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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del G.O.P. D. ssa
Maria Domenica Romeo, all'esito delle note scritte, depositate dalle parti, ha emesso e dato lettura, della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 28 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente: tra
( C.F. ),Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Antonio Minasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
- OPPONENTE -
E
in persona del suo procuratore Controparte_1
speciale, Avv. ( Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio P.IVA_1 Giuntoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti al fascicolo monitorio.
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da note scritte allegate ai rispettivi fascicoli telematici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.
118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con decreto ingiuntivo n. 499/2021, emesso nell'ambito del procedimento n. R.G. 1571/21, l'intestato Tribunale, in persona del Presidente di Sezione, Dottor Piero Viola, intimava all'odierna opponente il pagamento della somma di
€. 23.470,43, oltre interessi come da domanda e competenze della fase monitoria, in favore di dovuti Controparte_3
per l'omesso pagamento del corrispettivo per la somministrazione di gas naturale operata dal creditore procedente, presso l'utenza attorea, ubicata in Rosarno (RC) alla via Cartesio n. 13. Il credito veniva documentato dalla fatture e dalla nota di credito che seguono, emesse dal
23.05.2018 al 20.11.2018 e relative ai consumi da luglio
2009 ad ottobre 2018, nello specifico : Fattura n. 31105882 del 23.05.2018, per consumi dal 1.7.2009 al 18.4.2018, dell'importo di €. 23.348,00; Fattura n. 31736413 del
6.8.2018, per consumi dal 19.4.2018 al 13.7.2018, dell'importo di €. 247,00; Fattura n. 32122269 del
8.10.2018, per consumi dal 14.7.2018 al 14.9.2018, dell'importo di €. 175,00; e, Nota di credito n. 32552843 del
20.11.2018, conguaglio per il periodo dal 19.4.2018 al
31.10.2018, dell'importo di €. -299,57; per complessivi €
23.470,43.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 31.12.2021, impugnando e contestando il presunto credito, nonché eccependone la parziale prescrizione, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.. Nello specifico, inoltre, l' opponente lamentava di non avere ricevuto per circa 9 anni alcuna richiesta di pagamento dal gestore , in merito al servizio CP_1
di erogazione di gas naturale, se non a seguito dell'emissione delle fatture contestate.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita di essere accolta, seppur nei limiti di seguito esposti.
, con decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale adito che CP_1
venisse ingiunto alla signora il pagamento, Parte_1
in suo favore, della somma di €. 23.470,43, per il mancato pagamento di cui alle fatture indicate in ricorso, inerenti i consumi per la fornitura di gas, da luglio 2009 ad ottobre
2018. A supporto della domanda di ingiunzione veniva prodotta copia delle fatture emesse, per il periodo suddetto, nonché, da ultimo, la nota di credito n. 32552843/2018 dell'importo di €. -299,57, di chiusura del rapporto contrattuale, a conguaglio delle somme dovute, come risulta dall'estratto conto versato in atti (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione ). CP_1
Ciò posto, preliminarmente, va accolta l'invocata prescrizione quinquennale del credito atteso, che, per le bollette emesse prima del 1° gennaio 2019, il termine di prescrizione è di 5 anni, conseguentemente vanno dichiarati prescritti i consumi da ottobre 2009 sino all' 1.6.2013, non rinvenendosi in atti, documenti interruttivi del termine prescrizionale.
Quanto al merito, a fronte della contestazione degli importi riportati in bolletta ed anche al fine di ricostruire i consumi per il periodo non prescritto, ovvero dall' 1 giugno 2013 al 31 ottobre 2018, il Tribunale disponeva consulenza tecnica, nominando all'uopo l'Ing, , il quale, , Persona_1
provvedeva alla ricostruzione dei consumi. L'indagine così svolta ha accertato che : “……In conclusione, è possibile ricostruire i consumi del periodo considerato (dal 1.6.2013 al
31.10.2018, ossia dalla data di decorrenza del presunto termine di prescrizione fino alla data conclusiva della fornitura) sommando i consumi di ciascun intervallo di misurazione, compreso quello oggetto di interpolazione, ed ottenendo l'ammontare di 16.120 mc (metri cubi misurati), che soggetti al coefficiente di conversione (C), convenzionalmente pari ad 1,011124, corrispondono a 16.299 smc (metri cubi in condizioni standard di gas naturale).” (V. pag. 12 perizia); “In conclusione, è possibile rideterminare i corrispettivi dovuti per il periodo di riferimento della fornitura oggetto di causa (dal 1.6.2013 al
31.10.2018, ossia dalla data di decorrenza del presunto termine di prescrizione fino alla data conclusiva della fornitura) in complessivi € 13.637,12” (V. pag. 13 perizia) ”
Le argomentazioni del consulente sono fatte proprie dal giudicante in quanto appaiono del tutto condivisibili, perchè immuni da vizi ed adeguatamente motivate.
Le contrarie deduzioni di parte opponente, sono state smentite dal CTU per il tramite motivazione puntuale e convincente, e le stesse devono, quindi, ritenersi mere allegazioni difensive.
Per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto va dunque annullato ed il credito vantato da , pertanto, va CP_1
rideterminato nella misura di €. 13.637,12, così per come accertato in corso di causa.
Per quanto concerne infine, la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo addivenire ad una compensazione totale delle stesse in ragione della parziale, reciproca soccombenza fra le odierne parti in causa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in corso di causa, sono poste a carico di parte convenuta - opposta, con diritto di rivalsa di quest'ultima, per l'intero importo liquidato, nei confronti di parte attrice - opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 499/2021 emesso dal Tribunale di
Palmi, nell'ambito del proc. n. 1571/2021, rideterminando il credito di , per le causali di cui in premessa, Parte_1
nei confronti di , nella misura di €. Controparte_1
13.637,12, oltre interessi al tasso di legge, dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Spese di CTU regolate come in parte motiva.
Così deciso in Palmi, lì 23.07.2025.
Il GOP
D.ssa Maria D. Romeo
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del G.O.P. D. ssa
Maria Domenica Romeo, all'esito delle note scritte, depositate dalle parti, ha emesso e dato lettura, della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 28 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, vertente: tra
( C.F. ),Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Domenico Antonio Minasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
- OPPONENTE -
E
in persona del suo procuratore Controparte_1
speciale, Avv. ( Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio P.IVA_1 Giuntoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti al fascicolo monitorio.
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da note scritte allegate ai rispettivi fascicoli telematici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.
118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con decreto ingiuntivo n. 499/2021, emesso nell'ambito del procedimento n. R.G. 1571/21, l'intestato Tribunale, in persona del Presidente di Sezione, Dottor Piero Viola, intimava all'odierna opponente il pagamento della somma di
€. 23.470,43, oltre interessi come da domanda e competenze della fase monitoria, in favore di dovuti Controparte_3
per l'omesso pagamento del corrispettivo per la somministrazione di gas naturale operata dal creditore procedente, presso l'utenza attorea, ubicata in Rosarno (RC) alla via Cartesio n. 13. Il credito veniva documentato dalla fatture e dalla nota di credito che seguono, emesse dal
23.05.2018 al 20.11.2018 e relative ai consumi da luglio
2009 ad ottobre 2018, nello specifico : Fattura n. 31105882 del 23.05.2018, per consumi dal 1.7.2009 al 18.4.2018, dell'importo di €. 23.348,00; Fattura n. 31736413 del
6.8.2018, per consumi dal 19.4.2018 al 13.7.2018, dell'importo di €. 247,00; Fattura n. 32122269 del
8.10.2018, per consumi dal 14.7.2018 al 14.9.2018, dell'importo di €. 175,00; e, Nota di credito n. 32552843 del
20.11.2018, conguaglio per il periodo dal 19.4.2018 al
31.10.2018, dell'importo di €. -299,57; per complessivi €
23.470,43.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 31.12.2021, impugnando e contestando il presunto credito, nonché eccependone la parziale prescrizione, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.. Nello specifico, inoltre, l' opponente lamentava di non avere ricevuto per circa 9 anni alcuna richiesta di pagamento dal gestore , in merito al servizio CP_1
di erogazione di gas naturale, se non a seguito dell'emissione delle fatture contestate.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita di essere accolta, seppur nei limiti di seguito esposti.
, con decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale adito che CP_1
venisse ingiunto alla signora il pagamento, Parte_1
in suo favore, della somma di €. 23.470,43, per il mancato pagamento di cui alle fatture indicate in ricorso, inerenti i consumi per la fornitura di gas, da luglio 2009 ad ottobre
2018. A supporto della domanda di ingiunzione veniva prodotta copia delle fatture emesse, per il periodo suddetto, nonché, da ultimo, la nota di credito n. 32552843/2018 dell'importo di €. -299,57, di chiusura del rapporto contrattuale, a conguaglio delle somme dovute, come risulta dall'estratto conto versato in atti (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione ). CP_1
Ciò posto, preliminarmente, va accolta l'invocata prescrizione quinquennale del credito atteso, che, per le bollette emesse prima del 1° gennaio 2019, il termine di prescrizione è di 5 anni, conseguentemente vanno dichiarati prescritti i consumi da ottobre 2009 sino all' 1.6.2013, non rinvenendosi in atti, documenti interruttivi del termine prescrizionale.
Quanto al merito, a fronte della contestazione degli importi riportati in bolletta ed anche al fine di ricostruire i consumi per il periodo non prescritto, ovvero dall' 1 giugno 2013 al 31 ottobre 2018, il Tribunale disponeva consulenza tecnica, nominando all'uopo l'Ing, , il quale, , Persona_1
provvedeva alla ricostruzione dei consumi. L'indagine così svolta ha accertato che : “……In conclusione, è possibile ricostruire i consumi del periodo considerato (dal 1.6.2013 al
31.10.2018, ossia dalla data di decorrenza del presunto termine di prescrizione fino alla data conclusiva della fornitura) sommando i consumi di ciascun intervallo di misurazione, compreso quello oggetto di interpolazione, ed ottenendo l'ammontare di 16.120 mc (metri cubi misurati), che soggetti al coefficiente di conversione (C), convenzionalmente pari ad 1,011124, corrispondono a 16.299 smc (metri cubi in condizioni standard di gas naturale).” (V. pag. 12 perizia); “In conclusione, è possibile rideterminare i corrispettivi dovuti per il periodo di riferimento della fornitura oggetto di causa (dal 1.6.2013 al
31.10.2018, ossia dalla data di decorrenza del presunto termine di prescrizione fino alla data conclusiva della fornitura) in complessivi € 13.637,12” (V. pag. 13 perizia) ”
Le argomentazioni del consulente sono fatte proprie dal giudicante in quanto appaiono del tutto condivisibili, perchè immuni da vizi ed adeguatamente motivate.
Le contrarie deduzioni di parte opponente, sono state smentite dal CTU per il tramite motivazione puntuale e convincente, e le stesse devono, quindi, ritenersi mere allegazioni difensive.
Per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto va dunque annullato ed il credito vantato da , pertanto, va CP_1
rideterminato nella misura di €. 13.637,12, così per come accertato in corso di causa.
Per quanto concerne infine, la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo addivenire ad una compensazione totale delle stesse in ragione della parziale, reciproca soccombenza fra le odierne parti in causa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in corso di causa, sono poste a carico di parte convenuta - opposta, con diritto di rivalsa di quest'ultima, per l'intero importo liquidato, nei confronti di parte attrice - opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 499/2021 emesso dal Tribunale di
Palmi, nell'ambito del proc. n. 1571/2021, rideterminando il credito di , per le causali di cui in premessa, Parte_1
nei confronti di , nella misura di €. Controparte_1
13.637,12, oltre interessi al tasso di legge, dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Spese di CTU regolate come in parte motiva.
Così deciso in Palmi, lì 23.07.2025.
Il GOP
D.ssa Maria D. Romeo