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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 967/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Martinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 23/07/2020, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare che esso ricorrente è affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento”; 2) “condannare l' di CP_1
conseguenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, disposta CTU medico legale (dott. Per_2
) all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo
[...]
contestuali.
2.1 Nella fattispecie il CTU ha riferito, con l'elaborato depositato in data
24/10/2021, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Obesità severa
(BMI 50.79); Broncopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratorio;
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Lomboartrosi con deficit funzionale;
Gonartrosi anchilosante bilaterale;
Ipertrofia prostatica;
Depressione reattiva.“
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una
“permanente e grave diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente valutabile sicuramente al di sopra dell'ottanta percento e già presente all'atto della domanda amministrativa (31 maggio 2018)”.
Orbene, la domanda, vertente sul mero requisito sanitario del beneficio in parola
(pensione anticipata di vecchiaia) merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di Per_2
fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale Non sono state, d'altro canto, sollevate specifiche eccezioni all'elaborato in questione, né in sede di lavori peritali né a seguito del deposito dell'elaborato definitivo.
3.1 Stante la decorrenza concorrente alla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza e poste, pertanto, a carico dell . CP_1
Pag. 2 di 3 3.2 Per lo stesso motivo vengono poste a carico di parte resistente le spese CP_1
di CTU, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente [nato il [...] a [...] Parte_1
EN (SA)] ]invalido in misura superiore l'80% a decorrere dal 31/05/2018, data della domanda amministrativa;
2) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, CP_1
della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dall'31/05/2018 ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
3) condanna l' , alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 2.200,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Genua, per dichiarato anticipo);
4) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1
in complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 967/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Martinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 23/07/2020, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare che esso ricorrente è affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento”; 2) “condannare l' di CP_1
conseguenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, disposta CTU medico legale (dott. Per_2
) all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo
[...]
contestuali.
2.1 Nella fattispecie il CTU ha riferito, con l'elaborato depositato in data
24/10/2021, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Obesità severa
(BMI 50.79); Broncopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratorio;
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Lomboartrosi con deficit funzionale;
Gonartrosi anchilosante bilaterale;
Ipertrofia prostatica;
Depressione reattiva.“
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una
“permanente e grave diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente valutabile sicuramente al di sopra dell'ottanta percento e già presente all'atto della domanda amministrativa (31 maggio 2018)”.
Orbene, la domanda, vertente sul mero requisito sanitario del beneficio in parola
(pensione anticipata di vecchiaia) merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di Per_2
fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale Non sono state, d'altro canto, sollevate specifiche eccezioni all'elaborato in questione, né in sede di lavori peritali né a seguito del deposito dell'elaborato definitivo.
3.1 Stante la decorrenza concorrente alla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza e poste, pertanto, a carico dell . CP_1
Pag. 2 di 3 3.2 Per lo stesso motivo vengono poste a carico di parte resistente le spese CP_1
di CTU, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente [nato il [...] a [...] Parte_1
EN (SA)] ]invalido in misura superiore l'80% a decorrere dal 31/05/2018, data della domanda amministrativa;
2) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, CP_1
della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dall'31/05/2018 ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
3) condanna l' , alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 2.200,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Genua, per dichiarato anticipo);
4) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1
in complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 28/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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