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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10688/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Maria Rabuazzo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Silvana Mariotti;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/11/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…la sig.ra
[...]
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro Parte_1
natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 63%
(sessantatré per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”, che sussiste lo “…Status di portatore di handicap [in] situazione di… non gravità” e che “…Per quanto concerne la decorrenza confrontando la
1 documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella riscontrata nel corso dell'attuale indagine di consulenza, si ritiene che tale giudizio debba decorrere dal mese di maggio 2024”, confermando dette conclusioni anche a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di giugno 2024 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%), ma non anche quelle richieste
2 per fruire della pensione di inabilità civile (id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%) e per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente solamente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di giugno 2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Esiti di mielite trasversa da lesioni cervicali e lombari con deficit deambulatorio. Ristagno urinario con cateterismo intermittente. Depressione endoreattiva cronicizzata di grado severo”), ha chiaramente concluso che “…2) La patologia rende la stessa invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 82%. Con decorrenza da Giugno 2024. 3) Ai sensi della L. 104/92 è riconosciuta: “Portatore di Handicap (comma 1 art. 3)””.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di giugno 2024, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
5. Stante l'accoglimento solamente parziale del ricorso e atteso che il requisito sanitario richiesto per l'assegno di invalidità civile è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di giugno 2024; rigetta nel resto il ricorso;
3 CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 28 marzo 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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