Articolo 7 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 dicembre 1942
Art. 7.

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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