Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
Il titolare dell'esercizio pubblico nel quale siano installati apparecchi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo risponde dei reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 del R.D. n. 773 del 1931 anche se gli apparecchi sono stati ricevuti in noleggio da terzi, atteso che su questi grava l'onere di accertare la rispondenza degli apparecchi alle disposizioni di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 15301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15301 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/03/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 871
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 31890/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento in data 5/05/06;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dr. GRASSI;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. DI POPOLO A., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, nel punto della irrogata sanzione amministrativa ed il rigetto del ricorso, nel resto;
Ascoltato l'Avv. SCODANIBBIO P., difensore di fiducia della ricorrente.
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Trento - sez. dist. di Borgo Valsugana - datata 20/04/05, IA AL veniva condannata, in esito a giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestatale e con la diminuente del rito, alla pena principale di 15 giorni d'arresto ed Euro 300,00 di ammenda, nonché a quella accessoria prevista dalla legge, con confisca e distruzione dello apparecchio in sequestro, quale colpevole dei reati, commessi in concorso formale fra loro, di cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.) e art. 718 c.p., art. 719 c.p., n. 2, dei quali era chiamata a rispondere per avere, quale titolare del "Bar Roma" corrente in Ospedaletto, installato in esso e messo a disposizione degli avventori un apparecchio elettromeccanico, privo di schermo ed idoneo al gioco d'azzardo, corrispondendo al giocatore, in caso di vincita, premi in denaro, come accertato il 13/05/04.
Con la stessa sentenza l'imputata veniva assolta dai detti reati, con riferimento ad altri due apparecchi da gioco, per insussistenza dei fatti.
Affermava, il Giudice di primo grado:
- che i verbalizzanti della G. di F. avevano accertato e riferito che l'apparecchiatura meccanica denominata "Giro dell'Oca" si avviava con monete da Euro 0,50 e faceva uscire una pallina numerata la quale sviluppava uno schema da gioco che consentiva la totalizzazione di punti per i quali, se si superava una certa soglia, era possibile vincere un telefono cellulare;
- che il funzionamento di detta macchina era affidato esclusivamente al caso, non essendo rilevante l'abilità del giocatore e, consentendo il conseguimento di premi di valore largamente superiore a quello consentito, pari a venti volte la posta in gioco, concretava il fine di lucro.
Contro tale decisione l'imputata proponeva impugnazione per dedurre e chiedere.
- la nullità di essa, per mancanza di correlazione con l'accusa, in quanto, accusata di avere tenuto nel proprio locale e messo a disposizione dei clienti una macchina da gioco per la quale, in caso di vincita, avrebbe distribuito premi in denaro, era stata condannata per avere tenuto detta macchina che avrebbe consentito la vincita di un telefono cellulare, fatto diverso;
- l'assoluzione dai reati per i quali era stata condannata, non essendovi prova della esistenza del fine di lucro, sia perché non era stato accertato il valore dei telefoni cellulari, sia perché essi non venivano regalati ai vincitori, ma dati solo in comodato gratuito triennale, come provato attraverso la produzione di copie di autocertificazioni in tal senso;
- in via progressivamente subordinata, la qualificazione del fatto come colposo il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, la riduzione della pena infintale ed il beneficio di cui all'art. 175 c.p.. La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 5/05/06, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, assolveva la AL dalla contravvenzione di cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, applicandole la sanzione amministrativa di Euro 6.000,00 e determinava la pena, per il reato residuo, in 2 mesi d'arresto ed Euro 200,00 d'ammenda, affermando e ritenendo:
a) che nella decisione di primo grado non era ravvisabile il denunciato vizio di mancanza di correlazione con l'accusa perché il fatto che la macchina da gioco "Giro dell'Oca" consentisse la vincita di un telefono cellulare e non di un premio in denaro, come indicato in imputazione, non aveva menomato il diritto di difesa dell'imputata in quanto alla stessa nel corso del giudizio il fatto ritenuto in sentenza era stato contestato nel merito, sicché da esso era stata posta in condizioni di difendersi;
b) che la responsabilità penale della AL, in ordine al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., era stata correttamente affermata ed andava ribadita, in quanto l'apparecchiatura meccanica in questione era priva di schermo, il suo funzionamento era affidato esclusivamente al caso, donde la relativa natura aleatoria e consentiva vincite di valore superiore a quello di venti volte la posta in gioco, vale a dire vincite di valore superiore ad Euro 10,00, visto che qualsiasi telefono cellulare, anche se usato, vale di più, noi che era ravvisabile il fine di lucro;
c) che la tesi secondo cui i cellulari vinti sarebbero stati non regalati, ma concessi in comodato triennale, andava disattesa perché priva di sicuri riscontri documentali, in quanto a sostegno di essa erano stati solo prodotti moduli a stampa in bianco e non le dichiarazioni dei vincitori;
d) che, quindi, era sussistente la violazione dell'art. 110, comma 7, citato, in virtù del quale gli apparecchi da gioco consentiti potevano erogare soltanto premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili o scambiabili con premi di specie diversa;
e) che dalla contravvenzione di cui all'art. 110, citato, l'imputata doveva essere però assolta, essendo stato -nelle more- il fatto depenalizzato L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 543, ed alla stessa doveva conseguentemente essere irrogata la relativa sanzione pecuniaria, che appariva opportuno quantificare nella misura di Euro 6.000,00, stante la gravità del fatto costituito dall'avere messo a disposizione degli avventori del bar uno strumento di forte attrazione, con deleteri effetti economici per coloro che lo usavano;
f) che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., già riconosciute come equivalenti, non potevano essere dichiarate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 719 c.p., n. 2, non essendo stati addotti al riguardo elementi suscettibili di favorevole valutazione;
g) che non era opportuno concedere l'invocato beneficio di cui all'art. 175 c.p., visto che della sentenza di condanna deVe darsi pubblicità con la prevista pubblicazione di essa.
Avverso la sentenza di secondo grado la AL ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
1. la nullità delle decisioni di primo e di secondo grado per mancanza di loro correlazione con l'accusa, in quanto, imputata di avere tenuto nel proprio locale e messo a disposizione dei clienti una macchina da gioco per la quale, in caso di vincita, avrebbe distribuito premi in denaro, era stata condannata per avere tenuto detta macchina che avrebbe consentito la vincita di telefoni cellulari, fatto diverso;
2. l'insussistenza del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., non essendo stato provato -al di la di ogni ragionevole dubbio - il fine di lucro, solo presunto senza accertare che il cellulare che il giocatore avrebbe potuto vincere gli sarebbe stato dato in comodato gratuito per soli tre anni e che si trattava di telefoni usati, di scarsissimo valore commerciale;
3. la mancanza dell'elemento psicologico del detto reato, avendo installato nel proprio bar apparecchi da gioco concessi in noleggio dalla "S.n.c. Tre D", certificati di conformità alla normativa vigente, sicché aveva agito in assoluta buona fede;
4. l'illogicità di motivazione ravvisabile nel fatto che per l'installazione di altre due apparecchiature da gioco, aventi caratteristiche similari a quella denominata "Ciro dell 'Oca", e' stata assolta;
5. l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione, depenalizzata, prevista dell'art. 110, comma 9, citato, in quanto a mente L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, presupposto non ricorrente nel caso in specie;
6. l'insufficienza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra le circostanze di reato, attesa la sua incensuratezza ed il fatto che per la installazione degli altri due apparecchi da gioco è stata assolta;
7. l'illegittimità del diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p., non concessole con motivazione giuridicamente errata, fondata sul fatto che alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della relativa decisione, circostanza non rientrante fra i parametri indicati nella norma di legge testè richiamata. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle censure mosse alla decisione impugnata è infondata. Invero, per aversi mutamento del fatto - ai sensi dell'art. 522 c.p.p., comma 2 - occorre una trasformazione radicale, cioè nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Da ciò consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza non si esaurisce nel pedissequo, mero confronto letterale fra l'una e l'altra in quanto, versandosi in materia di garanzia dei diritti di difesa, la violazione deve ritenersi non sussistente quando il fatto di reato sia rimasto sostanzialmente immutato o quando l'imputato attraverso l'"iter" del processo sia stato comunque messo in grado di difendersi in ordine all'oggetto della violazione della quale viene dichiarato penalmente colpevole (v. conf. Cass. Sez. Un. Pen.19/06/96, Di Francesco;
sez. 3 pen., 27/10/98, Marchetti e 28/10/03,
Hajjaji).
Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno evidenziato come il fatto che, in caso di vincita, al giocatore venisse corrisposto il premio costituito da un telefono cellulare, fosse stato posto a conoscenza dell'imputata e del di lei difensore, sicché in ordine ad esso la difesa aveva potuto essere esercitata senza limitazione alcuna.
Il fine di lucro è stato ritenuto esistente con motivazione adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito affermato che qualsiasi telefono cellulare, anche se usato, ha per nozione di comune esperienza- un valore superiore a quello di Euro 10,00 (venti volte il costo della partita accertato in Euro 0,50) e che la tesi secondo cui esso sarebbe stato dato solo in comodato gratuito triennale era non provata e, comunque, ininfluente, visto che anche l'uso triennale di un telefono cellulare avrebbe avuto un costo e valore superiori a quelli previsti dalla legge.
La circostanza che l'apparecchio da gioco denominato "Giro dell'Oca" fosse stato dato alla ricorrente in noleggio dalla "S.n.c. Tre D" è assolutamente irrilevante in quanto l'esercente di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di accertare la corrispondenza alle norme di legge degli apparecchi da gioco che pone a disposizione dei clienti, sicché l'elemento psicologico - che nei reati contravvenzionali può essere integrato anche dalla mera colpa - è stato legittimamente ritenuto provato.
La responsabilità penale dell'imputata, in ordine alla contravvenzione della quale è stata dichiarata colpevole, appare affermata con motivazione adeguata e logica, sulla scorta dei rilevamenti effettuati dai verbalizzanti.
Anche la tesi difensiva secondo cui, in caso di vincita, i telefoni cellulari sarebbero stati, non regalati, ma concessi solo in comodato gratuito triennale è stata disattesa con motivazione incensurabile fondata sul rilievo che essa non era stata documentalmente provata e, comunque, sarebbe stata irrilevante perché pure l'uso triennale di un cellulare avrebbe avuto un costo ed un valore certamente superiori a quelli consentiti dalla legge come premio.
Nessuna illogicità di motivazione è ravvisabile per l'assoluzione dell'imputata dal reato di installazione nel proprio bar di altri due apparati da gioco, essendo la decisione fondata sul mancato accertamento, in ordine ad essi, dei requisiti per la configurabilità del gioco d'azzardo.
Il giudizio di comparazione fra le circostanze di reato è sonetto da motivazione adeguata e giuridicamente corretta e la censura mossa, sul punto, dalla ricorrente va considerata non ammissibile, concretandosi nella pretesa di nuova valutazione, in fatto, di elementi acquisiti al processo.
L'irrogazione della sanzione amministrativa è illegittima in quanto il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, è stato erroneamente considerato, nel Caso in esame, depenalizzato. Infatti, L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, ha espressamente previsto che per le violazioni commesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge "si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse", sicché nella fattispecie in esame la contravvenzione in questione, accertata il 13/05/04, non avrebbe dovuto essere considerata come non costituente più reato e per essa la sanzione amministrativa è stata irrogata illegittimamente.
Questa Corte ha già ritenuto la legittimità dell'ultrattività della norma incriminatrice in questione (v. per tutte Cass. sez. 3 pen., 12/04/06, Picerno, alla cui motivazione si rinvia). Ne deriva che la decisione impugnata deve, sul punto, essere annullata senza rinvio.
Meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo d'impugnazione in quanto la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinata, dall'art.175 c.p., unicamente alla valutazione positiva degli elementi elencati nell'art. 133 c.p, restando precluso ogni altro criterio di giudizio.
Fra i detti elementi non è annoverata, ne' annoverabile, la circostanza che alla condanna inflitta segue la pena accessoria della pubblicazione della relativa sentenza.
Pertanto su tale punto la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio, che non incide sul passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, all'attribuibililà di esso all'imputata ed alla condanna della stessa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento il 5/05/06 nei confronti di IA AL, senza rinvio nel punto deirirrogazione alla stessa della sanzione amministrativa di Euro 6.000,00, che elimina e, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, nel punto relativo al diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p.;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007