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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 19 novembre 2018 al numero 10053 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Domenico Savio Guarracino e dall'avvocato Giovanni Vitale, presso il cui studio ha eletto domicilio in
Capaccio al viale della Repubblica n. 3
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Angela Villani e dall'avvocato Mario Maiorino,
1 presso il cui studio ha eletto domicilio, in Nocera Superiore (Salerno) alla Via
Alfaterna n. 74;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Rosaria Ortiero, presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli alla Via dei Mille n.40
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la (d'ora Controparte_1
innanzi per brevità solo “la società”) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura da accertarsi in corso di causa (“al risarcimento
dei danni subiti dall'attrice, per le causali di cui in premessa, nella misura che
sarà accertata in corso di causa, previa CTU, di cui sin d'ora si chiede la
nomina, oltre le spese sostenute, sul tutto gli interessi e la rivalutazione”).
A fondamento della pretesa esperita, ha esposto che: 1) in data Parte_1
20 aprile 2017, alle ore 10.30 circa, si era recata presso il supermercato CP_1
a marchio “Sole 365”, sito in Battipaglia alla Via R. Jemma n. 110; 2) CP_1
erano stati posizionati dei pezzi di cartone da imballaggio, “in modo
trasversale alle casse, al fine di asciugare il pavimento bagnato dalla pioggia
introdotta dai clienti”; 3) calpestati i cartoni, questi erano scivolati sul
2 pavimento e tale circostanza ne aveva determinato la caduta;
4) era stata trasportata con l'ambulanza presso l'ospedale di Battipaglia, ove le era stata diagnosticata una frattura bimalleolare, scomposta e pluriframmentaria, al perone destro, con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico e riabilitazione di oltre cinque mesi;
5) nonostante la messa in mora, non aveva ottenuto il risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione depositata il 31 gennaio 2019 ha accettato il giudizio la società, chiedendo di chiamare in causa Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità solo “l'assicurazione”) al fine di essere tenuta indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti (“In ogni caso, l'odierna comparente chiede di estendere il
contraddittorio nei confronti della al fine di essere Controparte_2
manlevata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante volesse accogliere,
anche parzialmente, la domanda attorea, in virtù della sottoscrizione della
polizza assicurativa n.ro 40020012000542”).
In particolare, la società ha evidenziato: 1) l'improcedibilità della domanda giudiziale per nullità dell'invito riguardante la negoziazione assistita, privo della sottoscrizione della parte;
2) la nullità dell'atto di citazione “per non aver
l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a
fondamento della domanda, nonché per indeterminatezza del quantum
richiesto”; 3) l'infondatezza della pretesa risarcitoria e l'efficienza causale esclusiva del contegno colposo della danneggiata.
Evocata in giudizio, l'assicurazione si è costituita il 9 ottobre 2019,
sviluppando una linea difensiva in larga parte sovrapponibile a quella della convenuta società, soggiungendo di avere raccolto le dichiarazioni rese dalla
3 vicedirettrice e testimone, , nel corso degli accertamenti Testimone_1
istruttori stragiudiziali.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale, anche attraverso l'escussione dei testimoni.
Vanificato il tentativo di conciliazione su impulso del Tribunale, quest'ultimo ha poi fissato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura in assenza delle parti.
In limine, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incerta determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per la mancata esposizione dei fatti generatori della pretesa risarcitoria.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “non può ritenersi nulla
la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda essendo
necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti
assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia
individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che,
per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è
sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in
qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi Cass. n. 18783 del 2009).
Ancora, è stato statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164,
comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le
ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata
omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi"
della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della
citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda,
4 risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il
convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n.
11751 del 2013).
Orbene, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura evidenzia chiaramente il petitum e la causa petendi.
L'attrice, infatti, ha enucleato la vicenda di fatto, individuando gli elementi essenziali dedotti a fondamento della pretesa. Le asserzioni sviluppate sono,
poi, corredate da documentazione e appaiono in grado di veicolare agevolmente il thema decidendum ac probandum, ponendo il convenuto nella condizione di approntare le proprie difese.
Tanto puntualizzato quanto alla validità della citazione introduttiva del giudizio, il Tribunale ritiene che non colga neppure nel segno l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata sottoscrizione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita da parte dell'attrice, in quanto, a ben vedere, la causa sottoposta alla cognizione dell'adito Tribunale
è di valore indeterminato. Pertanto, essa non soggiace alla condizione di procedibilità di cui al d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2014, il quale, all'art. 3, prevede che: “Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato,
invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente
e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi
intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
5 È chiaro, allora, che, accantonata la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, il valore indeterminato della pretesa di condanna veicolata nell'interesse di esclude l'applicazione Parte_1
della condizione di procedibilità invocata dalla parte convenuta e chiamata in causa.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attrice non siano sorretti da convincenti argomentazioni e che non siano pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero,
gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
Procedendo con ordine, va innanzitutto osservato che la parte attrice ha,
evidentemente, ricondotto l'evento lesivo, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità del pavimento del supermercato. Detto altrimenti, Parte_1
ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa allo stato della pavimentazione,
caratterizzata dalla presenza di frammenti di cartone, collocati sul piano di calpestio in modo trasversale alle casse, al fine precipuo di assorbire l'acqua rilasciata dagli avventori, frammenti che, muovendosi al suo passaggio
(“poggiava il piede sul cartone, lo stesso scivolava, causandone una rovinosa
caduta a terra”), ne hanno determinato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Se così è, appare chiaro che, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria,
abbia invocato la responsabilità da cose in custodia di cui Parte_1
all'art. 2051 c.c., responsabilità imputata alla compagine societaria convenuta
6 nella qualità di custode dei locali del supermercato e, in particolare, del pavimento deputato ad accogliere il movimento degli avventori.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia
ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (si confrontino Cass. n. 15383 del 2006; Cass. n.
2563 del 2007; Cass. n. 25243 del 2006).
Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile,
che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (Cass. n. 5622 del 2016),
a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. n. 12401 del
2013; Cass. n. 22684 del 2013; Cass. n. 21328 del 2010; Cass. n. 8229 del 2010
cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia,
dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 22684 del 2013; Cass. n. 378 del
2013; Cass. n. 15720 del 2011; Cass. n. 21328 del 2010; Cass. n. 28811 del
2008; Cass. n. 4279 del 2008).
7 Sotto tale ultimo angolo prospettico, giova rammentare che la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità
fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass.
ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n. 15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052
del 2022; Cass. n. 11152 del 2023 e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La responsabilità del custode può essere esclusa in toto
dalla condotta del danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo
abnorme. L'uso abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale
avvedutezza avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
8 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale
ritiene che, accantonato il profilo tematico della prova del rapporto di custodia tra la res, scilicet il pavimento del supermercato coperto da “pezzi di cartone
da imballaggio”, collocati “in modo trasversale alle casse”, e la compagine societaria chiamata a gestire i locali – profilo neppure contestato dalle parti –,
che non sia stata raggiunta la prova del legame eziologico tra il ridetto pavimento e l'evento lesivo, in ragione dell'irriducibile contraddittorietà delle testimonianze sul punto.
Al riguardo, vengono in rilievo i contributi dichiarativi dei testimoni
[...]
e , i quali hanno rappresentato di avere Testimone_2 Testimone_3
assistito all'evento da posizione ravvicinata, riferendo della caduta, all'interno dei locali del supermercato gestito dalla società convenuta – il cui pavimento era bagnato dalla pioggia introdotta dai clienti -, di , la quale, Parte_1
una volta posto il piede sul cartone collocato in modo trasversale rispetto alle casse, a causa del suo spostamento, ha perso l'equilibrio cadendo a terra. I
testimoni innanzi evocati hanno infatti confermato il terzo, il quarto e il sesto capitolo della memoria depositata nell'interesse della parte attrice (“vero che”
il pavimento del supermercato a marchio “Sole 365”, sito in Controparte_1
Battipaglia alla Via R. Jemma n. 110 risultava bagnato a causa della pioggia
introdotta dai clienti;
“vero che” il personale dell'indicato esercizio
commerciale, aveva posizionato dei pezzi di cartone da imballaggio al fine di
asciugare il pavimento bagnato in modo trasversale alle casse;
vero che
allorquando la sig.ra poggiava il piede sul ripetuto cartone lo stesso Parte_1
scivolava, causandone una rovinosa caduta a terra;”).
9 Di , poi, ha precisato sia “che i cartoni erano stati posti in Testimone_2
modo trasversale sia avanti che dietro le casse” sia “che appena la signora
poggiava il piede sul cartone quest'ultimo si muoveva e lei cadeva in terra”.
Dal canto suo, ha pure precisato quanto segue: “Nel Testimone_3
corridoio della cassa il cartone era presente oltre ad essere presente avanti e
dietro”.
Ex adverso, , nel corso dell'udienza del 29 novembre 2021, Testimone_1
ha confermato il primo e il secondo capitolo della seconda memoria ex art. 183,
comma sesto, c.p.c. depositata nell'interesse della società (“Vero è che in data
20/04/2017, alle ore 10:30 circa, il pavimento antistante la porta di ingresso
del locale commerciale di proprietà della società Controparte_3
, sito in Battipaglia (SA), alla Via Jemma n° 110, si presentava bagnato
[...]
per mezzo dei residui di acqua piovana trasportati dai clienti dall'esterno
all'interno del supermercato, a causa del forte mal tempo”; “Vero è che gli
addetti del supermercato provvedevano a delimitare le parti bagnate del
pavimento ed a segnalare il pericolo apponendo idonei cartelli mobili”).
La testimone ha soggiunto quanto segue: “abbiamo segnali di pericolo di
colore giallo con scritto “Pavimento bagnato”.
Ancora, ha confermato il capitolo terzo e il capitolo quarto Testimone_1
(“Vero è che la sig.ra è una assidua frequentatrice del Parte_1
supermercato di cui sopra”; “Vero è che la sig.ra cadeva nel Parte_1
mentre percorreva lo spazio esistente tra le casse n.ri 3 e 4 a ritroso rispetto
al normale senso di percorrenza”). La testimone ha, poi, precisato quanto segue: “(..) la signora aveva già pagato alla cassa ed era in compagnia del
figlio, preciso la cassa n.
3. Dopo aver pagato, ricordò di aver dimenticato un
prodotto, in particolare la . Lasciò il figlio dopo la cassa e fece a Parte_2
10 ritroso il corridoio della suddetta cassa n.3, preciso tra la cassa n.3 e la cassa
n.
4. Ritornò indietro velocemente perché non voleva lasciare il figlio da solo
con la spesa”.
ha confermato altresì anche i capitoli quinto, sesto e settimo Testimone_1
(“Vero è che nel momento della caduta la sig.ra rivolgeva lo Parte_1
sguardo all'indietro per guardare suo figlio”; “Vero è che la zona del
supermercato in cui cadeva la sig.ra era illuminata”; “Vero Parte_1
è che al momento del sinistro un cartone da imballaggio era posizionato sul
suolo ad un metro dal punto in cui la sig.ra cadeva”), Parte_1
precisando quanto segue: “la signora non cadeva sul cartone ma è caduta dove
il cartone non c'era. Confermo che c'erano dei cartoni che erano stati
assicurati in modo trasversale rispetto alla cassa. Nel corridoio della cassa
non vi era alcun cartone”.
La testimone in parola ha, infine, confermato il capitolo secondo della memoria della terza chiamata (“Vero è che lo spazio ove si è verificata la caduta era
completamente sgombro da intralci”).
Pertanto, la testimone in parola, pur avendo rappresentato la copertura di parte della pavimentazione in prossimità delle casse con cartoni da imballaggio – al pari dei testimoni escussi nell'interesse di - ha escluso che Parte_1
quest'ultima sia caduta su di essi, fornendo, dunque, una ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del fatto diversa rispetto a quanto narrato dai testimoni di parte attrice.
Si è già detto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Ciò significa che occorre la dimostrazione che l'evento sia stato
11 concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché
non è, a tal fine, sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto,
essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto,
intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n. 12760 del
2024; Cass. n. 33129 del 2024).
Detto altrimenti, non è sufficiente la prova dell'evento dannoso, occorrendo la dimostrazione dell'intera catena causale. “Sul punto occorre precisare che, nel
diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che
viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In
quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile
il fatto illecito” (Cass. n. 33129 cit.). Pertanto, "in tema di responsabilità da
cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza
incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di
ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa
e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode" (Cass.
n. 20986 del 2023; ancora, Cass. n. 33129 cit.).
Si è già evidenziato che, nel caso di specie, si è al cospetto di testimonianze contrastanti circa la prova del concreto processo eziologico che ha determinato l'evento lesivo. Ed infatti, mentre i testimoni della parte attrice hanno riferito della caduta de qua agitur in corrispondenza dei cartoni d'imballaggio posti trasversalmente alle casse, ha indicato che il sinistro è Testimone_1
avvenuto nello spazio tra la cassa n. 3 e quella n. 4, non coperto dai predetti cartoni e, dunque, libero da ogni intralcio (“la signora non cadeva sul cartone
ma è caduta dove il cartone non c'era. Confermo che c'erano dei cartoni che
12 erano stati assicurati in modo trasversale rispetto alla cassa. Nel corridoio
della cassa non vi era alcun cartone”).
È noto che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (si veda, da ultimo,
Cass. n. 15270 del 2024).
Ora, all'esito del confronto tra le dichiarazioni testimoniali, questo giudice ritiene di dovere assegnare rilevanza probatoria al contributo di
[...]
il cui rapporto di dipendenza con la compagine societaria Tes_1
convenuta non pare una circostanza idonea a minarne la credibilità, avendo ella offerto una deposizione testimoniale pregna di elementi descrittivi e maggiormente solida sul piano della ricostruzione del fatto storico.
A ciò si aggiunga che le modalità di accadimento del fatto prospettate dall'attrice e narrate dai testimoni ascoltati nell'interesse di quest'ultima paiono contrastare, in ogni caso, con la massima di comune esperienza per la quale la carta imbibita d'acqua, in un contesto tale da escludere un significativo allagamento del pavimento ( – testimone della parte attrice Testimone_2
- ha infatti riferito che “l'acqua introdotta all'interno del supermercato era
solo quella proveniente dagli ombrelli e dal normale calpestio delle persone”),
rimane stabile al suolo, rendendo improbabile uno spostamento al passaggio su di essa [è noto che le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di
13 fenomeni naturali e socioeconomici, di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art. 115 cpv. c.p.c., sia per la valutazione delle prove, che per l'argomentazione di tipo presuntivo;
le massime di comune esperienza danno corpo, in altri termini, a un giudizio di tipo oggettivo, la cui esattezza è
verificabile da chiunque a stregua dell'elevato grado di reiterazione di un fenomeno osservabile (si confronti Cass. n. 22022 del 2010)].
In tale prospettiva, si ritiene altamente improbabile che la caduta sia avvenuta a cagione dello spostamento del cartone da imballaggio collocato sul piano di calpestio come affermato da . Parte_1
Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono appare incerta la ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del fatto rappresentato da e ciò impone, per quanto innanzi osservato in ordine allo Parte_1
statuto probatorio della fattispecie di responsabilità richiamata, il rigetto della pretesa risarcitoria e il conseguente assorbimento della domanda di garanzia sperimentata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti processuali in ragione dell'obiettiva controvertibilità degli accertamenti sul fatto (Corte cost. n. 77
del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda proposta nell'interesse di;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
14 Salerno, 10 luglio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11152 del 27/04/2023)”].
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 19 novembre 2018 al numero 10053 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Domenico Savio Guarracino e dall'avvocato Giovanni Vitale, presso il cui studio ha eletto domicilio in
Capaccio al viale della Repubblica n. 3
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Angela Villani e dall'avvocato Mario Maiorino,
1 presso il cui studio ha eletto domicilio, in Nocera Superiore (Salerno) alla Via
Alfaterna n. 74;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Rosaria Ortiero, presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli alla Via dei Mille n.40
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la (d'ora Controparte_1
innanzi per brevità solo “la società”) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura da accertarsi in corso di causa (“al risarcimento
dei danni subiti dall'attrice, per le causali di cui in premessa, nella misura che
sarà accertata in corso di causa, previa CTU, di cui sin d'ora si chiede la
nomina, oltre le spese sostenute, sul tutto gli interessi e la rivalutazione”).
A fondamento della pretesa esperita, ha esposto che: 1) in data Parte_1
20 aprile 2017, alle ore 10.30 circa, si era recata presso il supermercato CP_1
a marchio “Sole 365”, sito in Battipaglia alla Via R. Jemma n. 110; 2) CP_1
erano stati posizionati dei pezzi di cartone da imballaggio, “in modo
trasversale alle casse, al fine di asciugare il pavimento bagnato dalla pioggia
introdotta dai clienti”; 3) calpestati i cartoni, questi erano scivolati sul
2 pavimento e tale circostanza ne aveva determinato la caduta;
4) era stata trasportata con l'ambulanza presso l'ospedale di Battipaglia, ove le era stata diagnosticata una frattura bimalleolare, scomposta e pluriframmentaria, al perone destro, con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico e riabilitazione di oltre cinque mesi;
5) nonostante la messa in mora, non aveva ottenuto il risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione depositata il 31 gennaio 2019 ha accettato il giudizio la società, chiedendo di chiamare in causa Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità solo “l'assicurazione”) al fine di essere tenuta indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti (“In ogni caso, l'odierna comparente chiede di estendere il
contraddittorio nei confronti della al fine di essere Controparte_2
manlevata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante volesse accogliere,
anche parzialmente, la domanda attorea, in virtù della sottoscrizione della
polizza assicurativa n.ro 40020012000542”).
In particolare, la società ha evidenziato: 1) l'improcedibilità della domanda giudiziale per nullità dell'invito riguardante la negoziazione assistita, privo della sottoscrizione della parte;
2) la nullità dell'atto di citazione “per non aver
l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a
fondamento della domanda, nonché per indeterminatezza del quantum
richiesto”; 3) l'infondatezza della pretesa risarcitoria e l'efficienza causale esclusiva del contegno colposo della danneggiata.
Evocata in giudizio, l'assicurazione si è costituita il 9 ottobre 2019,
sviluppando una linea difensiva in larga parte sovrapponibile a quella della convenuta società, soggiungendo di avere raccolto le dichiarazioni rese dalla
3 vicedirettrice e testimone, , nel corso degli accertamenti Testimone_1
istruttori stragiudiziali.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale, anche attraverso l'escussione dei testimoni.
Vanificato il tentativo di conciliazione su impulso del Tribunale, quest'ultimo ha poi fissato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura in assenza delle parti.
In limine, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incerta determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per la mancata esposizione dei fatti generatori della pretesa risarcitoria.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “non può ritenersi nulla
la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda essendo
necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti
assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia
individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che,
per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è
sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in
qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi Cass. n. 18783 del 2009).
Ancora, è stato statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164,
comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le
ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata
omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi"
della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della
citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda,
4 risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il
convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n.
11751 del 2013).
Orbene, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura evidenzia chiaramente il petitum e la causa petendi.
L'attrice, infatti, ha enucleato la vicenda di fatto, individuando gli elementi essenziali dedotti a fondamento della pretesa. Le asserzioni sviluppate sono,
poi, corredate da documentazione e appaiono in grado di veicolare agevolmente il thema decidendum ac probandum, ponendo il convenuto nella condizione di approntare le proprie difese.
Tanto puntualizzato quanto alla validità della citazione introduttiva del giudizio, il Tribunale ritiene che non colga neppure nel segno l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata sottoscrizione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita da parte dell'attrice, in quanto, a ben vedere, la causa sottoposta alla cognizione dell'adito Tribunale
è di valore indeterminato. Pertanto, essa non soggiace alla condizione di procedibilità di cui al d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2014, il quale, all'art. 3, prevede che: “Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato,
invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente
e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi
intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
5 È chiaro, allora, che, accantonata la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, il valore indeterminato della pretesa di condanna veicolata nell'interesse di esclude l'applicazione Parte_1
della condizione di procedibilità invocata dalla parte convenuta e chiamata in causa.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attrice non siano sorretti da convincenti argomentazioni e che non siano pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero,
gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
Procedendo con ordine, va innanzitutto osservato che la parte attrice ha,
evidentemente, ricondotto l'evento lesivo, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità del pavimento del supermercato. Detto altrimenti, Parte_1
ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa allo stato della pavimentazione,
caratterizzata dalla presenza di frammenti di cartone, collocati sul piano di calpestio in modo trasversale alle casse, al fine precipuo di assorbire l'acqua rilasciata dagli avventori, frammenti che, muovendosi al suo passaggio
(“poggiava il piede sul cartone, lo stesso scivolava, causandone una rovinosa
caduta a terra”), ne hanno determinato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Se così è, appare chiaro che, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria,
abbia invocato la responsabilità da cose in custodia di cui Parte_1
all'art. 2051 c.c., responsabilità imputata alla compagine societaria convenuta
6 nella qualità di custode dei locali del supermercato e, in particolare, del pavimento deputato ad accogliere il movimento degli avventori.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia
ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (si confrontino Cass. n. 15383 del 2006; Cass. n.
2563 del 2007; Cass. n. 25243 del 2006).
Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile,
che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (Cass. n. 5622 del 2016),
a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. n. 12401 del
2013; Cass. n. 22684 del 2013; Cass. n. 21328 del 2010; Cass. n. 8229 del 2010
cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia,
dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 22684 del 2013; Cass. n. 378 del
2013; Cass. n. 15720 del 2011; Cass. n. 21328 del 2010; Cass. n. 28811 del
2008; Cass. n. 4279 del 2008).
7 Sotto tale ultimo angolo prospettico, giova rammentare che la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità
fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass.
ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n. 15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052
del 2022; Cass. n. 11152 del 2023 e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La responsabilità del custode può essere esclusa in toto
dalla condotta del danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo
abnorme. L'uso abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale
avvedutezza avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
8 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale
ritiene che, accantonato il profilo tematico della prova del rapporto di custodia tra la res, scilicet il pavimento del supermercato coperto da “pezzi di cartone
da imballaggio”, collocati “in modo trasversale alle casse”, e la compagine societaria chiamata a gestire i locali – profilo neppure contestato dalle parti –,
che non sia stata raggiunta la prova del legame eziologico tra il ridetto pavimento e l'evento lesivo, in ragione dell'irriducibile contraddittorietà delle testimonianze sul punto.
Al riguardo, vengono in rilievo i contributi dichiarativi dei testimoni
[...]
e , i quali hanno rappresentato di avere Testimone_2 Testimone_3
assistito all'evento da posizione ravvicinata, riferendo della caduta, all'interno dei locali del supermercato gestito dalla società convenuta – il cui pavimento era bagnato dalla pioggia introdotta dai clienti -, di , la quale, Parte_1
una volta posto il piede sul cartone collocato in modo trasversale rispetto alle casse, a causa del suo spostamento, ha perso l'equilibrio cadendo a terra. I
testimoni innanzi evocati hanno infatti confermato il terzo, il quarto e il sesto capitolo della memoria depositata nell'interesse della parte attrice (“vero che”
il pavimento del supermercato a marchio “Sole 365”, sito in Controparte_1
Battipaglia alla Via R. Jemma n. 110 risultava bagnato a causa della pioggia
introdotta dai clienti;
“vero che” il personale dell'indicato esercizio
commerciale, aveva posizionato dei pezzi di cartone da imballaggio al fine di
asciugare il pavimento bagnato in modo trasversale alle casse;
vero che
allorquando la sig.ra poggiava il piede sul ripetuto cartone lo stesso Parte_1
scivolava, causandone una rovinosa caduta a terra;”).
9 Di , poi, ha precisato sia “che i cartoni erano stati posti in Testimone_2
modo trasversale sia avanti che dietro le casse” sia “che appena la signora
poggiava il piede sul cartone quest'ultimo si muoveva e lei cadeva in terra”.
Dal canto suo, ha pure precisato quanto segue: “Nel Testimone_3
corridoio della cassa il cartone era presente oltre ad essere presente avanti e
dietro”.
Ex adverso, , nel corso dell'udienza del 29 novembre 2021, Testimone_1
ha confermato il primo e il secondo capitolo della seconda memoria ex art. 183,
comma sesto, c.p.c. depositata nell'interesse della società (“Vero è che in data
20/04/2017, alle ore 10:30 circa, il pavimento antistante la porta di ingresso
del locale commerciale di proprietà della società Controparte_3
, sito in Battipaglia (SA), alla Via Jemma n° 110, si presentava bagnato
[...]
per mezzo dei residui di acqua piovana trasportati dai clienti dall'esterno
all'interno del supermercato, a causa del forte mal tempo”; “Vero è che gli
addetti del supermercato provvedevano a delimitare le parti bagnate del
pavimento ed a segnalare il pericolo apponendo idonei cartelli mobili”).
La testimone ha soggiunto quanto segue: “abbiamo segnali di pericolo di
colore giallo con scritto “Pavimento bagnato”.
Ancora, ha confermato il capitolo terzo e il capitolo quarto Testimone_1
(“Vero è che la sig.ra è una assidua frequentatrice del Parte_1
supermercato di cui sopra”; “Vero è che la sig.ra cadeva nel Parte_1
mentre percorreva lo spazio esistente tra le casse n.ri 3 e 4 a ritroso rispetto
al normale senso di percorrenza”). La testimone ha, poi, precisato quanto segue: “(..) la signora aveva già pagato alla cassa ed era in compagnia del
figlio, preciso la cassa n.
3. Dopo aver pagato, ricordò di aver dimenticato un
prodotto, in particolare la . Lasciò il figlio dopo la cassa e fece a Parte_2
10 ritroso il corridoio della suddetta cassa n.3, preciso tra la cassa n.3 e la cassa
n.
4. Ritornò indietro velocemente perché non voleva lasciare il figlio da solo
con la spesa”.
ha confermato altresì anche i capitoli quinto, sesto e settimo Testimone_1
(“Vero è che nel momento della caduta la sig.ra rivolgeva lo Parte_1
sguardo all'indietro per guardare suo figlio”; “Vero è che la zona del
supermercato in cui cadeva la sig.ra era illuminata”; “Vero Parte_1
è che al momento del sinistro un cartone da imballaggio era posizionato sul
suolo ad un metro dal punto in cui la sig.ra cadeva”), Parte_1
precisando quanto segue: “la signora non cadeva sul cartone ma è caduta dove
il cartone non c'era. Confermo che c'erano dei cartoni che erano stati
assicurati in modo trasversale rispetto alla cassa. Nel corridoio della cassa
non vi era alcun cartone”.
La testimone in parola ha, infine, confermato il capitolo secondo della memoria della terza chiamata (“Vero è che lo spazio ove si è verificata la caduta era
completamente sgombro da intralci”).
Pertanto, la testimone in parola, pur avendo rappresentato la copertura di parte della pavimentazione in prossimità delle casse con cartoni da imballaggio – al pari dei testimoni escussi nell'interesse di - ha escluso che Parte_1
quest'ultima sia caduta su di essi, fornendo, dunque, una ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del fatto diversa rispetto a quanto narrato dai testimoni di parte attrice.
Si è già detto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Ciò significa che occorre la dimostrazione che l'evento sia stato
11 concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché
non è, a tal fine, sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto,
essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto,
intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n. 12760 del
2024; Cass. n. 33129 del 2024).
Detto altrimenti, non è sufficiente la prova dell'evento dannoso, occorrendo la dimostrazione dell'intera catena causale. “Sul punto occorre precisare che, nel
diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che
viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In
quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile
il fatto illecito” (Cass. n. 33129 cit.). Pertanto, "in tema di responsabilità da
cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza
incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di
ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa
e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode" (Cass.
n. 20986 del 2023; ancora, Cass. n. 33129 cit.).
Si è già evidenziato che, nel caso di specie, si è al cospetto di testimonianze contrastanti circa la prova del concreto processo eziologico che ha determinato l'evento lesivo. Ed infatti, mentre i testimoni della parte attrice hanno riferito della caduta de qua agitur in corrispondenza dei cartoni d'imballaggio posti trasversalmente alle casse, ha indicato che il sinistro è Testimone_1
avvenuto nello spazio tra la cassa n. 3 e quella n. 4, non coperto dai predetti cartoni e, dunque, libero da ogni intralcio (“la signora non cadeva sul cartone
ma è caduta dove il cartone non c'era. Confermo che c'erano dei cartoni che
12 erano stati assicurati in modo trasversale rispetto alla cassa. Nel corridoio
della cassa non vi era alcun cartone”).
È noto che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (si veda, da ultimo,
Cass. n. 15270 del 2024).
Ora, all'esito del confronto tra le dichiarazioni testimoniali, questo giudice ritiene di dovere assegnare rilevanza probatoria al contributo di
[...]
il cui rapporto di dipendenza con la compagine societaria Tes_1
convenuta non pare una circostanza idonea a minarne la credibilità, avendo ella offerto una deposizione testimoniale pregna di elementi descrittivi e maggiormente solida sul piano della ricostruzione del fatto storico.
A ciò si aggiunga che le modalità di accadimento del fatto prospettate dall'attrice e narrate dai testimoni ascoltati nell'interesse di quest'ultima paiono contrastare, in ogni caso, con la massima di comune esperienza per la quale la carta imbibita d'acqua, in un contesto tale da escludere un significativo allagamento del pavimento ( – testimone della parte attrice Testimone_2
- ha infatti riferito che “l'acqua introdotta all'interno del supermercato era
solo quella proveniente dagli ombrelli e dal normale calpestio delle persone”),
rimane stabile al suolo, rendendo improbabile uno spostamento al passaggio su di essa [è noto che le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di
13 fenomeni naturali e socioeconomici, di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art. 115 cpv. c.p.c., sia per la valutazione delle prove, che per l'argomentazione di tipo presuntivo;
le massime di comune esperienza danno corpo, in altri termini, a un giudizio di tipo oggettivo, la cui esattezza è
verificabile da chiunque a stregua dell'elevato grado di reiterazione di un fenomeno osservabile (si confronti Cass. n. 22022 del 2010)].
In tale prospettiva, si ritiene altamente improbabile che la caduta sia avvenuta a cagione dello spostamento del cartone da imballaggio collocato sul piano di calpestio come affermato da . Parte_1
Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono appare incerta la ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del fatto rappresentato da e ciò impone, per quanto innanzi osservato in ordine allo Parte_1
statuto probatorio della fattispecie di responsabilità richiamata, il rigetto della pretesa risarcitoria e il conseguente assorbimento della domanda di garanzia sperimentata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti processuali in ragione dell'obiettiva controvertibilità degli accertamenti sul fatto (Corte cost. n. 77
del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda proposta nell'interesse di;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
14 Salerno, 10 luglio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11152 del 27/04/2023)”].