Sentenza breve 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 07/03/2023, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00437/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2023, proposto da
Federfarma Puglia – Unione Regionale delle Associazioni dei Titolari di Farmacia di Puglia, Federfarma Bari – Associazione dei Titolari di Farmacia, Federfarma Barletta Andria Trani – Associazione Sindacale Titolari di Farmacia, Federfarma Brindisi – Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia, Federfarma Foggia – Associazione Provinciale Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia, Federfarma Lecce – Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Lecce, Federfarma Taranto – Associazione Sindacale dei Farmacisti Titolari di Farmacia della Provincia di Taranto, Farmacia Marsella del Dr. Fabio Marsella e C. S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli Avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Giuditta Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, Azienda Sanitaria Locale Taranto, non costituiti in giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Pierandrea Piccinni e Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera della Giunta della Regione Puglia 14 novembre 2022, n. 1575, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 21 novembre 2022, avente per oggetto “D.G.R. 681 del 12/04/2011 RECANTE «MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI INCLUSI NEL PHT» – PARZIALE RETTIFICA”, con la quale ha stabilito “di modificare, per la ragioni riportate in narrativa, la D.G.R. 681/2011, inserendo nel deliberato, dopo il punto b), il punto b-1) «il valore soglia di cui al punto b) si applica esclusivamente ai farmaci A-PHT brand e non ai relativi generici/comarketing»” , nonché tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione di efficacia del provvedimento impugnato proposta in via incidentale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e delle Aziende Sanitarie Locali Bari e Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno del giorno 7 febbraio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti l’Avvocato Piermassimo Chirulli, per la ricorrente, l’Avvocato Mariangela Rosato, per la Regione Puglia, e l’Avvocato Libera Valla, per l’Azienda sanitaria;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
che è stata data altresì comunicazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione del ricorso in rito, con declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito;
Rilevato:
che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente impugna la delibera di Giunta regionale del 14.11.2022, avente ad oggetto: “D.G.R. 681 del 12.4.2011 Recante modalità di distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT- parziale modifica”, con la quale si è stabilito di modificare la richiamata delibera del 2011, inserendo nel deliberato, dopo il punto b), il punto b-1): “Il valore di cui al punto b) si applica esclusivamente ai farmaci A-PHT brand e non ai relativi generici/comarketing" ;
che, per voler meglio specificare, con la delibera gravata è stato in parte modificato il criterio di applicazione del cut-off (prezzo soglia) previsto per l’inserimento nel canale distributivo della distribuzione per conto (DPC) regionale dei farmaci classificati dall’AIFA in fascia A-PHT;
Ritenuto di poter prescindere dalla preliminare eccezione in rito di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, mossa dalle controparti, attesa la sua infondatezza, per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato:
che l’istituzione dell’elenco dei farmaci classificati dall’AIFA in fascia A-PHT è riconducibile alla determinazione del 24.10.2004 dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
che “il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione…” ;
che risulta, perciò, evidente che viene esplicitamente demandata alle Regioni la scelta, in termini sia di entità sia di modalità, della tipologia distribuzione diretta (DD o DPC) da adottarsi per la categoria dei medicinali inclusi nel PH-T;
che, differentemente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali scelte non sono subordinate a negoziazione con le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie;
che la Distribuzione per Conto (DPC) rappresenta una modalità alternativa alla distribuzione diretta (DD), mediante la quale l’acquisto dei farmaci viene effettuato per via diretta tramite una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (nel caso della Regione Puglia, la ASL Bari è stata individuata quale azienda capofila per la gestione centralizzata degli acquisti di farmaci PHT per la DPC regionale), mentre la distribuzione agli assistiti viene espletata tramite la rete delle farmacie convenzionate, alle quali viene riconosciuto il pagamento di una quota remunerativa (c.d. fee ) per il servizio reso, definita nell’ambito di specifico accordo tra le parti;
che, con la delibera di Giunta regionale n. 681 del 2011, oggetto di modifica in parte qua ad opera della delibera giuntale n. 1575 del 2022, la Regione Puglia ha stabilito un importo pari a 27 euro, IVA esclusa, quale livello soglia ( cut-off ) sul prezzo al pubblico dei farmaci classificati in fascia A-PHT, al di sotto del quale, non risultando conveniente per il Servizio sanitario regionale attuare la modalità distributiva DPC, si è stabilito di erogare tali medicinali nel canale distributivo convenzionale ex d.P.R. n. 371 del 1998;
che l’individuazione del suddetto valore soglia ( cut-off ) della DPC, stabilito con la richiamata delibera n. 681 del 2011, secondo quanto previsto dalla menzionata normativa statale, non è stato oggetto di negoziazione tra Regione Puglia e Associazioni sindacali di categoria delle Farmacie convenzionate (Federfarma);
che, venendo alla decisione in questa sede censurata, si osserva che, rispetto alla situazione fotografata nel 2011, per diversi farmaci che prima erano tutelati dal brevetto, per effetto delle scadenze brevettali, si è registrata una forte riduzione dei prezzi all’esito di gare espletate, ma, ove fossero stati ancora venduti con il canale ordinario di vendita, lasciando tutto come stabilito nella delibera n. 681 del 2011, sarebbero stati venduti ad un prezzo ben più alto, con conseguente vanificazione di ogni vantaggio conseguito mediante le gare e quindi con grave nocumento per le casse della Regione Puglia e dei contribuenti;
che legittimo è il modus operandi della Regione, che, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è dotata e in conformità alle previsioni normative in materia, ha adottato la delibera di Giunta impugnata con il ricorso in esame;
che deve altresì richiamarsi in parte l’allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 610 del 2021, recante l’accordo con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la distribuzione per conto dei farmaci PHT;
che, in particolare, l’art. 8, pur prevedendo, al comma 2, la durata di 36 mesi dell’accordo medesimo a far data dall’1.4.2021, al successivo comma 3, stabilisce: “In caso di emanazione di leggi o regolamenti nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali... che incidano sul contenuto del presente accordo, esso potrà essere modificato ed integrato previa intesa tra le parti” ;
che, pertanto, è proprio una norma dell’accordo che la parte ricorrente assume violato a stabilire la possibilità di sua modifica, prima della sua scadenza, a valle dell’adozione di un provvedimento amministrativo, che sullo stesso abbia ricadute;
che è chiaro che l’accordo non è invece richiesto al momento in cui deve decidersi la modalità di distribuzione di tale tipologia di farmaco, ma interviene solo in un momento successivo - una volta che la Regione si sia espressa con un provvedimento al riguardo -, per definire i rapporti tra la Regione e le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private;
che, a conferma di quanto sinora evidenziato, deve rilevarsi che l’art 2, comma 1, dell’accordo de quo fa rinvio all’attuale – rectius vigente – regime, quanto alla distribuzione in via esclusiva da parte delle farmacie convenzionate territoriali, con la conseguenza che esso dovrà essere rimodulato, in caso di modifica del regime stesso, come si è registrato nella specie;
Ritenuto:
che in conclusione il ricorso sia infondato e, pertanto, da respingere;
che, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo respinge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO