Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O B I 2 D 7 - 0 1 A - T 6 S 2 L O E P D EPUBBLICA ITALIANA M 2 I 3 4 6 . A IN NAME DAL POPOLO TALIANO04025 /0.1 R D P E T N E A CORTE C Oggetto . 4 Боргормониери. SEZIONE PRIMA CIVILE Dudelunte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G. N. 8734/99 8560 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 1338 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Giuseppe SALME Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. MAR 2001 DE LUCA SERAFINO, DE LUCA SALVATORE, DE LUCA if CANCELLIERE IL SECONDINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato MIRABELLI CENTURIONE CANCELLERIA A., rappresentati e difesi dall'avvocato CARRATELLI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2001 - controricorrente 1 -1- avverso la sentenza n. 174/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata 1'11/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Lorenzoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 26 novembre 1994 Con atto ER, LV e CO De LU convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro il Comune di Rossano Calabro, esponendo di essere proprietari di un terreno di mq. 5.870, sul quale avevano installato uno stabilimento industriale per la produzione di manufatti in calcestruzzo;
che, con decreto sindacale del 15 aprile 1993, il Comune convenuto aveva espropriato un'area di mq. 867, facente parte del più ampio terreno di loro proprietà; che 10 stesso Comune aveva demolito alcuni manufatti ivi esistenti, valutandoli in Lire 14.918.400; che la commissione provinciale aveva determinato 1'indennità definitiva di espropriazione in complessive Tire 43.350.000. Ciò premesso, i De LU chiedevano che venisse determinata una più congrua indennità, atteso che non si era tenuto conto del valore dei manufatti e della diminuita capacità produttiva dell'impianto, a seguito dell'espropriazione. Costituitosi, il Comune di Rossano Calabro si opponeva all'accoglimento della domanda. Al termine dell'istruttoria, ne] corso de_la 3 quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte adita, con sentenza dell'11 marzo 1998, determinava in complessive Lire 53.350.000 l'indennità di espropriazione dovuta ai De LU. Premesso che, per l'espropriazione del terreno, andava riconosciuto l'importo stabilito dalla commissione provinciale (nonostante una minor somma calcolata dal c.t.u., peraltro riferita all'anno 1990) e che il valore dei manufatti demoliti andava determinato in Lire 10.000.000 (tra essi essendovi un'officina costruita abusivamente), la Corte territoriale Osservava che non era dovuto alcun ulteriore importo;
in particolare, era rimasto indimostrato l'assunto degli opponenti, secondo cui la demolizione di un serbatoio e di una conduttura idrica, di una cabina elettrica, di due pozzi artesiani e dell'officina garage aveva determinato una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento, rendendone anche necessario il trasferimento altrove. Secondo la Corte catanzanese, infatti, 1 c.t.u. aveva accertato che la striscia di terreno espropriata era prevalentemente adibita a deposito dei prodotti: era apodittica, in difetto di 4 ulteriori riscontri, la conseguenza che lo stesso c.t.u. aveva tratto circa l'incidenza sul ciclo produttivo, perché la riduzione dello spazio adibito a deposito dei blocchi di cemento era in definitiva, non apprezzabile,marginale er considerato l'ampio spazio residuato e disponibile per il deposito. Per la cassazione di tale sentenza i De LU hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Resiste il Comune di Rossano Calabro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 40 L. 2359/1865 e vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia tenuto conto del principio secondo cui, in caso di espropriazione parziale ed ove nella parte residua del fondo si trovi uno stabilimento ricomprendere la industriale, 1'indennità deve nitisee riduzione di valore che esso stabilisce per diminuita efficienza, perdita di avviamento, spese di ricostruzione ecc. Con il secondo motivo, denunciano violazione dell'art. 46 L. 2359/1865 e vizio di motivazione e ribadiscono che, nell'ipotesi di espropriazione 5 parziale, va indennizzato il pregiudizio subito dall'immobile che abbia destinazione industriale, nonché da attrezzature e macchinari non compresi nell'espropriazione, ma che debbano essere trasportati altrove о non trovino più un'utilizzazione. I ricorrenti aggiungono che nel verbale di contr azione, redatto con il direttore dei lavori, si affermava che la demolizione dei manufatti (un serbatoio idrico, una conduttura idrica in PVC, una cabina elettrica, due pozzi artesiani ed un'officina garage) aveva comportato "l'esproprio di una parte vitale dello stabilimento": tant'è che nel commercio di l'attività è stata riconvertita prodotti elaborati da terzi. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondate. La Corte territoriale, dopo aver precisato che la perdita dei manufatti era stata indennizzata in misura autonoma, ha motivatamente escluso che dalla M loro demolizione fosse derivata una diminuita capacità produttiva dello stabilimento 0 addirittura, la necessità di un suo trasferimento altrove: ciò, sulla base della considerazione che, 6 avendo il consulente tecnico di ufficio accertato che la striscia di terreno espropriata (mq. 867 rispetto ad un'area di mq. 5.870) era destinata prevalentemente a deposito del prodotto in attesa della vendita, l'ampio spazio residuo poteva essere tale deposito, senza alcunautilizzato per ripercussione apprezzabile sul ciclo produttivo. Il giudice di merito, quindi, non ha disatteso principio secondo cui,il nell'ipotesi d espropriazione parziale, va indennizzato i.l pregiudizio che abbiano eventualmente subito gli immobili esistenti nella parte espropriata od in quella residua, come uno stabilimento industriale (a condizione, tuttavia, di un effettivo degrado di detta parte residua e dell'esistenza di un rapporto di unità funzionale con quella espropriata: cfr. sentt. 6722/98 e 3077/97): al contrario, ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie, loavendo radicalmente escluso un pregiudizio per stabilimento, dopo aver valutato e liquidato autonomamente manufatti demoliti, rispetto alla somma dovuta a stretto titolo espropriativo. La prospettazione degli odierni ricorrenti di un effettivo danno subito dallo stabilimento industriale, alla stregua di quanto asseritamente 7 riportato nel verbale di constatazione, viene ad urtare contro la diversa valutazione della Corte Catanzarese, basata Su accertamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità: quello, cioè, che la parte espropriata era funzionalmente collegata all'attività industriale soltanto come spazio destinato а deposito dei manufatti e che, conseguentemente, l'ampia zona residua offriva un'agevole soluzione alternativa. Non essendo configurabile alcuna violazione delle norme di diritto indicate, la sentenza impugnata resiste alle critiche dei ricorrenti anche sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione. Va ribadito, infatti, che l'art. 360 n. mediante il quale si deduce il vizio di c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non conferisce а questa Corte il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma soltanto quello di controllare, sul piano Jogico formale e della correttezza giuridica, l'esame e La valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee il dimostrare i fatti in discussione (v. SS.UU. 5802/98, nonché 5806/2000 e 12960/97). In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001. loud lammer Il Relatore Il Presidente Do Nurs NL CANCELLIERE Man: Di Nu блого flanie RATA IN CANCELLERIA 21 MAR 2001 DEP Oggi, O 2 L 7 IL CANCELLIERE - L 0 1 O - AR Di Nuzzo 6 B 2 I L E D D A 2 4 T 6 S . O R . P P . Agenzia delle Entrate M D I Ufficio di Roma 2 B l. ruglo il210611 A l Iscritto a a D . 434 b E Art. n..... a T t 2 N 2 E . S t r E a 9