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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9297/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9297/2021, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Villafranca di Verona (VR), Via Trieste n. 6/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pasotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Garda (VR), Via Galileo Galilei n. 29;
- attore opponente - contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Garda (VR), Via G. Bonometti n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bertasi e dall'Avv. Eleonora Panizzi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bardolino (VR), Via Europa Unita n. 1/A.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 30.9.2025.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 30.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione notificato il 26.11.2021, la società (in seguito ) ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3151/21 emesso dal Tribunale di Verona in data 18.10.2021, pagina 1 di 10 con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della società (in Controparte_2 seguito “ ) l'importo di € 18.510,52, a titolo di corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture CP_2
n. 53 del 2018 e nn. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25 e 26 del 2020.
L'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della pretesa azionata, lamentando che si tratti di fatture relative a prestazioni non eseguite o merce non fornita, emesse al solo fine di paralizzare le contrapposte pretese creditorie vantate dall'opponente, e comunque esorbitanti nell'importo e già contestate con missiva del 4.1.2021.
In via riconvenzionale, ha chiesto che si accerti l'esistenza del proprio controcredito di € 18.990,31 e che si condanni al pagamento di tale importo o al risarcimento dei danni da determinarsi in via CP_2 equitativa.
A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto che: a) le fatture n. 53/2018 e n. 20/2020 si riferiscono entrambe alla consulenza 'I' e contengono pertanto una duplicazione;
b) le fatture n. 2, 3, 4, 5, 10,
12, 13 del 2020, emesse genericamente per la pratica 'Enea', non chiariscono a che tipo di intervento si riferiscano e sono comunque troppo onerose rispetto ai prezzi di listino;
c) la fattura n. 22/2020 si riferisce a prestazioni commissionate dall'amministratore del condominio , a cui pertanto dovrà essere Pt_1 rivolta la relativa richiesta di pagamento;
d) la fattura n. 23/2020 si riferisce in parte alla già menzionata consulenza 'I' (contenendo così un'ulteriore duplicazione), in parte a una fornitura di serramenti che non ha mai effettuato (essendosi sempre limitata a svolgere attività di mera consulenza), in CP_2 parte a 'dividendi' l'origine e il significato;
in ogni caso, le prime tre voci della fattura Parte_2
Contr non possono essere imputate a poiché riguardano prestazioni anteriori alla stessa costituzione di tale società; e) anche la fattura n. 24/2020 si riferisce a forniture di serramenti mai effettuate e a non meglio chiariti dividendi, ed inoltre comprende la voce “stima lavori , che sarebbe stata eseguita da Persona_1
Contr un terzo (Arch. ; f) la fattura n. 26/2020 è intestata ad altro soggetto;
g) vanta infine un Persona_2 controcredito di € 18.990,31 per corrispettivo di lavori edili svolti per , come da fatture n. 17 e 19 CP_2 del 2018, n. 16 e 49 del 2019, n. 36, 45, 46, 47 del 2020.
La si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva CP_2 costituzione in giudizio dell'opponente e la nullità della citazione ex art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione dei fatti costitutivi. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria perché infondate.
In particolare, ha dedotto che: i) società operante nel settore dei servizi e delle consulenze per CP_2
l'edilizia, ha eseguito in favore di D&F tutti gli interventi descritti nelle fatture azionate;
ii) le fatture n.
53/2018 e n. 20/2020 non sono una duplicazione ma riguardano, rispettivamente, l'acconto e il saldo della pagina 2 di 10 stessa commessa;
iii) le fatture n. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 riguardano specifici interventi concordati con l'opponente e applicano prezzi congrui con la tipologia di prestazione;
iv) la fattura n. 22/2020 concerne Contr opere presso il Codominio Consuelo subappaltate a da che era l'appaltatrice principale;
v)
CP_2 la fattura n. 23/2020 (in cui, diversamente da quanto affermato ex adverso, non viene operata alcuna duplicazione per il cantiere di Sommacampagna e nulla viene addebitato a titolo di dividendi) si riferisce a Contr prestazioni commissionate a dal sig. amministratore unico e socio di in vista
CP_2 Parte_3 della costituzione della società, la quale in base agli accordi avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo;
vi) le fatture n. 24 e 25 del 2020 riguardano prestazioni rese da e nulla è stato
CP_2 addebitato alla voce 'dividendi'; vii) la fattura n. 26/2020 riguarda prestazioni commissionate da D&F e regolarmente eseguite da in regime di subappalto, come dimostrato dal computo metrico dalla
CP_2 prima sottoscritto;
viii) la domanda riconvenzionale è inammissibile, stante l'estraneità della relativa causa petendi rispetto all'oggetto del presente giudizio, e comunque infondata.
Con ordinanza del 14.4.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 7.11.2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 186-bis c.p.c. avanzata dall'opponente e sono stati parzialmente ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti con delega al G.O.P. per l'assunzione della prova orale.
All'esito dell'istruttoria testimoniale (svoltasi alle udienze del 19.1.2023, 20.4.2023, 21.9.2023) è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata soltanto da parte opposta.
È stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Si richiama quanto già esposto nell'ordinanza del 14.4.2022 in merito alla tempestività della costituzione in giudizio dell'opponente e alla conseguente procedibilità dell'opposizione.
In via pregiudiziale, inoltre, va disattesa la doglianza relativa alla nullità dell'atto di citazione, la cui infondatezza è attestata dalle compiute difese che l'opposta è stato in grado di svolgere nel costituirsi in giudizio.
2. Nel merito, si rammenta come nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sia a carico della parte opposta, quale creditore sul piano sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Quanto al contenuto di tale onere probatorio, essendo il contratto d'opera un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, il prestatore pagina 3 di 10 che agisca per il pagamento del corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di avere compiutamente eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento (cfr. Cass. n. 7763 del
22.3.2024 in motivazione).
Spetta invece al debitore-opponente, in quanto debitore sul piano sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, categoria alla quale, nella specifica de qua, sono ricompresi i vizi delle opere, gli avvenuti pagamenti, etc..
3. Sulla scorta di tali premesse, da un esame dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruttoria orale, il credito fatto valere da risulta accertato in misura ridotta rispetto a quella azionata in sede CP_2 monitoria, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, l'opposta ha fornito compiuta prova della sussistenza del credito di € 1.281,00 fondato sulle fatture nn. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 del 2020, quale corrispettivo maturato per la gestione delle pratiche amministrative necessarie per ottenere l'Ecobonus 2019 e 2020 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica presso immobili di vari committenti privati.
L'an della pretesa è sostanzialmente incontestato, sotto il duplice profilo del conferimento dell'incarico da parte di D&F e dell'esecuzione da parte di delle prestazioni indicate nelle suddette fatture (così CP_2 come non sono stati oggetto di contestazione i contenuti delle schede di intervento prodotte sub doc. 5).
Mentre la doglianza in punto di quantum, volta a contestare l'eccessività dell'importo richiesto, è stata formulata in modo troppo generico e decontestualizzato per essere rilevante (si rammenta che la contestazione deve assumere il carattere della specificità, pena un'inammissibile lesione del diritto di difesa della controparte).
Nemmeno il doc. 2 prodotto dall'opponente è idoneo a provare l'asserita incongruità del prezzo praticato da trattandosi di documenti che contengono offerte commerciali individuali rivolte a terzi, CP_2 limitate alla mera trasmissione telematica della pratica (e non alla sua predisposizione), riferite ad annualità di Ecobonus (2018) diverse da quelle in considerazione (2019 e 2020) e che, in ogni caso, non possono assurgere a termine di comparazione in quanto non rappresentano un listino ufficiale dell'ente.
4. In secondo luogo, risulta provato anche il credito di € 3.192,76 di cui alle fatture nn. 24 e 25 del 2020, concernente il corrispettivo per l'elaborazione di preventivi, e ciò in virtù della dichiarazione confessoria resa dal legale rappresentante di D&F, sig. in sede di interrogatorio formale (in risposta ai Parte_3 capitoli di prova n. 17 e 19, egli ha infatti confermato che “i preventivi sono stati fatti”).
5. È inoltre accertato il credito di € 4.865,92 portato delle fatture n. 53/2018 e n. 20/2020, relativo alla consulenza prestata da nell'ambito della ristrutturazione di un appartamento sito in CP_2
Sommacampagna per la committente Per_3
pagina 4 di 10 Va innanzitutto escluso che le due fatture in parola contengano una duplicazione della medesima pretesa.
Basta esaminarne i contenuti per rilevare che esse si pongono tra loro in rapporto di fattura 'in acconto' e 'a saldo', benché tali diciture non siano esplicitate nei due documenti. La fattura n. 53/2018 si riferisce infatti a prestazioni rese dal 28.8.2018 al 19.10.2018, mentre la fattura n. 20/2020 si riferisce ad un periodo che ricomprende quello già considerato dalla fattura n. 53 – dal 28.8.2018 fino al 31.8.2019 – e coerentemente determina il residuo dovuto detraendo l'importo della prima fattura (doc. 3 e 11 fasc. monitorio). Del resto,
D&F non ha mai contestato il riferimento temporale della fattura né l'entità delle ore indicate nella fattura finale.
Nel merito, l'esecuzione da parte di delle attività indicate in fattura non è contestata e, CP_2 comunque, risulta provata sia sul piano documentale (con la produzione del compito metrico prodotto sub doc. 4) sia in via testimoniale (come da conferma resa dal teste , sentito a prova contraria sul Tes_1 capitolo di prova 10 di parte ). CP_2
Non può invece dirsi raggiunta la prova di una pattuizione intercorsa tra le parti per la concessione di uno sconto e la riduzione della pretesa di al minor importo di € 1.800,00. Il contributo dichiarativo CP_2 del teste – l'unico ad aver riferito di un siffatto accordo – non presenta un grado di specificità e Tes_1 consistenza tale da poter fondare la piena prova di un titolo negoziale modificativo dell'originario accordo contrattuale (e ciò anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa l'attendibilità del teste, non solo perché socio di D&F, ma anche perché lo stesso ha dichiarato di non essersi mai occupato delle questioni amministrative della società).
Il teste, invero, si è limitato a una generica conferma dello sconto, ma non ha offerto alcuno spunto specifico e contestualizzato, atto a conferire verosimiglianza alla circostanza di una riduzione tanto radicale della pretesa economica dell'opposta (ad esempio, non sono state esplicitate le ragioni addotte di una tale riduzione, non sono state indicate le persone che avrebbero preso parte all'accordo, non sono state chiarite le modalità ed i tempi dell'incontro, etc.).
L'accertamento di una modifica negoziale tanto significativa avrebbe invero richiesto un maggiore grado di consistenza probatoria, tanto più che si è in presenza di una pretesa creditoria consacrata in una fattura e che l'opposta avrebbe dovuto emettere una corrispondente nota di credito.
6. Diversamente da quanto precede, è invece infondato il credito a cui si riferisce la fattura n. 22/2020 dell'importo di € 958,17.
Il teste (amministratore del Condominio Consuelo) ha dichiarato di aver dato l'incarico di curare la Tes_2 pratica per l'allacciamento dei contatori del gas direttamente al geom. ed ha Controparte_2
pagina 5 di 10 evidenziato che, in coerenza con ciò, nella fattura che D&F ha emesso nei confronti del Condominio non era ricompresa la voce corrispondente a tale prestazione.
Le affermazioni del teste sono da preferire rispetto a quelle in senso contrario del teste . La Tes_2 Tes_1 fonte dell'amministratore di condominio è evidentemente diretta (è lui stesso ad aver conferito l'incarico), mentre non è dato sapere come il teste abbia avuto conoscenza della circostanza riferita, anche Tes_1 tenuto conto che egli ha ammesso di non essersi curato mai degli aspetti amministrativi e contrattuali Contr dell'attività di
7. Solo parzialmente accertato è il credito di cui alla fattura n. 23/2020, che ha ad oggetto in parte la fornitura di serramenti e in parte la formulazione dei preventivi per svariate commesse.
Per una più chiara descrizione delle prestazioni fatturate, deve farsi riferimento alla terza pagina del doc. 13
(fascicolo monitorio), in cui è riportata una descrizione più analitica, da cui si desume che solo la prima voce (“vendita serramento PVC 29.04.2016”) riguarda effettivamente una fornitura, mentre le successive voci indicate nel prospetto a pag. 1 come “serramenti Sartori” e “serramenti Ghenti” vanno intese come
“preventivo e computo metrico serramenti Sartori e Ghenti” (e dunque non come forniture, bensì come formulazione di preventivi relativi ai serramenti).
Ciò chiarito, nell'interrogatorio formale del legale rappresentante di D&F, sig. vi è stata Parte_3
Contr l'ammissione del fatto che, su richiesta di ha effettivamente predisposto tutti i preventivi CP_2 indicati nella fattura.
Non vi è invece analoga ammissione per i preventivi di data anteriore alla costituzione della società D&F
(avvenuta in data 11.5.2018; cfr. visura camerale doc. 2 fasc. monitorio).
Il legale rappresentante di D&F ha infatti contestato di aver mai agito in tale veste per richiedere le prestazioni di prima della costituzione della società, facendo presente che, in precedenza, egli CP_2 collaborava con altra società riconducibile a suo fratello e chiamata EIMA. Ha inoltre contestato di aver mai richiesto l'esecuzione di forniture, sia antecedenti sia posteriori alla costituzione di D&F.
Le dichiarazioni del teste in merito alle prestazioni indicate nella fattura n. 23/2020 sono invece Tes_1 generiche e non rilevanti ai fini della prova.
In un siffatto quadro, si può quindi concludere che è acquisita la prova, in punto sia di an sia di quantum, di tutte le voci di credito indicate nella fattura n. 23/2020, in quanto relative alla redazione di preventivi successivi alla costituzione della società D&F, con l'eccezione delle voci relative: a) alla vendita di Contr serramenti (€ 200,00); b) alla redazione di un preventivo imputabile a società diversa da ossia la società EIMA, indicata dalla stessa nel prospetto a pag. 3 del doc. 13 (€ 703,50); c) alla redazione CP_2
Contr di preventivi commissionati prima della costituzione di (€ 35,89 ed € 312,60). pagina 6 di 10 Le voci non comprovate assommano dunque a complessivi € 1.251,99. Dedotto tale importo dal totale della fattura, ne consegue che in relazione alla fattura n. 23/2020 va riconosciuto a un credito per CP_2 il minor importo di € 2.464,54 oltre IVA al 22%, e dunque € 3.006,73.
8. Non può infine riconoscersi in favore di l'importo di € 3.678,50 di cui alla fattura n. 26/2020, CP_2 concernente il corrispettivo per il sopralluogo e la redazione del computo metrico per il villaggio turistico
Vo' di Desenzano.
La non ha infatti provato di aver eseguito tali prestazioni su incarico e per conto della società CP_2 opponente (non ha provato, cioè, il fatto costitutivo della sua pretesa).
Sul piano documentale, la fattura emessa dalla stessa e, come noto, avente valore di prova nei CP_2 rapporti tra imprenditori ex art. 2709 e 2710 c.c., è intestata ad una società terza, la Controparte_3
A ciò si aggiunga che dall'istruttoria non è emersa una chiara smentita di tale dato documentale.
Il teste a dichiarato che “da quello che so io per i lavori da effettuare ognuno sarebbe stato pagato da Tes_3 CP_3
. Il contesto della dichiarazione rende palese che, dicendo “ognuno”, il teste intende riferirsi a se stesso
[...]
Pt_ e a D&F (impresa incaricata dei lavori murari): nel suo ricordo egli infatti associa [ndr: e il Parte_3
Pt_ geom. ( e il signore che è venuto con lui” per fare il preventivo), ma nulla sa dire in proposito del CP_2 rapporto intercorso tra e D&F o, per altro verso, tra e (“il geometra non CP_2 CP_2 CP_3 so che ruolo avesse e se ha presentato il suo preventivo”). Contr Da dichiarazioni di questo tenore non si può evidentemente desumere la prova che abbia conferito l'incarico a cosicché resta indimostrato il titolo della pretesa. CP_2
Contr Del resto, la prospettazione secondo cui l'incarico a sarebbe stato dato univocamente da è CP_2 messa in discussione dallo stesso legale rappresentante di il quale in sede di interrogatorio CP_2
Pt formale ha dichiarato che “ e mi comandavano un servizio assicurandomi che sarei stato pagato o dalla CP_4
o direttamente da loro”, lasciando quindi incerto l'aspetto di chi fosse l'effettivo committente CP_3 della prestazione.
In tale contesto, l'unico dato certo è quello dell'intestazione della fattura, emessa nei confronti di soggetto diverso dall'odierna opponente. All'evidenza risulta superflua l'ammissione della richiesta CTU grafologica.
9. Traendo le conclusioni di quanto precede, si è accertata l'esistenza di un credito di per il minor CP_2 importo di € 12.346,41, sul quale maturano gli interessi al tasso del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
10. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, si osserva in via preliminare che la sua proposizione è ammissibile, rientrando tale domanda nella competenza del tribunale adito e sussistendo, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di economia processuale, un interesse al pagina 7 di 10 simultaneus processus (in giurisprudenza si è infatti affermato che, nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, “l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, (…) può proporre domanda riconvenzionale,
a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus”, così Cass n. 6091 del 4.3.2020).
11. Nel merito, si evidenzia che grava in questo caso sull'opponente l'onere di provare i fatti costitutivi del Contr proprio credito, relativo al corrispettivo di opere edili che avrebbe eseguito in regime di subappalto su incarico dell'appaltatrice principale presso i cantieri di BU (fattura n. 17/2018), CP_2 dell'Hotel Sant'Antony di Bardolino (fatture n. 19/2018 e n. 36/2020), del Condominio Corte Nuova di
MA (fattura n. 16/2019), dell'abitazione di in Affi (fattura n. 49/2019), del Persona_4
Condominio San Babila di Garda (fatture n. 45/2020 e n. 46/2020), del Parco Commerciale Corte Nuova di MA (fattura n. 47/2020). Contr 12. In esito all'istruttoria, si può affermare che è stata raggiunta la prova dell'esecuzione da parte di di tutte le lavorazioni indicate nelle fatture, nella tipologia e nelle quantità ivi indicate: devono valorizzarsi in proposito le dichiarazioni di conferma del teste (che si ritiene attendibile sul punto, considerato che Tes_1
Contr all'interno di egli si occupava personalmente della parte edile), ma anche e soprattutto le ammissioni del Geom. in sede di interrogatorio formale. CP_2
Non per tutte le lavorazioni fatturate, però, vi è la prova che siano state eseguite dall'opponente su incarico di . CP_2
Manca invero la prova del sottostante titolo negoziale per il credito derivante dalle fatture n. 19/2018 (del residuo importo di € 1.350,00) e n. 36/2020 (dell'importo di € 9.200,00), relative ai lavori svolti presso Contr l'Hotel Sant'Antony di Bardolino. Non è stata provata l'allegazione secondo cui avrebbe eseguito tali lavori su incarico e per conto di , con la conseguenza che l'importo di € 10.550,00 non può essere CP_2
Contr riconosciuto in favore di
Sono dirimenti al riguardo le dichiarazioni del teste gestore dell'attività alberghiera, il quale ha Tes_4 dichiarato che, in base agli accordi, i lavori di cui alla fattura n. 19 “sono stati fatti dal titolare della D&F, che io Pt_ conoscevo come [ndr: Ilir] e il contratto è stato fatto con lui”. Dall'ulteriore precisazione che il proprietario della struttura avrebbe dovuto pagare tali lavori, si trae la conferma che il contratto di appalto menzionato dal teste è stato concluso tra il predetto proprietario e la D&F.
pagina 8 di 10 Pt_ Ad ulteriore riprova, il teste ha anche precisato che “ è stato lì con da quello che avevo capito io come CP_2 suo geometra per prendere le misure”, attribuendo così a un ruolo di 'supporto' all'appaltatore D&F, CP_2 ma non certo di parte del rapporto contrattuale principale.
Non vale come riconoscimento di debito il mero fatto del pagamento di una parte dell'importo fatturato, e ciò tanto più a fronte di tali circostanziate dichiarazioni testimoniali.
Quanto ai successivi lavori indicati nella fattura n. 36, il teste ha precisato che, pur non essendo a Tes_4 conoscenza di chi in questo caso abbia stipulato il contratto, egli comunque ha avuto rapporti soltanto con Pt_
[ndr: Ilir] di D&F. È pertanto ragionevole estendere anche a questa tranche dei lavori le medesime considerazioni appena svolte circa le parti del rapporto contrattuale.
13. In base alle ammissioni del legale rappresentante di che ha riconosciuto di aver CP_2
Contr commissionato a l'esecuzione dei lavori oggetto delle altre fatture, può invece ritenersi accertato il Contr titolo posto alla base del restante credito fatto valere da
In punto di quantum, si osserva che non ha mai contestato in modo specifico la congruità CP_2 dell'importo richiesto e che comunque il teste ha confermato che tra le parti era stato pattuito il Tes_1 costo orario di € 25,00.
Va pertanto riconosciuto in favore di D&F l'importo complessivo di € 8.440,31, che si condanna CP_2
a pagare con l'aggiunta degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo.
14. In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, poiché si è accertato che vanta nei CP_2 confronti di D&F, a titolo di residuo corrispettivo delle prestazioni svolte in suo favore, un credito pari ad
€ 12.346,41, inferiore a quello azionato in sede monitoria. Contr Parzialmente fondata è anche la domanda riconvenzionale dell'opponente, poiché si è accertato che vanta un controcredito nei confronti di pari ad € 8.440,31, a titolo di corrispettivo di lavori edili CP_2 svolti su suo incarico.
Ne consegue, in primo luogo, l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, Contr con condanna di al pagamento in favore di della somma di € 12.346,41, oltre interessi ai CP_2 sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo. Va da sé che dall'importo così determinato vanno detratte le somme già pagate dall'opponente in forza del decreto provvisoriamente esecutivo.
Ne consegue, in secondo luogo, l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale e la condanna di
[...]
Contr a pagare in favore di la somma di € 8.440,31, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla CP_2 scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo. pagina 9 di 10 15. Il ridimensionamento della pretesa creditoria azionata in monitorio e, per altro verso, la fondatezza solo parziale della domanda riconvenzionale integrano i presupposti di soccombenza reciproca che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relative sia al presente giudizio sia alla fase monitoria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta vanta nei confronti di parte opponente un credito pari al minor importo di € 12.346,41 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3151/21 del 18.10.2021 e condanna a pagare in CP_1 favore di l'importo di € 12.346,41, oltre gli interessi di Controparte_2 cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo (detratte le somme già pagate dall'opponente in forza del decreto provvisoriamente esecutivo);
2) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che vanta nei CP_1 confronti di un credito pari ad € 8.440,31 e condanna Controparte_2 quindi quest'ultima a pagare in favore di la somma di € 8.440,31, oltre interessi ai sensi del CP_1
D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Verona, 26.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9297/2021, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Villafranca di Verona (VR), Via Trieste n. 6/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pasotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Garda (VR), Via Galileo Galilei n. 29;
- attore opponente - contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Garda (VR), Via G. Bonometti n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bertasi e dall'Avv. Eleonora Panizzi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bardolino (VR), Via Europa Unita n. 1/A.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da note scritte depositate telematicamente in data 30.9.2025.
Per parte opposta, come da note scritte depositate telematicamente in data 30.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione notificato il 26.11.2021, la società (in seguito ) ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3151/21 emesso dal Tribunale di Verona in data 18.10.2021, pagina 1 di 10 con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della società (in Controparte_2 seguito “ ) l'importo di € 18.510,52, a titolo di corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture CP_2
n. 53 del 2018 e nn. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25 e 26 del 2020.
L'opponente ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della pretesa azionata, lamentando che si tratti di fatture relative a prestazioni non eseguite o merce non fornita, emesse al solo fine di paralizzare le contrapposte pretese creditorie vantate dall'opponente, e comunque esorbitanti nell'importo e già contestate con missiva del 4.1.2021.
In via riconvenzionale, ha chiesto che si accerti l'esistenza del proprio controcredito di € 18.990,31 e che si condanni al pagamento di tale importo o al risarcimento dei danni da determinarsi in via CP_2 equitativa.
A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto che: a) le fatture n. 53/2018 e n. 20/2020 si riferiscono entrambe alla consulenza 'I' e contengono pertanto una duplicazione;
b) le fatture n. 2, 3, 4, 5, 10,
12, 13 del 2020, emesse genericamente per la pratica 'Enea', non chiariscono a che tipo di intervento si riferiscano e sono comunque troppo onerose rispetto ai prezzi di listino;
c) la fattura n. 22/2020 si riferisce a prestazioni commissionate dall'amministratore del condominio , a cui pertanto dovrà essere Pt_1 rivolta la relativa richiesta di pagamento;
d) la fattura n. 23/2020 si riferisce in parte alla già menzionata consulenza 'I' (contenendo così un'ulteriore duplicazione), in parte a una fornitura di serramenti che non ha mai effettuato (essendosi sempre limitata a svolgere attività di mera consulenza), in CP_2 parte a 'dividendi' l'origine e il significato;
in ogni caso, le prime tre voci della fattura Parte_2
Contr non possono essere imputate a poiché riguardano prestazioni anteriori alla stessa costituzione di tale società; e) anche la fattura n. 24/2020 si riferisce a forniture di serramenti mai effettuate e a non meglio chiariti dividendi, ed inoltre comprende la voce “stima lavori , che sarebbe stata eseguita da Persona_1
Contr un terzo (Arch. ; f) la fattura n. 26/2020 è intestata ad altro soggetto;
g) vanta infine un Persona_2 controcredito di € 18.990,31 per corrispettivo di lavori edili svolti per , come da fatture n. 17 e 19 CP_2 del 2018, n. 16 e 49 del 2019, n. 36, 45, 46, 47 del 2020.
La si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva CP_2 costituzione in giudizio dell'opponente e la nullità della citazione ex art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c. per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione dei fatti costitutivi. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria perché infondate.
In particolare, ha dedotto che: i) società operante nel settore dei servizi e delle consulenze per CP_2
l'edilizia, ha eseguito in favore di D&F tutti gli interventi descritti nelle fatture azionate;
ii) le fatture n.
53/2018 e n. 20/2020 non sono una duplicazione ma riguardano, rispettivamente, l'acconto e il saldo della pagina 2 di 10 stessa commessa;
iii) le fatture n. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 riguardano specifici interventi concordati con l'opponente e applicano prezzi congrui con la tipologia di prestazione;
iv) la fattura n. 22/2020 concerne Contr opere presso il Codominio Consuelo subappaltate a da che era l'appaltatrice principale;
v)
CP_2 la fattura n. 23/2020 (in cui, diversamente da quanto affermato ex adverso, non viene operata alcuna duplicazione per il cantiere di Sommacampagna e nulla viene addebitato a titolo di dividendi) si riferisce a Contr prestazioni commissionate a dal sig. amministratore unico e socio di in vista
CP_2 Parte_3 della costituzione della società, la quale in base agli accordi avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo;
vi) le fatture n. 24 e 25 del 2020 riguardano prestazioni rese da e nulla è stato
CP_2 addebitato alla voce 'dividendi'; vii) la fattura n. 26/2020 riguarda prestazioni commissionate da D&F e regolarmente eseguite da in regime di subappalto, come dimostrato dal computo metrico dalla
CP_2 prima sottoscritto;
viii) la domanda riconvenzionale è inammissibile, stante l'estraneità della relativa causa petendi rispetto all'oggetto del presente giudizio, e comunque infondata.
Con ordinanza del 14.4.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 7.11.2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 186-bis c.p.c. avanzata dall'opponente e sono stati parzialmente ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti con delega al G.O.P. per l'assunzione della prova orale.
All'esito dell'istruttoria testimoniale (svoltasi alle udienze del 19.1.2023, 20.4.2023, 21.9.2023) è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata soltanto da parte opposta.
È stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Si richiama quanto già esposto nell'ordinanza del 14.4.2022 in merito alla tempestività della costituzione in giudizio dell'opponente e alla conseguente procedibilità dell'opposizione.
In via pregiudiziale, inoltre, va disattesa la doglianza relativa alla nullità dell'atto di citazione, la cui infondatezza è attestata dalle compiute difese che l'opposta è stato in grado di svolgere nel costituirsi in giudizio.
2. Nel merito, si rammenta come nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sia a carico della parte opposta, quale creditore sul piano sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Quanto al contenuto di tale onere probatorio, essendo il contratto d'opera un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, il prestatore pagina 3 di 10 che agisca per il pagamento del corrispettivo è tenuto a provare non solo l'esistenza del titolo contrattuale, ma anche di avere compiutamente eseguito la prestazione di cui chiede il pagamento (cfr. Cass. n. 7763 del
22.3.2024 in motivazione).
Spetta invece al debitore-opponente, in quanto debitore sul piano sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, categoria alla quale, nella specifica de qua, sono ricompresi i vizi delle opere, gli avvenuti pagamenti, etc..
3. Sulla scorta di tali premesse, da un esame dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruttoria orale, il credito fatto valere da risulta accertato in misura ridotta rispetto a quella azionata in sede CP_2 monitoria, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, l'opposta ha fornito compiuta prova della sussistenza del credito di € 1.281,00 fondato sulle fatture nn. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 del 2020, quale corrispettivo maturato per la gestione delle pratiche amministrative necessarie per ottenere l'Ecobonus 2019 e 2020 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica presso immobili di vari committenti privati.
L'an della pretesa è sostanzialmente incontestato, sotto il duplice profilo del conferimento dell'incarico da parte di D&F e dell'esecuzione da parte di delle prestazioni indicate nelle suddette fatture (così CP_2 come non sono stati oggetto di contestazione i contenuti delle schede di intervento prodotte sub doc. 5).
Mentre la doglianza in punto di quantum, volta a contestare l'eccessività dell'importo richiesto, è stata formulata in modo troppo generico e decontestualizzato per essere rilevante (si rammenta che la contestazione deve assumere il carattere della specificità, pena un'inammissibile lesione del diritto di difesa della controparte).
Nemmeno il doc. 2 prodotto dall'opponente è idoneo a provare l'asserita incongruità del prezzo praticato da trattandosi di documenti che contengono offerte commerciali individuali rivolte a terzi, CP_2 limitate alla mera trasmissione telematica della pratica (e non alla sua predisposizione), riferite ad annualità di Ecobonus (2018) diverse da quelle in considerazione (2019 e 2020) e che, in ogni caso, non possono assurgere a termine di comparazione in quanto non rappresentano un listino ufficiale dell'ente.
4. In secondo luogo, risulta provato anche il credito di € 3.192,76 di cui alle fatture nn. 24 e 25 del 2020, concernente il corrispettivo per l'elaborazione di preventivi, e ciò in virtù della dichiarazione confessoria resa dal legale rappresentante di D&F, sig. in sede di interrogatorio formale (in risposta ai Parte_3 capitoli di prova n. 17 e 19, egli ha infatti confermato che “i preventivi sono stati fatti”).
5. È inoltre accertato il credito di € 4.865,92 portato delle fatture n. 53/2018 e n. 20/2020, relativo alla consulenza prestata da nell'ambito della ristrutturazione di un appartamento sito in CP_2
Sommacampagna per la committente Per_3
pagina 4 di 10 Va innanzitutto escluso che le due fatture in parola contengano una duplicazione della medesima pretesa.
Basta esaminarne i contenuti per rilevare che esse si pongono tra loro in rapporto di fattura 'in acconto' e 'a saldo', benché tali diciture non siano esplicitate nei due documenti. La fattura n. 53/2018 si riferisce infatti a prestazioni rese dal 28.8.2018 al 19.10.2018, mentre la fattura n. 20/2020 si riferisce ad un periodo che ricomprende quello già considerato dalla fattura n. 53 – dal 28.8.2018 fino al 31.8.2019 – e coerentemente determina il residuo dovuto detraendo l'importo della prima fattura (doc. 3 e 11 fasc. monitorio). Del resto,
D&F non ha mai contestato il riferimento temporale della fattura né l'entità delle ore indicate nella fattura finale.
Nel merito, l'esecuzione da parte di delle attività indicate in fattura non è contestata e, CP_2 comunque, risulta provata sia sul piano documentale (con la produzione del compito metrico prodotto sub doc. 4) sia in via testimoniale (come da conferma resa dal teste , sentito a prova contraria sul Tes_1 capitolo di prova 10 di parte ). CP_2
Non può invece dirsi raggiunta la prova di una pattuizione intercorsa tra le parti per la concessione di uno sconto e la riduzione della pretesa di al minor importo di € 1.800,00. Il contributo dichiarativo CP_2 del teste – l'unico ad aver riferito di un siffatto accordo – non presenta un grado di specificità e Tes_1 consistenza tale da poter fondare la piena prova di un titolo negoziale modificativo dell'originario accordo contrattuale (e ciò anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa l'attendibilità del teste, non solo perché socio di D&F, ma anche perché lo stesso ha dichiarato di non essersi mai occupato delle questioni amministrative della società).
Il teste, invero, si è limitato a una generica conferma dello sconto, ma non ha offerto alcuno spunto specifico e contestualizzato, atto a conferire verosimiglianza alla circostanza di una riduzione tanto radicale della pretesa economica dell'opposta (ad esempio, non sono state esplicitate le ragioni addotte di una tale riduzione, non sono state indicate le persone che avrebbero preso parte all'accordo, non sono state chiarite le modalità ed i tempi dell'incontro, etc.).
L'accertamento di una modifica negoziale tanto significativa avrebbe invero richiesto un maggiore grado di consistenza probatoria, tanto più che si è in presenza di una pretesa creditoria consacrata in una fattura e che l'opposta avrebbe dovuto emettere una corrispondente nota di credito.
6. Diversamente da quanto precede, è invece infondato il credito a cui si riferisce la fattura n. 22/2020 dell'importo di € 958,17.
Il teste (amministratore del Condominio Consuelo) ha dichiarato di aver dato l'incarico di curare la Tes_2 pratica per l'allacciamento dei contatori del gas direttamente al geom. ed ha Controparte_2
pagina 5 di 10 evidenziato che, in coerenza con ciò, nella fattura che D&F ha emesso nei confronti del Condominio non era ricompresa la voce corrispondente a tale prestazione.
Le affermazioni del teste sono da preferire rispetto a quelle in senso contrario del teste . La Tes_2 Tes_1 fonte dell'amministratore di condominio è evidentemente diretta (è lui stesso ad aver conferito l'incarico), mentre non è dato sapere come il teste abbia avuto conoscenza della circostanza riferita, anche Tes_1 tenuto conto che egli ha ammesso di non essersi curato mai degli aspetti amministrativi e contrattuali Contr dell'attività di
7. Solo parzialmente accertato è il credito di cui alla fattura n. 23/2020, che ha ad oggetto in parte la fornitura di serramenti e in parte la formulazione dei preventivi per svariate commesse.
Per una più chiara descrizione delle prestazioni fatturate, deve farsi riferimento alla terza pagina del doc. 13
(fascicolo monitorio), in cui è riportata una descrizione più analitica, da cui si desume che solo la prima voce (“vendita serramento PVC 29.04.2016”) riguarda effettivamente una fornitura, mentre le successive voci indicate nel prospetto a pag. 1 come “serramenti Sartori” e “serramenti Ghenti” vanno intese come
“preventivo e computo metrico serramenti Sartori e Ghenti” (e dunque non come forniture, bensì come formulazione di preventivi relativi ai serramenti).
Ciò chiarito, nell'interrogatorio formale del legale rappresentante di D&F, sig. vi è stata Parte_3
Contr l'ammissione del fatto che, su richiesta di ha effettivamente predisposto tutti i preventivi CP_2 indicati nella fattura.
Non vi è invece analoga ammissione per i preventivi di data anteriore alla costituzione della società D&F
(avvenuta in data 11.5.2018; cfr. visura camerale doc. 2 fasc. monitorio).
Il legale rappresentante di D&F ha infatti contestato di aver mai agito in tale veste per richiedere le prestazioni di prima della costituzione della società, facendo presente che, in precedenza, egli CP_2 collaborava con altra società riconducibile a suo fratello e chiamata EIMA. Ha inoltre contestato di aver mai richiesto l'esecuzione di forniture, sia antecedenti sia posteriori alla costituzione di D&F.
Le dichiarazioni del teste in merito alle prestazioni indicate nella fattura n. 23/2020 sono invece Tes_1 generiche e non rilevanti ai fini della prova.
In un siffatto quadro, si può quindi concludere che è acquisita la prova, in punto sia di an sia di quantum, di tutte le voci di credito indicate nella fattura n. 23/2020, in quanto relative alla redazione di preventivi successivi alla costituzione della società D&F, con l'eccezione delle voci relative: a) alla vendita di Contr serramenti (€ 200,00); b) alla redazione di un preventivo imputabile a società diversa da ossia la società EIMA, indicata dalla stessa nel prospetto a pag. 3 del doc. 13 (€ 703,50); c) alla redazione CP_2
Contr di preventivi commissionati prima della costituzione di (€ 35,89 ed € 312,60). pagina 6 di 10 Le voci non comprovate assommano dunque a complessivi € 1.251,99. Dedotto tale importo dal totale della fattura, ne consegue che in relazione alla fattura n. 23/2020 va riconosciuto a un credito per CP_2 il minor importo di € 2.464,54 oltre IVA al 22%, e dunque € 3.006,73.
8. Non può infine riconoscersi in favore di l'importo di € 3.678,50 di cui alla fattura n. 26/2020, CP_2 concernente il corrispettivo per il sopralluogo e la redazione del computo metrico per il villaggio turistico
Vo' di Desenzano.
La non ha infatti provato di aver eseguito tali prestazioni su incarico e per conto della società CP_2 opponente (non ha provato, cioè, il fatto costitutivo della sua pretesa).
Sul piano documentale, la fattura emessa dalla stessa e, come noto, avente valore di prova nei CP_2 rapporti tra imprenditori ex art. 2709 e 2710 c.c., è intestata ad una società terza, la Controparte_3
A ciò si aggiunga che dall'istruttoria non è emersa una chiara smentita di tale dato documentale.
Il teste a dichiarato che “da quello che so io per i lavori da effettuare ognuno sarebbe stato pagato da Tes_3 CP_3
. Il contesto della dichiarazione rende palese che, dicendo “ognuno”, il teste intende riferirsi a se stesso
[...]
Pt_ e a D&F (impresa incaricata dei lavori murari): nel suo ricordo egli infatti associa [ndr: e il Parte_3
Pt_ geom. ( e il signore che è venuto con lui” per fare il preventivo), ma nulla sa dire in proposito del CP_2 rapporto intercorso tra e D&F o, per altro verso, tra e (“il geometra non CP_2 CP_2 CP_3 so che ruolo avesse e se ha presentato il suo preventivo”). Contr Da dichiarazioni di questo tenore non si può evidentemente desumere la prova che abbia conferito l'incarico a cosicché resta indimostrato il titolo della pretesa. CP_2
Contr Del resto, la prospettazione secondo cui l'incarico a sarebbe stato dato univocamente da è CP_2 messa in discussione dallo stesso legale rappresentante di il quale in sede di interrogatorio CP_2
Pt formale ha dichiarato che “ e mi comandavano un servizio assicurandomi che sarei stato pagato o dalla CP_4
o direttamente da loro”, lasciando quindi incerto l'aspetto di chi fosse l'effettivo committente CP_3 della prestazione.
In tale contesto, l'unico dato certo è quello dell'intestazione della fattura, emessa nei confronti di soggetto diverso dall'odierna opponente. All'evidenza risulta superflua l'ammissione della richiesta CTU grafologica.
9. Traendo le conclusioni di quanto precede, si è accertata l'esistenza di un credito di per il minor CP_2 importo di € 12.346,41, sul quale maturano gli interessi al tasso del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
10. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, si osserva in via preliminare che la sua proposizione è ammissibile, rientrando tale domanda nella competenza del tribunale adito e sussistendo, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di economia processuale, un interesse al pagina 7 di 10 simultaneus processus (in giurisprudenza si è infatti affermato che, nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, “l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, (…) può proporre domanda riconvenzionale,
a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus”, così Cass n. 6091 del 4.3.2020).
11. Nel merito, si evidenzia che grava in questo caso sull'opponente l'onere di provare i fatti costitutivi del Contr proprio credito, relativo al corrispettivo di opere edili che avrebbe eseguito in regime di subappalto su incarico dell'appaltatrice principale presso i cantieri di BU (fattura n. 17/2018), CP_2 dell'Hotel Sant'Antony di Bardolino (fatture n. 19/2018 e n. 36/2020), del Condominio Corte Nuova di
MA (fattura n. 16/2019), dell'abitazione di in Affi (fattura n. 49/2019), del Persona_4
Condominio San Babila di Garda (fatture n. 45/2020 e n. 46/2020), del Parco Commerciale Corte Nuova di MA (fattura n. 47/2020). Contr 12. In esito all'istruttoria, si può affermare che è stata raggiunta la prova dell'esecuzione da parte di di tutte le lavorazioni indicate nelle fatture, nella tipologia e nelle quantità ivi indicate: devono valorizzarsi in proposito le dichiarazioni di conferma del teste (che si ritiene attendibile sul punto, considerato che Tes_1
Contr all'interno di egli si occupava personalmente della parte edile), ma anche e soprattutto le ammissioni del Geom. in sede di interrogatorio formale. CP_2
Non per tutte le lavorazioni fatturate, però, vi è la prova che siano state eseguite dall'opponente su incarico di . CP_2
Manca invero la prova del sottostante titolo negoziale per il credito derivante dalle fatture n. 19/2018 (del residuo importo di € 1.350,00) e n. 36/2020 (dell'importo di € 9.200,00), relative ai lavori svolti presso Contr l'Hotel Sant'Antony di Bardolino. Non è stata provata l'allegazione secondo cui avrebbe eseguito tali lavori su incarico e per conto di , con la conseguenza che l'importo di € 10.550,00 non può essere CP_2
Contr riconosciuto in favore di
Sono dirimenti al riguardo le dichiarazioni del teste gestore dell'attività alberghiera, il quale ha Tes_4 dichiarato che, in base agli accordi, i lavori di cui alla fattura n. 19 “sono stati fatti dal titolare della D&F, che io Pt_ conoscevo come [ndr: Ilir] e il contratto è stato fatto con lui”. Dall'ulteriore precisazione che il proprietario della struttura avrebbe dovuto pagare tali lavori, si trae la conferma che il contratto di appalto menzionato dal teste è stato concluso tra il predetto proprietario e la D&F.
pagina 8 di 10 Pt_ Ad ulteriore riprova, il teste ha anche precisato che “ è stato lì con da quello che avevo capito io come CP_2 suo geometra per prendere le misure”, attribuendo così a un ruolo di 'supporto' all'appaltatore D&F, CP_2 ma non certo di parte del rapporto contrattuale principale.
Non vale come riconoscimento di debito il mero fatto del pagamento di una parte dell'importo fatturato, e ciò tanto più a fronte di tali circostanziate dichiarazioni testimoniali.
Quanto ai successivi lavori indicati nella fattura n. 36, il teste ha precisato che, pur non essendo a Tes_4 conoscenza di chi in questo caso abbia stipulato il contratto, egli comunque ha avuto rapporti soltanto con Pt_
[ndr: Ilir] di D&F. È pertanto ragionevole estendere anche a questa tranche dei lavori le medesime considerazioni appena svolte circa le parti del rapporto contrattuale.
13. In base alle ammissioni del legale rappresentante di che ha riconosciuto di aver CP_2
Contr commissionato a l'esecuzione dei lavori oggetto delle altre fatture, può invece ritenersi accertato il Contr titolo posto alla base del restante credito fatto valere da
In punto di quantum, si osserva che non ha mai contestato in modo specifico la congruità CP_2 dell'importo richiesto e che comunque il teste ha confermato che tra le parti era stato pattuito il Tes_1 costo orario di € 25,00.
Va pertanto riconosciuto in favore di D&F l'importo complessivo di € 8.440,31, che si condanna CP_2
a pagare con l'aggiunta degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo.
14. In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, poiché si è accertato che vanta nei CP_2 confronti di D&F, a titolo di residuo corrispettivo delle prestazioni svolte in suo favore, un credito pari ad
€ 12.346,41, inferiore a quello azionato in sede monitoria. Contr Parzialmente fondata è anche la domanda riconvenzionale dell'opponente, poiché si è accertato che vanta un controcredito nei confronti di pari ad € 8.440,31, a titolo di corrispettivo di lavori edili CP_2 svolti su suo incarico.
Ne consegue, in primo luogo, l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, Contr con condanna di al pagamento in favore di della somma di € 12.346,41, oltre interessi ai CP_2 sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo. Va da sé che dall'importo così determinato vanno detratte le somme già pagate dall'opponente in forza del decreto provvisoriamente esecutivo.
Ne consegue, in secondo luogo, l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale e la condanna di
[...]
Contr a pagare in favore di la somma di € 8.440,31, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla CP_2 scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo. pagina 9 di 10 15. Il ridimensionamento della pretesa creditoria azionata in monitorio e, per altro verso, la fondatezza solo parziale della domanda riconvenzionale integrano i presupposti di soccombenza reciproca che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relative sia al presente giudizio sia alla fase monitoria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta vanta nei confronti di parte opponente un credito pari al minor importo di € 12.346,41 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3151/21 del 18.10.2021 e condanna a pagare in CP_1 favore di l'importo di € 12.346,41, oltre gli interessi di Controparte_2 cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo (detratte le somme già pagate dall'opponente in forza del decreto provvisoriamente esecutivo);
2) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che vanta nei CP_1 confronti di un credito pari ad € 8.440,31 e condanna Controparte_2 quindi quest'ultima a pagare in favore di la somma di € 8.440,31, oltre interessi ai sensi del CP_1
D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Verona, 26.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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