Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio, tra i reati rimessi alla sua cognizione, la continuazione, se questa non ha formato oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 49436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49436 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/10/2013
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere - N. 2175
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 007999/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;
e dall'Avvocato Luigi Tartaglino - quale difensore di:
RU AN (n. il 29/02/1984);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, 2^ Sezione penale, in data 23/10/2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi gli Avvocati TARTAGLINO Luigi e CIANFERONI Luca - difensori di RU AN -i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del ricorso dell'imputato. OSSERVA
Con sentenza del 07/10/2011, il Tribunale di Lucca dichiarò RU AN responsabile dei reati di ricettazione (capo A) e reingresso illecito, dopo l'espulsione, nel territorio dello Stato (capo D) e - applicata la contestata recidiva - lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il reato di cui al capo A e alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui al capo D.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose appello. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 23/10/2012, ritenuta la continuazione, ex art. 81 c.p., fra i due reati ridusse la pena in quella di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze eccependo la violazione dell'art. 597 c.p.p., perché con l'impugnazione non era stata sollevata alcuna doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione, ne' tale istituto rientra tra quelli per i quali il giudice di appello può operare di ufficio.
Rileva, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del medesimo disegno criminoso;
in particolare evidenzia che dagli atti al più emerge che l'imputato ha fatto rientro in Italia avendo solo una generica volontà di delinquere e che non vi è alcuna prova che egli abbia programmato concretamente i vari reati da compiere.
Deduce, infine, difetto di motivazione in relazione alla riduzione della pena inflitta a fronte del valore della macchina ricettata e dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato (decine di furti in appartamento).
Il P.G. ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento della sentenza in parte qua.
Ricorre per cassazione l'Avvocato Tartaglino Luigi, quale difensore di RU AN, che deduce la mancanza di motivazione in ordine alla violazione del diritto di difesa eccepito con l'atto di appello. Rileva, in particolare, che egli non sapeva di aver un difensore di ufficio nominatogli allorché era stato dichiarato latitante per il processo odierno e credeva che sarebbe stato assistito dal difensore di ufficio nominatogli per altro procedimento per il quale era stato arrestato il 09.09.2011. Inoltre, evidenzia che il secondo avvocato di ufficio, Avvocato Canaparo, non è stato mai avvisato del procedimento odierno che si svolgeva avanti al Tribunale di Lucca. Deduce, infine, l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. è fondato e va pertanto accolto. Infatti, la decisione del Tribunale di non riconoscere la continuazione non è stata oggetto di impugnazione. Quindi tale questione non è stata devoluta alla Corte di appello la quale non poteva di ufficio affermarne la sussistenza (tra l'altro con motivazione veramente apodittica e che contrasta anche con quanto più volte affermato da questa Corte sul punto;
si veda ad esempio Sez. 1^, Sentenza n. 12905 del 17/03/2010 Cc. - dep. 07/04/2010 - Rv. 246838; Sez. 1^, Sentenza n. 13611 del 22/03/2011 Cc. - dep. 05/04/2011 - Rv. 249931; Sez. 2^, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 Ud. - dep. 12/11/2010 - Rv. 248862;
Sez. 1^, Sentenza n. 11564 del 13/11/2012 Cc. - dep. 12/03/2013 - Rv. 255156. Questione questa della quale, comunque, non ci si deve occupare perché la mancanza di motivazione è assorbita dal fatto che la Corte non poteva decidere di ufficio). In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato (Sez. 4^, Sentenza n. 33403 del 14/07/2008 Ud. - dep. 12/08/2008 - Rv. 240902). Nella motivazione della sentenza di cui si è sopra riportata la massima si legge che il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597 c.p.p., comma 5, di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p., ed una o più circostanze attenuanti, è assolutamente eccezionale, in quanto dettato in deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello, stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 1, con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti (si veda sul punto anche Sez. 5^, Sentenza n. 2039 del 17/01/1997 Ud. - dep. 05/03/1997 - Rv. 208671 ove si conferma che il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 5, è limitato a casi tassativi).
Anche la doglianza del Procuratore Generale relativa alla carente motivazione in ordine alla riduzione della pena è fondata. Infatti, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado individuando quale pena base la pena minima prevista per il reato di ricettazione senza indicare - a fronte del valore del bene ricettato e dei numerosi precedenti penali dell'imputato - di quali elementi di cui all'art. 133 c.p., abbia tenuto conto. Deve essere, infine, accolta anche la doglianza dell'imputato in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Infatti, con l'appello era stata proposta impugnazione sul punto (si vedano pagine 8 e 9 dell'appello), ma la Corte territoriale non ne ha tenuto conto ed, infatti, non ha fornito alcuna risposta sulla richiesta di riconoscere tali attenuanti.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio limitatamente ai punti sopra specificati.
Il resto del ricorso dell'imputato è infondato e va, quindi, rigettato. Invero la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha spiegato per quali ragioni non sussiste alcuna nullità. Infatti alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata si ricostruisce la vicenda e si evidenzia che nel caso di specie il secondo difensore di ufficio è stato nominato all'imputato al momento del suo arresto avvenuto poco prima dell'ultima udienza del presente procedimento e che nelle precedenti udienze era stato sempre presente l'Avvocato di ufficio nominato allorché il ricorrente fu dichiarato latitante.
Inoltre l'imputato è stato avvisato della celebrazione dell'ultima udienza (del 07.10.2011) ma non solo ha rinunciato a comparire alla predetta udienza ma non ha comunicato nulla ne' al Tribunale in ordine al nuovo difensore di ufficio ne' ha avvertito il predetto dell'udienza del 07.10.2011 ne' ha nominato un difensore di fiducia. La Corte ha, poi, correttamente richiamato un condiviso principio di questa Suprema Corte secondo il quale il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., anche in caso di totale disimpegno o disinteresse (e non è questo il caso per quanto sopra detto), non può essere revocato implicitamente, con una successiva nomina di ufficio, essendo invece necessario un formale provvedimento di sostituzione (Sez. 5^, Sentenza n. 165 del 08/11/2005 Ud. - dep. 05/01/2006 - Rv. 233117). Di tutto quanto sopra esposto il ricorrente non ha tenuto conto e si è limitato a reiterare le doglianze proposte con l'appello e ben affrontate dal giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, quanto alla ritenuta sussistenza della continuazione, nonché alla determinazione della pena e, in accoglimento del ricorso dell'imputato, limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sui detti punti. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013