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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6142/2025 promossa da:
(C.F. ), e per essa codice fiscale e numero Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , domiciliata come in atti;
rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. MARIANNA BENNATI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. CONCETTA C.F._2
SANFILIPPO giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.11.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente e per essa la mandataria premesso di essere Controparte_1 CP_2
creditrice anche degli eredi di , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
deceduto in data 07.08.2003, avendone interesse ai fini della continuità delle C.F._3
trascrizioni sul bene ipotecato (a seguito del provvedimento del 26.11.2023 del Giudice
dell'esecuzione), ha chiesto accertarsi la qualità di erede dello (sebbene il ricorso Persona_1
contenga un evidente refuso nella indicazione del deceduto), per accettazione tacita o in subordine ex art. 485 c.c., da parte dei figli odierni convenuti (C.F. ) e Controparte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ). CP_3 C.F._1
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto integrale della domanda, per i motivi di cui in comparsa, cui per brevità si rinvia.
Orbene, le domande proposte dalla parte attrice ex art. 485, comma 3, c.c. ed ex art. 476 c.c., per adeguata contestazione della parte convenuta e assenza di adeguata prova dei fatti costitutivi, non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che, in via principale, parte attrice ha chiesto accertarsi, in capo ai convenuti, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha però accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità
compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, per contro, parte convenuta ha precisato, in assenza di prova contraria e con ricostruzione verosimile, di non avere personalmente provveduto ad effettuare alcuna voltura catastale,
pagina 2 di 5 curata invece dalla madre ed effettiva erede , senza avere allo scopo mandato da parte Persona_2
dei figli e al solo scopo di evitare sanzioni tributarie. In tal modo la voltura può essere considerata un mero indizio non grave e non univoco, quindi non sufficiente ai fini della prova gravante su parte attrice. Non vi è per il resto allegazione, ancor prima che prova, che il chiamato all'eredità abbia compiuto atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività
personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente passiva, come il permanere presso l'abitazione in cui il chiamato all'eredità viveva prima del decesso del de cuius. In tal caso il comportamento del chiamato all'eredità non travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (cfr., a contrario, Cassazione civile sez. II,
08/01/2013, n. 263). Il chiamato all'eredità, ex art. 460 c.c., può peraltro compiere atti conservativi e di amministrazione temporanea dei beni relitti e non è quindi tenuto ad abbandonarli dopo la morte del de cuius. Tantomeno può essere tenuto a lasciare la casa occupata con il consenso della madre proprietaria, in proprio e in quanto pacificamente erede.
Va per altro osservato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se non lo fa si considera erede puro e semplice. Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma è sufficiente il possesso di un solo bene, con la consapevolezza della sua provenienza.
Nella fattispecie è tuttavia ampiamente contestato e non è provato che i convenuti, pur chiamati pagina 3 di 5 all'eredità, abbiano effettivamente e consapevolmente esercitato il possesso su beni ereditari, perché,
quanto a , non vi è nemmeno prova che la stessa abbia continuato a godere di immobili Controparte_4
rientranti nell'asse relitto dal padre , e, quanto a , lo stesso ha Persona_1 Controparte_3
ammesso di avere continuato ad abitare presso la residenza familiare, precisando però, in assenza di adeguata prova contraria, di avere agito senza avere contezza della proprietà del bene e comunque con il consenso della madre, erede effettiva del marito della cui successione si controverte.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali fra le parti, in quanto i convenuti non hanno formalizzato la rinuncia all'eredità e l'attrice ha ragionevolmente agito per dare impulso alla procedura esecutiva e sulla base degli indizi conoscibili ex ante, anche alla luce di quanto espressamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6142/2025 R.G.,
1) rigetta le domande di parte attrice, in quanto i convenuti (C.F. Controparte_4
) e (C.F. ) non sono eredi di C.F._2 Controparte_3 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. deceduto in Persona_1 C.F._3
data 07.08.2003;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6142/2025 promossa da:
(C.F. ), e per essa codice fiscale e numero Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
d'iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , domiciliata come in atti;
rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. MARIANNA BENNATI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. CONCETTA C.F._2
SANFILIPPO giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 5.11.2025 la causa, introdotta con rito semplificato, è stata posta in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente e per essa la mandataria premesso di essere Controparte_1 CP_2
creditrice anche degli eredi di , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
deceduto in data 07.08.2003, avendone interesse ai fini della continuità delle C.F._3
trascrizioni sul bene ipotecato (a seguito del provvedimento del 26.11.2023 del Giudice
dell'esecuzione), ha chiesto accertarsi la qualità di erede dello (sebbene il ricorso Persona_1
contenga un evidente refuso nella indicazione del deceduto), per accettazione tacita o in subordine ex art. 485 c.c., da parte dei figli odierni convenuti (C.F. ) e Controparte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ). CP_3 C.F._1
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto integrale della domanda, per i motivi di cui in comparsa, cui per brevità si rinvia.
Orbene, le domande proposte dalla parte attrice ex art. 485, comma 3, c.c. ed ex art. 476 c.c., per adeguata contestazione della parte convenuta e assenza di adeguata prova dei fatti costitutivi, non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che, in via principale, parte attrice ha chiesto accertarsi, in capo ai convenuti, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha però accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità
compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, per contro, parte convenuta ha precisato, in assenza di prova contraria e con ricostruzione verosimile, di non avere personalmente provveduto ad effettuare alcuna voltura catastale,
pagina 2 di 5 curata invece dalla madre ed effettiva erede , senza avere allo scopo mandato da parte Persona_2
dei figli e al solo scopo di evitare sanzioni tributarie. In tal modo la voltura può essere considerata un mero indizio non grave e non univoco, quindi non sufficiente ai fini della prova gravante su parte attrice. Non vi è per il resto allegazione, ancor prima che prova, che il chiamato all'eredità abbia compiuto atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività
personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente passiva, come il permanere presso l'abitazione in cui il chiamato all'eredità viveva prima del decesso del de cuius. In tal caso il comportamento del chiamato all'eredità non travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (cfr., a contrario, Cassazione civile sez. II,
08/01/2013, n. 263). Il chiamato all'eredità, ex art. 460 c.c., può peraltro compiere atti conservativi e di amministrazione temporanea dei beni relitti e non è quindi tenuto ad abbandonarli dopo la morte del de cuius. Tantomeno può essere tenuto a lasciare la casa occupata con il consenso della madre proprietaria, in proprio e in quanto pacificamente erede.
Va per altro osservato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se non lo fa si considera erede puro e semplice. Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.p.c. non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità ma è sufficiente il possesso di un solo bene, con la consapevolezza della sua provenienza.
Nella fattispecie è tuttavia ampiamente contestato e non è provato che i convenuti, pur chiamati pagina 3 di 5 all'eredità, abbiano effettivamente e consapevolmente esercitato il possesso su beni ereditari, perché,
quanto a , non vi è nemmeno prova che la stessa abbia continuato a godere di immobili Controparte_4
rientranti nell'asse relitto dal padre , e, quanto a , lo stesso ha Persona_1 Controparte_3
ammesso di avere continuato ad abitare presso la residenza familiare, precisando però, in assenza di adeguata prova contraria, di avere agito senza avere contezza della proprietà del bene e comunque con il consenso della madre, erede effettiva del marito della cui successione si controverte.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali fra le parti, in quanto i convenuti non hanno formalizzato la rinuncia all'eredità e l'attrice ha ragionevolmente agito per dare impulso alla procedura esecutiva e sulla base degli indizi conoscibili ex ante, anche alla luce di quanto espressamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6142/2025 R.G.,
1) rigetta le domande di parte attrice, in quanto i convenuti (C.F. Controparte_4
) e (C.F. ) non sono eredi di C.F._2 Controparte_3 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. deceduto in Persona_1 C.F._3
data 07.08.2003;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5