Art. 7.
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.