Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Bavaro, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via Regina Elena
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: liquidazione assegno ordinario di invalidità
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. 222/1984;
- che, con decreto di omologa del 26/11/2022, gli è stato riconosciuto il requisito sanitario legittimante il conseguimento del beneficio richiesto, con decorrenza dalla data della visita peritale (06/04/2022);
- che ha notificato il decreto di omologa all' che ha liquidato i CP_1
ratei dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di Luglio del
2023, ma non quelli relativi al periodo dal 06/04/2022 al 30/06/2023, per un importo complessivo di € 10.239,68.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: " Voglia
l'On.le Tribunale adito: Accertare e dichiarare per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dell'odierno ricorrente alla percezione ed erogazione dell'AOI ex art. 1 L. 222/84 sin dal mese di Aprile 2022; Conseguentemente ordinare all'odierna resistente la corresponsione di quanto dovuto nei confronti dell'odierno ricorrente a titolo di AOI ex art. 2 L. 222/84 sin dal mese di Aprile
2022; Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene convenuto CP_1
in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, 3
da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601; Cass. 21251 del
14/10/2010).
Con riguardo al caso esaminato, possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'assegno ordinario di invalidità è disciplinato dalla legge n. 222 del
1984, che stabilisce che, a tale prestazione, ha diritto l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui
156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda.
Orbene, non è oggetto di contestazione il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità che, tra l'altro, è stato liquidato dall' a partire dal mese di luglio 2023, CP_1
mentre parte ricorrente reclama la mancata corresponszione degli arretrati, dal momento che il requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione è stato riconosciuto, con decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data 26/11/2023 (che ha recepito le risultanze dell'accertamento peritale eseguito nel corso del presente giudizio), con decorrenza dal 6/04/2022.
Infatti, parte ricorrente ha allegato il decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data 26/11/2023, unitamente alla relazione peritale resa nel corso del procedimento N.R.G. 927/2021 dal C.T.U. nominato e, ai fini della prova della sussistenza del requisito contributivo, ha depositato la domanda 4
amministrativa, comprovante la data della presentazione della stessa e un estratto contributivo, dal quale si evince che il ricorrente ha maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione), di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda.
Del resto, l' che non si è costituito in giudizio, non ha contestato CP_1
il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione reclamata con la decorrenza indicata dal C.T.U. ma, al contrario, ha provveduto alla liquidazione a partire dal mese di luglio 2023, omettendo di erogare gli arretrati.
Né l'istituto ha addotto motivazioni a sostegno dell'omessa erogazione degli arretrati che, alla luce di quanto disposto nel decreto di omologa emesso da questo tribunale e della documentazione allegata al ricorso (comprovante il possesso sia del requisito sanitario che del requisito contributivo con la decorrenza indicata dal CTU), spettavano al ricorrente.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione, in favore del ricorrente, delle somme spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità, con decorrenza da aprile 2022 e fino al mese di giugno 2023.
Quanto alla quantificazione della prestazione, può essere accreditato nel presente giudizio il calcolo operato dal ricorrente, peraltro non contestato dall' , ricavato dalla somma degli importi mensili spettanti a titolo di CP_1
assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente l va condannato a corrispondere, in favore del CP_1
ricorrente, la complessiva somma di € 10239,78.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. 5
Infatti, la condanna alla refusione delle spese di lite non è esclusa dalla contumacia (Cassazione n. 373/2015).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 655 / 2024, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore del ricorrente, la complessiva somma di € 10239,78 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità spettanti dal mese di aprile 2022 al mese di giugno 2023;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1865,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Locri, 20/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci