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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.356/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.284/2023 resa dal Tribunale di Gela in data 24.4.2023 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione
vertente tra
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, difeso dall'avv. Giacomo Lo Presti per procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Libertà 86 - appellante - Parte_1
contro
, nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro d'Aleo per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela corso Vittorio Emanuele 242 – appellato –
All'udienza del 25.9.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha insistito nelle conclusioni come dall'atto introduttivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.7.2020 al Tribunale di Gela, impugnava CP_1
l'ordinanza ingiunzione n.842 dell'8.6.2020 emessa dal di Parte_1
e notificata il 27.6.2020, con la quale veniva ingiunto di pagare € 6.215/00 Parte_1
oltre ad € 15/00 per spese di notifica, per la violazione dell'art.193 del D.Lgs. n.152/2006
sanzionata dall'art.258 co.4 per “trasporto di rifiuti con formulario incompleto e inesatto”.
In seno al ricorso, gradatamente eccepiva: CP_1
Duplicazione provvedimentale e sanzionatoria
L'ordinanza-ingiunzione impugnata costituisce illegittima duplicazione di sanzione, atteso che per le stesse violazioni era già stata emessa precedente ordinanza (n.774 del
25.11.2019) per l'identico fatto, ovvero il trasporto e lo smaltimento di rifiuti edilizi senza completa compilazione dei relativi formulari in 15 trasporti complessivi.
Decadenza per notifica tardiva
In subordine, si deduce la tardività delle notifiche dei verbali di contestazione rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art.14 L. 689/1981, posto che le condotte contestate risalgono al 2015 mentre la notifica risulta avvenuta solo nell'agosto 2016, ben oltre il termine perentorio di legge.
Infondatezza nel merito e regolarità dei formulari
In via ulteriormente subordinata, i formulari di identificazione dei rifiuti risultano regolarmente compilati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, atteso che nella sezione quantità era barrata la voce “peso da verificare a destino” e risultavano comunque tutti gli elementi essenziali ed obbligatori previsti dalla legge, ragion per cui non vi è stata alcuna omissione rilevante ai fini sanzionatori.
Sanzione meno grave per prescrizione normativa
In via ancor più gradata, anche a voler ritenere integrata l'infrazione, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione residuale meno grave di cui all'art.258 co.5 D.Lgs. 152/2006
– per incompletezza formale ma non sostanziale dei formulari – e dunque una sanzione pecuniaria di importo inferiore.
Rideterminazione della sanzione
In ulteriore subordine, l'importo della sanzione deve essere rideterminato secondo i criteri di cui all'art.11 L. 689/1981, tenuto conto della gravità della violazione, delle condizioni economiche, delle attività poste in essere per la rimozione delle conseguenze e della personalità dell'agente, con conseguente applicazione della sanzione in misura minima.
Con comparsa del 26.1.2021 si costituiva il , Parte_1
contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e articolando le proprie difese come segue:
Insussistenza di duplicazione sanzionatoria
L'ordinanza-ingiunzione n.842 dell'8 giugno 2020, oggetto di opposizione, riguarda due distinti trasporti di rifiuti assistiti da FIR con dati inesatti o incompleti, diversi e non sovrapponibili rispetto ai quindici trasporti privi di formulario di cui alla precedente ordinanza n.744 del 25 novembre 2019.
Tempestività della contestazione ai sensi dell'art.14 L. 689/1981
Il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione decorre dal completamento dell'attività di accertamento, intervenuto soltanto il 18 giugno 2016 con l'acquisizione delle dichiarazioni di SIT rese dallo stesso , sicché la notifica del verbale di CP_1
contestazione del 30 agosto 2016 deve considerarsi pienamente tempestiva e conforme.
Sussistenza dell'illecito per incompletezza dei FIR
I formulari di identificazione dei rifiuti risultavano compilati in modo carente, con la sola opzione “peso da verificarsi a destino”, in assenza dell'indicazione del quantitativo dei rifiuti all'atto della partenza, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt.193 e 258 co.4 del
D.Lgs. 152/2006, delle relative disposizioni regolamentari e della costante giurisprudenza. La barratura della sola voce di peso da verificarsi a destino non esonera dall'indicazione di un peso almeno presuntivo già alla partenza.
Esclusione della sanzione attenuata e corretta quantificazione della stessa
Sul profilo della determinazione della sanzione, non può applicarsi la fattispecie attenuata ex art.258 co.5 del D.Lgs. 152/2006, poichè la mancanza dei dati sul quantitativo trasportato impedisce ogni successiva ricostruzione e non si risolve in una violazione meramente formale o marginale;
la quantificazione della sanzione è stata correttamente operata secondo i criteri dell'art.11 L. 689/1981, tenuto conto della gravità della condotta,
della recidiva e dell'assenza di attenuanti specifiche.
Istruita la causa con la documentazione in atti, in specie ritenendo rilevante il “nulla osta”
datato 4.5.2016 rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela alla
Guardia di Finanza, ai fini della contestazione delle violazioni accertate nei confronti dei soggetti interessati, con sentenza n.284/2023 del 24.4.2023 il Tribunale di Gela annullava l'ordinanza ingiunzione per la decadenza dei termini di contestazione dell'infrazione di cui all'art.14 della legge n.689/81, compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso tempestivamente depositato il 20.11.2023, il di Parte_1
propone gravame avverso la sentenza, affidando l'impugnazione ai motivi Parte_1
appresso sintetizzati:
TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
Il Tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione nell'atto di sequestro dei formulari (16.12.2015) e, comunque, nella data del rilascio del nulla osta della Procura
(04.05.2016), senza considerare che l'effettivo completamento delle indagini – e quindi l'accertamento del fatto e la piena identificazione del produttore responsabile – si era avuto soltanto il 18.06.2016, a seguito delle sommarie informazioni acquisite da , che hanno consentito di ricostruire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Solo da tale CP_1
data è iniziato a decorrere il termine decadenziale, quindi la notifica del verbale di contestazione il 30.08.2016 è tempestiva. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Il Tribunale ha pronunciato ultra petita, introducendo d'ufficio questioni (in particolare, la non utilizzabilità delle sommarie informazioni del 18.06.2016 per mancanza di un nuovo nulla osta della Procura) mai dedotte dall'opponente, così violando i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio tra le parti.
ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'EFFICACIA DEL NULLA OSTA DELLA PROCURA
Si contesta la pretesa inutilizzabilità, ai fini accertativi, degli elementi acquisiti dopo la data del nulla osta del 04.05.2016 senza un nuovo specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ribadendo invece che, in assenza di esigenze di segretezza istruttoria e considerato che non erano emersi profili penali a carico del produttore, i dati e i documenti acquisiti con le sommarie informazioni del 18.06.2016 erano pienamente utilizzabili e, quindi, tempestivamente integravano l'accertamento amministrativo.
Con memoria difensiva del 16.4.2024 si costituisce , chiedendo il rigetto del CP_1
gravame per i motivi già espressi nel giudizio avanti il Tribunale, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 25.9.2025, le parti depositano note di trattazione concludendo come dal rispettivo atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve premettersi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent.
n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di
ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e
sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e
in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi
tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Allo stesso tempo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre,
assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avente fondamento negli artt.111 co.2 e 24 della Costituzione.
Quanto oggetto di giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.842
dell'8.6.2020 emessa dal e notificata il Parte_1
27.6.2020, con la quale veniva ingiunto di pagare € 6.215/00 oltre ad € 15/00 per spese di notifica, per la violazione dell'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 sanzionata dall'art.258 co.4
per “trasporto di rifiuti con formulario incompleto e inesatto”.
In particolare, nel “verbale di contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art.14
della legge 14 novembre 1981 n.689” notificato in data 30.8.2016 all'opponente, si rappresenta che “previo nulla osta concesso dall'autorità giudiziaria competente, rivolto
all'utilizzo degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini ai fini delle eventuali
contestazioni in ambito amministrativo, si è proceduto all'esame dei formulari
sequestrati in data 16.12.2015 nei confronti del trasportatore e di quelli sequestrati
in data 18.03.2016 nei confronti del destinatario. Dal raffronto effettuato fra le due copie
sequestrate dello stesso formulario, sono state rilevate gravi irregolarità relative alla
loro compilazione, fra cui l'omessa indicazione della quantità dei rifiuti prodotti e
dichiarati alla partenza …
l formulari risultano formalmente compilati dal produttore/detentore … Si CP_1
riferiscono al trasporto di materiale da demolizione prodotto nel corso dei lavori di
ristrutturazione e di rifacimento prospetto presso la via Recanati n.215 e di costruzione di
monumento al cimitero Farello di Gela. La quantità dei rifiuti affidati dal
proprietario/detentore al trasportatore non è indicata, risulta invece smarcata la casella
<> …. In particolare, l'art.193 comma 1 lett.b del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, annovera la quantità
dei rifiuti trasportati tra i dati obbligatori del formulario di identificazione. Il D.M. 1 aprile
1998 n.145 (approvazione del modello di formulario di accompagnamento dei rifiuti), nel
definire i contenuti, al punto relativo alle quantità da dichiarare prevede due voci:
<> e <>; tali due indicazioni sono da
intendersi come cumulative e non alternative.”
Quanto premesso, risulta allora evidente che quanto meno in data 18.3.2016 (momento dell'ultimo sequestro dei formulari nei confronti del destinatario), fosse già nota l'infrazione da parte del proprietario/detentore dei rifiuti (il cui nominativo, munito delle CP_1
generalità, è chiaramente riportato nel formulario dei rifiuti oggetto del sequestro, prodotto dall'opponente col ricorso in opposizione), per non aver riportato nel FIR l'indicazione del peso dei rifiuti consegnati per il trasporto a discarica.
E, infatti, in coerenza la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela aveva formulato la
“richiesta di nulla-osta per l'utilizzo degli elementi acquisiti nell'ambito del proc. penale
n.2424/2015 r.g.n.r., ai fini della contestazione ai sensi della L. 689/81 … dovendo questo
Reparto procedere, ai sensi dell'art.14 della legge 689/81, alla contestazione delle
violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di 90 giorni … per
poter utilizzare a tal fine gli elementi acquisiti … compresa la documentazione sequestrata
… (es. formulari di rifiuto, buoni di consegna)”.
Quindi, è a far data dal conseguente rilascio del nulla-osta del 4.5.2016 (prodotto dall'opposto su ordine del Giudice) che decorre il termine di cui all'art.14 L. n.689/1981,
poichè “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione”, quindi la notifica della contestazione dell'infrazione andava effettuata al più tardi il 2.8.2016, mentre quella effettuata il 30.8.2016 (prodotta dall'opponente in uno al deposito del ricorso) risulta effettuata oltre i termini di legge.
Peraltro, l'appello è infondato anche sotto altro profilo.
Compete al Giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una simile, completa,
conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14 co.2 L. n.689/81 (così, Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n.28210).
La valutazione di ragionevolezza e congruità dei tempi di accertamento deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del caso concreto e della tipologia delle indagini necessarie
(in questo senso, Cass. 6 novembre 2009 n.23608, Cass. 2 dicembre 2011 n. 25836,
Cass. S.U. 17 maggio 2017 n.12332, Cass. 16 aprile 2018 n.9254).
In ogni caso, “sull'individuazione…. del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A.
e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione” (ex multis: Cass. S.U. 9 marzo 2007 n.5395; Cass. 29 febbraio 2008 n.5467; Cass. 3 maggio
2016 n.8687).
Ciò premesso, la Guardia di Finanza, al fine di garantire l'utilizzabilità delle sommarie informazioni raccolte, avrebbe dovuto procedere preliminarmente all'acquisizione delle medesime e solo successivamente sottoporre l'intero compendio probatorio all'Autorità
Giudiziaria, richiedendo il rilascio del nulla osta e notificando il verbale di accertamento unicamente dopo l'ottenimento di tale autorizzazione.
Il Tribunale non ha introdotto alcuna causa petendi diversa da quelle dedotte dall'appellante, né ha deciso la controversia sulla base di questioni di fatto o miste non sottoposte al contraddittorio, ma si è limitato a sviluppare un'argomentazione giuridica a sostegno dell'individuazione del rilascio del nulla osta quale dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione. Si osserva, per completezza, che il tema del nulla osta e della sua incidenza sulla decisione è stato sollevato dallo stesso , Parte_1
mentre non ne ha fatto menzione nelle proprie difese, non avendo cognizione di CP_1
un atto interno alle autorità amministrative e giudiziarie.
Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che la Guardia di Finanza avrebbe potuto procedere all'acquisizione delle predette informazioni anteriormente alla richiesta del nulla osta alla Procura, trattandosi di attività istruttoria preliminare non preclusa.
Pertanto, i ritardi derivanti dall'espletamento dell'attività investigativa successivamente al rilascio del nulla osta sono ascrivibili esclusivamente all'Amministrazione e non possono pregiudicare l'interessato mediante lo slittamento del termine iniziale per la contestazione.
Nulla ostava, infatti, a che la Guardia di Finanza proseguisse autonomamente le indagini su tutti i profili penalmente e amministrativamente rilevanti prima di investire l'Autorità
Giudiziaria della richiesta di nulla osta. Quest'ultimo, difatti, era necessario unicamente ai fini dell'utilizzazione processuale degli atti d'indagine ai sensi dell'art.14 L. 689/81, ma non già per l'attività di acquisizione di sommarie informazioni da parte dei soggetti interessati
(quali, ad esempio, i produttori di rifiuti).
Tale interpretazione trova conferma nel tenore stesso della richiesta di nulla osta del 3
maggio 2025, con cui la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela non sollecitava l'autorizzazione a proseguire le indagini, bensì quella – distinta e successiva –
all'utilizzazione degli atti già compiuti, al fine di sottrarli al vincolo del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e procedere, ai sensi dell'art.14 L. 689/81, alla contestazione degli illeciti entro il termine perentorio di novanta giorni.
In tale contesto, la Guardia di Finanza, nella sua duplice qualità di polizia giudiziaria e organo accertatore, disponeva di un margine di discrezionalità nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la contestazione dell'illecito amministrativo, potendo decidere se fosse già possibile procedere alla richiesta del nulla osta ovvero se si rendessero necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
La stessa formulazione della richiesta di Nulla Osta, accompagnata dalla consapevolezza espressa di dover procedere alla contestazione entro il termine di legge, costituisce implicita ma inequivocabile attestazione del fatto che gli elementi necessari fossero già
stati integralmente acquisiti. In caso contrario, tale richiesta si sarebbe rivelata intempestiva o comunque priva di fondamento.
Ne consegue che, laddove – a termine già iniziato – gli organi accertatori abbiano ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti e che fossero necessari ulteriori riscontri,
tale incompletezza è imputabile esclusivamente alla loro condotta, e i ritardi conseguenti non possono essere traslati in danno dell'interessato mediante una proroga del termine di contestazione.
In conclusione, l'appello risulta infondato per le seguenti ragioni:
a) alla data del 4 maggio 2016, l'Amministrazione era già in possesso di tutti gli elementi necessari per una compiuta rappresentazione dell'illecito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e poteva procedere alla contestazione, essendo in possesso del nulla osta rilasciato in pari data;
b) in ogni caso, la successiva acquisizione di ulteriori elementi non può che essere imputata all'inerzia degli stessi organi accertatori, i quali, sollecitando il nulla osta in una fase in cui ciò era ancora nella loro discrezione, hanno determinato la decorrenza del termine in parola ex art.14 commi 2 e 3 L. 689/1981.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, senza che fosse necessario motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 6 settembre 2021 n.24056, Cass. 27 dicembre 2022 n.37825, Cass. 27
aprile 2023 n.11157, Cass. 13 febbraio 2020 n.3641, Cass. 27 giugno 2018 n.16893).
In considerazione del fatto che, risultando da chiare emergenze documentali, la sussistenza di una consistente e preoccupante pluralità di illeciti può dirsi indubbia, e considerata altresì la delicatezza e la rilevanza sociale ed ambientale della gestione dei rifiuti, seppur, nella specie, non pericolosi (diversamente, del resto, si entrerebbe nell'illecito penale), questa Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.356/2023, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.284/2023 resa dal Tribunale di Gela in data
24.4.2023 e depositata lo stesso giorno, appellata dal di Parte_1
. Parte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di gravame.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.356/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.284/2023 resa dal Tribunale di Gela in data 24.4.2023 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione
vertente tra
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, difeso dall'avv. Giacomo Lo Presti per procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Libertà 86 - appellante - Parte_1
contro
, nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro d'Aleo per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela corso Vittorio Emanuele 242 – appellato –
All'udienza del 25.9.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha insistito nelle conclusioni come dall'atto introduttivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.7.2020 al Tribunale di Gela, impugnava CP_1
l'ordinanza ingiunzione n.842 dell'8.6.2020 emessa dal di Parte_1
e notificata il 27.6.2020, con la quale veniva ingiunto di pagare € 6.215/00 Parte_1
oltre ad € 15/00 per spese di notifica, per la violazione dell'art.193 del D.Lgs. n.152/2006
sanzionata dall'art.258 co.4 per “trasporto di rifiuti con formulario incompleto e inesatto”.
In seno al ricorso, gradatamente eccepiva: CP_1
Duplicazione provvedimentale e sanzionatoria
L'ordinanza-ingiunzione impugnata costituisce illegittima duplicazione di sanzione, atteso che per le stesse violazioni era già stata emessa precedente ordinanza (n.774 del
25.11.2019) per l'identico fatto, ovvero il trasporto e lo smaltimento di rifiuti edilizi senza completa compilazione dei relativi formulari in 15 trasporti complessivi.
Decadenza per notifica tardiva
In subordine, si deduce la tardività delle notifiche dei verbali di contestazione rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art.14 L. 689/1981, posto che le condotte contestate risalgono al 2015 mentre la notifica risulta avvenuta solo nell'agosto 2016, ben oltre il termine perentorio di legge.
Infondatezza nel merito e regolarità dei formulari
In via ulteriormente subordinata, i formulari di identificazione dei rifiuti risultano regolarmente compilati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, atteso che nella sezione quantità era barrata la voce “peso da verificare a destino” e risultavano comunque tutti gli elementi essenziali ed obbligatori previsti dalla legge, ragion per cui non vi è stata alcuna omissione rilevante ai fini sanzionatori.
Sanzione meno grave per prescrizione normativa
In via ancor più gradata, anche a voler ritenere integrata l'infrazione, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione residuale meno grave di cui all'art.258 co.5 D.Lgs. 152/2006
– per incompletezza formale ma non sostanziale dei formulari – e dunque una sanzione pecuniaria di importo inferiore.
Rideterminazione della sanzione
In ulteriore subordine, l'importo della sanzione deve essere rideterminato secondo i criteri di cui all'art.11 L. 689/1981, tenuto conto della gravità della violazione, delle condizioni economiche, delle attività poste in essere per la rimozione delle conseguenze e della personalità dell'agente, con conseguente applicazione della sanzione in misura minima.
Con comparsa del 26.1.2021 si costituiva il , Parte_1
contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e articolando le proprie difese come segue:
Insussistenza di duplicazione sanzionatoria
L'ordinanza-ingiunzione n.842 dell'8 giugno 2020, oggetto di opposizione, riguarda due distinti trasporti di rifiuti assistiti da FIR con dati inesatti o incompleti, diversi e non sovrapponibili rispetto ai quindici trasporti privi di formulario di cui alla precedente ordinanza n.744 del 25 novembre 2019.
Tempestività della contestazione ai sensi dell'art.14 L. 689/1981
Il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione decorre dal completamento dell'attività di accertamento, intervenuto soltanto il 18 giugno 2016 con l'acquisizione delle dichiarazioni di SIT rese dallo stesso , sicché la notifica del verbale di CP_1
contestazione del 30 agosto 2016 deve considerarsi pienamente tempestiva e conforme.
Sussistenza dell'illecito per incompletezza dei FIR
I formulari di identificazione dei rifiuti risultavano compilati in modo carente, con la sola opzione “peso da verificarsi a destino”, in assenza dell'indicazione del quantitativo dei rifiuti all'atto della partenza, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt.193 e 258 co.4 del
D.Lgs. 152/2006, delle relative disposizioni regolamentari e della costante giurisprudenza. La barratura della sola voce di peso da verificarsi a destino non esonera dall'indicazione di un peso almeno presuntivo già alla partenza.
Esclusione della sanzione attenuata e corretta quantificazione della stessa
Sul profilo della determinazione della sanzione, non può applicarsi la fattispecie attenuata ex art.258 co.5 del D.Lgs. 152/2006, poichè la mancanza dei dati sul quantitativo trasportato impedisce ogni successiva ricostruzione e non si risolve in una violazione meramente formale o marginale;
la quantificazione della sanzione è stata correttamente operata secondo i criteri dell'art.11 L. 689/1981, tenuto conto della gravità della condotta,
della recidiva e dell'assenza di attenuanti specifiche.
Istruita la causa con la documentazione in atti, in specie ritenendo rilevante il “nulla osta”
datato 4.5.2016 rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela alla
Guardia di Finanza, ai fini della contestazione delle violazioni accertate nei confronti dei soggetti interessati, con sentenza n.284/2023 del 24.4.2023 il Tribunale di Gela annullava l'ordinanza ingiunzione per la decadenza dei termini di contestazione dell'infrazione di cui all'art.14 della legge n.689/81, compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso tempestivamente depositato il 20.11.2023, il di Parte_1
propone gravame avverso la sentenza, affidando l'impugnazione ai motivi Parte_1
appresso sintetizzati:
TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
Il Tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione nell'atto di sequestro dei formulari (16.12.2015) e, comunque, nella data del rilascio del nulla osta della Procura
(04.05.2016), senza considerare che l'effettivo completamento delle indagini – e quindi l'accertamento del fatto e la piena identificazione del produttore responsabile – si era avuto soltanto il 18.06.2016, a seguito delle sommarie informazioni acquisite da , che hanno consentito di ricostruire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Solo da tale CP_1
data è iniziato a decorrere il termine decadenziale, quindi la notifica del verbale di contestazione il 30.08.2016 è tempestiva. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Il Tribunale ha pronunciato ultra petita, introducendo d'ufficio questioni (in particolare, la non utilizzabilità delle sommarie informazioni del 18.06.2016 per mancanza di un nuovo nulla osta della Procura) mai dedotte dall'opponente, così violando i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio tra le parti.
ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'EFFICACIA DEL NULLA OSTA DELLA PROCURA
Si contesta la pretesa inutilizzabilità, ai fini accertativi, degli elementi acquisiti dopo la data del nulla osta del 04.05.2016 senza un nuovo specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ribadendo invece che, in assenza di esigenze di segretezza istruttoria e considerato che non erano emersi profili penali a carico del produttore, i dati e i documenti acquisiti con le sommarie informazioni del 18.06.2016 erano pienamente utilizzabili e, quindi, tempestivamente integravano l'accertamento amministrativo.
Con memoria difensiva del 16.4.2024 si costituisce , chiedendo il rigetto del CP_1
gravame per i motivi già espressi nel giudizio avanti il Tribunale, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 25.9.2025, le parti depositano note di trattazione concludendo come dal rispettivo atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve premettersi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent.
n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di
ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e
sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e
in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi
tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Allo stesso tempo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre,
assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avente fondamento negli artt.111 co.2 e 24 della Costituzione.
Quanto oggetto di giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.842
dell'8.6.2020 emessa dal e notificata il Parte_1
27.6.2020, con la quale veniva ingiunto di pagare € 6.215/00 oltre ad € 15/00 per spese di notifica, per la violazione dell'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 sanzionata dall'art.258 co.4
per “trasporto di rifiuti con formulario incompleto e inesatto”.
In particolare, nel “verbale di contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art.14
della legge 14 novembre 1981 n.689” notificato in data 30.8.2016 all'opponente, si rappresenta che “previo nulla osta concesso dall'autorità giudiziaria competente, rivolto
all'utilizzo degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini ai fini delle eventuali
contestazioni in ambito amministrativo, si è proceduto all'esame dei formulari
sequestrati in data 16.12.2015 nei confronti del trasportatore e di quelli sequestrati
in data 18.03.2016 nei confronti del destinatario. Dal raffronto effettuato fra le due copie
sequestrate dello stesso formulario, sono state rilevate gravi irregolarità relative alla
loro compilazione, fra cui l'omessa indicazione della quantità dei rifiuti prodotti e
dichiarati alla partenza …
l formulari risultano formalmente compilati dal produttore/detentore … Si CP_1
riferiscono al trasporto di materiale da demolizione prodotto nel corso dei lavori di
ristrutturazione e di rifacimento prospetto presso la via Recanati n.215 e di costruzione di
monumento al cimitero Farello di Gela. La quantità dei rifiuti affidati dal
proprietario/detentore al trasportatore non è indicata, risulta invece smarcata la casella
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dei rifiuti trasportati tra i dati obbligatori del formulario di identificazione. Il D.M. 1 aprile
1998 n.145 (approvazione del modello di formulario di accompagnamento dei rifiuti), nel
definire i contenuti, al punto relativo alle quantità da dichiarare prevede due voci:
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intendersi come cumulative e non alternative.”
Quanto premesso, risulta allora evidente che quanto meno in data 18.3.2016 (momento dell'ultimo sequestro dei formulari nei confronti del destinatario), fosse già nota l'infrazione da parte del proprietario/detentore dei rifiuti (il cui nominativo, munito delle CP_1
generalità, è chiaramente riportato nel formulario dei rifiuti oggetto del sequestro, prodotto dall'opponente col ricorso in opposizione), per non aver riportato nel FIR l'indicazione del peso dei rifiuti consegnati per il trasporto a discarica.
E, infatti, in coerenza la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela aveva formulato la
“richiesta di nulla-osta per l'utilizzo degli elementi acquisiti nell'ambito del proc. penale
n.2424/2015 r.g.n.r., ai fini della contestazione ai sensi della L. 689/81 … dovendo questo
Reparto procedere, ai sensi dell'art.14 della legge 689/81, alla contestazione delle
violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di 90 giorni … per
poter utilizzare a tal fine gli elementi acquisiti … compresa la documentazione sequestrata
… (es. formulari di rifiuto, buoni di consegna)”.
Quindi, è a far data dal conseguente rilascio del nulla-osta del 4.5.2016 (prodotto dall'opposto su ordine del Giudice) che decorre il termine di cui all'art.14 L. n.689/1981,
poichè “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione”, quindi la notifica della contestazione dell'infrazione andava effettuata al più tardi il 2.8.2016, mentre quella effettuata il 30.8.2016 (prodotta dall'opponente in uno al deposito del ricorso) risulta effettuata oltre i termini di legge.
Peraltro, l'appello è infondato anche sotto altro profilo.
Compete al Giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una simile, completa,
conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14 co.2 L. n.689/81 (così, Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n.28210).
La valutazione di ragionevolezza e congruità dei tempi di accertamento deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del caso concreto e della tipologia delle indagini necessarie
(in questo senso, Cass. 6 novembre 2009 n.23608, Cass. 2 dicembre 2011 n. 25836,
Cass. S.U. 17 maggio 2017 n.12332, Cass. 16 aprile 2018 n.9254).
In ogni caso, “sull'individuazione…. del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A.
e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione” (ex multis: Cass. S.U. 9 marzo 2007 n.5395; Cass. 29 febbraio 2008 n.5467; Cass. 3 maggio
2016 n.8687).
Ciò premesso, la Guardia di Finanza, al fine di garantire l'utilizzabilità delle sommarie informazioni raccolte, avrebbe dovuto procedere preliminarmente all'acquisizione delle medesime e solo successivamente sottoporre l'intero compendio probatorio all'Autorità
Giudiziaria, richiedendo il rilascio del nulla osta e notificando il verbale di accertamento unicamente dopo l'ottenimento di tale autorizzazione.
Il Tribunale non ha introdotto alcuna causa petendi diversa da quelle dedotte dall'appellante, né ha deciso la controversia sulla base di questioni di fatto o miste non sottoposte al contraddittorio, ma si è limitato a sviluppare un'argomentazione giuridica a sostegno dell'individuazione del rilascio del nulla osta quale dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione. Si osserva, per completezza, che il tema del nulla osta e della sua incidenza sulla decisione è stato sollevato dallo stesso , Parte_1
mentre non ne ha fatto menzione nelle proprie difese, non avendo cognizione di CP_1
un atto interno alle autorità amministrative e giudiziarie.
Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che la Guardia di Finanza avrebbe potuto procedere all'acquisizione delle predette informazioni anteriormente alla richiesta del nulla osta alla Procura, trattandosi di attività istruttoria preliminare non preclusa.
Pertanto, i ritardi derivanti dall'espletamento dell'attività investigativa successivamente al rilascio del nulla osta sono ascrivibili esclusivamente all'Amministrazione e non possono pregiudicare l'interessato mediante lo slittamento del termine iniziale per la contestazione.
Nulla ostava, infatti, a che la Guardia di Finanza proseguisse autonomamente le indagini su tutti i profili penalmente e amministrativamente rilevanti prima di investire l'Autorità
Giudiziaria della richiesta di nulla osta. Quest'ultimo, difatti, era necessario unicamente ai fini dell'utilizzazione processuale degli atti d'indagine ai sensi dell'art.14 L. 689/81, ma non già per l'attività di acquisizione di sommarie informazioni da parte dei soggetti interessati
(quali, ad esempio, i produttori di rifiuti).
Tale interpretazione trova conferma nel tenore stesso della richiesta di nulla osta del 3
maggio 2025, con cui la Compagnia della Guardia di Finanza di Gela non sollecitava l'autorizzazione a proseguire le indagini, bensì quella – distinta e successiva –
all'utilizzazione degli atti già compiuti, al fine di sottrarli al vincolo del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e procedere, ai sensi dell'art.14 L. 689/81, alla contestazione degli illeciti entro il termine perentorio di novanta giorni.
In tale contesto, la Guardia di Finanza, nella sua duplice qualità di polizia giudiziaria e organo accertatore, disponeva di un margine di discrezionalità nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la contestazione dell'illecito amministrativo, potendo decidere se fosse già possibile procedere alla richiesta del nulla osta ovvero se si rendessero necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
La stessa formulazione della richiesta di Nulla Osta, accompagnata dalla consapevolezza espressa di dover procedere alla contestazione entro il termine di legge, costituisce implicita ma inequivocabile attestazione del fatto che gli elementi necessari fossero già
stati integralmente acquisiti. In caso contrario, tale richiesta si sarebbe rivelata intempestiva o comunque priva di fondamento.
Ne consegue che, laddove – a termine già iniziato – gli organi accertatori abbiano ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti e che fossero necessari ulteriori riscontri,
tale incompletezza è imputabile esclusivamente alla loro condotta, e i ritardi conseguenti non possono essere traslati in danno dell'interessato mediante una proroga del termine di contestazione.
In conclusione, l'appello risulta infondato per le seguenti ragioni:
a) alla data del 4 maggio 2016, l'Amministrazione era già in possesso di tutti gli elementi necessari per una compiuta rappresentazione dell'illecito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e poteva procedere alla contestazione, essendo in possesso del nulla osta rilasciato in pari data;
b) in ogni caso, la successiva acquisizione di ulteriori elementi non può che essere imputata all'inerzia degli stessi organi accertatori, i quali, sollecitando il nulla osta in una fase in cui ciò era ancora nella loro discrezione, hanno determinato la decorrenza del termine in parola ex art.14 commi 2 e 3 L. 689/1981.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, senza che fosse necessario motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 6 settembre 2021 n.24056, Cass. 27 dicembre 2022 n.37825, Cass. 27
aprile 2023 n.11157, Cass. 13 febbraio 2020 n.3641, Cass. 27 giugno 2018 n.16893).
In considerazione del fatto che, risultando da chiare emergenze documentali, la sussistenza di una consistente e preoccupante pluralità di illeciti può dirsi indubbia, e considerata altresì la delicatezza e la rilevanza sociale ed ambientale della gestione dei rifiuti, seppur, nella specie, non pericolosi (diversamente, del resto, si entrerebbe nell'illecito penale), questa Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.356/2023, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.284/2023 resa dal Tribunale di Gela in data
24.4.2023 e depositata lo stesso giorno, appellata dal di Parte_1
. Parte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di gravame.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)