Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 905/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Sivia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto promosso da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
FARRORETTO SANDRO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.06.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14 febbraio 2000; matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Selvazzano Dentro (PD) al n. 6.
- ordinare al Comune di Selvazzano Dentro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Spese legali compensate.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
Con il ricorso depositato il 20.02.2024 i ricorrenti esponevano di aver, in data 14.02.2000, contratto matrimonio con rito civile, regolarmente iscritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Selvazzano Dentro al n. 6, Parte I, anno 2000; che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1025/2009 pubblicata il 02.04.2009 del Tribunale di Padova.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 12.06.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate in data 03.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla definizione del procedimento di separazione con sentenza del 02.04.2009 del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.02.2000 con rito civile da e , iscritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte I, n. 6, dell'anno 2000) del Comune di Selvazzano Dentro.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate. Così deciso in Venezia il 19.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero