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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 24/04/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte attrice l'avv. PIROLOZZI PIETRO, il quale conclude riportandosi ai propri scritti e chiede l'integrale accoglimento della domanda;
per la parte convenuta l'avv. D'ANDREA HELGA, la quale, nel riportarsi ai propri Persona_1
scritti conclude per il rigetto della domanda;
per i convenuti e l'avv. Stefano Maisto, il quale, nel riportarsi ai Controparte_1 Controparte_2
propri scritti, conclude per il rigetto della domanda. Chiede disporsi lo stralcio della comparsa conclusionale irritualmente depositata dalla difesa della parte attrice.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6295 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. PIROLOZZI PIETRO (c.f. ), con domicilio C.F._1
digitale come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1 C.F._2 dall'avv. D'ANDREA HELGA (c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
CONVENUTO
NONCHE'
(CF. ) e , (CF: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Maisto (c.f. C.F._5
), con domicilio digitale come in atti;
CodiceFiscale_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, nonché e per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. Per_1 Controparte_1 Controparte_2
2901 c.c. dell'atto di compravendita del 07.12.2018 con cui il primo aveva alienato ai secondi l'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via A. Palumbo n. 5, meglio identificato in atti, altresì, domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
2 A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto di vantare un credito nei confronti di
[...]
pari ad euro 7.236,30 per il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di Work Per_1
& Project s.r.l. e garantito da fideiussione rilasciata il 28.04.2017 da , il quale, a Persona_1 parziale copertura del debito, aveva emesso tre cambiali dell'importo di euro 4.476,90, non pagate e protestate.
Ha rappresentato di aver ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 3927/2021, Persona_1 emesso dal Tribunale di Napoli nord per l'importo capitale di euro 7.236,00, oltre interessi ex D.lgs.
n. 231/2002, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.
Ha, altresì, dedotto che, esperito con esito negativo il pignoramento mobiliare presso terzi, dalla visura ipocatastale era emerso che il in data 07.12.2018, aveva alienato a e Per_1 Controparte_1
le due unità immobiliari (appartamento e cantinola) site in Giugliano in Controparte_2
Campania, alla via Arturo Labriola n. 18, già I traversa di via Aniello Palumbo, spogliandosi di tutto il suo patrimonio immobiliare. Ha lamentato che l'atto dispositivo, posto in essere successivamente al sorgere del credito verso ed alla iscrizione dei tre protesti Persona_1
cambiari a suo carico, fosse lesivo della sua ragione di credito, essendo stato posto in essere dal debitore al fine di sottrarsi alla realizzazione del credito, e che la conoscenza, in capo agli acquirenti, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie potesse ricavarsi, in via presuntiva, da elementi quali il basso prezzo pagato (euro 85.000,00), nonché l'iscrizione di protesti a carico del venditore.
Si è costituito il convenuto , eccependo di aver messo in vendita l'immobile, nonché Persona_1 di aver avuto i primi contatti con il futuro acquirente, già prima dell'assunzione del debito e, sostenendo, inoltre, la congruità del prezzo di vendita in ragione delle condizioni di manutenzione dell'immobile, necessitante di ristrutturazione. Ha, inoltre, dedotto di aver alienato l'immobile per necessità, essendo divenuto un peso economico anche alla luce del mutuo gravante su di esso. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
Si sono, inoltre, costituiti in giudizio e , sostenendo la propria Controparte_1 Controparte_2 buona fede e l'ignoranza della situazione debitoria del venditore, avendo, prima dell'acquisto, svolto le routinarie indagini ipocatastali per verificare che l'immobile fosse libero da vincoli.
Hanno, altresì, dedotto di aver acquistato l'immobile a seguito di una lunga trattativa e di aver acceso un mutuo per ottenere la provvista necessaria. Hanno, inoltre, sostenuto la congruità del prezzo, alla luce delle condizioni in cui versava l'immobile, costruito alla fine degli anni '60 e mai ristrutturato prima. Tanto premesso, hanno concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accoglimento, per la condanna di a tenerli indenni da qualsivoglia Persona_1
3 pregiudizio derivante dalla sentenza, nonché al risarcimento del danno pari al credito vantato dalla parte attrice.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito della discussione orale il
Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Assume rilievo assorbente l'esame del profilo della scientia damni in capo agli acquirenti.
Giova premettere, con riferimento al requisito soggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, che, qualora l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma
1, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Il Giudice della nomofilachia (cfr. Cass., 24757/2008) ha avuto modo di affermare che non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve, per converso, ritenersi sufficiente in capo al debitore il dolo generico, ossia la previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr. Cass., 23/9/2004, n.
19131). Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, esso va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
Allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione
(Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 1996, n. 2303), e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Nel caso di specie, la parte attrice ha adeguatamente documentato la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo, dal momento che tanto le fatture emesse dalla creditrice,
4 quanto la fideiussione e le cambiali sottoscritte da , sono anteriori all'atto di Persona_1
compravendita. Ne deriva che è necessario, e al tempo stesso sufficiente, dimostrare che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Tuttavia, gli elementi offerti dalla parte attrice non sono sufficienti in tal senso.
infatti, sostiene che la conoscenza in capo agli acquirenti possa trarsi, in via Parte_1
presuntiva, da un duplice elemento.
Innanzitutto, viene in rilievo la misura del prezzo pattuito (euro 85.000,00), giudicato eccessivamente basso.
Tuttavia, la parte attrice non ha in alcun modo argomentato tale assunto, non allegando alcun elemento da cui inferire la non congruità del prezzo di vendita.
Di contro, i convenuti hanno dedotto l'adeguatezza del prezzo, in ragione dello stato di manutenzione del bene, costruito alla fine degli anni '60 e necessitante di ristrutturazione. Tali circostanze non sono state contestate.
Inoltre, e soprattutto, gli acquirenti hanno documentato di aver stipulato un mutuo di euro 68.000,00 al fine di corrispondere il prezzo di vendita, garantito da ipoteca sull'immobile stesso. Il collegamento tra la compravendita ed il mutuo emerge per tabulas, dal momento che nella compravendita si prevede che una parte del prezzo (euro 65.000,00 circa) sia corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal venditore presso Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di estinguere il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile, precedentemente contratto dal così Per_1 da procurare la cancellazione dell'ipoteca stessa. Si prevede, inoltre, espressamente, che la provvista necessaria ad effettuare il bonifico in questione sia reperita dagli acquirenti mediante la stipula del mutuo. Nel contratto di mutuo stipulato in data 7.12.2018 da e Controparte_1 viene stabilito, a sua volta, l'impegno dei mutuatari a dare prova della Controparte_2 cancellazione della pregressa ipoteca gravante sull'immobile oggetto di compravendita, e viene concessa nuova ipoteca a garanzia del mutuo sul medesimo immobile. Il pagamento del restante prezzo della compravendita viene pattuito a mezzo assegni circolari ,di cui la parte acquirente ha prodotto copia.
La stipula di un mutuo trentennale, garantito da ipoteca, al fine di acquistare l'immobile, rappresenta un significativo elemento da cui inferire la buona fede degli acquirenti, essendo inverosimile che una coppia possa assumere un impegno economico di tal fatta nella
5 consapevolezza di qualsivoglia profilo di problematicità attinente all'acquisto, anche derivante dal pregiudizio da esso arrecato ai creditori del venditore.
Né può sostenersi, come pretende la parte attrice, che gli acquirenti avrebbero avuto l'onere di verificare la solvibilità del venditore, anche controllando l'eventuale levata di protesti a suo carico
(in ciò risiedendo l'ulteriore elemento presuntivo allegato dalla parte attrice).
Si tratta, invero, di soggetti di cui non è stata dedotta alcuna qualifica professionale, i quali, per come emerge dagli atti (cfr., in particolare, il contratto di mutuo), hanno posto in essere l'operazione quali consumatori. Non è, dunque, esigibile dagli stessi uno standard di circospezione riferibile alle operazioni commerciali tra operatori professionali o qualificati. I controlli notarili sull'immobile, prodromici alla stipula della compravendita, valgono, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ingenerare in una persona di media esperienza e diligenza un ragionevole affidamento circa la legittimità e liceità dell'acquisto.
Vieppiù, gli screenshot delle conversazioni via Whatsapp intercorse tra il ed il tra il Per_1 CP_1
febbraio ed il marzo 2017, valgono a corroborare un quadro indiziario che depone nel senso della normalità dell'acquisto da parte del CP_1
In definitiva, dall'insieme degli elementi acquisiti al giudizio non emerge, neppure in via presuntiva, la conoscenza, da parte degli acquirenti, del pregiudizio arrecato dall'atto di compravendita alle ragioni dei creditori del venditore.
Per tale motivo, assorbente rispetto all'esame degli ulteriori requisiti dell'azione revocatoria, la domanda ex art. 2901 c.c. non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti, che qui Parte_1
si liquidano in euro 2600,00 per compenso in favore di ed euro 2600,00 per Persona_1
compenso in favore di e , con attribuzione al difensore Controparte_1 Controparte_2
6 dichiaratosi antistatario, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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