Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del funzionario doganale che si appropria di merci prelevate da "containers" per l'effettuazione di controlli a campione, in quanto ha di esse la disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2016, n. 20972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20972 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
20 9 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 04/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 132/2016 GIOVANNI CONTI -Presidente - REGISTRO GENERALE N.35174/2015 IZ GIANESINI Rel. Consigliere - GIORGIO FIDELBO - ERSILIA CALVANESE LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GH TT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/12/2014 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO FIDELBO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle sole pene accessorie e il rigetto nel resto;
uditi gli avvocati Giovanni Aricò e Paolo Costa, per RI e GU, nonché gli SeoDNIK avvocati Nicola Sconditi, per MU, e Paolo Scovazzi, per GH, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 14/06/2011 nell'ambito di un complesso procedimento per numerosi episodi di peculato, di corruzione e di reati ad essa connessi, contestati a funzionari doganali e spedizionieri privati che avrebbero agito in concorso per ottenere utilità economiche di vario genere, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati di corruzione, ha assolto alcuni imputati e ha confermato la responsabilità, tra gli altri, di RI EC, IO RI, AR AR, DA GU, MA GH, AU IA e MA MU per una parte degli episodi di peculato contestati. I fatti oggetto del procedimento si sono verificati nel porto commerciale di Genova Voltri ed hanno riguardato le attività di alcuni funzionari doganali che, in accordo con alcuni spedizionieri privati, si sarebbero impossessati di merci, peraltro di valore modesto, contenute all'interno dei containers sui quali effettuavano controlli a campione, impossessandosi delle merci.
2. RI EC. In secondo grado i giudici, a seguito della constatazione dell'avvenuta prescrizione di alcuni reati, hanno ridotto ad anni 4 e mesi 9 di reclusione la pena nei confronti di EC, funzionario doganale, ritenuto responsabile di 36 episodi di peculato.
2.1. Il ricorso proposto dai difensori di fiducia dell'imputato consta di tre motivi. Con il primo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si sostiene che la Corte d'appello non abbia tenuto conto di quanto rilevato dalla difesa circa il difetto del presupposto della disponibilità del bene in capo al pubblico ufficiale, che avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza del peculato. Innanzitutto, secondo la tesi della difesa 2 да deve riconoscersi che il funzionario doganale ha la disponibilità del container, ma non del suo contenuto;
inoltre, nel corso delle verifiche del container "a piazzale" il funzionario procede sempre alla presenza dello spedizioniere, che rappresenta proprietario delle merci, e tale presenza esclude, in capo al funzionario, la configurabilità di un rapporto giuridico di custodia delle merci contenute nel container;
ne consegue che non può essergli riconosciuta alcuna disponibilità della merce dichiarata, né materiale né giuridica, non potendo comportarsi uti dominus dal momento che è affiancato dal proprietario, rappresentato nella specie dallo spedizioniere. Sotto un diverso ma connesso profilo si rileva che, in base alla normativa e alle circolari in materia, il controllo può essere effettuato attraverso il prelievo : di campioni della merce contenuta nel container, da eseguirsi anche negli uffici della dogana, all'esito del quale il campione è restituito al dichiarante se lo richiede e, in tal caso, a sue spese, altrimenti può essere distrutto: ne ་ consegue, secondo la difesa, che in mancanza della richiesta di restituzione da parte dello spedizioniere, il campione deve essere considerato come merce abbandonata in relazione alla quale non è configurabile da parte del funzionario doganale la interversio possessionis, condotta rilevante ai fini della configurabilità del peculato. Peraltro, rispetto ai rilievi che precedono, viene desunta l'ulteriore conseguenza della inoffensività della condotta dell'appropriarsi di una cosa abbandonata rispetto al reato di peculato, che tutela l'interesse della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere confermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di intercettazioni e di videoriprese non attinenti agli episodi contestati e comunque non sufficienti a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nei reati. Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. Con l'ultimo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. con riferimento all'aumento disposto per la continuazione, in proporzione superiore all'aumento stabilito in primo grado, nonostante l'intervenuta prescrizione di un cospicuo numero di reati. да 3 2.2. Il ricorso è infondato.
2.2.1. Con il primo motivo, le cui argomentazioni sono presenti anche in altri ricorsi, viene riproposta una questione già valutata in sede di appello e ritenuta, correttamente, infondata. La Corte territoriale, dopo avere riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al funzionario doganale presupposto del reato di peculato -, in quanto deputato a svolgere una funzione diretta all'accertamento e alla certificazione della natura delle merci che entrano nel territorio della Unione europea, determinando la liquidazione dei diritti doganali, ha sottolineato che in tale qualità il EC, così come gli altri funzionari, hanno avuto senz'altro la disponibilità delle merci introdotte nel territorio dello Stato mediante la dichiarazione doganale. Infatti, al funzionario delle dogane, durante il procedimento di verifica, spetta ogni decisione in ordine alle merci controllate, deve cioè autorizzarne ogni movimento, decidere se procedere al prelievo dei campioni, procedere alla rimozione dei sigilli, è quindi responsabile dell'intera procedura di verifica, nel corso della quale la merce deve ritenersi nella sua giuridica disponibilità. La circostanza che le merci contenute nei containers siano di proprietà privata non fa venir meno l'ipotesi del reato di cui all'art. 314 cod. pen., che è integrato anche nel caso in cui il pubblico ufficiale si appropri di una cosa mobile altrui di cui abbia la "disponibilità per ragioni del suo ufficio". Nella specie, deve riconoscersi che durante il procedimento amministrativo di verifica la merce è nella piena disponibilità del funzionario addetto al controllo: infatti, il possesso cui si riferisce l'art. 314 cod. pen. deve essere inteso come comprensivo non solo della detenzione materiale della cosa, ma come disponibilità giuridica, che in questo caso l'agente ha attraverso l'esercizio delle sue competenze d'ufficio che gli consentono di conseguire, anche attraverso il sistema dei controlli a campione, quanto poi divenga oggetto di appropriazione. La tesi della difesa secondo cui il funzionario doganale avrebbe solo la disponibilità del container ma non della merce in esso contenuta risulta del tutto improponibile se si considera che la procedura di verifica ha ad oggetto proprio la merce, non certo il container. proprioPeraltro, nella presente fattispecie si tratta di un vero e possesso qualificato dalla ragione di ufficio e di servizio, che consente al A да 4 funzionario pubblico di inserirsi di fatto nella disponibilità della merce altrui oggetto della verifica. In base a questa ricostruzione, la circostanza secondo cui l'attività di verifica e controllo svolta dal funzionario doganale avviene sempre alla presenza dello spedizioniere, non ha alcun rilievo, soprattutto nei casi esaminati in questo procedimento, in cui funzionario e spedizioniere agiscono in concorso. D'altra parte, se attraverso tale rilievo si intende sostenere che il funzionario doganale non ha la custodia delle merci, deve osservarsi che la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. ha un significato più ampio di quello civilistico, essendo sufficiente che il pubblico ufficiale abbia la disponibilità giuridica del bene che forma oggetto di appropriazione, anche se questo sia da altri custodito. Del tutto infondata è anche la tesi difensiva che ritiene insussistente il peculato sul presupposto che si sia trattato di "res nullius". Si assume che la mancata richiesta da parte dello spedizioniere di restituzione dei campioni di merce prelevati dal funzionario doganale determini l'abbandono della merce, che pertanto sarebbe insuscettibile di appropriazione attraverso l'interversione nel possesso. Sul punto la Corte d'appello ha fornito un chiarimento di fatto, evidenziando come nelle ipotesi in questione il funzionario si è appropriato "ab origine" dei beni, spesso in concorso con lo stesso spedizioniere e per un fine personale, negando in sostanza che i beni siano stati abbandonati e sostenendo, invece, l'esistenza di un'attività di sottrazione vera e propria. Né può avere rilievo quanto sostenuto circa il preteso "consenso" dello spedizioniere, che farebbe venir meno il reato, in quanto nei casi esaminati il "consenso" assume i connotati del "concorso" nel reato. Allo stesso modo deve escludersi che nei casi in esame possa parlarsi di una condotta inoffensiva, dal momento che il bene protetto dalla norma incriminatrice è costituito, in primo luogo, dall'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica, essendo del tutto secondario il valore dei beni sottratti. Sicché la mancanza lo scarso valore del bene oggetto di appropriazione non fa venir meno la sussistenza del reato che, come si è detto, tutela la legalità, l'efficienza, la probità ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione. :
2.2.2. Infondato è anche il secondo motivo. он 5 L'affermazione della responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base di una serie univoca di elementi probatori. Innanzitutto, vi sono le videoriprese eseguite nel suo ufficio a partire dal 3 giugno 2004. La sentenza impugnata a pag. 48 e seg. ha riportato in termini efficaci il contenuto delle immagini registrate: si tratta di una descrizione dettagliata che individua le modalità attraverso cui il EC era solito sfruttare la sua posizione per appropriarsi della merce. Inoltre, a riscontro delle condotte appropriative i giudici di merito indicano i risultati della perquisizione eseguita presso l'abitazione e il garage dell'imputato, dove sono stati rinvenuti numerosissimi oggetti ritenuti tutti di provenienza delittuosa, in quanto frutto delle condotte illecite contestate al EC. Infine, un ulteriore elemento di accusa è costituito dalle dichiarazioni rese da LO, il quale ha riferito le modalità in base alle quali, insieme al EC, era solito appropriarsi della merce durante i controlli (pag. 56-58 della sentenza di appello). Dichiarazioni che trovano una sicura conferma nelle intercettazioni tra EC e lo stesso LO da cui emerge che il primo utilizzava la casa di campagna del LO, precisamente il caveau rinvenuto dalla Guardia di Finanza, per depositarvi la numerosissima merce che sottraeva. In sostanza, sulla piena responsabilità del EC la Corte territoriale ha offerto una motivazione assolutamente logica, completa ed esauriente. Altrettanto2.2.3. correttamente è stata esclusa la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. invocata dall'imputato. La circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto di non poter riconoscere nella condotta reiterata dell'imputato la particolare tenuità del fatto, che anzi per come sono stati realizzati i reati, per il numero di persone coinvolte, per l'organizzazione e per la sistematicità delle sottrazioni, presentano un certo grado di gravità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, congruamente e logicamente motivata. rr 2.2.4. Infine, infondato è l'ultimo motivo, dovendosi riconoscere che, a fronte di un minor numero di reati attribuiti in continuazione, a seguito della prescrizione di altri reati, la Corte d'appello ha comunque disposto un più ridotto aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sicché deve escludersi che vi sia stata una reformatio in peius così come sostenuto dal ricorrente.
3. IO RI. In secondo grado IO RI, funzionario doganale, è stato assolto da alcuni reati, per altri è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione ed è stata confermata la sua responsabilità per una serie di peculati contestati al capo 534, relativi all'appropriazione di 48 prodotti nuovi di origine extra UE, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione, con la sospensione condizionale e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per durata di cinque anni.
3.1. Nel ricorso proposto dall'avvocato Paolo Costa, nell'interesse dell'imputato, si deducono sette motivi. Con il primo si censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una presunzione sulla provenienza illecita della merce sequestrata, ritenuta, immotivatamente, sottratta dai containers oggetto di controllo da parte dello stesso RI. Si contesta il rilievo che la sentenza attribuisce alle videoregistrazioni, evidenziando che esse non mostrano l'imputato che preleva dai containers i beni poi sequestrati, bensì altre cose che hanno formato oggetto di diverse imputazioni per le quali è intervenuta sentenza di assoluzione. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. sostenendo l'irrilevanza penale delle condotte contestate in considerazione della particolare esiguità del valore delle cose prelevate, cose che avrebbero dovuto considerarsi res derelictae in quanto non richieste dallo spedizioniere dopo il controllo effettuato;
peraltro, il consenso del privato all'utilizzo del bene escluderebbe comunque la sussistenza del reato. Con il terzo e quarto motivo si censura la sentenza per aver omesso di riferire il calcolo operato ai fini della determinazione della pena, violando le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e incorrendo nel vizio di motivazione per omissione. да 7 Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 37 cod. pen., rilevando che i giudici di appello hanno applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione per la durata di cinque anni, laddove andava disposta per la stessa durata della pena detentiva principale inflitta. Con il sesto e settimo motivo si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., nonostante l'esiguo valore dei beni oggetto della appropriazione contestata, sotto il profilo della violazione di legge e della omessa motivazione sul punto.
3.2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.2.1. Partendo dall'esame del secondo motivo, si deve affermare la sua infondatezza per le ragioni già espresse al punto 2.2.1. della presente decisione a cui si rinvia.
3.2.2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La sentenza ha fondato il riconoscimento della responsabilità dell'imputato sull'avvenuto rinvenimento, a seguito della perquisizione disposta presso la sua abitazione e all'interno del suo ufficio, di 48 prodotti nuovi di origine extra UE in confezioni integre, prova indiretta, ma evidente, dell'appropriazione posta in essere dall'imputato di merce prelevata nel corso delle verifiche effettuate sui containers (pag. 60 e seg. della sentenza di appello).
3.2.3. Infondati sono i motivi sesto e settimo relativi alla circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.: sul punto si rinvia a quanto sostenuto esaminando la posizione del EC al punto 2.2.3. della presente decisione.
3.3. Sono invece fondati i residui motivi.
3.3.1. Effettivamente la sentenza ha omesso ogni motivazione in ordine ai criteri in base ai quali ha rideterminato la pena.
3.3.2. Inoltre, è incorsa in un errore nella determinazione della durata della pena accessoria interdittiva, fissandola in cinque anni mentre, trattandosi di condanna inferiore ai tre anni di reclusione, la pena accessoria da irrogare è la interdizione temporanea commisurata alla pena principale (Sez. 6, n. 11383 del 21/01/2003, Marinelli). Infatti, l'art. 317-bis cod. pen. prevede la pena accessoria temporanea nel caso di condanna inferiore a tre anni per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter cod. pen., senza indicare la durata, sicché deve applicarsi la norma generale di cui all'art. 37 rr 8 cod. pen. che prevede che la pena accessoria abbia una durata eguale a quella della pena principale inflitta.
4. DA GU. La Corte d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputata - funzionario doganale - dai reati contestati ai capi 153 e 162, e ha confermato la sua responsabilità per i residui delitti di peculato (capi 144, 147, 159, 160 e 161), rideterminando la pena in anni 1 e mesi 10 di reclusione, con la sospensione condizionale e l'applicazione della pena : accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni.
4.1. Nel ricorso proposto dall'avvocato Paolo Costa, nell'interesse dell'imputata, si deducono dieci motivi. Con il primo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. sostenendo l'irrilevanza penale delle condotte contestate in considerazione della particolare esiguità del valore delle cose prelevate, che avrebbero dovuto considerarsi res derelictae in quanto non richieste dallo spedizioniere dopo il controllo effettuato;
peraltro, il consenso del privato all'utilizzo del bene escluderebbe comunque la sussistenza del reato. Con il secondo e terzo motivo, relativi all'episodio di peculato contestato al n. 144 della rubrica, si censura la motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputata, presumendo in modo apodittico l'appropriazione di beni nel corso di un controllo dei containers, omettendo di considerare che quegli stessi beni, asseritamente sottratti illegalmente, sono stati poi gettati nella spazzatura;
inoltre, si rileva che non vi sarebbe la prova che i beni di cui si assume la sottrazione fossero quelli contenuti nei containers ispezionali con la tecnica del campione. Con i motivi dal quattro al sette, relativi agli altri episodi di peculato, si censura la ricostruzione in base alla quale la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per i residui episodi di peculato (capi 147, 159, 160 e 161). Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione dell'art. 37 cod. pen., rilevando che i giudici di appello hanno applicato al'imputata la pena accessoria dell'interdizione per la durata di cinque anni, laddove andava disposta per la stessa durata della pena detentiva principale inflitta. дя 9 Con il nono e decimo motivo si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., nonostante l'esiguo valore dei beni oggetto della appropriazione contestata, sotto il profilo della violazione di legge e della omessa motivazione sul punto.
4.2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
4.2.1. Il primo motivo è infondato per le ragioni già espresse al punto i 2.2.1. della presente decisione a cui si rinvia.
4.2.2. Con i motivi dal secondo al settimo la ricorrente censura la motivazione della sentenza in ordine agli episodi che le sono stati contestati. Si tratta di motivi manifestamente infondati, quindi inammissibili, in quanto propongono una diversa lettura degli atti, senza confrontarsi con la puntuale e logica ricostruzione dei fatti che la sentenza ha offerto, peraltro indicando con estrema puntualità e chiarezza gli elementi a carico dell'imputata costituiti da prove univoche, tra cui i servizi di osservazione effettuati sul piazzale doganale dalla polizia giudiziaria, le registrazioni ambientali, le video registrazioni e le intercettazioni telefoniche, dimostrative di una condotta reiterata e persistente della funzionaria diretta ad appropriarsi della merce nel corso delle verifiche. La sentenza dedica numerose pagine (da pag. 41 a 44) alla descrizione precisa delle condotte appropriative della GU, con riferimento ai sei episodi contestati, con una motivazione completa, rispetto alla quale nessuno dei motivi dedotti ne ha dimostrato la illogicità manifesta.
4.2.3. Infondati sono i motivi nono e decimo relativi alla circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.: sul punto si rinvia a quanto sostenuto esaminando la posizione del EC al punto 2.2.3. della presente decisione.
4.2.4. E' invece fondato l'ottavo motivo, essendo la sentenza incorsa in un errore nella determinazione della durata della pena accessoria interdittiva, fissandola in cinque anni, sebbene la GU abbia riportato una condanna inferiore ai tre anni. Valgono le considerazioni già svolte esaminando il ricorso di RI al punto 3.3.2. да 10 5. AR AR. L'imputato - funzionario doganale - è stato riconosciuto responsabile di due episodi di peculato (capi n. 200 e 214) e condannato in secondo grado alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione, con i doppi benefici.
5.1. L'avvocato Giuseppe Sciacchitano, nell'interesse dell'imputato, ha dedotto due motivi. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. sostenendo che l'imputato, funzionario delle dogane, non ha mai avuto la disponibilità della merce, neppure durante i controlli a campione che vengono effettuati alla presenza dello spedizioniere. Con il secondo motivo censura la sentenza rilevando come non vi sia prova della condotta appropriativa, non potendo essere considerato tale il A prelevamento a campione della merce effettuato dall'imputato.
5.2. Il primo motivo è infondato per le ragioni già espresse al punto 2.2.1. della presente decisione a cui si rinvia.
5.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto la sentenza ha motivato in maniera logica ed adeguata in ordine alla responsabilità del AR per i due episodi contestati al n. 200 e 214 dell'imputazione. Il ricorrente si limita a censurare la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata in modo del tutto generico, senza confrontarsi con le precise argomentazioni dei giudici di secondo grado i quali hanno offerto una dettagliata descrizione dell'episodio relativo all'appropriazione dei prodotti farmaceutici sulla base delle dichiarazioni rese dal teste VE riscontrate con i risultati della videoripresa (pag. 45 della sentenza di appello); riguardo all'altro episodio, la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in base alle dichiarazioni rese dal teste MO (pag. 46 della sentenza di appello). In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto inequivoca la condotta appropriativa dell'imputato che nell'episodio di cui al capo 200 ha prestato il suo consenso alla sottrazione dal container, dove stava svolgendo il controllo, di un pacco contenente medicinali per kg. 25, mentre nell'altro episodio si sarebbe impossessato, tramite il LO, di merce contenuta in un container che conteneva giocattoli. дя 11 5.4. Infine, deve ritenersi che il motivo dedotto dal RI e dalla GU, relativo all'erronea indicazione della durata della pena accessoria, debba estendersi anche alla posizione del AR a cui è stata inflitta una condanna inferiore ai tre anni.
6. MA GH. La Corte d'appello ha confermato la responsabilità dello spedizioniere MA GH per concorso nei delitti di peculato contestati ai capi 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 37, 38, 42, 44 e 45, assolvendolo dagli altri reati e, quindi, rideterminando la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione.
6.1. Nel ricorso proposto dall'avvocato Paolo Scovazzi si deduce unicamente l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., ritenendo che i fatti contestati all'imputato andavano qualificati nel diverso reato di appropriazione indebita aggravata. Si assume che il GH, in qualità di spedizioniere doganale, deve considerarsi un vero e proprio alter ego del proprietario delle merci oggetto di importazione, in forza di un rapporto di rappresentanza derivante dal contratto di mandato;
conseguentemente deve escludersi che il funzionario doganale possa avere la disponibilità della merce dal momento che durante le verifiche è sempre presente lo spedizioniere;
pertanto, risulterebbe errata la ricostruzione effettuata dai giudici di appello, che hanno riconosciuto il concorso dello spedizioniere nel reato di peculato commesso dal funzionario pubblico addetto alle dogane. In sostanza, il GH avrebbe agito come un infedele mandatario, appropriandosi della merce e consentendo al funzionario doganale di fare altrettanto.
6.2. Nel suo ricorso il GH non contesta la sua responsabilità, ma censura la qualificazione giuridica del fatto, escludendo che possa parlarsi di concorso nel reato di peculato. Sul punto si rinvia a quanto detto esaminando la pozione di EC, al paragrafo 2.2.1, in ordine alla sussistenza del reato di peculato, dovendo solo aggiungere, con riferimento al GH, che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto abbia concorso nel reato proprio del pubblico ufficiale, avendo contribuito causalmente alla commissione del reato, agevolando la condotta appropriativa dei funzionari doganali. Er 12 6.3. Infine, deve ritenersi che il motivo dedotto dalla GU relativo all'erronea indicazione della durata della pena accessoria, debba estendersi ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione del GH a cui è stata inflitta una condanna inferiore ai tre anni.
7. AU IA. -> i giudici di appello hannoNei confronti di IA spedizioniere dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 137 per intervenuta prescrizione, mentre hanno confermato la sua responsabilità per concorso nei reati di peculato di cui ai capi 135 e 136, riconoscendo le attenuanti generiche e riducendo la pena ad anni 1 e mesi 7 di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea, con la sospensione condizionale.
7.1. L'avvocato Giuseppe Giacomini, nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ha dedotto tre motivi. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle prove sulla responsabilità dell'imputato. In particolare, si censura il ragionamento fatto dai giudici di merito che hanno ritenuto erroneamente sussistente il reato di peculato a carico del funzionario doganale, EC, con il concorso del IA, in qualità di spedizioniere, senza considerare che il funzionario doganale non assume mai la piena disponibilità della merce, che resta sempre sotto il pieno controllo dello spedizioniere. Sotto altro profilo, si evidenzia come non risulta dimostrato che i prodotti siano stati prelevati a fini personali e non per una verifica doganale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 314 cod. pen. con riferimento al fatto che i giudici avrebbero dovuto tenere conto dell'esiguità dell'appropriazione, avente ad oggetto alcuni prodotti dolciari e qualche pezzo di carne, ed escludere che la condotta contestata abbia integrato la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Peraltro, su tale questione la Corte d'appello non ha offerto alcuna risposta, incorrendo anche nel vizio di omessa motivazione. да 13 Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'art. 323-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale l'ha esclusa.
7.2. Il primo motivo è infondato. Con riferimento alle censure relative alla configurabilità del reato di peculato si rinvia a quanto detto esaminando il ricorso di EC (paragrafo 2.2.1.). Sulla sussistenza delle prove circa il concorso dell'imputato la sentenza impugnata ha motivato in maniera coerente e le censure dedotte al riguardo non hanno evidenziato alcuna manifesta illogicità nelle argomentazioni che hanno condotto i giudici a confermare la responsabilità del IA. Il concorso con il EC negli episodi di peculato viene sostenuto sulla base di alcune telefonate intercettate di cui la sentenza dà ampio conto nelle pagine 66 e 67, sottolineando come i prodotti prelevati, dolci e carne, siano stati sottratti esclusivamente per fini personali e non per una verifica doganale.
7.3. Infondato è anche il secondo motivo. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'esiguità del valore delle merci sottratte non consente di escludere la sussistenza del peculato, attesa la natura plurioffensiva del reato, essemdo stato comunque leso il bene giuridico della legalità e imparzialità della pubblica amministrazione.
7.3. Infondato è il terzo motivo relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.: sul punto si rinvia a quanto sostenuto esaminando la posizione del EC al punto 2.2.3. della presente decisione.
7.4. Infine, deve ritenersi che il motivo dedotto dal RI e dalla GU, relativo all'erronea indicazione della durata della pena accessoria, debba estendersi anche alla posizione del IA a cui è stata inflitta una condanna inferiore ai tre anni.
8. MA MU. I giudici d'appello hanno ridotto la pena nei confronti di MA MU spedizioniere a seguito della riconosciuta prescrizione di alcuni reati, condannandola alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione. да 14 8.1. L'avvocato Guido Colella, nell'interesse dell'imputata, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente ai reati di peculato contestati ai capi 325, 328, 339 e 342. Nel primo motivo, relativo all'episodio descritto nel capo 325, si deduce il travisamento della prova, assumendo che i giudici di merito abbiano male interpretato i risultati delle intercettazioni, ritenendo erroneamente che uno dei due giubbotti prelevati dai coimputati EC e GH fosse destinato a MA MU, mentre in realtà era destinato a MA RR, amica del GH. D'altra parte, nessun elemento di prova dimostrerebbe la responsabilità dell'imputata, che si sarebbe limitata ad avvertire i due della presenza della Guardia di Finanza;
nessuna prova sull'esistenza di un accordo per l'appropriazione dei giubbotti. Anche con il secondo motivo, relativo al peculato di cui al capo 328, si assume l'esistenza di un travisamento. In particolare, per quanto riguarda l'appropriazione di due borse si sostiene che dalle intercettazioni non risulterebbe alcun coinvolgimento dell'imputata, ma solo la sua conoscenza del fatto che un altro soggetto, non identificato, si fosse appropriato dei due beni;
in relazione ai due cellulari la MU ha ammesso di essersene appropriata, ma non risulta che abbia agito in concorso con un soggetto che avesse la qualifica di pubblico ufficiale, sicché erroneamente è stato riconosciuto il reato di peculato anziché quello di appropriazione indebita. Con il terzo motivo, relativo al'appropriazione di prodotti ittici (capo 339), si sostiene la mancanza di prove sull'avvenuta sottrazione dei beni da un containers, evidenziando come non possa escludersi che si trattasse di beni abbandonati dopo la verifica doganale e quindi da considerare res nullius;
né risulta dimostrato il concorso con un pubblico funzionario, che giustificherebbe la contestazione del peculato. Infine, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'episodio di cui al capo 342, rilevando come nessun elemento di prova risulta agli atti sulla provenienza delittuosa dei pacchetti che l'imputata avrebbe consegnato a EC. L'intercettazione e la videoregistrazione appaino insufficienti a dimostrare che si sia trattato di merci sottratte. 15 8.2. La Corte d'appello ha evidenziato come l'imputata abbia confessato le sue condotte di sottrazione della merce con riferimento a tutti i peculati che le sono stati contestati in concorso con i funzionari doganali. Inoltre, con riferimento ai quattro episodi presi in considerazione nel ricorso, la Corte territoriale ha precisato come la responsabilità emerga evidente dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, come si rileva alla pagina 69 della sentenza, in cui si prendono in esame tutti gli episodi, compresi quelli oggetto di censura, riguardanti l'appropriazione dei giubbotti (n. 325), delle due borse e dei telefoni (n. 328), dei prodotti ittici (n. 339)e dei due pacchetti (n. 342). Le giustificazione offerte nel ricorso propongono una ricostruzione alternativa dei fatti, che oltre a non trovare alcun riscontro nei risultati delle intercettazioni, non è in grado di evidenziare alcuna manifesta illogicità nella motivazione della sentenza.
8.3. Tuttavia, deve ritenersi che il motivo dedotto dal RI e dalla GU, relativo all'erronea indicazione della durata della pena accessoria, debba estendersi anche alla posizione della MU a cui è stata inflitta una condanna inferiore ai tre anni.
9. In conclusione, il ricorso del EC deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese processuali;
mentre nei confronti degli altri imputati la sentenza deve essere annullata sul punto relativo alla determinazione della durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e, nei confronti del solo RI IO, anche sul punto relativo alla calcolo per la determinazione della pena principale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova;
nel resto i ricorsi di GH MA, IA AU, GU DA, AR AR, MU MA e RI AU devono essere rigettati.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso di MU RI che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei restanti imputati sul punto relativo alla determinazione della durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché, quanto a RI IO, 16 anche sul punto relativo alla determinazione della pena altra sezione della Corte d'appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Così deciso il 4 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 19 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 17 principale e rinvia ad Il Presidente Giovanni Conti gruti :