Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/1989, n. 1069
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Sentenza 27 febbraio 1989

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Il diritto dell'assicurato iscritto al fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri di ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della maggiore retribuzione corrispondente al superiore inquadramento che gli sarebbe spettato è soggetto al termine di decadenza di cui al quinto comma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1961 n. 830 (norma tuttora vigente perché non incompatibile con le norme della legge n. 889 del 1971 e non compresa fra le Disposizioni esplicitamente abrogate dall'art. 43 di quest'ultima legge), il quale (non inciso dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973) decorre dal momento della liquidazione della pensione e non dalla data successiva in cui detto superiore inquadramento gli sia stato riconosciuto con sentenza definitiva (salvo il previo computo del termine di 180 giorni per l'iter amministrativo). ( V 170/85, mass n 438380; ( V 2954/84, mass n 435000).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/1989, n. 1069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1069
    Data del deposito : 27 febbraio 1989

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