Decreto cautelare 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 18 luglio 2023
Sentenza 26 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 18/07/2023, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 09268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9268 del 2023, proposto dalla Pe Arzata De Mano S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Ciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
A) della Determinazione Dirigenziale, notificata il 21.06.2023, emessa da Roma Capitale – Municipio Roma III U.O. Amministrativa E.Q. Attività produttive, Gestione Entrate di competenza del SUAP – Ufficio SUAP, prot. n. CD/86368/2023 con la quale è stata negata la “concessione istanza di rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione suolo pubblico – emergenza COVID 19, di complessivi 21 mq strumentale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via Val D'Ossola, 126, a nome della Società Pe Arzata De Mano S.r.l.s.” (doc. 1), e invitata la Società a rimuovere, entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento, l'Occupazione di Suolo Pubblico, nonché dichiarata inefficace la comunicazione di mantenimento dell'OSP prot. n. CD/108802/2022;
nonché di tutti gli atti a questi presupposti connessi e consequenziali ed in particolare della nota VD/44162 del 7 luglio 2021 del Comando del III Gruppo di P.L.R.C. (citato nel provvedimento impugnato ma non in possesso della Società ricorrente in quanto non trasmesso), e, per quanto di ragione, della circolare Dip. Mobilità e Trasporti di Roma Capitale prot. QG/25387 del 6.8.2020 e prot. QG 20210010630 del 17.03.2021 e dell'art. 7 della DAC n. 81 del 06.07.2020 e dell'art. 38 – “Normativa Transitoria Covid 19 della DAC n. 21/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, pur se all’esito di una valutazione tipica della corrente fase del giudizio, che il ricorso presenta profili di fondatezza i quali giustificano l’applicazione della chiesta misura cautelare, non essendo sufficiente, a motivare il diniego di occupazione di suolo pubblico permanente, un generico riferimento al posizionamento su carreggiata, specie in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di ampliamento dell’osp (del 12 maggio 2021) all’adozione del diniego qui impugnato (del 21 giugno 2023), atteso altresì il mutamento dello stato dei luoghi medio tempore intervenuto.
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’intimata Amministrazione diversamente motivati;
Ritenuto di dover fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Seconda Ter ) accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti diversamente motivati.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 23 aprile 2024.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO