Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30249
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Ordinanza 25 novembre 2024

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La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30249
    Data del deposito : 25 novembre 2024

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