.di Lecce Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 23/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MASTROBUONO Sebastiano difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'improcedibilità del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 28/7/1994 NG OC - nella qualità di erede della madre AT ST già titolare - della torrefazione "ST AF" - impugnava la sentenza 22/11/1993 pronunciata dal tribunale di Taranto sulla domanda proposta dalla s.n.c. SS, diretta ad ottenere la condanna della convenuta AT alla esecuzione in forma specifica del contratto intercorso tra le parti relativo alla compravendita di una partita di caffè per un importo di L. 99.720.000 che la AT aveva acquistato e non ritirato, nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta rivolta alla dichiarazione della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta con condanna della società SS alla restituzione di L. 37.680.495 indebitamente riscossa. Con la detta sentenza l'adito tribunale, in accoglimento della domanda principale, aveva condannato la ditta RR ST al pagamento in favore della s.n.c. SS della somma da questa richiesta.
La società appellata resisteva al gravame.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva disposta la riunione al detto procedimento di appello di quello introdotto contro la stessa sentenza da OC NA, De IA BI e De IA MA - anche essi nella loro qualità di eredi di OC ST - i quali si associavano alle tesi sostenute da OC NG. La corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 23/6/1997, in accoglimento parziale del gravame, riconosceva il diritto degli appellanti a conseguire la consegna della residua parte della partita di caffè non ritirata dalla "RR ST" indicata nella lettera di conferma d'ordine del 18/5/1977. Osservava la corte di merito: che opportunamente il tribunale - avvalendosi del potere di revocare in qualsiasi momento, anche implicitamente, una precedente ordinanza istruttoria - aveva ritenuto di non dover dare più esecuzione all'ordinanza con la quale era stata disposta la produzione in giudizio di tutti gli atti inerenti all'esecuzione del contratto stipulato dalle parti;
che, come risultava dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva deciso la controversia avendo a tal fine tutti gli elementi indispensabili;
che nessuna consulenza contabile era necessaria per la determinazione delle rispettive ragioni creditorie;
che, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di appello, nella specie non si trattava di un contratto di vendita di "cosa generica altrui", atteso che la s.n.c. SS svolgeva attività di importazione e distribuzione di caffè crudo ai vari rivenditori e che, dalla lettera di conferma d'ordine della RR ST, si evinceva il riferimento ad un quantitativo ben determinato di caffè;
che nella stessa lettera era stato richiesto il prezzo relativo ad altri tipi di caffè, ossia ad altre varietà e qualità di caffè;
che nella lettera 18/5/1977 inviata dalla SS alla ST e poi da questa controfirmata emergeva l'espresso riferimento al detto ordinativo con puntualizzazione del tipo compravenduto(caffè crudo Costavorio, caffè crudo I.B.C. e/o Paranà ny 4 criv., caffe crudo santos ny 2/3), delle quantità rispettive e del prezzo relativo;
che la lettera 18/5/1977 conteneva l'espresso riferimento alle eventuali variazioni di prezzo - per effetto dei possibili mutamenti della base di cambio delle monete in questione - che avrebbero agito "a favore e/o a carico del compratore"; che, pertanto, non si poteva parlare di vendita di cosa altrui o generica in considerazione delle dette precise specificazioni;
che il rischio di eventuali variazioni di prezzo, per effetto di mutamenti del cambio di parità della lira con le monete di riferimento, era stato assunto dal compratore;
che era evidente l'inadempimento della RR ST la quale, al primo riscontro di variazioni di prezzo sui mercati, aveva smesso di ritirare la merce acquistata;
che mancava la prova di uno sbilanciamento rispettivo delle due prestazioni di tale entità da configurare l'ipotesi della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
che le parti, consapevoli del rischio insito naturalmente nel rapporto in questione, avevano previsto e disciplinato le possibili variazioni di prezzo connesse a mutamenti nella parità dei cambi;
che nella specie si trattava di alea normale del contratto ad esecuzione differita a norma del secondo comma dell'articolo 1467 c.c.; che in ogni caso mancava la prova del carattere straordinario ed imprevedibile di avvenimenti che sarebbero stati all'origine del fenomeno lamentato;
che era rimasta priva di riscontro probatorio la variazione del prezzo derivante da situazioni particolari di mercato;
che il tribunale aveva errato nel non aver disposto la consegna della merce - oggetto del contratto - non ritirata ed in relazione alla quale la società SS non aveva provveduto a fare offerta reale o a depositare la merce presso un depositario scelto dalle parti o nominato dal giudice;
che entro tali limiti era da accogliere l'appello proposto dagli eredi di AT ST.
La cassazione della detta sentenza della corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, è stata chiesta, con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria, da OC NG quale erede e successore di AT ST. La s.n.c. SS non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 4/5/2000 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OC NA, De IA MA e De IA BI VA litisconsorti necessari - quali successori ed eredi di ST AT - che avevano partecipato al giudizio di secondo grado-.- Il ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di integrazione del contraddittorio notificato, nel termine assegnato, a De IA MA, De IA BI VA ed agli eredi di OC NA - deceduta nella more del giudizio - i quali non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando contraddittoria ed insufficiente motivazione, OC NG deduce che è oscuro ed incomprensibile il richiamo della corte di merito al principio processuale secondo cui il giudice può, in qualsiasi momento, revocare una sua precedente ordinanza ove si convinca che l'attività istruttoria disposta con detta ordinanza non sia più utile o necessaria ai fini della conoscenza e della decisione della causa. La corte di appello, secondo il ricorrente, ha omesso di trarre da tale ragionamento l'unica solare ed evidente conclusione: cioè che la presa d'atto dell'inadempimento processuale da parte della società SS - con riferimento ad un ordine impartito con un provvedimento collegiale relativo alla produzione di tutti i documenti concernenti l'esecuzione del contratto stipulato tra le parti - aveva indotto il G.I. a rimettere la causa al Collegio per decidere una controversia "iusta alligata et probata". Inspiegabile è poi, ad avviso del OC, l'affermazione della corte territoriale secondo cui il tribunale aveva correttamente deciso "anche perché nessuna consulenza contabile si rendeva necessaria ai fini della determinazione delle rispettive ragioni creditorie": questo passaggio della sentenza impugnata è frutto di una superficiale e disattenta lettura dell'ordinanza collegiale con la quale il tribunale aveva affermato l'esatto contrario e, cioè, che la particolare complessità della materia richiedeva l'espletamento della consulenza contabile.
Il motivoè infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il provvedimento con il quale il giudice abbia disposto, anche nella forma dell'ordinanza collegiale, l'assunzione di nuovi mezzi di prova o, comunque, abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo, conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale e, pertanto, non è in alcun modo idoneo a pregiudicare la decisione della causa(in quanto ad essa meramente strumentale) essendo sempre modificabile e revocabile anche implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero apprezzamento dei fatti di causa(in tal senso, tra le ultime, sentenza 23/7/1999 n. 7953). Nella specie la corte di appello, in applicazione del detto principio, ha ritenuto ineccepibile la decisione del tribunale di non dare più esecuzione all'ordinanza collegiale - con la quale la società SS era stata invitata a produrre i documenti relativi all'esecuzione del contratto in questione - non essendo necessaria alcuna consulenza tecnica contabile per la determinazione delle rispettive ragioni creditorie delle parti ed avendo acquisito tutti gli elementi indispensabili per la pronuncia.
Con le censure in esame il ricorrente pretende sostanzialmente di contrastare l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come appunto nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nella specie non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito, ha ritenuto corretta la decisione del tribunale nell'escludere la necessità di acquisire i documenti di cui alla precedente ordinanza istruttoria collegiale in quanto inutili in considerazione della superfluità di una consulenza contabile e della già avvenuta acquisizione di tutti gli elementi indispensabili per la soluzione della vertenza. Con il secondo motivo di ricorso NG OC denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1378 e 1467 c.c. sostenendo che la corte di appello ha errato nel non ricomprendere il contratto in questione nella fattispecie ex articolo 1467 c.c.(contratto ad esecuzione differita e ripartita di cosa generica altrui) e nel qualificare detto negozio come vendita di cosa determinata. La corte di merito non ha tenuto conto che: a) il venditore si era riservato di optare per la consegna di un tipo di caffè piuttosto che un altro, giungendo a consegnare merce di tipo non conforme a quanto indicato nell'opzione; b) la merce consegnata traeva origine da partite diverse e riportava contrassegni diversi;
c) il contratto prevedeva esclusivamente l'impegno per il quantitativo di merce con conseguente necessaria qualificazione della convenzione come contratto ad esecuzione differita o ripartita relativo ad una vendita di cosa altrui generica;
d) la società SS non aveva comunicato e non aveva identificato la merce da consegnare ed aveva eseguito gli ordinativi a seconda delle disponibilità conseguenti all'andamento del mercato(circostanze pacifiche e risultanti dagli atti). Segnala inoltre il ricorrente che proprio le "precise specificazioni" cui fa cenno la corte di merito(cioè la richiesta da parte della ST AF di conoscere le quotazioni e la tipologia) dimostrano che il contratto in esame ricade nella fattispecie negata dal giudice di secondo grado.
Anche questo motivo non è fondato.
La corte di appello ha proceduto ad un attento e meticoloso esame del contenuto della conferma d'ordine del 18/3/1977 della RR ST e della lettera 18/5/1977 della società SS inviata alla ST e poi da quest'ultima controfirmata. All'esito di tale approfondito esame il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione che la convenzione in questione non poteva essere definita come contratto ad esecuzione differita e ripartita di cosa generica altrui trattandosi invece di vendita di cosa determinata. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso un ragionamento coerente e con argomenti adeguati e congrui, improntati a retti criteri logici e giuridici, dando conto dell'interpretazione data al contenuto della conferma d'ordine e della successiva lettera della venditrice società SS. Alle valutazioni operate dalla corte di appello il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Occorre in proposito osservare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nel l'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di Cassazione può pertanto essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto(nei sensi suddetti, tra le tante, 16/6/1997 n. 5387;
26/6/1996 n. 5893).
Nella specie è ineccepibile la riportata qualificazione che la corte di appello ha dato al contratto in questione dopo la precisazione delle varie clausole contrattuali e dopo l'inquadramento della volontà delle parti in uno(vendita di cosa generica altrui) piuttosto che in un altro(vendita di cosa specifica) di tali schemi negoziali.
Ciò posto è necessario evidenziare che dalla sentenza impugnata risultano chiariti in modo preciso i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice del merito il quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato dalle parti ed ha poi proceduto - in base a quanto accertato -all'inquadramento nel negozio in questione nello schema del contratto di vendita di cosa determinata.
La motivazione adottata dalla corte di appello è immune da lacune e contraddizioni, nonché da vizi logici e da errori di diritto.
Del pari va segnalato - in relazione alla lamentata errata o omessa valutazione delle varie clausole del contratto in questione - che, come è noto, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: la parte che denuncia la violazione di tali regole ha l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione dei modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse(tra le ultime, sentenze 24/4/1999 n. 4116; 3/4/1999 n. 3249). Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a contestare l'interpretazione data dalla corte leccese al contratto in questione, senza specificare i canoni interpretativi che sarebbero stati violati e senza neanche riportare il contenuto completo delle clausole contrattuali più rilevanti.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Il ricorso è infatti carente per non aver il OC riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle risultanze probatorie(relative alle clausole contrattuali, alle caratteristiche della merce consegnata ed al comportamento tenuto dalla società SS) genericamente indicate in ricorso e che sarebbero state ignorate o mal esaminate dalla corte di appello. Tale omissione non consente ne' di ricostruire - in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle risultanze probatorie e degli atti processuali cui si fa vago cenno nella censura in esame, nè di verificare la decisività delle prove non(o mai) considerate in quanto relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1467 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce il OC che non può essere considerata "alea normale" una modificazione dei prezzi mediamente del 30% come evidenziata dalla documentazione in atti. La corte di appello non poteva definire una modificazione di tale misura quale "variazioni minime mensili che non possono sicuramente assurgere al livello di fatti idonei a far configurare l'ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni".
Il motivo è inammissibile.
Come risulta dalla parte espositiva che precede, la corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado relativa al rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta volta ad attenere la pronuncia di risoluzione del contratto in questione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ha ritenuto che "in ogni caso" era rimasta del tutto priva di riscontro probatorio l'asserita variazione di prezzo derivante da situazioni particolari di mercato. La corte di merito ha altresì fatto riferimento alla mancanza di prova in ordine al "carattere straordinario ed imprevedibile di avvenimenti che sarebbero stati all'origine del fenomeno lamentato". Contro tali argomentazioni - idonee autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza dell'altra concernente l'assunzione espressa dei rischio da variazione del prezzo in conseguenza del mutamento dei cambi e, quindi, l'inserimento di tale rischio nell'"alea normale del contratto" - il OC non ha mosso alcuna censura con i motivi posti a base del ricorso. Soccorre pertanto il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire al pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel caso in esame - perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001