Articolo 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1110
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 luglio 1927
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Versione
7 gennaio 1931
Art. 4. ((La concessione delle funivie non potra' avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potra' coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tramvia extraurbana alla quale la funivia e' collegata))

Per il primo decennio di esercizio potra' essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
Entrata in vigore il 7 gennaio 1931