Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 29.1.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/23 del Ruolo Lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluca Mores presso il cui studio, sito Parte_1
in Napoli, al Corso Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
Comune di Caivano in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Carrara e CP_1
Biagio Fusco ed elettivamente domicilito in Caivano, alla Via Don Minzoni, Palazzo Municipale,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, allegava: Parte_1
• di lavorare alle dipendenze del Comune di Caivano dal 3.6.1983, quale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, ricoprendo, da ultimo, la qualifica di “Istruttore” – Livello Inquadramento
C1/C5 Cat. C5 Iniz. C1, Settore Appartenenza Cap. 7, Sett. 11
• che nel periodo 1.1.2016/31.12.2020, in osservanza dei turni predisposti dal datore di lavoro, aveva lavorato per 7 giorni consecutivi di domenica, senza ricevere alcuna indennità sostituiva prevista dalla contrattazione collettiva e senza ricevere alcun riposo compensativo, per un totale di 107 domeniche
• che in aggiunta alle domeniche specificate, aveva lavorato per 7 giorni (ed oltre) consecutivi, ivi compresa la domenica, senza usufruire del riposo settimanale e, dunque, lavorando nel giorno
• che a fronte di tale gravoso impegno lavorativo, non aveva mai ricevuto alcunché, né in termini retributivi – in violazione dell'art. 24 del CCNL del settore – né in termini risarcitori/indennitari, né, infine, in termini di riposi compensativi che non erano mai stati concessi e, laddove concessi, si era trattato di sporadiche occasioni, a distanza di diversi mesi dalla maturazione del diritto
• che per la qualità e la quantità della prestazione espletata, tenuto conto delle domeniche lavorate e dei giorni di lavoro espletati oltre il 6° e dedicati al riposo, aveva diritto al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 CCNL del settore nonché al risarcimento del danno da usura psico-fisica, nella misura indicata nei conteggi allegati.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
“1) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo 01/01/2016-31/12/2020, ha lavorato, in violazione della normativa contrattuale e giuslavoristica richiamata in ricorso, per tutte le domeniche analiticamente richiamate in narrativa, pari a complessive 107, senza ricevere riposi compensativi nei termini previsti e/o indennità sostitutive e/o ristori di alcun genere;
2) Accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente, per il periodo 01/01/2016-31/12/2020, ha lavorato, in violazione della normativa contrattuale e giuslavoristica richiamata in ricorso, per 7 giorni consecutivi, dal lunedì alla domenica compresa, prestando la sua attività anche nei giorni destinati al riposo settimanale, specificamente riportati in narrativa, pari a complessivi 59 giorni, senza ricevere riposi compensativi nei termini previsti e/o indennità sostitutive e/o ristori di alcun genere;
3) Per l'effetto dell'accertamento di cui ai punti precedenti, condannare il Comune di Caivano, in persona del sindaco p.t., ai sensi e per gli effetti della normativa contrattuale e giuslvaoristica richiamata in ricorso (art. 24 ccnl, art. 36 Cost., art. 2109 c.c., normativa inerente il danno da usura psico-fisica) e/o, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti della normativa che il Giudicante Vorrà individuare, da applicarsi, se del caso, in via analogica, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 21.111,45 (€ 13.637,52 per i giorni di cui al punto 1 + € 7.473,93 per i giorni di cui al punto 2), per i titoli e le causali analiticamente esposte in narrativa sub Capo II del
Diritto, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
4) In subordine, fermi gli accertamenti sopra richiesti, condannare parte avversa al pagamento della somma, maggiore o minore rispetto a quella ora reclamata, che il Giudicante vorrà individuare a mezzo CTU contabile ovvero in via equitativa, secondo il suo prudente apprezzamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo, nei limiti di valore della presente domanda;
…”
Con sentenza numero 941 del 2023 il giudice presso il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda ritenendo che il ricorrente aveva sempre goduto, per tutto il periodo in contestazione, dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 22 del CCNL ed essendo la sua prestazione lavorativa resa “in turno”, nel normale orario di lavoro, sebbene in alcuni giorni coincidente con una giornata festiva (domenica) e oltre il sesto giorno consecutivo di lavoro, non aveva diritto alla duplicazione del beneficio con il riconoscimento dell'emolumento ex art. 24 del CCNL.
Quanto alla domanda risarcitoria, osservava il GL che il danno andava allegato e dimostrato, mentre nel caso di specie si registravano carenze assertive e asseverative del ricorso. La pretesa risarcitoria necessitava di una specifica allegazione fattuale da parte del lavoratore e di una prova che nel caso di specie era mancata.
Con ricorso depositato in data 30.6.2023 proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza di primo grado innanzitutto per aver erroneamente applicato il principio della suddivisione dell'onere della prova. Eccepiva altresì il che il GL, erroneamente, aveva ritenuto che le Parte_1
maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva fossero idonee a remunerare e soddisfare la prestazione lavorativa resa nel sesto giorno consecutivo;
così statuendo, aveva ignorato che, come precisato nel ricorso introduttivo, egli non aveva ricevuto alcun emolumento per la prestazione lavorativa resa oltre il sesto giorno, neanche la remunerazione prevista dall'articolo 24 del CCNL, godendo esclusivamente del pagamento della retribuzione giornaliera;
per tali prestazioni lavorative, pertanto, si chiedeva l'applicazione dell'articolo 24 del CCNL.
Il GL, osservava ancora l'appellante, non aveva tenuto conto delle rivendicazioni concernenti l'anno
2018. Quanto al rigetto della domanda di risarcimento da usura psico fisica, motivato dal GL sulla base della mancata prova del danno allegato, eccepiva l'appellante che tale danno era in re ipsa e non occorreva una prova specifica, essendo il diritto al riposo settimanale riconosciuto dalla
Costituzione.
Si costituiva il Comune di Caivano che reiterava le eccezioni già formulate in primo grado.
In particolare, l'Ente locale evidenziava:
• l'adeguatezza della remunerazione corrisposta, in quanto al ricorrente, come risultava dalle buste-paga, era stato riconosciuto il trattamento retributivo previsto dall'articolo 22 del CCNL, che disciplinava la remunerazione dei lavoratori turnisti, precisando che dalla documentazione prodotta in primo grado risultava provato il pagamento della predetta indennità anche per l'anno
2018 (la liquidazione era avvenuta nell'ottobre del 2021)
• la insussistenza di qualsiasi danno da usura psico-fisica. All'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
A fini di una più ordinata esposizione, appare opportuno riassumere gli orientamenti interpretativi sulla fattispecie in discussione.
Fin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 101/1975, si è ritenuto che l'art. 36, terzo comma della Costituzione, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale.
Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, col termine "riposo settimanale", il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di ragionevolezza".
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente ed in conformità, per il caso che qui ne occupa, al dettato del n. 10 dell'art. 1 della legge 370/1934, la condotta del Comune datore di lavoro che per esigenze di servizio ha organizzato la prestazione dei propri addetti al servizio di polizia municipale in turni che sacrificano il diritto al riposo dopo sei giorni di lavoro, non è illegittima e non ingenera il diritto al risarcimento di un danno in re ipsa.
La contrattazione collettiva è abilitata ad individuare la retribuzione dovuta anche per le predette ipotesi e al giudice del merito è attribuito il compito di accertare se le previsioni pattizie compensino adeguatamente la prestazione lavorativa svolta
Il lavoratore, ovviamente, è legittimato a contestare che il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva sia congruo, indicando le effettive ragioni per le quali la particolare onerosità della prestazione non possa ritenersi compensata.
Qualora, poi, lo stesso lavoratore abbia subito un effettivo danno alla salute id est al bene della integrità psico fisica per effetto delle peculiari modalità con le quali è stata resa la prestazione lavorativa, è tenuto ad allegarlo ed a provarlo secondo i criteri dettati dal Giudice di legittimità a
Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 26972 dell'11.11.2008: “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno- conseguenza che deve essere allegato e provato”.
Deve, dunque, essere indicata la concreta lesione del bene protetto e, cioè, la malattia in senso lato sofferta, ed anche i riflessi che questa spiega sulla vita quotidiana del preteso danneggiato. Venendo all'esame della disciplina contrattuale applicabile nel caso in esame occorre confrontare l'art. 22 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 e l'art. 24 del medesimo contratto.
Art. 22 Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3…..
4….
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
✓ turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del
10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
✓ turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
✓ turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). …
✓ ……
Art.24 Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. …
Osserva la Corte come le due norme, l'art. 22 e l'art. 24 hanno un ambito di applicazione diverso:
l'art. 22 disciplina la retribuzione ordinaria per i lavoratori turnisti e mira a compensare il maggior aggravio derivante da un lavoro ordinariamente organizzato in turni;
l'art. 24, invece, compensa il disagio derivante dal dover lavorare, in circostanze eccezionali, nel giorno destinato al riposo settimanale.
Dalle allegazioni delle parti e dall'esame della documentazione si ricava che è un Parte_1
turnista, ossia svolge la propria prestazione lavorativa secondo turni settimanali.
L'appellante rivendica il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24, comma 1, c.c.n.l.
14.9.2000 regioni e autonomie locali, di cui chiede l'applicazione, anche in via analogica, per l'attività prestata nelle giornate di lavoro successive al sesto giorno di lavoro consecutivo, in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni indicati ai sensi dell'art. 22 dello stesso contratto.
La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale è stata esaminata e decisa più volte dalla Corte di
Cassazione che ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali - mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
La Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22. L'ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce dell'art. 24, comma 4, il quale, nel prevedere la possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione, presuppone pur sempre che si versi nell'ipotesi regolata dal comma 1, e cioè che il lavoratore abbia lavorato in giorno destinato al riposo settimanale. (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 7726 del 02/04/2014 - Sez. L, Sentenza n. 8458 del 09/04/2010 – Ordinanza n. 21412 del 2019)
Nel caso in esame con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto che per 166 giorni (107 domeniche più altri 59 giorni) aveva lavorato oltre il 6 giorno consecutivo, ciò nonostante, aveva ricevuto solo il trattamento economico ordinario, che è risultato essere quello previsto dall'art. 22 del CCNL di settore. Il Comune di Caivano con la sua memoria ha confermato che, come si evince dalle stesse buste paga depositate in atti, l'Ente ha erogato in favore del ricorrente l'indennità di turno di cui all'art. 22 del CCNL del 14.09.2000, per tutti i giorni in cui ha espletato la propria prestazione lavorativa. Il Comune ha provato che l'indennità ex art. 22 relativa all'anno 2018 è stata pagata ad ottobre del 2021 (come risulta dalla determina di liquidazione depositata con le note autorizzate per l'udienza del 21.09.2022).
, invece, non ha né allegato, né, ovviamente, dimostrato che le 166 giornate in cui, Parte_1 nell'arco di tempo considerato (dal 1.1.2016 al 31.12.2020) pari a 5 anni, aveva lavorato oltre il sesto giorno consecutivo, fossero giornate di riposo settimanale a lui riconosciute in base ai turni, né che l'attività lavorativa prestata nelle giornate indicate fosse prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
, come innanzi precisato è un lavoratore turnista, che opera in un settore peculiare, Parte_1
essendo un vigile urbano, in cui la qualità del lavoro e le esigenze tutelate, sono tali da giustificare, in presenza di situazioni di necessità, un regime eccezionale rispetto alla periodicità del riposo calibrato sul rapporto di un giorno di riposo su sei di lavoro.
Pertanto, è possibile, così come precisato dalla Corte Costituzionale, che l'articolazione dei turni di lavoro nell'arco di tempo esaminato, abbia previsto, per far fronte a particolari esigenze del servizio, che lavorasse alcune domeniche anche oltre il sesto giorno consecutivo, o, in generale, Parte_1
che lavorasse il settimo giorno dopo sei giorni di lavoro, pianificando, in tali occasioni, con una diversa cadenza il riposo settimanale.
Come precisato dalle sentenze della Cassazione, non basta a far scattare il diritto ad ottenere il trattamento di cui all'art. 24, da sommare a quello già ricevuto ex art. 22 del CCNL di settore, la circostanza di aver lavorato il settimo giorno consecutivo, in contrasto con l'ordinario rapporto: un giorno di riposo dopo sei di lavoro. Occorre, invece, dimostrare che tali giornate lavorate fossero, secondo i turni di servizio, destinate al riposo settimanale a cui il lavoratore aveva dovuto rinunciare o che l'attività lavorativa espletata in tali giornate lavorate fosse in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Per quel che attiene, poi, alla dedotta lesione della integrità psicofisica, va esclusa, nel caso in esame, la allegazione e la prova del danno conseguenza e le considerazioni di cui sopra appaiono ancor più rilevanti considerato che la condotta osservata dal datore non è, di per sé, contraria ad alcuna disposizione di legge o di contratto. In altri termini, laddove le concrete modalità di attuazione del turno prolungato per sette giorni avessero comportato un danno biologico, il ricorrente avrebbero dovuto chiedere di provarlo o a mezzo di una consulenza tecnica o con altra prova – testimoniale o documentale -che non risulta affatto articolata. Nel caso in esame nulla ha provato o chiesto di provare il ricorrente al fine di dimostrare che da una condotta lecita, quale quella descritta, e remunerata adeguatamente nel rispetto della disciplina collettiva, ne era comunque derivato una lesione della integrità psicofisica, per cui nulla aveva l'onere di eccepire il Comune convenuto.
La complessità della disciplina giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Napoli 29.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa