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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/09/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 170/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
(ME), l'08/04/1965, , rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. BRUZZANITI MARIA ANDREA appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, , rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'avv. STRACUZZI MARILENA AGATINA appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1634/2022 del 05/10/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 24.2.2023 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di ci all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio proposto dal medesimo- erede di (deceduta il Persona_1
15.02.2015)- per vedere accertata la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. in via principale o, in via gradata, ex art. 2043 c.c. del , per l'incidente accaduto alla Controparte_1 de cuius, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla stessa- rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese.
Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della CP_1 sentenza.
Con ordinanza depositata il 15.11.2024 la causa era posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
* * *
L'attore innanzi Tribunale allegava che: la madre/dante causa in data 18.08.2012 era inciampata e caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di un tombino sporgente, collocato su pubblica via in posizione di dislivello di alcuni centimetri rispetto alla superficie calpestabile del marciapiede;
in data 27.08.2012, a causa del persistere di alcuni dolori aveva effettuato accertamenti diagnostici, da cui emergeva una frattura pluriframmentaria del trochite omerale, a causa della quale seguivano visite e spese mediche;
la consulenza medico legale del 10.6.2013 redatta dal
Dott. constatava la sussistenza di un danno Per_2 permanente nella misura del 10 %, nonché un'I.T.A. pari a giorni
2 30 e un I.T.P. di giorni 120; l' interlocuzione con il -di CP_1 cui alle missive del 17.9.2012 e del 21.2.2123, nelle quali era stata avanzata una richiesta di risarcimento danni- era esitata nelle risposte del 10.01.2013 e del 06.05.2013 con le quali quest'ultimo declinava ogni tipo di responsabilità.
Il convenuto, costituendosi, negava qualsivoglia CP_1 responsabilità in relazione all'accaduto e, in via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare la prevalente e/o assoluta responsabilità della danneggiata nella causazione dell'incidente con conseguente riduzione della misura risarcitoria dovuta in proporzione alla colpa accertata a carico delle parti.
Il Tribunale decideva nei termini sopra esposti, riconducendo la vicenda nella disciplina dell'articolo 2051 del c.c. e, nel merito, esaminata l'istruttoria, sulla base della deposizione di
[...] quale aveva asserito di trovarsi in compagnia della Tes_1
al momento dell'incidente e che il tombino non era allo Pt_1 stesso livello del suolo, tanto che nei giorni seguenti al fatto il aveva mandato degli operai per sistemare la CP_1 pavimentazione- riteneva provata la caduta della donna, ma negava la responsabilità del essendo rimasto CP_1 indimostrato che la medesima avesse adottato un comportamento cautelativo correlato alla situazione di rischio in essere, percepibile con l'ordinaria diligenza, considerato che il sinistro accadeva intorno alle ore 19 in una giornata di agosto, in condizioni quindi di buona visibilità, e in un luogo tra l'altro prossimo all'abitazione della danneggiata, come tale noto alla stessa perché percorso abitualmente.
3 Con il proposto appello gravame ha lamentato: Parte_1
1. Erroneità, illogicità e manifesta irragionevolezza della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure escludeva la responsabilità del CP_1
Violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 1227 e 2967 del c.c.
L'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui l'imprudenza o negligenza della vittima del sinistro, avrebbero escluso la colpa in capo all'ente convenuto del fatto dannoso;
l'eventuale apporto causale della vittima, infatti, avrebbe dovuto determinare il Tribunale ad accertare l'ipotesi di un concorso colposo della danneggiata (nel caso di specie non provato) e rimodulare il quantum risarcitorio invocato.
Tra l'altro, contrariamente alla natura oggettiva della responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. in capo al custode, fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, il primo giudice aveva incentrato il giudizio su elementi ulteriori, quali la natura insidiosa della res, la percepibilità ed evitabilità dell'insidia o la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, attribuendo in capo a quest'ultimo la responsabilità esclusiva dell'incidente, addossandogli finanche la carica offensiva del caso fortuito.
Di contro, la mera disattenzione della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, il quale, per superare la presunzione di colpa posta a suo carico, deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, prova non fornita;
né che la condotta colposa della vittima era idonea a interrompere il nesso causale, potendo essere la
4 caduta prevenibile e prevedibile in ragione della pericolosità della cosa.
2. Erroneità, illogicità e incompletezza della sentenza nella parte in cui, con riferimento alla responsabilità formulata ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., il giudice di prime cure rigettava la domanda, stante l'assenza degli estremi dell'insidia o del trabocchetto.
La configurabilità del rimedio residuale di cui all'articolo 2043 del c.c. prescinde dalla sussistenza di insidie o trabocchetti, la cui presenza può sostanziarsi in meri indici sintomatici del comportamento colposo della pubblica amministrazione, applicandosi solo quando non operi la disciplina di cui all'articolo 2051 del c.c. per l'effettiva impossibilità di custodia del bene.
Impossibilità che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi considerato il tempestivo intervento del già all'indomani CP_1 dell'accaduto.
Di contro, dagli atti acquisiti al procedimento (rilievi fotografici, deposizioni testimoniali documentazione medica, unitamente all'intervento del , celebratosi in primo grado, CP_1 emergevano elementi idonei a fondare la responsabilità dell'ente, quantomeno ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., risultando quindi ampiamente dimostrata dall'appellante, anche in raffronto alle mere doglianze addotte da controparte, che la caduta fosse da ricondursi alla presenza del tombino.
3. Erroneità e contraddittorietà della sentenza gravata laddove il Giudice di prime cure si determinava a
5 “condannare , in proprio e nella qualità di Parte_1 erede alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.972,00.
[...]
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.
Considerazioni della Corte.
Preliminarmente, richiamato che l'appellante ha dedotto la responsabilità del invocando sia l'art. 2051 c.c. sia l'art. CP_1
2043 c.c., e che il Tribunale ha ritenuto insussistenti entrambe le responsabilità, occorre precisare, che per quanto esse abbiano presupposti diversi, certamente la responsabilità del custode è più ampia e l'onere probatorio più gravoso, per cui una volta esclusa la responsabilità del custode, per effetto dell'elisione del nesso causale tra cosa custodita ed evento di danno, in conseguenza della condotta della vittima, appare evidente che l'altra ipotesi di responsabilità resta assorbita.
Più specificamente: se l'art. 2051 c.c. “nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,” va da sé che tutela maggiormente la vittima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., per il quale essa deve invece provare il dolo o la colpa grave del danneggiante.
Anche sull'onere probatorio la norma dell'art. 2051 c.c. è più favorevole alla vittima, posto che solo il caso fortuito la esonera da responsabilità.
Dunque, sebbene il Tribunale abbia esaminato e rigettato la domanda anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c. (“non
6 potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso”), di fatto non era necessario.
Della sovrapponibilità, nella fattispecie, delle due norme, infatti, ci si rende conto nel momento in cui si osserva che il Tribunale, nell'esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità esclusiva della vittima -in quanto avrebbe potuto evitare il tombino, sia perché visibile, sia perché prevedibile (in considerazione della conoscenza dei luoghi)- ha sostanzialmente negato, sotto il profilo oggettivo che la fonte del danno presentasse i caratteri dell'insidia o trabocchetto, ex art. 2043. Da qui l'incoerenza e contraddittorietà di un accoglimento della domanda a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.,
Per l'esposto argomento, quindi, resta rigettato il motivo di appello che contesta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Detto questo, il principio al quale va informata la presente decisione è il seguente: “ L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della
7 cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663
Più specificamente deve osservarsi che l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità; si tratta invece di un elemento estrinseco, di cui va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis.
E' principio consolidato, poi, quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò, che la cosa sia pericolosa
8 ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no, non rileva.
Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 cod. civ." (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n.
6703).
Orbene, nello specifico, fermo restando, che risulta provato il nesso eziologico tra la res e la caduta della , deve Pt_1 accedersi alla mera verifica della sua incidenza causale.
In merito, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice rappresenta un tombino piastrellato con le stesse mattonelle del marciapiede, munito di maniglia, il cui perimetro è evidenziato dallo stacco netto rispetto alla restante pavimentazione, costituito dal contorno in cemento e da qualche centimetro di dislivello.
9 In siffatta situazione la intrinseca pericolosità di esso è veramente molto poca, se non addirittura inesistente, e comunque annullata dalle peculiari condizioni sussistenti al momento del sinistro.
Come rilevato dal giudice di primo grado, infatti, essendo che la caduta si è verificata alle ore 19,30 del 18 agosto, le condizioni di luce rendevano assolutamente percepibili tutti i caratteri del tombino, di cui sopra si è detto.
Ferma restando l'immediata percepibilità della situazione anche da chi non conoscesse i luoghi, la negligenza della si Pt_1 appalesa in tutta la sua rilevanza proprio in considerazione della conoscenza che aveva di tale la situazione (che- come si coglie dalle foto- non era certamente nuova), abitando sui luoghi.
E' appena il caso di aggiungere che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime). Cassazione civile sez. III, 23/05/2023,
n.14228
All'esito, non può revocarsi in dubbio, come già precisato dal primo giudice, che la situazione di potenziale rischio era
10 superabile mediante l'adozione da parte della vittima di un comportamento cauto e diligente.
L'abitualità con la quale la percorreva il tratto di strada, Pt_1 non poteva non renderla consapevole della presenza dei tombini, collocati tra l'altro in epoca lontana o comunque non recente, per come riferito dal teste “i tombini sono di vecchia Tes_2 realizzazione e tutti uguali in quella zona” cfr. pag. 2 verbale d'udienza dell'11.04.2017)
La condotta della vittima integra, quindi, un'ipotesi di caso fortuito per cui, disattese le censure mosse nel gravame, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni rassegnate dal primo giudice che escludono la responsabilità dell CP_2
Quanto appena argomentato assorbe la doglianza afferente al mancato riconoscimento di un mero concorso colposo ai sensi dell'articolo 1227 del c.c. del danneggiato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi degli importi previsti per lo scaglione di valore della causa (indeterminabile- complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
24.2.2023 da avverso la sentenza n. Parte_1
1634/2022, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il
5/10/2022, nel giudizio promosso tra l'odierno appellante e il
, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello perché infondato;
11 -condanna l'appellante alla rifusione -in favore Parte_1 del - alle spese del presente Controparte_1 gravame, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 170/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...] Parte_1
(ME), l'08/04/1965, , rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. BRUZZANITI MARIA ANDREA appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, , rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'avv. STRACUZZI MARILENA AGATINA appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1634/2022 del 05/10/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 24.2.2023 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di ci all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio proposto dal medesimo- erede di (deceduta il Persona_1
15.02.2015)- per vedere accertata la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. in via principale o, in via gradata, ex art. 2043 c.c. del , per l'incidente accaduto alla Controparte_1 de cuius, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla stessa- rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese.
Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della CP_1 sentenza.
Con ordinanza depositata il 15.11.2024 la causa era posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
* * *
L'attore innanzi Tribunale allegava che: la madre/dante causa in data 18.08.2012 era inciampata e caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di un tombino sporgente, collocato su pubblica via in posizione di dislivello di alcuni centimetri rispetto alla superficie calpestabile del marciapiede;
in data 27.08.2012, a causa del persistere di alcuni dolori aveva effettuato accertamenti diagnostici, da cui emergeva una frattura pluriframmentaria del trochite omerale, a causa della quale seguivano visite e spese mediche;
la consulenza medico legale del 10.6.2013 redatta dal
Dott. constatava la sussistenza di un danno Per_2 permanente nella misura del 10 %, nonché un'I.T.A. pari a giorni
2 30 e un I.T.P. di giorni 120; l' interlocuzione con il -di CP_1 cui alle missive del 17.9.2012 e del 21.2.2123, nelle quali era stata avanzata una richiesta di risarcimento danni- era esitata nelle risposte del 10.01.2013 e del 06.05.2013 con le quali quest'ultimo declinava ogni tipo di responsabilità.
Il convenuto, costituendosi, negava qualsivoglia CP_1 responsabilità in relazione all'accaduto e, in via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare la prevalente e/o assoluta responsabilità della danneggiata nella causazione dell'incidente con conseguente riduzione della misura risarcitoria dovuta in proporzione alla colpa accertata a carico delle parti.
Il Tribunale decideva nei termini sopra esposti, riconducendo la vicenda nella disciplina dell'articolo 2051 del c.c. e, nel merito, esaminata l'istruttoria, sulla base della deposizione di
[...] quale aveva asserito di trovarsi in compagnia della Tes_1
al momento dell'incidente e che il tombino non era allo Pt_1 stesso livello del suolo, tanto che nei giorni seguenti al fatto il aveva mandato degli operai per sistemare la CP_1 pavimentazione- riteneva provata la caduta della donna, ma negava la responsabilità del essendo rimasto CP_1 indimostrato che la medesima avesse adottato un comportamento cautelativo correlato alla situazione di rischio in essere, percepibile con l'ordinaria diligenza, considerato che il sinistro accadeva intorno alle ore 19 in una giornata di agosto, in condizioni quindi di buona visibilità, e in un luogo tra l'altro prossimo all'abitazione della danneggiata, come tale noto alla stessa perché percorso abitualmente.
3 Con il proposto appello gravame ha lamentato: Parte_1
1. Erroneità, illogicità e manifesta irragionevolezza della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure escludeva la responsabilità del CP_1
Violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 1227 e 2967 del c.c.
L'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui l'imprudenza o negligenza della vittima del sinistro, avrebbero escluso la colpa in capo all'ente convenuto del fatto dannoso;
l'eventuale apporto causale della vittima, infatti, avrebbe dovuto determinare il Tribunale ad accertare l'ipotesi di un concorso colposo della danneggiata (nel caso di specie non provato) e rimodulare il quantum risarcitorio invocato.
Tra l'altro, contrariamente alla natura oggettiva della responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. in capo al custode, fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, il primo giudice aveva incentrato il giudizio su elementi ulteriori, quali la natura insidiosa della res, la percepibilità ed evitabilità dell'insidia o la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, attribuendo in capo a quest'ultimo la responsabilità esclusiva dell'incidente, addossandogli finanche la carica offensiva del caso fortuito.
Di contro, la mera disattenzione della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, il quale, per superare la presunzione di colpa posta a suo carico, deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa, prova non fornita;
né che la condotta colposa della vittima era idonea a interrompere il nesso causale, potendo essere la
4 caduta prevenibile e prevedibile in ragione della pericolosità della cosa.
2. Erroneità, illogicità e incompletezza della sentenza nella parte in cui, con riferimento alla responsabilità formulata ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., il giudice di prime cure rigettava la domanda, stante l'assenza degli estremi dell'insidia o del trabocchetto.
La configurabilità del rimedio residuale di cui all'articolo 2043 del c.c. prescinde dalla sussistenza di insidie o trabocchetti, la cui presenza può sostanziarsi in meri indici sintomatici del comportamento colposo della pubblica amministrazione, applicandosi solo quando non operi la disciplina di cui all'articolo 2051 del c.c. per l'effettiva impossibilità di custodia del bene.
Impossibilità che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi considerato il tempestivo intervento del già all'indomani CP_1 dell'accaduto.
Di contro, dagli atti acquisiti al procedimento (rilievi fotografici, deposizioni testimoniali documentazione medica, unitamente all'intervento del , celebratosi in primo grado, CP_1 emergevano elementi idonei a fondare la responsabilità dell'ente, quantomeno ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., risultando quindi ampiamente dimostrata dall'appellante, anche in raffronto alle mere doglianze addotte da controparte, che la caduta fosse da ricondursi alla presenza del tombino.
3. Erroneità e contraddittorietà della sentenza gravata laddove il Giudice di prime cure si determinava a
5 “condannare , in proprio e nella qualità di Parte_1 erede alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.972,00.
[...]
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.
Considerazioni della Corte.
Preliminarmente, richiamato che l'appellante ha dedotto la responsabilità del invocando sia l'art. 2051 c.c. sia l'art. CP_1
2043 c.c., e che il Tribunale ha ritenuto insussistenti entrambe le responsabilità, occorre precisare, che per quanto esse abbiano presupposti diversi, certamente la responsabilità del custode è più ampia e l'onere probatorio più gravoso, per cui una volta esclusa la responsabilità del custode, per effetto dell'elisione del nesso causale tra cosa custodita ed evento di danno, in conseguenza della condotta della vittima, appare evidente che l'altra ipotesi di responsabilità resta assorbita.
Più specificamente: se l'art. 2051 c.c. “nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,” va da sé che tutela maggiormente la vittima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., per il quale essa deve invece provare il dolo o la colpa grave del danneggiante.
Anche sull'onere probatorio la norma dell'art. 2051 c.c. è più favorevole alla vittima, posto che solo il caso fortuito la esonera da responsabilità.
Dunque, sebbene il Tribunale abbia esaminato e rigettato la domanda anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c. (“non
6 potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso”), di fatto non era necessario.
Della sovrapponibilità, nella fattispecie, delle due norme, infatti, ci si rende conto nel momento in cui si osserva che il Tribunale, nell'esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., ritenendo la responsabilità esclusiva della vittima -in quanto avrebbe potuto evitare il tombino, sia perché visibile, sia perché prevedibile (in considerazione della conoscenza dei luoghi)- ha sostanzialmente negato, sotto il profilo oggettivo che la fonte del danno presentasse i caratteri dell'insidia o trabocchetto, ex art. 2043. Da qui l'incoerenza e contraddittorietà di un accoglimento della domanda a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.,
Per l'esposto argomento, quindi, resta rigettato il motivo di appello che contesta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Detto questo, il principio al quale va informata la presente decisione è il seguente: “ L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della
7 cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663
Più specificamente deve osservarsi che l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità; si tratta invece di un elemento estrinseco, di cui va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis.
E' principio consolidato, poi, quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò, che la cosa sia pericolosa
8 ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no, non rileva.
Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
(costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 cod. civ." (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n.
6703).
Orbene, nello specifico, fermo restando, che risulta provato il nesso eziologico tra la res e la caduta della , deve Pt_1 accedersi alla mera verifica della sua incidenza causale.
In merito, la documentazione fotografica prodotta da parte attrice rappresenta un tombino piastrellato con le stesse mattonelle del marciapiede, munito di maniglia, il cui perimetro è evidenziato dallo stacco netto rispetto alla restante pavimentazione, costituito dal contorno in cemento e da qualche centimetro di dislivello.
9 In siffatta situazione la intrinseca pericolosità di esso è veramente molto poca, se non addirittura inesistente, e comunque annullata dalle peculiari condizioni sussistenti al momento del sinistro.
Come rilevato dal giudice di primo grado, infatti, essendo che la caduta si è verificata alle ore 19,30 del 18 agosto, le condizioni di luce rendevano assolutamente percepibili tutti i caratteri del tombino, di cui sopra si è detto.
Ferma restando l'immediata percepibilità della situazione anche da chi non conoscesse i luoghi, la negligenza della si Pt_1 appalesa in tutta la sua rilevanza proprio in considerazione della conoscenza che aveva di tale la situazione (che- come si coglie dalle foto- non era certamente nuova), abitando sui luoghi.
E' appena il caso di aggiungere che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime). Cassazione civile sez. III, 23/05/2023,
n.14228
All'esito, non può revocarsi in dubbio, come già precisato dal primo giudice, che la situazione di potenziale rischio era
10 superabile mediante l'adozione da parte della vittima di un comportamento cauto e diligente.
L'abitualità con la quale la percorreva il tratto di strada, Pt_1 non poteva non renderla consapevole della presenza dei tombini, collocati tra l'altro in epoca lontana o comunque non recente, per come riferito dal teste “i tombini sono di vecchia Tes_2 realizzazione e tutti uguali in quella zona” cfr. pag. 2 verbale d'udienza dell'11.04.2017)
La condotta della vittima integra, quindi, un'ipotesi di caso fortuito per cui, disattese le censure mosse nel gravame, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni rassegnate dal primo giudice che escludono la responsabilità dell CP_2
Quanto appena argomentato assorbe la doglianza afferente al mancato riconoscimento di un mero concorso colposo ai sensi dell'articolo 1227 del c.c. del danneggiato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi degli importi previsti per lo scaglione di valore della causa (indeterminabile- complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
24.2.2023 da avverso la sentenza n. Parte_1
1634/2022, emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il
5/10/2022, nel giudizio promosso tra l'odierno appellante e il
, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello perché infondato;
11 -condanna l'appellante alla rifusione -in favore Parte_1 del - alle spese del presente Controparte_1 gravame, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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