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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2500/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., iscritta al n. r.g. 2500/2022, promossa da:
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Fiaccavento, giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, viale Teracati n. 75;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e n. Registro Imprese di Roma: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina De Luca sito in Siracusa,
Viale Montedoro n. 18;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024 ex art. 281 sexies, III co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022 la società ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, I co., c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 29.04.2022 dalla società - unitamente al titolo esecutivo Sentenza n. 353/2022, resa dalla Controparte_1 Corte di Appello di Catania nel procedimento iscritto al n. 1707/2019 R.G. - con il quale è stato intimato alla stessa società opponente di pagare in favore della società Controparte_1
l'importo pari ad € 75.230,75 (oltre accessori), ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all' On, Tribunale, previa immediata sospensione dell'esecutorietà con decreto inaudita altera parte, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'opposto atto di precetto indicato in epigrafe, per le dedotte causali e nei limiti sopra indicati, con ogni statuizione consequenziale;
condannare l' per responsabilità processuale, Controparte_1 avendo agito con mala fede e colpa grave, al pagamento in favore della opponente
[...] di una somma a tal fine equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 primo, Pt_1 secondo e terzo comma Cod. Proc. Civ.; condannare al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
A fondamento della domanda la società ha dedotto di aver pagato parzialmente Parte_2
l'importo precettato in data 11.05.2022 - e precisamente la parte dovuta a titolo di spese legali e degli oneri di pubblicazione della citata sentenza per Euro 47.230,75 - , omettendo il versamento dell'importo residuo pari ad Euro 28.000,00 in quanto dalla stessa ritenuto non dovuto per carenza di prova, da parte della società opposta, circa la ricorrenza dei comportamenti sleali oggetto della comminatoria indiretta emessa dalla Corte d'Appello di cui alla citata Sentenza 353/2022; in ogni caso, ha asserito di non risultare responsabile di alcunché, dal momento che l'Amministrazione della medesima società opponente avrebbe formalmente vietato ai propri dipendenti tutti i possibili comportamenti di natura concorrenziale, il tutto mediante l'invio di una disposizione di servizio scritta a valere quale esclusione, per il futuro, nei propri confronti, di ogni conseguenza negativa, anche potenziale, discendente dai possibili comportamenti dei propri dipendenti.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione per inammissibilità nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, rigettata l'istanza di cautelare sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto di fumus, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************
L'opposizione, seppur ammissibile, è infondata. Preliminarmente si evidenzia che il titolo esecutivo di cui all'atto di precetto opposto, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 353/2022, ha imposto alla società opponente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro di €. 2.000,00 per ogni ulteriore episodio di concorrenza sleale accertato e perpetrato ai danni della società opposta, Controparte_2
[...]
Nel caso di specie l'art. 614 bis, rubricato Misure di coercizione indiretta, medio tempore applicabile, statuisce espressamente che: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”
Circa gli oneri probatori gravanti sulle parti nel caso dell'applicabilità o meno delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. - come adottate nel caso di cui alla Sentenza citata e pronunciata fra le parti in lite al fine di scongiurare la realizzazione di condotte lesive ritenute vietate
- spetta al creditore l'onere di allegare e provare che queste ultime si siano concretamente realizzate, potendo il medesimo, in caso di effettiva verificazione delle violazioni inibite, intimare il pagamento delle somme dovute per ogni illecito mediante precetto;
a fronte di ciò, la contestazione delle predette allegazioni deve senz'altro ritenersi consentita al debitore, sul quale grava peraltro l'onere della prova dei fattori impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa altrui (v., per analoghe considerazioni,
Trib. Milano Sez. Spec. Imprese 12.4.2018).
Orbene, nel caso di specie, con la sentenza n. 353/2022 del 18.2.2022 la Corte d'Appello di Catania, dopo aver accertato il compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della società opposta,
[...]
- come consistenti nella “presenza costante presso la sala gioco Bingo Plaza di Controparte_1 dipendenti di con il compito di avvicinare i clienti esortandoli ad abbandonare la Parte_1 sala per recarsi in quella del concorrente” - , ha inibito alla società opponente, “la Parte_1 prosecuzione delle attività illecite fissando la somma di €. 2.000,00 per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento” (cfr. pag. 24, sentenza in atti) ed in base a tale ultima statuizione, il creditore precettante - opposto ha lamentato ulteriori quattordici episodi lesivi, provvedendo alla notifica, in data 29.04.2022, dell'atto di precetto in discussione, intimando il pagamento dell'ulteriore importo pari a complessive Euro 28.000,00.
Ebbene, nel merito, deve ritenersi sorretta da adeguato supporto probatorio la tesi di parte opposta- creditrice per la quale, successivamente alla sentenza n. 353/2022, sarebbero stati concretamente posti in essere atti di concorrenza sleale da parte della società opponente, Parte_1
Ed invero. I comportamenti sleali della società opponente risultano provati, seppur in maniera non diretta, attraverso numerose dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti della società opposta (cfr. dichiarazioni in seno all'atto di costituzione della società opposta, riguardo Controparte_1 la presenza, presso la sala Bingo Plaza della di dipendenti della sala bingo Controparte_1 concorrente, come contraddistinti dalla relativa divisa ed intenti a parlare con gli Parte_1 avventori dei locali della società opposta.
Tanto considerato, circa le prove fornite da parte creditrice-opposta, risulta possibile addivenire alla prova dei fatti sottesi alla pretesa azionata dalla società creditrice – opposta mediante il ricorso a meccanismi probatori di tipo presuntivo, secondo il disposto dell'art. 2729 c.c..
Infatti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Inoltre, il Supremo Collegio ha affermato, sul punto, che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. n. 3646/2004).
Inoltre, sempre in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass. Civ. n. 6387/2018).
Tanto sopra considerato, devono ritenersi provati gli atti di concorrenza sleale posti in essere contro la società opposta da taluni dipendenti della società opponente, questi ultimi recatisi Parte_1 presso i locali della società opposta, per i citati fini già vietati dalla Sentenza n. Controparte_1
353/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Ed invero. Dagli atti di giudizio risulta che le condotte sleali lesive siano state commesse dai dipendenti della già condannata, precisamente nelle date del 2.3.2022 alle ore Parte_1
22.00, del 2.3.2022 alle ore 17.09, del 3.3.2022 alle ore 18.52, del 3.3.2022 alle ore 17.23, dell'8.3.2022 alle ore 21.45, del 9.3.2022 alle ore 21.20, del 9.3.2022 alle ore 22.12, del 10.3.2022 alle ore 21.36, dell'11.3.2022 alle ore 14.44, dell'11.3.2022 alle ore 14.58, del 12.3.2022 alle ore
14.02, del 13.3.2022 alle ore 18.30, del 14.3.2022 alle ore 1.00 e del 14.3.2022 alle ore 1.56 (Cfr. dichiarazioni in atti, parte opposta).
Fra l'altro, la superiore circostanza, circa il compimento di atti di concorrenza sleale, non risulta specificamente contestata dalla opponente (cfr. pag. 6, atto introduttivo di giudizio, in cui Parte_1 afferma che “la sentenza azionata da controparte ha espressamente considerato come condotte
[...] illecite esclusivamente lo invio … da parte di di propri dipendenti presso la Parte_3 concorrente sala di con il compito di avvicinare i clienti esortandoli ad Controparte_3 abbandonare la sala per recarsi in quella concorrente”).
Inoltre, è rimasto privo di contestazione il fatto che i dipendenti della società opponente-intimata, nelle plurime occasioni in cui si sono recati presso i locali di abbiano Controparte_1 indossato “la divisa del personale della sala di Bingo Adda s.r.l.” e che gli stessi si siano trattenuti per un non trascurabile intervallo di tempo “a parlare con gli altri avventori” nei locali in uso alla società opposta (cfr. dichiarazioni di cui all'all. 3, comparsa di costituzione e risposta di
[...]
. Controparte_1
Rileva, altresì, nel caso di specie, come relativo all'accertamento di ulteriori condotte sleali in ambito di gioco e scommesse, la precedente statuizione di cui alla sentenza n. 353/2022 della Corte d'Appello di Catania, con la quale è stato previamente accertato come la società opponente, Parte_1 si sia resa responsabile, sempre nei confronti della società opposta, di atti di concorrenza sleale (cfr. ancora pag. 24 della sentenza in atti, in cui la Corte d'Appello di Catania, ha affermato precisamente:
“in parziale accoglimento dell'appello proposto da accerta che Controparte_1 [...] ha commesso, in danno di atti di concorrenza sleale consistenti: Parte_1 Controparte_1
1) nella presenza costante presso la sala gioco Bingo Plaza di dipendenti di con il Parte_1 compito di avvicinare i clienti esortandoli ad abbandonare la sala per recarsi in quella del concorrente;
2) nell'offerta di premi ulteriori e diversi da quelli consentiti dalla legge;
3) nel monitoraggio dell'andamento commerciale della sala Bingo Plaza effettuato raccogliendo dati, scattando foto e registrando video”).
Così stando le cose, le ulteriori condotte sleali evidenziate dalla società opposta - come quantificate economicamente in Euro 28.000,00 dalla società opposta -, risultano ampiamente provate dalla società. Ciò in quanto, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato e secondo l'id quod plerumque accidit, la ripetuta e durevole presenza presso i locali di di dipendenti della Controparte_1 muniti della relativa divisa distintiva – ossia di società di cui è già stata accertata Parte_1 giudizialmente la condotta anticoncorrenziale in pregiudizio della stessa società opposta – possa certamente considerarsi preordinata all'obiettivo di avvicinare i clienti della società concorrente al fine di esortare questi ultimi a recarsi presso altra sala giochi.
Né può giungersi a soluzione differente anche perché nessuna ricostruzione alternativa dei fatti è stata evidenziata in giudizio dalla stessa società opponente, anche al solo fine di giustificare idoneamente la presenza legittima dei propri dipendenti nei locali della società concorrente, Controparte_1
[...]
Pertanto, risulta la plausibilità del meccanismo inferenziale posto in essere dai dipendenti della Pt_1 nei confronti della società opposta. Parte_1
Infine, sempre sulla presente questione, sussiste l'orientamento giurisprudenziale del Supremo
Collegio secondo il quale “il principio secondo cui la concorrenza sleale costituisce una fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, pur escludendone la configurabilità in mancanza del presupposto oggettivo rappresentato dal c.d. rapporto di concorrenzialità, non impedisce di ravvisare l'illecito in questione anche nel caso in cui l'atto lesivo del diritto del concorrente venga posto in essere da un soggetto (c.d. terzo interposto) che, pur non essendo egli stesso in possesso dei necessari requisiti soggettivi, ovverosia della qualità di concorrente del danneggiato, si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'atto sia stato oggettivamente compiuto nell'interesse di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 1,6 giugno
2012, n. 9117; 9 agosto 2007, n. 17459; 8 settembre 2003, n. 13071). Qualora poi, come nella specie,
l'autore dell'illecito sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo è tenuto a risponderne ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., Responsabilità dei padroni e dei committenti, secondo il quale “I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”; ciò in base del mero rapporto intercorrente con il soggetto agente, anche se l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate a quest'ultimo, risultando sufficiente che tra le stesse e l'illecito sia configurabile un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che il dipendente abbia agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pur eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro” (cfr. Cass., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8210; 12 marzo 2008, n. 6632;
Cass., Sez. lav., 25 marzo 2013, n. 7403) (così testualmente Cass. Civ. Sez. I 22.9.2015, n. 18691).
Del tutto irrilevante, è, quindi, nel caso di specie, la circostanza che la società opponente - intimata avesse diramato una nota di servizio al proprio personale allo scopo di proibire di perpetrare ulteriori atti lesivi in contrasto con il disposto della sentenza n. 353/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opposta nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione dei valori di cui alla fase decisoria atteso l'iter definitorio più snello adottato, in considerazione del valore della pretesa azionata (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €.
52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2500/2022 r.g., così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la società opponente, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 4.358,00 per compensi, oltre
[...] spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., iscritta al n. r.g. 2500/2022, promossa da:
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Fiaccavento, giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, viale Teracati n. 75;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e n. Registro Imprese di Roma: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristina De Luca sito in Siracusa,
Viale Montedoro n. 18;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024 ex art. 281 sexies, III co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022 la società ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, I co., c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 29.04.2022 dalla società - unitamente al titolo esecutivo Sentenza n. 353/2022, resa dalla Controparte_1 Corte di Appello di Catania nel procedimento iscritto al n. 1707/2019 R.G. - con il quale è stato intimato alla stessa società opponente di pagare in favore della società Controparte_1
l'importo pari ad € 75.230,75 (oltre accessori), ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all' On, Tribunale, previa immediata sospensione dell'esecutorietà con decreto inaudita altera parte, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'opposto atto di precetto indicato in epigrafe, per le dedotte causali e nei limiti sopra indicati, con ogni statuizione consequenziale;
condannare l' per responsabilità processuale, Controparte_1 avendo agito con mala fede e colpa grave, al pagamento in favore della opponente
[...] di una somma a tal fine equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 primo, Pt_1 secondo e terzo comma Cod. Proc. Civ.; condannare al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
A fondamento della domanda la società ha dedotto di aver pagato parzialmente Parte_2
l'importo precettato in data 11.05.2022 - e precisamente la parte dovuta a titolo di spese legali e degli oneri di pubblicazione della citata sentenza per Euro 47.230,75 - , omettendo il versamento dell'importo residuo pari ad Euro 28.000,00 in quanto dalla stessa ritenuto non dovuto per carenza di prova, da parte della società opposta, circa la ricorrenza dei comportamenti sleali oggetto della comminatoria indiretta emessa dalla Corte d'Appello di cui alla citata Sentenza 353/2022; in ogni caso, ha asserito di non risultare responsabile di alcunché, dal momento che l'Amministrazione della medesima società opponente avrebbe formalmente vietato ai propri dipendenti tutti i possibili comportamenti di natura concorrenziale, il tutto mediante l'invio di una disposizione di servizio scritta a valere quale esclusione, per il futuro, nei propri confronti, di ogni conseguenza negativa, anche potenziale, discendente dai possibili comportamenti dei propri dipendenti.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione per inammissibilità nonché per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, rigettata l'istanza di cautelare sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto di fumus, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
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L'opposizione, seppur ammissibile, è infondata. Preliminarmente si evidenzia che il titolo esecutivo di cui all'atto di precetto opposto, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 353/2022, ha imposto alla società opponente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro di €. 2.000,00 per ogni ulteriore episodio di concorrenza sleale accertato e perpetrato ai danni della società opposta, Controparte_2
[...]
Nel caso di specie l'art. 614 bis, rubricato Misure di coercizione indiretta, medio tempore applicabile, statuisce espressamente che: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”
Circa gli oneri probatori gravanti sulle parti nel caso dell'applicabilità o meno delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. - come adottate nel caso di cui alla Sentenza citata e pronunciata fra le parti in lite al fine di scongiurare la realizzazione di condotte lesive ritenute vietate
- spetta al creditore l'onere di allegare e provare che queste ultime si siano concretamente realizzate, potendo il medesimo, in caso di effettiva verificazione delle violazioni inibite, intimare il pagamento delle somme dovute per ogni illecito mediante precetto;
a fronte di ciò, la contestazione delle predette allegazioni deve senz'altro ritenersi consentita al debitore, sul quale grava peraltro l'onere della prova dei fattori impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa altrui (v., per analoghe considerazioni,
Trib. Milano Sez. Spec. Imprese 12.4.2018).
Orbene, nel caso di specie, con la sentenza n. 353/2022 del 18.2.2022 la Corte d'Appello di Catania, dopo aver accertato il compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della società opposta,
[...]
- come consistenti nella “presenza costante presso la sala gioco Bingo Plaza di Controparte_1 dipendenti di con il compito di avvicinare i clienti esortandoli ad abbandonare la Parte_1 sala per recarsi in quella del concorrente” - , ha inibito alla società opponente, “la Parte_1 prosecuzione delle attività illecite fissando la somma di €. 2.000,00 per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento” (cfr. pag. 24, sentenza in atti) ed in base a tale ultima statuizione, il creditore precettante - opposto ha lamentato ulteriori quattordici episodi lesivi, provvedendo alla notifica, in data 29.04.2022, dell'atto di precetto in discussione, intimando il pagamento dell'ulteriore importo pari a complessive Euro 28.000,00.
Ebbene, nel merito, deve ritenersi sorretta da adeguato supporto probatorio la tesi di parte opposta- creditrice per la quale, successivamente alla sentenza n. 353/2022, sarebbero stati concretamente posti in essere atti di concorrenza sleale da parte della società opponente, Parte_1
Ed invero. I comportamenti sleali della società opponente risultano provati, seppur in maniera non diretta, attraverso numerose dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti della società opposta (cfr. dichiarazioni in seno all'atto di costituzione della società opposta, riguardo Controparte_1 la presenza, presso la sala Bingo Plaza della di dipendenti della sala bingo Controparte_1 concorrente, come contraddistinti dalla relativa divisa ed intenti a parlare con gli Parte_1 avventori dei locali della società opposta.
Tanto considerato, circa le prove fornite da parte creditrice-opposta, risulta possibile addivenire alla prova dei fatti sottesi alla pretesa azionata dalla società creditrice – opposta mediante il ricorso a meccanismi probatori di tipo presuntivo, secondo il disposto dell'art. 2729 c.c..
Infatti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Inoltre, il Supremo Collegio ha affermato, sul punto, che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. n. 3646/2004).
Inoltre, sempre in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass. Civ. n. 6387/2018).
Tanto sopra considerato, devono ritenersi provati gli atti di concorrenza sleale posti in essere contro la società opposta da taluni dipendenti della società opponente, questi ultimi recatisi Parte_1 presso i locali della società opposta, per i citati fini già vietati dalla Sentenza n. Controparte_1
353/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Ed invero. Dagli atti di giudizio risulta che le condotte sleali lesive siano state commesse dai dipendenti della già condannata, precisamente nelle date del 2.3.2022 alle ore Parte_1
22.00, del 2.3.2022 alle ore 17.09, del 3.3.2022 alle ore 18.52, del 3.3.2022 alle ore 17.23, dell'8.3.2022 alle ore 21.45, del 9.3.2022 alle ore 21.20, del 9.3.2022 alle ore 22.12, del 10.3.2022 alle ore 21.36, dell'11.3.2022 alle ore 14.44, dell'11.3.2022 alle ore 14.58, del 12.3.2022 alle ore
14.02, del 13.3.2022 alle ore 18.30, del 14.3.2022 alle ore 1.00 e del 14.3.2022 alle ore 1.56 (Cfr. dichiarazioni in atti, parte opposta).
Fra l'altro, la superiore circostanza, circa il compimento di atti di concorrenza sleale, non risulta specificamente contestata dalla opponente (cfr. pag. 6, atto introduttivo di giudizio, in cui Parte_1 afferma che “la sentenza azionata da controparte ha espressamente considerato come condotte
[...] illecite esclusivamente lo invio … da parte di di propri dipendenti presso la Parte_3 concorrente sala di con il compito di avvicinare i clienti esortandoli ad Controparte_3 abbandonare la sala per recarsi in quella concorrente”).
Inoltre, è rimasto privo di contestazione il fatto che i dipendenti della società opponente-intimata, nelle plurime occasioni in cui si sono recati presso i locali di abbiano Controparte_1 indossato “la divisa del personale della sala di Bingo Adda s.r.l.” e che gli stessi si siano trattenuti per un non trascurabile intervallo di tempo “a parlare con gli altri avventori” nei locali in uso alla società opposta (cfr. dichiarazioni di cui all'all. 3, comparsa di costituzione e risposta di
[...]
. Controparte_1
Rileva, altresì, nel caso di specie, come relativo all'accertamento di ulteriori condotte sleali in ambito di gioco e scommesse, la precedente statuizione di cui alla sentenza n. 353/2022 della Corte d'Appello di Catania, con la quale è stato previamente accertato come la società opponente, Parte_1 si sia resa responsabile, sempre nei confronti della società opposta, di atti di concorrenza sleale (cfr. ancora pag. 24 della sentenza in atti, in cui la Corte d'Appello di Catania, ha affermato precisamente:
“in parziale accoglimento dell'appello proposto da accerta che Controparte_1 [...] ha commesso, in danno di atti di concorrenza sleale consistenti: Parte_1 Controparte_1
1) nella presenza costante presso la sala gioco Bingo Plaza di dipendenti di con il Parte_1 compito di avvicinare i clienti esortandoli ad abbandonare la sala per recarsi in quella del concorrente;
2) nell'offerta di premi ulteriori e diversi da quelli consentiti dalla legge;
3) nel monitoraggio dell'andamento commerciale della sala Bingo Plaza effettuato raccogliendo dati, scattando foto e registrando video”).
Così stando le cose, le ulteriori condotte sleali evidenziate dalla società opposta - come quantificate economicamente in Euro 28.000,00 dalla società opposta -, risultano ampiamente provate dalla società. Ciò in quanto, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato e secondo l'id quod plerumque accidit, la ripetuta e durevole presenza presso i locali di di dipendenti della Controparte_1 muniti della relativa divisa distintiva – ossia di società di cui è già stata accertata Parte_1 giudizialmente la condotta anticoncorrenziale in pregiudizio della stessa società opposta – possa certamente considerarsi preordinata all'obiettivo di avvicinare i clienti della società concorrente al fine di esortare questi ultimi a recarsi presso altra sala giochi.
Né può giungersi a soluzione differente anche perché nessuna ricostruzione alternativa dei fatti è stata evidenziata in giudizio dalla stessa società opponente, anche al solo fine di giustificare idoneamente la presenza legittima dei propri dipendenti nei locali della società concorrente, Controparte_1
[...]
Pertanto, risulta la plausibilità del meccanismo inferenziale posto in essere dai dipendenti della Pt_1 nei confronti della società opposta. Parte_1
Infine, sempre sulla presente questione, sussiste l'orientamento giurisprudenziale del Supremo
Collegio secondo il quale “il principio secondo cui la concorrenza sleale costituisce una fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, pur escludendone la configurabilità in mancanza del presupposto oggettivo rappresentato dal c.d. rapporto di concorrenzialità, non impedisce di ravvisare l'illecito in questione anche nel caso in cui l'atto lesivo del diritto del concorrente venga posto in essere da un soggetto (c.d. terzo interposto) che, pur non essendo egli stesso in possesso dei necessari requisiti soggettivi, ovverosia della qualità di concorrente del danneggiato, si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, tale da far ritenere che l'atto sia stato oggettivamente compiuto nell'interesse di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 1,6 giugno
2012, n. 9117; 9 agosto 2007, n. 17459; 8 settembre 2003, n. 13071). Qualora poi, come nella specie,
l'autore dell'illecito sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo è tenuto a risponderne ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., Responsabilità dei padroni e dei committenti, secondo il quale “I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”; ciò in base del mero rapporto intercorrente con il soggetto agente, anche se l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate a quest'ultimo, risultando sufficiente che tra le stesse e l'illecito sia configurabile un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che il dipendente abbia agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pur eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro” (cfr. Cass., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8210; 12 marzo 2008, n. 6632;
Cass., Sez. lav., 25 marzo 2013, n. 7403) (così testualmente Cass. Civ. Sez. I 22.9.2015, n. 18691).
Del tutto irrilevante, è, quindi, nel caso di specie, la circostanza che la società opponente - intimata avesse diramato una nota di servizio al proprio personale allo scopo di proibire di perpetrare ulteriori atti lesivi in contrasto con il disposto della sentenza n. 353/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opposta nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione dei valori di cui alla fase decisoria atteso l'iter definitorio più snello adottato, in considerazione del valore della pretesa azionata (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €.
52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2500/2022 r.g., così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la società opponente, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 4.358,00 per compensi, oltre
[...] spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.