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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL MI Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1170/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
CORSO EUROPA 15 MILANO presso lo studio dell'avv. MARTINI ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIALTI FRANCESCO ( ) e C.F._1 all'avv. BOTTI ALESSANDRO ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ORTI 14 20122 MILANO Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. FERRARI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_3
BROLETTO, 20 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. COLOMBO GIORGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano del 21 marzo 2023 n. 2287/2023, emessa inter partes nel giudizio RGN 12534/2022, così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa in via principale accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono inesistenti, Parte_1 nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato “Forward”, Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfettario spese generali come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via principale Parte 1. rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2287/2023, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 21 marzo 2023, notificata in data 23 marzo 2023, in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio), con conferma integrale della predetta sentenza;
pagina 2 di 13 in subordine, occorrendo anche in via di appello incidentale, per la denegata ipotesi di riforma (anche parziale) della sentenza impugnata Parte
2.accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di restituzione dalla stessa esperita, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio), e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
Parte
3.accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da per impossibilità giuridica della tutela richiesta in ragione della mancata integrazione del necessario contraddittorio processuale, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio); in ogni caso Parte
4.condannare in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di degli onorari e delle CP_1 spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
5.emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.
Per Controparte_2 in via principale,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 ovvero infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte negli atti di causa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2287/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 21 marzo
2023, e notificata - a mezzo posta elettronica certificata - il 23 marzo 2023, in ogni sua parte;
in subordine, anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_1 rispetto alla prospettazione e alle domande formulate in giudizio, per le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate in giudizio da
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate in giudizio da
[...]
per impossibilità giuridica della tutela richiesta, per le ragioni esposte Parte_1 negli atti di causa;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 rispetto alla domanda restitutoria avente ad oggetto gli importi asseritamente percepiti da CP_2
pagina 3 di 13 quale società di gestione del Fondo Forward, per effetto delle modifiche Controparte_2 apportate ai documenti della cartolarizzazione realizzata da che sono state ex adverso Controparte_1 censurate, per le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di detta domanda sotto i relativi profili oggettivi e soggettivi;
in ulteriore subordine, e nel merito,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da Parte_1
e quindi respingere dette domande, per le ragioni esposte negli atti di causa;
[...] in ogni caso,
- condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo denominato “Fondo Forward”, delle competenze e
[...] spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Part OR NA NE SA (di seguito anche solo ) agiva giudizialmente davanti al
Tribunale di Milano
contro
:
(di seguito anche solo Controparte_1 CP_1
(di seguito anche solo Controparte_2 CP_2 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia delle modifiche di cui all'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022, nonché la condanna di alla “restituzione degli CP_2 importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche”.
A fondamento delle domande, la società attrice deduceva, in sintesi:
-che nel 2020 aveva sottoscritto strumenti finanziari (le “Notes” o i “Titoli”) emessi da nel CP_1 contesto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti;
-che all'interno della cartolarizzazione si potevano “identificare tre categorie di detentori di CP_1
Notes (“Noteholders”): (i) la prima, di carattere antergato, di cui è parte esclusiva CP_2
(“Noteholder A”), titolare di Notes di categoria A (“Notes A”), (ii) la seconda, di subordinati, di cui è anche parte FE (“Noteholder B”), titolare di Notes di categoria B (“Notes B”)3, (iii) la terza, di pagina 4 di 13 Parte ulteriormente subordinati, di cui è parte esclusiva (“Noteholder J”), titolare di Notes di categoria
J (“Notes J”)” (pagg. 2/3 atto di appello);
-che nel corso dei primi mesi dell'anno 2022, erano state convocate le riunioni straordinarie dei
Noteholders (“Extraordinary Resolution”, letteralmente, «Delibere Straordinarie»), per verificare l'opportunità di approvare, o meno, alcune modifiche che avrebbero interessato gli Accordi, nello specifico le Terms and Conditions (“Amendments”)
-che in data 16 febbraio 2022 veniva convocata la riunione straordinaria dei Noteholders J (titolari di
Notes subordinate), al fine di valutare le modifiche contrattuali proposte dai Noteholders A (titolari di
Notes senior), aventi ad oggetto variazioni relative all'ordine di priorità dei pagamenti delle Notes, e Parte che, in tale sede, essa esprimeva voto contrario;
- che, nonostante ciò, l'Emittente dava comunque corso alle modifiche contrattuali proposte dai CP_1
Noteholders A, mediante la sottoscrizione dell'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022;
-che, tuttavia, non era stata rispettata la procedura prevista dagli Accordi intercorsi, che prevedeva per tali modifiche il consenso di tutti i soggetti interessati;
- che, pertanto, le modifiche proposte da e attuate da , incidenti sui diritti contrattuali dei CP_2 CP_1 titolari della categoria subordinata, dovevano considerarsi inefficaci, mancando il consenso dei
Noteholders J, categoria interessata dalla modifica.
Nel contraddittorio con le società convenute, che si erano costituite per resistere alle domande, il
Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 2287/23, con la quale respingeva le domande attoree.
Secondo il Tribunale, in estrema sintesi, le modifiche apportate con l'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022 non richiedevano il consenso dei titolari delle categorie subordinate poiché non incidevano sulla distribuzione dei flussi finanziari relativi al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale in favore dei Noteholders di categoria subordinata, bensì attenevano ai tempi di rimborso delle
Notes di classe A, senza avere riflessi sulle Notes subordinate.
Il Tribunale così testualmente motivava la decisione: “…le modifiche introdotte attengono infatti ai tempi di rimborso dei Titoli di Classe A, il rimborso dei quali, come si è visto, era antergato rispetto al rimborso dei Titoli di Classe J sin dalla data di sottoscrizione degli Accordi. A tal riguardo,
l'Amendment Agreement si è limitato a stabilire che le Notes di Classe A siano rimborsate, non già in un'unica soluzione alla Final Maturity Date, bensì in corrispondenza di ciascuna data di pagamento, nei limiti della liquidità di volta in volta disponibile all'Emittente e previo rimborso dei costi antergati pagina 5 di 13 secondo l'originario ordine di priorità, interessando quindi il rimborso delle Notes di Classe A esclusivamente dal punto di vista temporale, senza determinare alcuna alterazione sostanziale né dei diritti di pagamento dei Noteholders di Classe J, né dell'ordine di priorità dei pagamenti tra le varie classi di Titoli di cui all'art. 4 del Terms and Conditions of the Notes.
Dunque, a seguito dell'Amendment Agreement, parte attrice avrà diritto al rimborso esattamente negli stessi termini di cui al testo originale degli Accordi, ovverossia subordinatamente al rimborso integrale degli interessi e del capitale delle Notes di Classe A e, in parte, delle Notes di Classe B e ciò coerentemente con i rischi di investimento correlati alla Notes antergate rispetto alle Notes subordinate” (pag. 12 sentenza appellata).
Part La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ha inteso contestare il seguente “nucleo Parte della decisione” contenuto nella motivazione: «la tesi di secondo cui le modifiche di cui all'accordo del 24 febbraio 2022 consistono in Basic Terms Modifications, con la conseguente sottoposizione delle stesse alla regola del necessario raggiungimento della maggioranza qualificata in seno a ciascuna categoria dei Noteholders, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 19 delle Rules of the
Organisation of the Noteholders, non può essere accolta, non essendosi verificata alcuna alterazione sostanziale dei termini e delle condizioni del rimborso del capitale delle Notes di Classe J e di pagamento degli interessi a valere sulle medesime […] – quest'ultima peraltro non ha assunto CP_1 ruolo alcuno nelle vicenda oggetto di causa per essersi limitata ad emettere le Notes e a dare esecuzione alla delibera adottata da il 20 gennaio 2022». CP_2
Part La decisione del Tribunale è stata, quindi, censurata da sulla base dei seguenti tre motivi.
Primo motivo di appello: erronea qualificazione delle argomentazioni e della domanda di parte in violazione dell'art. 112 c.p.c. Part Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la domanda, poiché aveva inteso censurare la “violazione delle norme contrattuali in tema di Extraordinary Resolutions;
procedimento, questo, che prevede l'approvazione della proposta di modifica contrattuale da parte di ciascuna separata assemblea (una per ogni categoria di Notes) appositamente convocata per decidere se approvare o meno la modifica”, mentre, invece, il Tribunale aveva “erroneamente ritenuto che le Parte censure sollevate da presupponessero la qualifica delle modifiche contrattuali come Basic Terms
Modification, reputando sufficiente escludere che gli Amendments rientrino nella definizione di Basic
Terms Modification per respingere la domanda”.
pagina 6 di 13
Secondo motivo di appello: erronea applicazione del procedimento previsto in caso di Extraordinary
Resolution
Secondo l'appellante, le modifiche contestate sarebbero inefficaci poiché adottate in violazione delle regole contrattualmente stabilite per le Extraordinary Resolution.
Nello specifico, “Le Terms and Conditions, all'Art. 2, lettera g), prevedono, in specifiche circostanze
(tra le quali rientra anche la fattispecie di causa), che a tutte le categorie di Noteholders sia attribuito lo stesso potere, senza prevalenza del voto dei Noteholders antergati. Il Subscription Agreement, all'articolo 12.3, dispone poi che ogni modifica del rapporto inter partes debba essere effettuata per iscritto”.
Né potrebbe predicarsi che le determinazioni della classe sovraordinata vincolino sempre la classe sotto-ordinata, poiché “L'art. 4 delle Rules of the Noteholders, che prevede che le decisioni delle categorie di Noteholders sovraordinati vincolano le categorie subordinate, fa appunto salvi, dunque non si applica, alle Extraordinary Resolutions”.
Secondo l'appellante, in forza di una corretta interpretazione del contratto secondo le regole proprie del nostro codice civile, per approvare modifiche contrattuali in sede di riunioni straordinarie sarebbe necessaria una maggioranza qualificata in ciascuna assemblea di Noteholders e, poichè il risultato dell'assemblea dei Noteholders J del 16.2.2022 era stato di non approvazione delle modifiche, la modifica contestata non poteva essere attuata.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato, incentrando la decisione sulla convinzione che gli Amendments non integrassero una Basic Term Modification posto che “per approvare una Extraordinary Resolution, sia nel caso in cui essa concerna una Basic Terms Modification, sia nel caso in cui non concerna una
Basic Terms Modification, è sempre necessario il voto favorevole di ciascuna delle assemblee delle diverse categorie dei Noteholders chiamate a deliberare. Ciò che cambia è solo il quorum deliberativo
(2/3 o 3/4) interno a ciascuna assemblea”.
Terzo motivo di appello: erronee deduzioni circa il concetto di Basic Terms Modification ai sensi del rapporto contrattuale;
violazione dell'art. 115 c.p.c., erronea applicazione del procedimento vigente in caso di Extraordinary Resolution
L'appellante ritiene erronea la decisione anche ove si voglia seguire il ragionamento del Tribunale secondo il quale la procedura doveva applicarsi solo alle Basic Terms Modification.
pagina 7 di 13 L'appellante ricorda che gli Amendments interessavano sostanzialmente tre profili:
(i) posticipazione della chiusura dell'operazione di cartolarizzazione (“Amendments Parte 1”)
(ii) modifica del regime di pagamento delle Notes, con anticipazione del rimborso del capitale per quanto concerne i Noteholders A (previsto in origine alla chiusura e non a scadenze periodiche durante il corso dell'operazione) e, pertanto, con atti di disposizione che vanno ad incidere sul patrimonio separato (Art. 3 comma 2 Legge 30 aprile 1999, n. 130) sul quale tutti i Noteholders vantano diritti (“Amendments Parte 2”)
(iii) introduzione di un'ulteriore ipotesi – non facoltativa ma obbligatoria su richiesta del 25% dei
Noteholders A (requisito quantitativo rispettato da che è l'unico Noteholder A) – di “Issuer CP_2
Enforcement Event”, qualora si verifichi il mancato pagamento, nella loro interezza, delle Notes A alla
Final Maturity Date (si ricorda che, in caso di Issuer Enforcement Event, l'asset sottostante alle Notes da impiegare per il loro rimborso, cioè i crediti ceduti al Veicolo, i c.d. può essere venduto, o CP_3 meglio, nella sostanza, svenduto e le Notes rimborsate immediatamente svuotate del loro valore ed, in ogni caso, senza alcun riguardo per lo stesso)(“Amendments Parte 3”).
Secondo l'appellante, la nozione di Basic Terms Modification deve desumersi dalle Rules of the
Noteholders, in base alle quali sono tali:
1. «(a) una modifica della data di scadenza di qualsiasi Note
2. «(b) una modifica che avrebbe l'effetto di posticipare qualsiasi data per il pagamento degli interessi sulle Notes
3. «(c) una modifica che avrebbe l'effetto di ridurre o annullare l'importo del capitale pagabile, o il tasso di interesse applicabile, in relazione alle Notes»
4. «(e) qualsiasi modifica della data di priorità di rimborso delle Notes
5. «(h) un cambiamento in qualsiasi metodo di calcolo dell'importo di qualsiasi pagamento in relazione alle Notes.
Le modifiche introdotte con l'Amendments rientrerebbero pienamente in tale nozione poiché il loro effetto sarebbe “quello di permettere al Noteholder A di alterare la durata della cartolarizzazione
(Amendments Parte 1), garantendosi la possibilità di chiudere anticipatamente l'operazione qualora non vengano pagate le Notes A, con falcidia dei Noteholders subordinati come FE (Amendments
Parte 3) e, nel frattempo, recuperare quanto più possibile del capitale tramite l'anticipazione del sistema di pagamento (Amendments Parte 2”).
pagina 8 di 13 Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, richiamando in via di CP_1 appello incidentale condizionato “le eccezioni preliminari già sollevate nel giudizio di primo grado in Parte merito a (1) il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla domanda restitutoria dalla stessa Parte spiegata (2) la necessità di integrazione del contraddittorio da parte di .
In relazione al secondo motivo di appello, ha eccepito l'inammissibilità per essere stata la CP_1 questione introdotta per la prima volta in appello ed ha contestato comunque l'interpretazione data dall'appellante all'art. 4 delle Rules, nella parte in cui escluderebbe la vincolatività delle decisioni dei titolari di Notes di classe A per i titolari delle Notes subordinate con riferimento alle Extraordinary
Resolution.
Anche in relazione al terzo motivo, ha eccepito l'inammissibilità per novità. CP_1
Si è costituita anche che ha riferito, preliminarmente, che le modifiche apportate alla disciplina CP_2
Part negoziale della cartolarizzazione sono state rese necessarie da “gravi illeciti” imputabili anche a , contro la quale è stato promosso un giudizio volto ad ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti.
Nel merito dell'appello, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, riproponendo, in via di CP_2 appello incidentale condizionato, le seguenti eccezioni: “(i) carenza di interesse ad agire di CP_4 rispetto alla prospettazione e alle domande formulate in giudizio;
(ii) inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità giuridica della tutela richiesta;
e (iii) carenza di legittimazione CP_4 attiva di rispetto alla domanda restitutoria formulata”. CP_4
In particolare, sul secondo motivo di appello ha eccepito che “la ER e il conseguente CP_2
Atto Modificativo sono stati adottati da , quale società di gestione del Fondo Forward, in CP_2 forza di una “Written Resolution” e non di una “Extraordinary Resolution”, con la conseguenza che il metodo procedurale ex adverso invocato non trova di per sé applicazione, in quanto non previsto per le “Written Resolution”, ma solo per le “Extraordinary Resolution” (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado)”.
Sulla esclusione che sarebbe prevista dal richiamo all'art. 19 contenuto nell'incipit dell'art. 4, CP_2 ha osservato che “l'inciso in questione (i.e. “fermo quanto disposto dal successivo Articolo 19” - in lingua inglese “subject to Article 19 below”; cfr. doc. n. 2, fascicolo di secondo grado), non mira affatto a escludere l'applicazione alle “Extraordinary Resolution” del criterio della prevalenza delle delibere approvate dai portatori dei Titoli di Classe A, rispetto a quelle dei portatori dei Titoli di
Classe B e dei Titoli di Classe J, ma è unicamente funzionale a salvaguardare l'applicazione, alle pagina 9 di 13 medesime “Extraordinary Resolution”, dei quorum deliberativi rafforzati previsti dalle stesse Rules per ciascuna classe di Titoli. In altre parole, l'inciso iniziale dell'art. 4 delle Rules, mantenendo espressamente fermo quanto previsto dal successivo art. 19 in tema di “Extraordinary Resolutions”, mira semplicemente a chiarire che, oltre alla facoltà per i portatori dei Titoli di adottare delibere assembleari previa convocazione secondo quanto previsto appunto dall'art. 4, è riconosciuta anche la possibilità, per ogni assemblea dei portatori di Titoli, di approvare “Extraordinary Resolutions” secondo quanto previsto nell'art. 19 (il quale stabilisce infatti che “un Assemblea dei portatori dei
Titoli di qualsiasi Classe di Titoli potrà esercitare, in aggiunta ai poteri qui conferiti, i seguenti poteri mediante Extraordinary Resolution”; cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado). E ciò è tanto vero che anche nell'art. 19 delle Rules in tema di “Extraordinary Resolutions” è contenuta, attraverso una formulazione a contrario, un'inequivocabile espressione del principio di prevalenza del voto dei noteholder delle classi senior rispetto a quello delle classi subordinate. L'art. 19 delle Rules prevede infatti che eventuali modifiche approvate dai portatori delle classi di titoli subordinati (dunque, dai portatori dei Titoli di Classe B o dei Titoli di Classe J), e idonee a incidere sui diritti spettanti ai portatori delle classi sovraordinate (e dunque ai portatori dei Titoli di classe A e B, se il proponente è la classe J, ovvero ai portatori dei Titoli di classe A, se il proponente è la classe B), per essere efficaci, debbano essere approvate da questi ultimi (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado)”.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sia infondato.
Preliminarmente si può rilevare, in relazione all'ultima parte del terzo motivo d'appello, che risulta condivisibile sul punto, e non è efficacemente contrastata, la motivazione del Tribunale secondo cui la delibera censurata non comporta modifiche sostanziali alla posizione dei titolari di Notes J poiché
“l'Amendment Agreement si è limitato ad eliminare la facoltà del Rappresentante dei Noteholders di inviare a propria discrezione un Issuer Enforcement Notice all'Emittente, potendo ora, per effetto delle modifiche contrattuali di cui si tratta, inviare un Issuer Enforcement Notice non già nell'esercizio di una propria facoltà discrezionale, bensì esclusivamente su richiesta dei Noteholders di Classe A” rilevando che “che il potere dei Noteholders di Classe A di sollecitare – con efficacia vincolante ove pagina 10 di 13 l'iniziativa provenga dal 25% degli stessi – l'invio di un Issuer Enforcement Notice da parte del
Rappresentate dei Noteholders era previsto anche nella versione originale del Terms and Conditions of the Notes e che, al contrario, i Noteholders di Classe J non sono mai risultati titolari di tale potere di iniziativa ad efficacia vincolante, neppure prima dell'Amendment Agreement”.
Più in generale va poi osservato che l'appellante non contesta specificamente la seguente parte della motivazione del Tribunale, che spiega perché le modifiche contestate non hanno alterato i termini e le condizioni di rimborso delle Notes di classe J:
“già prima della sottoscrizione dell'Amendment Agreement, era previsto all'art. 6(a) del Terms and
Conditions of the Notes che il rimborso degli importi dovuti in linea capitale sulle Notes avrebbe dovuto essere integralmente erogato a una data predeterminata, la cosiddetta Final Maturity Date fissata al 14 aprile 2025, secondo l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'art. 4(a) del Terms and
Conditions of the Notes, ovverossia:
- rimborso del capitale a valere sulle Notes di Classe A, fino ad esaurimento dei fondi disponibili dell'Emittente;
- nell'ipotesi in cui, a seguito del rimborso integrale del capitale a valere sui Titoli di Classe A, residuino fondi disponibili, rimborso del capitale a valere sui Titoli di Classe B, fino a che l'ammontare in linea capitale residuo a valere su questi ultimi non sia pari a Euro 1.000,00;
- qualora, a seguito del rimborso integrale del capitale dei Titoli di Classe A e dei Titoli di classe B, residuino ulteriori fondi disponibili, rimborso del capitale a valere sui Titoli di Classe J, fino a che l'ammontare in linea capitale residuo a valere sui titoli di Classe J non sia pari a Euro 1.000,00.
Dunque, già alla data di sottoscrizione degli Accordi, era stabilito che nessun importo fosse dovuto ai
Noteholders di Classe J, né a titolo di capitale, né di interessi, fino alla Final Maturity Date del 14 aprile 2025 e che il rimborso del capitale e degli interessi sulle Notes di Classe J fosse, in ogni caso, subordinato all'integrale rimborso del capitale e degli interessi sulle Notes di Classe A, nonché degli interessi sulle Notes di Classe B e al rimborso pressoché integrale del capitale su queste ultime.
(sottolineatura aggiunta da chi scrive).
Ora, l'Amendment Agreement non ha affatto inciso sulle “modalità concrete con cui i Noteholders subordinati ricevono i pagamenti relativi alle Notes di propria titolarità” comportando una “manifesta alterazione dei termini essenziali degli accordi”: le modifiche introdotte attengono infatti ai tempi di rimborso dei Titoli di Classe A, il rimborso dei quali, come si è visto, era antergato rispetto al pagina 11 di 13 rimborso dei Titoli di Classe J sin dalla data di sottoscrizione degli Accordi. A tal riguardo,
l'Amendment Agreement si è limitato a stabilire che le Notes di Classe A siano rimborsate, non già in un'unica soluzione alla Final Maturity Date, bensì in corrispondenza di ciascuna data di pagamento, nei limiti della liquidità di volta in volta disponibile all'Emittente e previo rimborso dei costi antergati secondo l'originario ordine di priorità, interessando quindi il rimborso delle Notes di Classe A esclusivamente dal punto di vista temporale, senza determinare alcuna alterazione sostanziale né dei diritti di pagamento dei Noteholders di Classe J, né dell'ordine di priorità dei pagamenti tra le varie classi di Titoli di cui all'art. 4 del Terms and Conditions of the Notes.
Dunque, a seguito dell'Amendment Agreement, parte attrice avrà diritto al rimborso esattamente negli stessi termini di cui al testo originale degli Accordi, ovverossia subordinatamente al rimborso integrale degli interessi e del capitale delle Notes di Classe A e, in parte, delle Notes di Classe B e ciò coerentemente con i rischi di investimento correlati alla Notes antergate rispetto alle Notes subordinate. È infatti noto che nelle operazioni di cartolarizzazione vengono emessi titoli appartenenti a classi diverse – con diversi diritti e diverse aspettative di rimborso dei crediti – alle quali classi corrispondono rischi di investimento diversificati” (sottolineatura aggiunta).
A fronte di tale inequivoca (e condivisibile) motivazione, l'odierna appellante non ha illustrato il proprio interesse ad ottenere una decisione di nullità/inefficacia dell'atto modificativo: non risulta, infatti, chiarito quale vantaggio, rispetto alla situazione determinata dalla modifica, l'appellante otterrebbe ove gli accordi negoziali mantenessero la formulazione originaria.
Per completezza, si può osservare che, seppure non sia stato espressamente dedotto dall'appellante, un interesse a contestare la modifica potrebbe essere ipotizzato per la seguente ragione: essendo mutati i termini generali dell'operazione nel senso che, da un certo tempo in poi, i flussi ricavati dalla riscossione dei crediti non sono stati più investiti, la distribuzione anticipata di interessi e il rimborso del capitale ai titolari di classe A potrebbe nuocere ai titolari delle classi subordinate.
Se così fosse, tuttavia, il nocumento deriverebbe dalla preliminare decisione di non effettuare più investimenti, decisione che nel presente giudizio non è oggetto di contestazione, e non invece dalla anticipazione delle date di rimborso alla classe A.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 12 di 13 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo in favore di entrambe le parti appellate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, in favore di ciascuna delle parti appellate indicate in epigrafe;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 9.4.2025
Il Presidente est.
EL MI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL MI Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1170/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
CORSO EUROPA 15 MILANO presso lo studio dell'avv. MARTINI ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIALTI FRANCESCO ( ) e C.F._1 all'avv. BOTTI ALESSANDRO ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ORTI 14 20122 MILANO Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. FERRARI LAURA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_3
BROLETTO, 20 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. COLOMBO GIORGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano del 21 marzo 2023 n. 2287/2023, emessa inter partes nel giudizio RGN 12534/2022, così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti in narrativa in via principale accertare e dichiarare che le modifiche apportate ai documenti contrattuali per cui è causa in ordine alle quali ha avuto luogo il voto contrario di , sono inesistenti, Parte_1 nulle, prive di effetto o come meglio, in quanto contrarie agli accordi intercorsi e a legge, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa condannare , in qualità di società di gestione del fondo denominato “Forward”, Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione degli importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche, oltre ad interessi come per legge dal dovuto al saldo in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfettario spese generali come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via principale Parte 1. rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2287/2023, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 21 marzo 2023, notificata in data 23 marzo 2023, in quanto inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio), con conferma integrale della predetta sentenza;
pagina 2 di 13 in subordine, occorrendo anche in via di appello incidentale, per la denegata ipotesi di riforma (anche parziale) della sentenza impugnata Parte
2.accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda di restituzione dalla stessa esperita, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio), e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della predetta domanda;
Parte
3.accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da per impossibilità giuridica della tutela richiesta in ragione della mancata integrazione del necessario contraddittorio processuale, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti (incluso il primo grado di giudizio); in ogni caso Parte
4.condannare in persona del suo l.r.p.t., alla refusione in favore di degli onorari e delle CP_1 spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge;
5.emettere ogni ulteriore provvedimento comunque connesso alle, o dipendente dalle, domande che precedono.
Per Controparte_2 in via principale,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 ovvero infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte negli atti di causa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2287/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 21 marzo
2023, e notificata - a mezzo posta elettronica certificata - il 23 marzo 2023, in ogni sua parte;
in subordine, anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria,
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_1 rispetto alla prospettazione e alle domande formulate in giudizio, per le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate in giudizio da
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate in giudizio da
[...]
per impossibilità giuridica della tutela richiesta, per le ragioni esposte Parte_1 negli atti di causa;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 rispetto alla domanda restitutoria avente ad oggetto gli importi asseritamente percepiti da CP_2
pagina 3 di 13 quale società di gestione del Fondo Forward, per effetto delle modifiche Controparte_2 apportate ai documenti della cartolarizzazione realizzata da che sono state ex adverso Controparte_1 censurate, per le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità di detta domanda sotto i relativi profili oggettivi e soggettivi;
in ulteriore subordine, e nel merito,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da Parte_1
e quindi respingere dette domande, per le ragioni esposte negli atti di causa;
[...] in ogni caso,
- condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo denominato “Fondo Forward”, delle competenze e
[...] spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Part OR NA NE SA (di seguito anche solo ) agiva giudizialmente davanti al
Tribunale di Milano
contro
:
(di seguito anche solo Controparte_1 CP_1
(di seguito anche solo Controparte_2 CP_2 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza, la nullità o l'inefficacia delle modifiche di cui all'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022, nonché la condanna di alla “restituzione degli CP_2 importi che le sono stati corrisposti e che verranno eventualmente corrisposti in corso di causa in forza delle predette modifiche”.
A fondamento delle domande, la società attrice deduceva, in sintesi:
-che nel 2020 aveva sottoscritto strumenti finanziari (le “Notes” o i “Titoli”) emessi da nel CP_1 contesto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti;
-che all'interno della cartolarizzazione si potevano “identificare tre categorie di detentori di CP_1
Notes (“Noteholders”): (i) la prima, di carattere antergato, di cui è parte esclusiva CP_2
(“Noteholder A”), titolare di Notes di categoria A (“Notes A”), (ii) la seconda, di subordinati, di cui è anche parte FE (“Noteholder B”), titolare di Notes di categoria B (“Notes B”)3, (iii) la terza, di pagina 4 di 13 Parte ulteriormente subordinati, di cui è parte esclusiva (“Noteholder J”), titolare di Notes di categoria
J (“Notes J”)” (pagg. 2/3 atto di appello);
-che nel corso dei primi mesi dell'anno 2022, erano state convocate le riunioni straordinarie dei
Noteholders (“Extraordinary Resolution”, letteralmente, «Delibere Straordinarie»), per verificare l'opportunità di approvare, o meno, alcune modifiche che avrebbero interessato gli Accordi, nello specifico le Terms and Conditions (“Amendments”)
-che in data 16 febbraio 2022 veniva convocata la riunione straordinaria dei Noteholders J (titolari di
Notes subordinate), al fine di valutare le modifiche contrattuali proposte dai Noteholders A (titolari di
Notes senior), aventi ad oggetto variazioni relative all'ordine di priorità dei pagamenti delle Notes, e Parte che, in tale sede, essa esprimeva voto contrario;
- che, nonostante ciò, l'Emittente dava comunque corso alle modifiche contrattuali proposte dai CP_1
Noteholders A, mediante la sottoscrizione dell'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022;
-che, tuttavia, non era stata rispettata la procedura prevista dagli Accordi intercorsi, che prevedeva per tali modifiche il consenso di tutti i soggetti interessati;
- che, pertanto, le modifiche proposte da e attuate da , incidenti sui diritti contrattuali dei CP_2 CP_1 titolari della categoria subordinata, dovevano considerarsi inefficaci, mancando il consenso dei
Noteholders J, categoria interessata dalla modifica.
Nel contraddittorio con le società convenute, che si erano costituite per resistere alle domande, il
Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 2287/23, con la quale respingeva le domande attoree.
Secondo il Tribunale, in estrema sintesi, le modifiche apportate con l'Amendment Agreement del 24 febbraio 2022 non richiedevano il consenso dei titolari delle categorie subordinate poiché non incidevano sulla distribuzione dei flussi finanziari relativi al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale in favore dei Noteholders di categoria subordinata, bensì attenevano ai tempi di rimborso delle
Notes di classe A, senza avere riflessi sulle Notes subordinate.
Il Tribunale così testualmente motivava la decisione: “…le modifiche introdotte attengono infatti ai tempi di rimborso dei Titoli di Classe A, il rimborso dei quali, come si è visto, era antergato rispetto al rimborso dei Titoli di Classe J sin dalla data di sottoscrizione degli Accordi. A tal riguardo,
l'Amendment Agreement si è limitato a stabilire che le Notes di Classe A siano rimborsate, non già in un'unica soluzione alla Final Maturity Date, bensì in corrispondenza di ciascuna data di pagamento, nei limiti della liquidità di volta in volta disponibile all'Emittente e previo rimborso dei costi antergati pagina 5 di 13 secondo l'originario ordine di priorità, interessando quindi il rimborso delle Notes di Classe A esclusivamente dal punto di vista temporale, senza determinare alcuna alterazione sostanziale né dei diritti di pagamento dei Noteholders di Classe J, né dell'ordine di priorità dei pagamenti tra le varie classi di Titoli di cui all'art. 4 del Terms and Conditions of the Notes.
Dunque, a seguito dell'Amendment Agreement, parte attrice avrà diritto al rimborso esattamente negli stessi termini di cui al testo originale degli Accordi, ovverossia subordinatamente al rimborso integrale degli interessi e del capitale delle Notes di Classe A e, in parte, delle Notes di Classe B e ciò coerentemente con i rischi di investimento correlati alla Notes antergate rispetto alle Notes subordinate” (pag. 12 sentenza appellata).
Part La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ha inteso contestare il seguente “nucleo Parte della decisione” contenuto nella motivazione: «la tesi di secondo cui le modifiche di cui all'accordo del 24 febbraio 2022 consistono in Basic Terms Modifications, con la conseguente sottoposizione delle stesse alla regola del necessario raggiungimento della maggioranza qualificata in seno a ciascuna categoria dei Noteholders, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 19 delle Rules of the
Organisation of the Noteholders, non può essere accolta, non essendosi verificata alcuna alterazione sostanziale dei termini e delle condizioni del rimborso del capitale delle Notes di Classe J e di pagamento degli interessi a valere sulle medesime […] – quest'ultima peraltro non ha assunto CP_1 ruolo alcuno nelle vicenda oggetto di causa per essersi limitata ad emettere le Notes e a dare esecuzione alla delibera adottata da il 20 gennaio 2022». CP_2
Part La decisione del Tribunale è stata, quindi, censurata da sulla base dei seguenti tre motivi.
Primo motivo di appello: erronea qualificazione delle argomentazioni e della domanda di parte in violazione dell'art. 112 c.p.c. Part Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la domanda, poiché aveva inteso censurare la “violazione delle norme contrattuali in tema di Extraordinary Resolutions;
procedimento, questo, che prevede l'approvazione della proposta di modifica contrattuale da parte di ciascuna separata assemblea (una per ogni categoria di Notes) appositamente convocata per decidere se approvare o meno la modifica”, mentre, invece, il Tribunale aveva “erroneamente ritenuto che le Parte censure sollevate da presupponessero la qualifica delle modifiche contrattuali come Basic Terms
Modification, reputando sufficiente escludere che gli Amendments rientrino nella definizione di Basic
Terms Modification per respingere la domanda”.
pagina 6 di 13
Secondo motivo di appello: erronea applicazione del procedimento previsto in caso di Extraordinary
Resolution
Secondo l'appellante, le modifiche contestate sarebbero inefficaci poiché adottate in violazione delle regole contrattualmente stabilite per le Extraordinary Resolution.
Nello specifico, “Le Terms and Conditions, all'Art. 2, lettera g), prevedono, in specifiche circostanze
(tra le quali rientra anche la fattispecie di causa), che a tutte le categorie di Noteholders sia attribuito lo stesso potere, senza prevalenza del voto dei Noteholders antergati. Il Subscription Agreement, all'articolo 12.3, dispone poi che ogni modifica del rapporto inter partes debba essere effettuata per iscritto”.
Né potrebbe predicarsi che le determinazioni della classe sovraordinata vincolino sempre la classe sotto-ordinata, poiché “L'art. 4 delle Rules of the Noteholders, che prevede che le decisioni delle categorie di Noteholders sovraordinati vincolano le categorie subordinate, fa appunto salvi, dunque non si applica, alle Extraordinary Resolutions”.
Secondo l'appellante, in forza di una corretta interpretazione del contratto secondo le regole proprie del nostro codice civile, per approvare modifiche contrattuali in sede di riunioni straordinarie sarebbe necessaria una maggioranza qualificata in ciascuna assemblea di Noteholders e, poichè il risultato dell'assemblea dei Noteholders J del 16.2.2022 era stato di non approvazione delle modifiche, la modifica contestata non poteva essere attuata.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato, incentrando la decisione sulla convinzione che gli Amendments non integrassero una Basic Term Modification posto che “per approvare una Extraordinary Resolution, sia nel caso in cui essa concerna una Basic Terms Modification, sia nel caso in cui non concerna una
Basic Terms Modification, è sempre necessario il voto favorevole di ciascuna delle assemblee delle diverse categorie dei Noteholders chiamate a deliberare. Ciò che cambia è solo il quorum deliberativo
(2/3 o 3/4) interno a ciascuna assemblea”.
Terzo motivo di appello: erronee deduzioni circa il concetto di Basic Terms Modification ai sensi del rapporto contrattuale;
violazione dell'art. 115 c.p.c., erronea applicazione del procedimento vigente in caso di Extraordinary Resolution
L'appellante ritiene erronea la decisione anche ove si voglia seguire il ragionamento del Tribunale secondo il quale la procedura doveva applicarsi solo alle Basic Terms Modification.
pagina 7 di 13 L'appellante ricorda che gli Amendments interessavano sostanzialmente tre profili:
(i) posticipazione della chiusura dell'operazione di cartolarizzazione (“Amendments Parte 1”)
(ii) modifica del regime di pagamento delle Notes, con anticipazione del rimborso del capitale per quanto concerne i Noteholders A (previsto in origine alla chiusura e non a scadenze periodiche durante il corso dell'operazione) e, pertanto, con atti di disposizione che vanno ad incidere sul patrimonio separato (Art. 3 comma 2 Legge 30 aprile 1999, n. 130) sul quale tutti i Noteholders vantano diritti (“Amendments Parte 2”)
(iii) introduzione di un'ulteriore ipotesi – non facoltativa ma obbligatoria su richiesta del 25% dei
Noteholders A (requisito quantitativo rispettato da che è l'unico Noteholder A) – di “Issuer CP_2
Enforcement Event”, qualora si verifichi il mancato pagamento, nella loro interezza, delle Notes A alla
Final Maturity Date (si ricorda che, in caso di Issuer Enforcement Event, l'asset sottostante alle Notes da impiegare per il loro rimborso, cioè i crediti ceduti al Veicolo, i c.d. può essere venduto, o CP_3 meglio, nella sostanza, svenduto e le Notes rimborsate immediatamente svuotate del loro valore ed, in ogni caso, senza alcun riguardo per lo stesso)(“Amendments Parte 3”).
Secondo l'appellante, la nozione di Basic Terms Modification deve desumersi dalle Rules of the
Noteholders, in base alle quali sono tali:
1. «(a) una modifica della data di scadenza di qualsiasi Note
2. «(b) una modifica che avrebbe l'effetto di posticipare qualsiasi data per il pagamento degli interessi sulle Notes
3. «(c) una modifica che avrebbe l'effetto di ridurre o annullare l'importo del capitale pagabile, o il tasso di interesse applicabile, in relazione alle Notes»
4. «(e) qualsiasi modifica della data di priorità di rimborso delle Notes
5. «(h) un cambiamento in qualsiasi metodo di calcolo dell'importo di qualsiasi pagamento in relazione alle Notes.
Le modifiche introdotte con l'Amendments rientrerebbero pienamente in tale nozione poiché il loro effetto sarebbe “quello di permettere al Noteholder A di alterare la durata della cartolarizzazione
(Amendments Parte 1), garantendosi la possibilità di chiudere anticipatamente l'operazione qualora non vengano pagate le Notes A, con falcidia dei Noteholders subordinati come FE (Amendments
Parte 3) e, nel frattempo, recuperare quanto più possibile del capitale tramite l'anticipazione del sistema di pagamento (Amendments Parte 2”).
pagina 8 di 13 Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, richiamando in via di CP_1 appello incidentale condizionato “le eccezioni preliminari già sollevate nel giudizio di primo grado in Parte merito a (1) il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla domanda restitutoria dalla stessa Parte spiegata (2) la necessità di integrazione del contraddittorio da parte di .
In relazione al secondo motivo di appello, ha eccepito l'inammissibilità per essere stata la CP_1 questione introdotta per la prima volta in appello ed ha contestato comunque l'interpretazione data dall'appellante all'art. 4 delle Rules, nella parte in cui escluderebbe la vincolatività delle decisioni dei titolari di Notes di classe A per i titolari delle Notes subordinate con riferimento alle Extraordinary
Resolution.
Anche in relazione al terzo motivo, ha eccepito l'inammissibilità per novità. CP_1
Si è costituita anche che ha riferito, preliminarmente, che le modifiche apportate alla disciplina CP_2
Part negoziale della cartolarizzazione sono state rese necessarie da “gravi illeciti” imputabili anche a , contro la quale è stato promosso un giudizio volto ad ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti.
Nel merito dell'appello, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, riproponendo, in via di CP_2 appello incidentale condizionato, le seguenti eccezioni: “(i) carenza di interesse ad agire di CP_4 rispetto alla prospettazione e alle domande formulate in giudizio;
(ii) inammissibilità delle domande formulate da , per impossibilità giuridica della tutela richiesta;
e (iii) carenza di legittimazione CP_4 attiva di rispetto alla domanda restitutoria formulata”. CP_4
In particolare, sul secondo motivo di appello ha eccepito che “la ER e il conseguente CP_2
Atto Modificativo sono stati adottati da , quale società di gestione del Fondo Forward, in CP_2 forza di una “Written Resolution” e non di una “Extraordinary Resolution”, con la conseguenza che il metodo procedurale ex adverso invocato non trova di per sé applicazione, in quanto non previsto per le “Written Resolution”, ma solo per le “Extraordinary Resolution” (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado)”.
Sulla esclusione che sarebbe prevista dal richiamo all'art. 19 contenuto nell'incipit dell'art. 4, CP_2 ha osservato che “l'inciso in questione (i.e. “fermo quanto disposto dal successivo Articolo 19” - in lingua inglese “subject to Article 19 below”; cfr. doc. n. 2, fascicolo di secondo grado), non mira affatto a escludere l'applicazione alle “Extraordinary Resolution” del criterio della prevalenza delle delibere approvate dai portatori dei Titoli di Classe A, rispetto a quelle dei portatori dei Titoli di
Classe B e dei Titoli di Classe J, ma è unicamente funzionale a salvaguardare l'applicazione, alle pagina 9 di 13 medesime “Extraordinary Resolution”, dei quorum deliberativi rafforzati previsti dalle stesse Rules per ciascuna classe di Titoli. In altre parole, l'inciso iniziale dell'art. 4 delle Rules, mantenendo espressamente fermo quanto previsto dal successivo art. 19 in tema di “Extraordinary Resolutions”, mira semplicemente a chiarire che, oltre alla facoltà per i portatori dei Titoli di adottare delibere assembleari previa convocazione secondo quanto previsto appunto dall'art. 4, è riconosciuta anche la possibilità, per ogni assemblea dei portatori di Titoli, di approvare “Extraordinary Resolutions” secondo quanto previsto nell'art. 19 (il quale stabilisce infatti che “un Assemblea dei portatori dei
Titoli di qualsiasi Classe di Titoli potrà esercitare, in aggiunta ai poteri qui conferiti, i seguenti poteri mediante Extraordinary Resolution”; cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado). E ciò è tanto vero che anche nell'art. 19 delle Rules in tema di “Extraordinary Resolutions” è contenuta, attraverso una formulazione a contrario, un'inequivocabile espressione del principio di prevalenza del voto dei noteholder delle classi senior rispetto a quello delle classi subordinate. L'art. 19 delle Rules prevede infatti che eventuali modifiche approvate dai portatori delle classi di titoli subordinati (dunque, dai portatori dei Titoli di Classe B o dei Titoli di Classe J), e idonee a incidere sui diritti spettanti ai portatori delle classi sovraordinate (e dunque ai portatori dei Titoli di classe A e B, se il proponente è la classe J, ovvero ai portatori dei Titoli di classe A, se il proponente è la classe B), per essere efficaci, debbano essere approvate da questi ultimi (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado)”.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sia infondato.
Preliminarmente si può rilevare, in relazione all'ultima parte del terzo motivo d'appello, che risulta condivisibile sul punto, e non è efficacemente contrastata, la motivazione del Tribunale secondo cui la delibera censurata non comporta modifiche sostanziali alla posizione dei titolari di Notes J poiché
“l'Amendment Agreement si è limitato ad eliminare la facoltà del Rappresentante dei Noteholders di inviare a propria discrezione un Issuer Enforcement Notice all'Emittente, potendo ora, per effetto delle modifiche contrattuali di cui si tratta, inviare un Issuer Enforcement Notice non già nell'esercizio di una propria facoltà discrezionale, bensì esclusivamente su richiesta dei Noteholders di Classe A” rilevando che “che il potere dei Noteholders di Classe A di sollecitare – con efficacia vincolante ove pagina 10 di 13 l'iniziativa provenga dal 25% degli stessi – l'invio di un Issuer Enforcement Notice da parte del
Rappresentate dei Noteholders era previsto anche nella versione originale del Terms and Conditions of the Notes e che, al contrario, i Noteholders di Classe J non sono mai risultati titolari di tale potere di iniziativa ad efficacia vincolante, neppure prima dell'Amendment Agreement”.
Più in generale va poi osservato che l'appellante non contesta specificamente la seguente parte della motivazione del Tribunale, che spiega perché le modifiche contestate non hanno alterato i termini e le condizioni di rimborso delle Notes di classe J:
“già prima della sottoscrizione dell'Amendment Agreement, era previsto all'art. 6(a) del Terms and
Conditions of the Notes che il rimborso degli importi dovuti in linea capitale sulle Notes avrebbe dovuto essere integralmente erogato a una data predeterminata, la cosiddetta Final Maturity Date fissata al 14 aprile 2025, secondo l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'art. 4(a) del Terms and
Conditions of the Notes, ovverossia:
- rimborso del capitale a valere sulle Notes di Classe A, fino ad esaurimento dei fondi disponibili dell'Emittente;
- nell'ipotesi in cui, a seguito del rimborso integrale del capitale a valere sui Titoli di Classe A, residuino fondi disponibili, rimborso del capitale a valere sui Titoli di Classe B, fino a che l'ammontare in linea capitale residuo a valere su questi ultimi non sia pari a Euro 1.000,00;
- qualora, a seguito del rimborso integrale del capitale dei Titoli di Classe A e dei Titoli di classe B, residuino ulteriori fondi disponibili, rimborso del capitale a valere sui Titoli di Classe J, fino a che l'ammontare in linea capitale residuo a valere sui titoli di Classe J non sia pari a Euro 1.000,00.
Dunque, già alla data di sottoscrizione degli Accordi, era stabilito che nessun importo fosse dovuto ai
Noteholders di Classe J, né a titolo di capitale, né di interessi, fino alla Final Maturity Date del 14 aprile 2025 e che il rimborso del capitale e degli interessi sulle Notes di Classe J fosse, in ogni caso, subordinato all'integrale rimborso del capitale e degli interessi sulle Notes di Classe A, nonché degli interessi sulle Notes di Classe B e al rimborso pressoché integrale del capitale su queste ultime.
(sottolineatura aggiunta da chi scrive).
Ora, l'Amendment Agreement non ha affatto inciso sulle “modalità concrete con cui i Noteholders subordinati ricevono i pagamenti relativi alle Notes di propria titolarità” comportando una “manifesta alterazione dei termini essenziali degli accordi”: le modifiche introdotte attengono infatti ai tempi di rimborso dei Titoli di Classe A, il rimborso dei quali, come si è visto, era antergato rispetto al pagina 11 di 13 rimborso dei Titoli di Classe J sin dalla data di sottoscrizione degli Accordi. A tal riguardo,
l'Amendment Agreement si è limitato a stabilire che le Notes di Classe A siano rimborsate, non già in un'unica soluzione alla Final Maturity Date, bensì in corrispondenza di ciascuna data di pagamento, nei limiti della liquidità di volta in volta disponibile all'Emittente e previo rimborso dei costi antergati secondo l'originario ordine di priorità, interessando quindi il rimborso delle Notes di Classe A esclusivamente dal punto di vista temporale, senza determinare alcuna alterazione sostanziale né dei diritti di pagamento dei Noteholders di Classe J, né dell'ordine di priorità dei pagamenti tra le varie classi di Titoli di cui all'art. 4 del Terms and Conditions of the Notes.
Dunque, a seguito dell'Amendment Agreement, parte attrice avrà diritto al rimborso esattamente negli stessi termini di cui al testo originale degli Accordi, ovverossia subordinatamente al rimborso integrale degli interessi e del capitale delle Notes di Classe A e, in parte, delle Notes di Classe B e ciò coerentemente con i rischi di investimento correlati alla Notes antergate rispetto alle Notes subordinate. È infatti noto che nelle operazioni di cartolarizzazione vengono emessi titoli appartenenti a classi diverse – con diversi diritti e diverse aspettative di rimborso dei crediti – alle quali classi corrispondono rischi di investimento diversificati” (sottolineatura aggiunta).
A fronte di tale inequivoca (e condivisibile) motivazione, l'odierna appellante non ha illustrato il proprio interesse ad ottenere una decisione di nullità/inefficacia dell'atto modificativo: non risulta, infatti, chiarito quale vantaggio, rispetto alla situazione determinata dalla modifica, l'appellante otterrebbe ove gli accordi negoziali mantenessero la formulazione originaria.
Per completezza, si può osservare che, seppure non sia stato espressamente dedotto dall'appellante, un interesse a contestare la modifica potrebbe essere ipotizzato per la seguente ragione: essendo mutati i termini generali dell'operazione nel senso che, da un certo tempo in poi, i flussi ricavati dalla riscossione dei crediti non sono stati più investiti, la distribuzione anticipata di interessi e il rimborso del capitale ai titolari di classe A potrebbe nuocere ai titolari delle classi subordinate.
Se così fosse, tuttavia, il nocumento deriverebbe dalla preliminare decisione di non effettuare più investimenti, decisione che nel presente giudizio non è oggetto di contestazione, e non invece dalla anticipazione delle date di rimborso alla classe A.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 12 di 13 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo in favore di entrambe le parti appellate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, in favore di ciascuna delle parti appellate indicate in epigrafe;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 9.4.2025
Il Presidente est.
EL MI
pagina 13 di 13