Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38671 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38671/2025 Roma, li, 28/11/2025
Composta da
DR TA
EL RI
AT RI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NN UI NG RI
AB EZ
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1039/2025 UP 06/11/2025
SENTENZA
OL IN nato a [...] il [...]
R.G.N. 18546/2025
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1
Firmato Da: EL RI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41ffd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Messina, in data 22 gennaio 2025, riformava parzial- mente (ritenendo assorbito nel capo 1) della rubrica il reato di omissione di soc- corso di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada e rideterminando conseguente- mente la pena) la sentenza, nel resto confermata, con la quale il GUP del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione OL IN, per il delitto di omicidio stradale aggravato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 5 n. 3, 589 ter cod. pen. commesso in danno di CA IA LA.
1.1. In punto di fatto, l'incidente per cui è processo, nella ricostruzione accer- tata dai giudici di merito, si verificava in Messina in data 10/09/2022, alle ore 10:00 circa: OL IN stava percorrendo, a bordo della sua autovettura, via San Cosimo in direzione valle e, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via La Farina, eseguiva una manovra di svolta a sinistra per proseguire lato nord, omettendo di dare la precedenza al pedone CA IA LA, che stava attra- versando la carreggiata da monte verso valle servendosi dell'apposito attraversa- mento pedonale, investendolo con la parte angolare anteriore destra del proprio veicolo. A seguito dell'urto, il CA veniva scaraventato sull'asfalto a circa 6,65 m più a nord, riportando lesioni che ne cagionavano la morte avvenuta in data 12/09/2022 presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Piemonte di Messina "per insufficienza respiratoria da trauma cranico encefalico con focolai lacerto con- tusivi (temporale e mesencefalico) ed emorragia subaracnoidea biemisferica, frat- tura parieto-temporale sinistra, orbitaria e zigomatica omolaterale, in politrauma- tizzato della strada con lacerazioni vascolari di rami dell'arteria femorale profonda e dell'arteria circonflessa laterale destra oltre che di rami arteriosi della regione medio glutea sinistra, trattati con embolizzazione". In tale condotta venivano ravvisati profili di colpa generica e specifica, ezio- logicamente collegati all'evento, sul piano materiale e su quello psichico, avendo il giudicabile, con grave disattenzione, violato l'obbligo, dopo essersi immesso in un'area di intersezione, di dare la precedenza al CA, impegnato nell'attraversa- mento lungo le strisce pedonali, così provocandone la morte. Si riteneva, altresì, sussistente l'aggravante della fuga, in quanto il OL, dopo l'investimento, si era fermato per pochi minuti in prossimità del luogo del sinistro, per poi allontanarsi, mentre erano in atto i soccorsi, senza avvicinarsi alla vittima, senza lasciare le proprie generalità o offrire un qualsiasi contributo alla ricostruzione di quanto accaduto.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2
Firmato Da: EL RI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41ffd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. Si assume, invero, che la decisione oggetto d'impugnativa, recependo inte- gralmente e acriticamente la motivazione del giudice di primo grado e, incorrendo nel vizio del travisamento della prova (ritenendo erroneamente che l'auto condotta dal giudicabile avesse impegnato via La Farina con l'emissione della luce semafo- rica rossa già in atto), non avrebbe adeguatamente argomentato tale diniego, tra- scurando l'insegnamento di legittimità secondo il quale, per la sussistenza della invocata attenuante, è sufficiente anche una minima percentuale di colpa altrui.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e lett. e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale adeguata- mente motivato sul diniego delle attenuanti generiche in relazione ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
2.5. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. Si osserva, in primo luogo, che, pur a fronte della richiesta del difensore e dell'impu- tato di applicazione della pena sostitutiva formulata nel giudizio di appello con motivi aggiunti, la Corte territoriale aveva omesso di instaurare il procedimento "bifasico" previsto dalla richiamata disposizione. Si lamenta, poi, che la Corte d'ap- pello aveva motivato il rigetto dell'istanza in ragione della mancata disponibilità dell'imputato a sottoporsi ad un programma riabilitativo, dando così rilievo osta- tivo ad una circostanza che non trova fondamento nella disciplina normativa di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epi-
grafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di OL IN è infondato, per le ragioni, di seguito esposte.
2. Con il primo motivo, afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 -bis, comma 7, cod. proc. pen., il ricorrente si duole, sostanzialmente, che la Corte territoriale non abbia attribuito corretto rilievo alla condotta della vittima che, a causa della sua invalidità, deambulando con l'uso di stampelle, non aveva completato l'attraversamento durante l'intervallo
3
Firmato Da: EL RI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
di tempo concesso dalla luce semaforica verde, tant'è che al momento dell'inve- stimento si trovava al centro della carreggiata e la lanterna semaforica, come do- cumentato dalla relazione di servizio, a firma dell'Isp. Sturiolo della Polizia Muni- cipale, emetteva già "verosimilmente" luce rossa. La Corte, quindi, incorrendo an- che nel travisamento della prova sopra indicato (ritenendo erroneamente che il giudicabile avesse impegnato l'incrocio quando la luce semaforica era rossa) avrebbe omesso di considerare la rilevanza causale di tale comportamento, atteso che il OL, non avendo la piena visibilità di via La Farina, per la presenza di alberi installati nello spartitraffico centrale, si era ritrovato davanti all'improvviso un pedone che occupava il centro della carreggiata, mentre la lanterna semaforica emetteva già la luce rossa.
2.1 In linea di principio, nella individuazione dei confini applicativi della atte- nuante in esame (e di quella analoga contenuta nell'art. 590 -bis, comma 7, cod. pen. con riferimento al reato di lesioni personali stradali (o nautiche) gravi o gra- vissime), questo collegio ritiene di dover ribadire le argomentazioni, ampiamente condivisibili, espresse da questa stessa Sezione nella recente sentenza n. 20369 del 15/01/2025 (dep. 03/06/2025) Rv. 288266 - 02. Nella citata pronuncia, dopo aver inquadrato la problematica nella disciplina generale della causalità, sì da escludere dal perimetro dell'attenuante i fattori che integrano forza maggiore o caso fortuito ex art. 45 cod. pen. ovvero quelli che determinano la interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen., si è affermato che concausa non può essere nemmeno il fattore che determina la colpa del soggetto agente, in quanto rientrante nell'area di rischio che il condu- cente è tenuto a governare e di cui deve tenere conto nella condotta di guida. In tale caso si determina solo un concorso apparente di cause, venendo in rilievo accadimenti prevedibili, demandati dal legislatore, attraverso la previsione di spe- cifiche regole di condotta al controllo del conducente del mezzo. L'attenuante in oggetto sarà quindi ravvisabile solo in presenza di fattori (riconducibili alla vittima, a terzi o ad altre cause naturali o animali), diversi da quelli di per sé soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa del soggetto agente alla verificazione dell'evento, rimanendo ad essa estranea. Si osserva, ancora, come una diversa interpretazione, oltre a non essere in linea con l'intento repressivo della riforma, condurrebbe a risultati intrinseca- mente incoerenti con l'addebito colposo mosso all'autore del reato in quanto la stessa situazione sarebbe il presupposto su cui si innestano le regole cautelari violate e, nello stesso tempo, fattore concausale dell'evento morte (o lesioni) ca- gionato con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
4
Firmato Da: EL RI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41ffd5c7e9b-Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
2.2. Così delineata la cornice giuridica di riferimento, i giudici del gravame hanno fornito una motivazione congrua ed esauriente della responsabilità esclu- siva del prevenuto, chiarendo le ragioni per le quali le circostanze evidenziate non potessero considerarsi concausali nella determinazione del sinistro. Pur eviden- ziando la incertezza del dato emergente dal materiale probatorio acquisito (atteso che nella relazione di servizio della Polizia Municipale si parlava di una evenienza "verosimile"), si osservava, con un ragionamento privo di illogicità, a cui è rimasto del tutto estraneo il lamentato travisamento della prova, che le regole cautelari violate dal giudicabile, e segnatamente quelle che regolamentano il diritto di pre- cedenza (art. 41, comma 9, e 146, comma 2, cod. strada) e disciplinano il com- portamento del conducente in prossimità di un incrocio (art. 141 cod. strada), sono previste per evitare eventuali abusi del diritto di precedenza anche a tutela del pedone che si attardi nell'attraversamento per colpa, e quindi, a maggior ra- gione, quando il comportamento del pedone, come nella specie, sia stato deter- minato da problemi fisici integranti forza maggiore. La Corte territoriale, poi, si è soffermata a richiamare gli elementi di prova che smentivano l'assunto difensivo sulla limitata visibilità del giudicabile, costituiti dai filmati visionati dagli operanti intervenuti e dalla deposizione resa dalla teste Ugas, passeggera di un veicolo che si trovava ferma all'incrocio di via San Cosimo, che aveva visto nella medesima posizione di partenza del OL l'impatto del veicolo contro il pedone, a riprova della piena visibilità di via La Farina. Il giudice del gravame ha evidenziato, altresì, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra ricordati, che tale circo- stanza, in ogni caso, giammai avrebbe potuto assumere il ruolo di concausa, es- sendo preciso onere del conducente, in caso di scarsa visibilità, tanto più in pre- senza certa di attraversamenti pedonali, moderare la velocità proprio al fine di scongiurare eventi del tipo di quelli verificatisi.
2.3. In conclusione, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un appa- rato argomentativo coerente ed esaustivo, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
3. Il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, e, segnata- mente, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico.
3.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (v. in termini, ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]).
5
Firmato Da: EL RI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente valorizzato il grado di colpa del OL e la fuga posta in essere dopo il sinistro, ritenendo che tali elementi non consentissero il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche. A fronte di tale argomentazione, la censura del ricorrente si limita a ri- chiamare in astratto e in maniera aspecifica i criteri di cui all'art. 133 c.p., senza neppure dettagliare le circostanze concrete che avrebbero dovuto giustificare l'ap- plicazione della invocata attenuante, evocando il comportamento negligente della persona offesa, che, di fatto, è stato escluso.
4. Il terzo motivo afferente al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare è manifestamente infondato.
4.1. L'art. 545 -bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. di- sciplina il procedimento per l'irrogazione delle pene sostitutive. Al momento del giudizio di appello, svoltosi il 22/01/2025, tale disposizione era stata modificata dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, stabilendosi che quando non è possibile decidere immediatamente in ordine all'applicazione della pena sostitutiva, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo». Per effetto di tale modifica normativa, la fissazione di apposita udienza suc- cessiva alla pronuncia del dispositivo (cd. sentencing), avviene soltanto quando il giudice ritenga che non sia possibile decidere immediatamente in ordine all'appli- cazione della pena sostitutiva. A tale riguardo, la Relazione illustrativa al decreto correttivo ha chiarito le finalità dell'intervento, il quale «mira, in primo luogo, a chiarire nel codice di rito che il giudice quando, nell'esercizio del potere discrezio- nale previsto dall'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valuta che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non debba attivare il c.d. meccanismo di sentencing (...), ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Si opera, inoltre, una complessiva semplificazione prevedendo che, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessaria- mente attivare il meccanismo di sentencing. Il meccanismo verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell'imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in conside-
6
Firmato Da: EL RI Emesso Da:
ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41ffd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
razione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero per- ché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti di cui al comma 2 della norma».
4.2. Su tali premesse, non vi è stata, nel caso in esame, alcuna violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., non essendo in alcun modo necessario che la Corte d'appello fissasse l'udienza di cui alla citata disposizione, dal momento che, da un lato, l'imputato aveva già prestato il proprio consenso alla eventuale sosti- tuzione della pena, avendo formulato specifica richiesta con i motivi aggiunti, e, dall'altro, la Corte territoriale, sulla base degli elementi già acquisiti, aveva valu- tato che non ne ricorrevano i presupposti.
4.3. La lamentata violazione di legge non sussiste nemmeno con riferimento alle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto. I criteri di valutazione ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive sono det- tati dall'art. 58, I. n. 689 del 1981, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la decisione, da effettuare comunque in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e secondo un giudizio prognostico in ordine alla idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo di recidiva, nonché al rispetto delle prescrizioni da parte del condannato. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fondato il diniego della pena sostitu- tiva sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato, sottoposto anche a misura cautelare per altro procedimento per delitto contro la famiglia, richiamando implicitamente le censure già espresse sulla gravità de fatto e sul grado di colpa, ritenendo che il giudizio ostasse ad una prognosi favorevole di regolare reinseri- mento sociale, risultando le prescrizioni previste dalla legge insufficienti per la sua risocializzazione e per prevenire il pericolo di commissione di altri reati, valoriz- zando quindi, con argomentazioni congrue, elementi indicativi della capacità a de- linquere del ricorrente, nel pieno rispetto della normativa vigente.
5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 06/11/2025
Il Consigliere estensore Daniela Fallarino
Il Presidente
ND GN
7
Firmato Da: EL RI Emesso Da:
ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: DR TA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85