CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 443/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. RI Riga Presidente
Dr. AN MA TRACANNA Consigliere rel.
Dr. Massimo DE CESARE Consigliere
all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti prof. CORBO NICOLA e DI GIROLAMO ORIANA
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. TEDESCHI MARIO GIANSAVERIO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 436/2024 in data 20 settembre 2024 del Tribunale di
CA in funzione di giudice del lavoro Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del Lavoro di CA ha così statuito:
“- ritenuto il diritto della parte ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e ritenuta
l'illegittimità delle clausole della contrattazione collettiva lesive di detto diritto, condanna a corrispondere a , per i titoli di cui in Parte_1 CP_1 narrativa, la complessiva somma di €17.260,09 (di cui €12.309,42 a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed €4.950,67 a titolo di indennità di assenza dalla residenza) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere Parte_1
a le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.”
Avverso la suindicata sentenza, notificata il 30.09.24, ha proposto appello Parte_1
con ricorso depositato il 219.10.2024, chiedendone la riforma e concludendo per
[...] sentir
“1) rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua Per_1 emanazione;
3) in ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE
e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 (causa C -155/10), per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione, e previa sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
pag. 2/5 4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla
Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio.
6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n.
4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze
63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L.
92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte
Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto € 8.780,87 per il periodo dal 09.2007 al. 31.12.2022; € 6.794,21 per il periodo dal 1.9.2012 al 31.12.2022; € 5.634,72 per il periodo dal 03.2015 al 31.12.2022.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato:
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., anche in relazione al diritto vivente in materia di autonomia sindacale e di rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché all'art. 36 Cost. sotto il profilo della delega alle oo.ss, in sede di contrattazione, di determinazione del salario equo e sufficiente per la remunerazione del lavoratore, con particolare riferimento al trattamento previsto per le ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
e di ogni altra norma e principio in materia di ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31.5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e
2016 del gruppo , dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 Controparte_2
d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
pag. 3/5 - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77. 2.4. dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c., dell'art 18 l. 300 del 1970, dell'art. 1 co. 42 l. 92/2012, dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2 l. 130/2008, della direttiva 2003/88/ce e della direttiva 2000/79/CE, nonché degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
Si è costituito nel corso del presente giudizio il lavoratore, il quale contestando la fondatezza del gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve essere osservato che le parti non sono comparse né all'udienza del 4 dicembre
2025 né a quella odierna del 11 dicembre 2025.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 comma 1 (così come modificato dall'art. 50 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133) e 309 c.p.c., la mancata comparizione delle parti costituite a due udienze consecutive comporta l'estinzione del giudizio.
Pertanto, essendo l'estinzione ai sensi dell'art, 307 ultimo comma c.p.c. “dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, il presente giudizio deve dichiararsi estinto e deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate, atteso che l'abbandono della causa è stato (verosimilmente) determinato dalla definizione in via transattiva della controversia.
P.Q.M.
pag. 4/5 - Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA CA RI Riga
pag. 5/5
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 443/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. RI Riga Presidente
Dr. AN MA TRACANNA Consigliere rel.
Dr. Massimo DE CESARE Consigliere
all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti prof. CORBO NICOLA e DI GIROLAMO ORIANA
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. TEDESCHI MARIO GIANSAVERIO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 436/2024 in data 20 settembre 2024 del Tribunale di
CA in funzione di giudice del lavoro Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del Lavoro di CA ha così statuito:
“- ritenuto il diritto della parte ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e ritenuta
l'illegittimità delle clausole della contrattazione collettiva lesive di detto diritto, condanna a corrispondere a , per i titoli di cui in Parte_1 CP_1 narrativa, la complessiva somma di €17.260,09 (di cui €12.309,42 a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed €4.950,67 a titolo di indennità di assenza dalla residenza) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere Parte_1
a le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.”
Avverso la suindicata sentenza, notificata il 30.09.24, ha proposto appello Parte_1
con ricorso depositato il 219.10.2024, chiedendone la riforma e concludendo per
[...] sentir
“1) rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua Per_1 emanazione;
3) in ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE
e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 (causa C -155/10), per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione, e previa sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
pag. 2/5 4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla
Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio.
6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n.
4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze
63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L.
92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte
Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto € 8.780,87 per il periodo dal 09.2007 al. 31.12.2022; € 6.794,21 per il periodo dal 1.9.2012 al 31.12.2022; € 5.634,72 per il periodo dal 03.2015 al 31.12.2022.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato:
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., anche in relazione al diritto vivente in materia di autonomia sindacale e di rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché all'art. 36 Cost. sotto il profilo della delega alle oo.ss, in sede di contrattazione, di determinazione del salario equo e sufficiente per la remunerazione del lavoratore, con particolare riferimento al trattamento previsto per le ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
e di ogni altra norma e principio in materia di ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31.5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e
2016 del gruppo , dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 Controparte_2
d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
pag. 3/5 - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77. 2.4. dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c., dell'art 18 l. 300 del 1970, dell'art. 1 co. 42 l. 92/2012, dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2 l. 130/2008, della direttiva 2003/88/ce e della direttiva 2000/79/CE, nonché degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
Si è costituito nel corso del presente giudizio il lavoratore, il quale contestando la fondatezza del gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve essere osservato che le parti non sono comparse né all'udienza del 4 dicembre
2025 né a quella odierna del 11 dicembre 2025.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 comma 1 (così come modificato dall'art. 50 D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133) e 309 c.p.c., la mancata comparizione delle parti costituite a due udienze consecutive comporta l'estinzione del giudizio.
Pertanto, essendo l'estinzione ai sensi dell'art, 307 ultimo comma c.p.c. “dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, il presente giudizio deve dichiararsi estinto e deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate, atteso che l'abbandono della causa è stato (verosimilmente) determinato dalla definizione in via transattiva della controversia.
P.Q.M.
pag. 4/5 - Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA CA RI Riga
pag. 5/5