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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2093/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da
1) Parte_1
Nato a: MILANO (MI) cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], PIAZZALE DAMIANO CHIESA n. 2 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a: ROMA cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA UGO BETTI n. 51 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma (RM)
(anno 2005, atto n. 0250, reg. 01, parte 2, serie c/1)
☑ separati con accordo di negoziazione assistita in data 22/02/2018 e provvedimento del PM del 6 marzo 2018 con i seguenti figli: nata il [...], . Persona_1 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti (cfr. Atto di integrazione del 10.03.2025), hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)COLLOCAMENTO DELLA Pt_3
- la figlia permane collocata presso l'abitazione materna dove ha la residenza;
Per_1
- i genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza della figlia.
Ogni decisione verrà valutata ed assunta tenendo in debita considerazione anche le opinioni di Per_1
2)DIRITTI DI VISITA
- potrà scegliere liberamente presso quale genitore soggiornare e quanto tempo Per_1 trascorrere con la madre o con il padre, mettendosi d'accordo direttamente con loro nel rispetto degli impegni precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio;
- tale modalità operativa verrà utilizzata anche per le vacanze e i giorni festivi come Natale,
Pasqua etc.;
- i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine ad ogni evento rilevante afferente la figlia (a mero titolo esemplificativo salute, studio, lavoro, vacanze ..);
- i genitori si impegnano a prestare la massima collaborazione affinchè mantenga Per_1
un rapporto stabile e frequente con ciascuno degli stessi.
3)MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia a mezzo Parte_1 Per_1 del pagamento della somma mensile di € 650,00 da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Controparte_1
corrente intestato alla stessa, alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
- il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del ricorso per divorzio;
- la somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito del ricorso per divorzio;
- il versamento della somma sopra indicata alla sig.ra cesserà con il compimento CP_1 del ventottesimo anno di età di e quindi l'ultimo pagamento mensile sarà quello Per_1 di agosto 2032, fatte salve eventuali circostanze ed eventi antecedenti tale data che potrebbero giustificare l'interruzione del versamento del mantenimento per la figlia alla sig.ra
(a titolo meramente esemplificativo: va a vivere da sola, CP_1 Per_1 Per_1
si trasferisce definitivamente dal padre, inizia a lavorare e diventa economicamente autosufficiente).
Quanto alle spese straordinarie:
- I genitori gestiranno le comunicazioni afferenti le spese straordinarie a mezzo messaggio whatsapp;
- comunicherà, responsabilmente e anticipatamente, a entrambi i genitori le proprie Per_1
esigenze/richieste economiche;
- le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso;
- per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di un messaggio dell'altro genitore dovrà, eventualmente, manifestare il proprio dissenso alla richiesta entro
10 giorni dalla stessa;
in mancanza il silenzio verrà considerato come consenso alla richiesta;
- fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) visite mediche specialistiche private anche non prescritte dal medico curante ma di oggettiva necessità quali a titolo meramente esemplificativo visite ginecologiche, dermatologiche, e sedute psicologiche;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale scolastico di inizio anno;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) trasferte scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) trasferte scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compresi i costi di noleggio, spese per iscrizioni a gare e tornei, skipass, etc ..); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc…);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) vacanze/viaggi senza i genitori con esclusione delle visite ai parenti (comprensivo di una somma giornaliera per mantenersi durante la vacanza); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
h) dotazione informatica (pc e tablet).
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere autonomi e titolari di un proprio reddito e di non avere nulla da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
- le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver ottemperato a quanto stabilito in sede di separazione relativamente al trasferimento delle quote immobiliari e a quanto ad esse connesso.
5)SPESE DI LITE
- I compensi professionali e le spese vive di cui al ricorso per divorzio si intendono integralmente a carico del sig. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma in data 13.05.2005 tra
[...]
e CP_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Si dà atto che le spese sono state poste concordemente a carico del sig. Parte_1
[...]
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da
1) Parte_1
Nato a: MILANO (MI) cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], PIAZZALE DAMIANO CHIESA n. 2 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a: ROMA cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA UGO BETTI n. 51 con l'Avv. MERIGGI ALESSANDRA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma (RM)
(anno 2005, atto n. 0250, reg. 01, parte 2, serie c/1)
☑ separati con accordo di negoziazione assistita in data 22/02/2018 e provvedimento del PM del 6 marzo 2018 con i seguenti figli: nata il [...], . Persona_1 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti (cfr. Atto di integrazione del 10.03.2025), hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)COLLOCAMENTO DELLA Pt_3
- la figlia permane collocata presso l'abitazione materna dove ha la residenza;
Per_1
- i genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza della figlia.
Ogni decisione verrà valutata ed assunta tenendo in debita considerazione anche le opinioni di Per_1
2)DIRITTI DI VISITA
- potrà scegliere liberamente presso quale genitore soggiornare e quanto tempo Per_1 trascorrere con la madre o con il padre, mettendosi d'accordo direttamente con loro nel rispetto degli impegni precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio;
- tale modalità operativa verrà utilizzata anche per le vacanze e i giorni festivi come Natale,
Pasqua etc.;
- i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine ad ogni evento rilevante afferente la figlia (a mero titolo esemplificativo salute, studio, lavoro, vacanze ..);
- i genitori si impegnano a prestare la massima collaborazione affinchè mantenga Per_1
un rapporto stabile e frequente con ciascuno degli stessi.
3)MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia a mezzo Parte_1 Per_1 del pagamento della somma mensile di € 650,00 da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Controparte_1
corrente intestato alla stessa, alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
- il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del ricorso per divorzio;
- la somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito del ricorso per divorzio;
- il versamento della somma sopra indicata alla sig.ra cesserà con il compimento CP_1 del ventottesimo anno di età di e quindi l'ultimo pagamento mensile sarà quello Per_1 di agosto 2032, fatte salve eventuali circostanze ed eventi antecedenti tale data che potrebbero giustificare l'interruzione del versamento del mantenimento per la figlia alla sig.ra
(a titolo meramente esemplificativo: va a vivere da sola, CP_1 Per_1 Per_1
si trasferisce definitivamente dal padre, inizia a lavorare e diventa economicamente autosufficiente).
Quanto alle spese straordinarie:
- I genitori gestiranno le comunicazioni afferenti le spese straordinarie a mezzo messaggio whatsapp;
- comunicherà, responsabilmente e anticipatamente, a entrambi i genitori le proprie Per_1
esigenze/richieste economiche;
- le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione giustificativa, la quale dovrà essere inviata all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso;
- per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di un messaggio dell'altro genitore dovrà, eventualmente, manifestare il proprio dissenso alla richiesta entro
10 giorni dalla stessa;
in mancanza il silenzio verrà considerato come consenso alla richiesta;
- fermo restando quanto sopra previsto, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
o Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) visite mediche specialistiche private anche non prescritte dal medico curante ma di oggettiva necessità quali a titolo meramente esemplificativo visite ginecologiche, dermatologiche, e sedute psicologiche;
o Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche (es. apparecchio dentale) e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale scolastico di inizio anno;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) trasferte scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) trasferte scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
o Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compresi i costi di noleggio, spese per iscrizioni a gare e tornei, skipass, etc ..); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc…);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) vacanze/viaggi senza i genitori con esclusione delle visite ai parenti (comprensivo di una somma giornaliera per mantenersi durante la vacanza); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
h) dotazione informatica (pc e tablet).
4)ULTERIORI RAPPORTI TRA I CONIUGI
- I coniugi confermano di essere autonomi e titolari di un proprio reddito e di non avere nulla da pretendere o richiedere uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
- le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver ottemperato a quanto stabilito in sede di separazione relativamente al trasferimento delle quote immobiliari e a quanto ad esse connesso.
5)SPESE DI LITE
- I compensi professionali e le spese vive di cui al ricorso per divorzio si intendono integralmente a carico del sig. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma in data 13.05.2005 tra
[...]
e CP_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Si dà atto che le spese sono state poste concordemente a carico del sig. Parte_1
[...]
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG