Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5562
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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In tema di pegno, dal combinato disposto degli artt. 2786, primo comma e 2787, terzo comma cod. civ. si evince che la garanzia reale "de qua" è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l'atto scritto contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione ("id est" dell'opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno).

In tema di responsabilità degli istituti bancari per "culpa in omittendo" (per inosservanza, cioè, degli oneri di informazione e di comunicazione inerenti a tutte le operazioni di erogazione del credito), la necessità della adozione di doverose cautele informative e conoscitive non si estende sino all'onere di accertamento e di sindacato dei rapporti interni tra mandatario, che chiede l'accesso al credito, e mandante, che abbia, in precedenza, consentito allo stesso mandatario la costituzione in pegno, presso l'istituto, di titoli già acquistati per suo conto dal mandatario in via fiduciaria. (Nella specie, una società fiduciaria, la cui attività consisteva nell'acquisto e nell'amministrazione di titoli a reddito fisso per conto di privati, dai quali era altresì autorizzata a costituire in pegno i titoli acquistati, aveva conferito in pegno ad una banca alcuni titoli obbligazionari a garanzia di un'apertura di credito concesso dalla banca stessa ad una società collegata alla fiduciaria, ed il giudice di merito aveva ritenuto insussistente qualsivoglia obbligo della banca di valutare, in concreto, se la costituzione di pegno da parte della fiduciaria - mandataria rispondesse effettivamente all'interesse dei clienti - mandanti. La S.C., nel confermare la sentenza e nell'enunciare il principio di diritto che precede, ha, ancora, rilevato come l'insussistenza dell'obbligo "de quo" a carico della banca fosse ulteriormente desumibile dalla norma di cui all'art. 1711 cod. civ., per la quale l'eccesso di mandato in relazione allo scopo produce effetti con riguardo ai soli rapporti tra mandante e mandatario e non anche a quelli tra mandatario e terzi).

Il principio dettato dall'art. 2901 secondo comma cod. civ. in tema di azione revocatoria ordinaria (in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è considerata "atto a titolo oneroso" se contestuale alla nascita credito garantito) trova applicazione anche alla revocatoria fallimentare, stante l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni.

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della "sufficiente indicazione della cosa" nella scrittura costitutiva del pegno (art. 2787, terzo comma cod. civ.) mira essenzialmente ad evitare, a tutela degli interessi degli altri creditori, che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, e deve, pertanto, ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazioni di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflue rispetto all'interesse tutelato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5562
Data del deposito : 7 giugno 1999

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