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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 27/05/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
LOCAZIONE,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCIA FABRIZIO - , C.F._2
RICORRENTE
E
- - Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VIETRI ROSARIA - , C.F._3
RESISTENTE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dei locali di sua proprietà sfratto per morosità, in considerazione del fatto che la conduttrice aveva operato una riduzione del canone nel periodo febbraio – maggio 2023.
L'intimata si è opposta deducendo, per un verso, che la riduzione era stata previamente autorizzata dal locatore, per l'altro, che la stessa era tesa a compensare la riduzione del godimento dell'immobile provocata da allagamenti del locale.
Il tribunale denegava il rilascio provvisorio con la motivazione che segue.
Nella presente fase di merito il locatore ha insistito nelle sue allegazioni, così come la conduttrice nelle proprie difese.
La domanda di risoluzione è da ritenere infondata e quindi da rigettare.
È provata e sostanzialmente ammessa una riduzione del godimento dell'immobile per un periodo che quanto meno equivale a quello delle mensilità corrisposte in misura dimezzata. Sono provati altresì i danni riportati dalla conduttrice i quali superano certamente l'importo non corrisposto.
È dunque da valutare proporzionata e congrua la riduzione del canone, peraltro temporanea e cessata, eseguita dalla conduttrice e ciò in disparte la circostanza che la stessa era stata proposta dal locatore medesimo.
Nessun rilievo ha nella presente sede il giudizio introdotto dalla conduttrice contro per il recupero dei danni, che essa conduttrice ben può chiedere al Controparte_2
locatore, il quale avrà l'onere ove lo voglia di recuperali da chi ha dato causa alle infiltrazioni nel locale di sua proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.100,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano