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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 3.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4232 /2021 R.G.L., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ANDRONICO Parte_1
FRANCESCO;
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. TESTA ANTONELLA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 2.7.2021 la adito l'odierno Tribunale al Controparte_2
fine di:
“-accertare e dichiarare che la non ha debiti contributivi nei Parte_1 confronti dell' con riferimento al verbale ispettivo n. 2017024029/DDL del 11.1.2021 ed ha CP_1 diritto all'attestazione della regolarità contributiva per gli adempimenti ai fini del DURC;
-comunque, dichiarare inefficace il verbale di accertamento n. 2017024029/DDL del 11.1.2021 e/o determinare per quanto di ragione il suo contenuto e le somme eventualmente dovute;
-condannare l' alle spese e ai compensi di giudizio con distrazione”. CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni ha dedotto preliminarmente vizi procedurali dell'attività ispettiva sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e della durata della stessa, nonché nel merito l'illegittimità della pretesa del recupero di oneri contributivi attinenti al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti, al lavoro straordinario non regolarizzato, e agli assegni unici familiari.
Con memoria del 2.12.2021 si è costituita l' contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1
incardinata e chiedendone pertanto il rigetto in forza della legittimità del verbale di accertamento notificato alla ricorrente per le ragioni ampiamente spiegate nell'atto di costituzione.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per decisione all'udienza del 3.2.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del procedimento.
Entro il termine perentorio tutte le parti costituite hanno depositato note insistendo nell' accoglimento delle conclusioni già spiegate nei precedenti atti, e la causa viene decisa con la presente sentenza.
***********************
2. Merito
Il ricorso risulta infondato e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate. In merito alle contestazioni proposte avverso il verbale unico di accertamento impugnato si deduce quanto segue.
2.1 Sulla nullità del verbale per violazioni procedurali
Non sono condivisibili le censure sollevate dalla ricorrente in relazione all'attività ispettiva e dell'esito della stessa cristallizzato nel verbale di accertamento attesa la puntualità con cui l'ente previdenziale ha indicato tutte le operazioni compiute dal personale ispettivo, le dichiarazioni raccolte, l'indicazione di chi presenziava all'ispezione, i documenti esaminati rendendo possibile l'esercizio del diritto di difesa di cui rappresenta manifestazione la proposizione del ricorso.
Parimenti infondate sono le doglianze collegate a presunta eccessiva durata del procedimento, che in ogni caso non inficerebbe la validità del verbale, tenuto conto dei tempi intermedi di richiesta e di consegna della documentazione occorrente, nonché della complessità dell'accertamento.
2.2. Sulla legittimità della pretesa
Preliminarmente in punto di diritto giova ricordare che l'opposizione al verbale di CP_ accertamento dell' si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ne consegue che in tali procedimenti, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste di attore, la prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo posti a sostegno della propria pretesa (cfr. C. Cass.
23600/2009).
In particolare, con riguardo alle violazioni contestate in sede di accertamento ispettivo , CP_1 questo giudice condivide quanto precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata CP_1
dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia CP_3 probatoria” (cfr. C. Cass. 22862/2010). CP_ Nel caso di specie la contribuzione complessivamente pretesa dall' e quantificata nell'importo di euro 83.868,77 (di cui euro 54.271,12 per contributi evasi ed euro 29.597,65 per somme aggiuntive) si fonda sull'esito dell'accertamento ispettivo iniziato con l'accesso presso la sede operativa della società in data 20.10.2020.
A seguito dei suddetti controlli l' ha contestato l'omesso versamento contributivo per CP_1
le ore/giornate di trasferta dei dipendenti non risultando le stesse adeguatamente documentate, nonché per le ore di lavoro straordinario non registrato nonché l'indebito contributivo registratosi a seguito dell'erronea quantificazione degli assegni per il nucleo familiare.
Nella specie la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva si evince chiaramente proprio dal verbale ispettivo e dai relativi allegati, sicché era onere di parte ricorrente contestare in maniera specifica i fatti costitutivi del credito, dando dimostrazione della infondatezza della pretesa dell' . CP_1
Tale onere è rimasto inadempiuto, non avendo parte ricorrente dimostrato nessuna specifica circostanza fattuale volta a contrastare la pretesa dell' come di seguito meglio rappresentato. CP_1
2.2.1. Sulle trasferte
In merito al suddetto accertamento si richiama doverosamente l'art. 51 del T.U.I.R. secondo cui al comma 5: “Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.”
In punto di regime di onere probatorio spetta al datore di lavoro fornire la dimostrazione che una data erogazione, avente natura retributiva, in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione, poichè rientrante in una delle cause di esclusione previste dalla richiamata disciplina legislativa.
Ed invero sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 2899 del 13 febbraio 2015 ha così statuito : ”Viene, quindi, in rilievo, il principio generale piu' volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr, “ex plurimis” Cass. n. 5137/2006; Cass. n. 16351/2007; Cass. n. 499/2009; Cass. n.
21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione”.
Nel caso di specie i verbalizzanti dopo aver verificato che sul LUL erano stati erogati a lavoratori svariati importi a titolo di trasferta hanno richiesto alla società l'esibizione dei documenti comprovanti la veridicità della suddetta registrazione.
A fronte della suddetta richiesta la società ha prodotto delle lettere di incarico con cui la stessa autorizza alcuni dipendenti a svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso da quello previsto nel contratto di assunzione, prevedendo un rimborso forfettario di un'indennità giornaliera massima di euro 46,48 per i giorni in cui vengono effettuate le trasferte “ previa presentazione alla società di un resoconto mensile”. I suddetti resoconti tuttavia non sono stati mai prodotti dalla società né in sede di controllo ispettivo, né in sede giudiziaria risultando pertanto sfornita di adeguato supporto giustificativo l'effettività della trasferta indicata nel LUL, atteso che la documentazione prodotta attinente a lettere di incarico contiene un'autorizzazione preventiva ex ante e il file redatto dalla società con la indicazione dei lavoratori, dei giorni delle trasferte e dell'ammontare mensile attribuibile per tale voce non può ritenersi idoneo ai fini probatori.
Tra l'altro, sebbene a suo carico non incombesse alcun onere probatorio, l' ha rappresentato CP_1
diversi indizi sulla non veridicità delle attestazioni relative al regime delle trasferte, ricavabili dalle indicazioni contenute nei contratti di appalto e dalle dichiarazione dei lavoratori sentiti.
Sotto il primo profilo l' ha evidenziato che nei contratti di appalto, per come anche confermato CP_1
dal l.r. della società in sede di controllo ispettivo, era previsto il conferimento diretto della spazzatura presso l'impianto della società da parte delle committenti, rappresentando altresì che i siiti indicati come meta da raggiungere erano per lo più incompatibili con i contratti di appalto stipulati.
Tra l'altro alcuni dei lavoratori sentiti ( cfr. allegati al verbale n.4-10) ed indicati nel file riepilogativo delle trasferte hanno affermato di non essere mai andati fuori dal capannone in cui si svolge l'attività aziendale della ditta (sito presso la sede della stessa, in Catania, zona ind.le – via V strada n. 10) o hanno affermato di averlo fatto ogni tanto per pulire le strade o raccogliere la spazzatura, compito che non rientra in nessuno degli appalti esibiti.
I lavoratori che hanno invece dichiarato di andare fuori dalla sede della ditta, hanno indicato luoghi e motivi della trasferta che non trovano corrispondenza nel sopracitato file riepilogativo delle trasferte, dichiarando di farlo “ogni tanto”, circostanza che non trova, invece, corrispondenza nella frequenza delle trasferte registrate sul LUL.
A lume di quanto rappresentato la suddetta omissione contributiva pertanto non può che ritenersi legittimamente accertata dagli ispettori e confermata in questa sede non avendo la società opponente né in sede di verifica né nel corso del giudizio esibito documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle trasferte registrate nel LUL.
2.2.2 Sul lavoro straordinario
Gli accertamenti compiuti sul punto non possono che essere confermati in quanto è evidente la discrasia tra quanto è stato iscritto nel LUL e nei registri presenze e quanto dichiarato dalla maggioranza dei lavoratori in merito allo svolgimento di un numero di ore lavorative maggiore rispetto a quello registrato. Dalle dichiarazioni acquisite si è accertato invero che alcuni lavoratori, svolgenti tutti le stesse funzioni di smistamento della spazzatura differenziata al nastro, hanno effettuato ore di lavoro eccedenti quelle per le quali erano stati assunti e segnatamente:
- , assunto dal 4/1/16 al 31/12/18 per 18 ore settimanali, lavorava invece per 24 ore Persona_1
settimanali (4 ore dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13);
- assunto dal 3/2/15 al 31/1/18 per 18 ore settimanali, lavorava invece per 30 Persona_2
settimanali (5 ore dal lunedì al sabato);
- , assunto dall'11/6/2020 per 22 ore settimanali, ha lavorato invece per 56 settimanali Persona_3
(10 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato, e cioè dalle 6 alle 17 con un'ora di pausa pranzo ed il sabato dalle 8 alle 13);
- assunto dal 14/6/18 al 31/5/20 per 24 ore settimanali, lavorava invece per 56 Controparte_4 settimanali (10 ore dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 con un'ora di pausa pranzo e 5 ore il sabato dalle 7 alle 13), salvo che nei mesi estivi quando lavorava per 45 ore settimanali (9 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, con un'ora di pausa pranzo);
- , assunto dal 22/5/18 al 31/1/19 per 24 ore settimanali, lavorava invece per 50 Persona_4 settimanali (10 ore dal lunedì al venerdì e cioè dalle 7 alle 18 con un'ora di pausa pranzo);
- assunto dal 6/8/2014 per 28 ore settimanali, ha lavorato per 36 ore settimanali Parte_2
(6/7 ore al giorno dal lunedì al sabato);
- assunto dall'1 al 5 luglio 2017 per 24 ore settimanali, ne ha lavorate 40 a settimana Persona_5
(10 ore al giorno, cioè dall
- assunto dall'1 all'8 agosto 2018 per 24 ore settimanali, ne ha lavorate 40 (8 ore Persona_6
al giorno dal lunedì al venerdì e cioè dalle ore 7 alle 16 con un'ora di pausa pranzo).
Circa il valore delle dichiarazioni dei lavoratori in particolare va tenuto conto che il verbale di assunzione della dichiarazione conserva la sua forza probatoria privilegiata per quanto riguarda la corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore all'ispettore e quanto da questi verbalizzato, e quindi deve essere impugnato di falso qualora la parte controinteressata intenda provare che le dichiarazioni del lavoratore siano state verbalizzate in modo non veritiero, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento e il giudizio sensoriale del P.U., ma si vuole, affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso.
Sebbene l'efficacia probatoria privilegiata non assista invece i verbali ispettivi per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, queste sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati.
La censura pertanto mossa dalla società sul presunto “fraintendimento” in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti che avrebbero riportato un orario di lavoro non riferibile all'arco temporale verbalizzato bensì quale orario svolto in quel momento, risulta del tutto infondata.
2.2.2. Sugli assegni per il nucleo familiare
Da una verifica incrociata tra le domande di corresponsione degli assegni al nucleo familiare presentate dai lavoratori alla ditta e quanto risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate, i verbalizzanti hanno riscontrato delle irregolarità negli importi erogati a tale titolo ai lavoratori e, di conseguenza, nei relativi importi conguagliati con l' . CP_1
Segnatamente:
- con riferimento al lavoratore , vi è stato un errore nella compilazione della Parte_3
domanda da parte del lavoratore, nel senso che non sono stati indicati alcuni redditi conseguiti dal coniuge negli anni 2015 – 2016 - 2017. Pertanto, per l'anno 2015 il reddito totale del nucleo familiare del dipendente è pari ad €24.765,00 (invece di € 22.323,00), nel 2016 è pari ad €
26.860,00 (invece di €21.668,00), nel 2017 € 26.202,00 (invece di € 25.899,00). Tali differenze hanno, come conseguenza, una riduzione degli importi mensili spettanti a titolo di ANF al lavoratore nelle seguenti misure: da luglio 2016 a giugno 2017 € 159,75 invece di € 182; da luglio
2017 a giugno 2018 € 140,25 invece di € 189; da luglio 2018 a giugno 2019 € 148,92 invece di €
151,00.
- relativamente al lavoratore , nella domanda, non sono stati indicati Persona_7 parte dei redditi del dipendente relativi all'anno 2017, che portano il totale dei redditi del nucleo familiare ad € 15.858,00 invece di 9.457,00 e quindi ad un importo mensile di ANF pari a € 36,15 invece di € 46,48.
- in merito al lavoratore , nella domanda, non sono stati indicati i redditi percepiti Persona_8 dal coniuge nell'anno 2017, che portano il totale del reddito conseguito dal nucleo familiare del dipendente ad € 18.138,00 invece di € 17.495,00, con un importo mensile spettante di € 345,29 invece di € 350,00.
- con riferimento al lavoratore nella domanda, non sono stati indicati i redditi Persona_9 percepiti dal coniuge nell'anno 2017, che portano il totale del reddito conseguito dal nucleo familiare del dipendente ad € 54,00 derivanti tutti da lavoro autonomo;
pertanto nessun assegno al nucleo familiare spetta al lavoratore, dovendo il reddito familiare, per tale diritto, derivare al 70% da lavoro dipendente.
In relazione ai suddetti accertamenti la società ricorrente non ha contestato la quantificazione degli importi rideterminati dall' a seguito dei controlli, ma ha dedotto soltanto che non sussiste CP_1
alcun obbligo a suo carico di verificare la veridicità dei dati reddituali inseriti dal lavoratore al momento della presentazione della domanda per l'ottenimento degli assegni familiari.
Ciò posto pur non sussistendo alcuna responsabilità in capo alla società ricorrente in merito all'errata quantificazione degli importi erogati al dipendente a titolo di ANF, deve considerarsi legittima l'azione recuperatoria dell' . CP_1
Ed invero l'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti annualmente stabiliti, il cui ammontare è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.
La disciplina prevede il sistema di anticipazione mensile a cura del datore di lavoro con seguente
CP_ conguaglio delle somme corrisposte ai lavoratori con i contributi che il datore deve versare all' CP_ Il conguaglio opera automaticamente e non è soggetto ad alcuna autorizzazione dell'
Secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Corte di Cassazione n.8873 del 2015) questo meccanismo di sostituzione dovrebbe operare anche nel senso contrario, ossia determina l'onere del datore di lavoro in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Ed invero l'art. 24 del D.P.R. 797/1955 stabilisce che in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme da restituire sono trattenute in ogni caso sull'importo di qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro. CP_ Il recupero di eventuali assegni non dovuti e il conseguente versamento all' di dette somme si configura come obbligo immediato in capo al datore di lavoro che non deve attendere l'avvenuto recupero delle somme in capo al lavoratore. CP_ L' pertanto, secondo la Corte di Cassazione, può, come nel caso di specie, pretenderne il pagamento con recupero dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati perché, il datore di lavoro, in tal caso, ha indebitamente detratto delle somme dall'ammontare del suo debito contributivo.
3. Conclusioni
Sulle restanti pretese creditorie indicate nel verbale impugnato la società o non ha mosso alcuna contestazione ( mancata erogazione dell'elemento EGR e dell'una tantum del ccnl garantito ai lavoratori) o ha mosso delle contestazioni sulla quantificazione degli importi previsti a titolo sanzionatorio talmente generici da rendere impossibile il vaglio di fondatezza. Per tutto quanto rappresentato il ricorso non piò pertanto trovare accoglimento, dovendosi concludere nel senso della legittimità del verbale di accertamento impugnato.
4. Spese
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo in ossequio parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.q.m.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 07/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo