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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3071/2021 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.05.2021 n. 5055) vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Pozzuoli, Via Ragnisco Parte_1 C.F._1
2, nello studio dell'avv. Nicola Bellanca, c.f. che lo rappresenta e difen- C.F._2
de giusta procura in atti, appellante e
, appellata contumace Controparte_1
nonché
, p.iva , in persona del responsabile dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in virtù di procura speciale per notar del 16.12.2016, Rep/Fasc CP_3 Persona_1
84762/8413, con domicilio eletto in Napoli, Via Depretis 62, nello studio dell'avv. Giuseppe
Palmeri, c.f. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._3
della comparsa di costituzione in appello, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 1.04.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 1.04.2025, con i termini di
1 cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- NT convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l Pt_1 Controparte_1
e la nelle rispettive qualità di proprietaria e assicuratri-
[...] Controparte_2
ce del veicolo Volkswagen DY tg. EX623DK, per sentirli condannare al risarcimento dei danni alla persona e all'autovettura Renault Scenic tg. AW442ZX – nella misura complessiva di € 52.000,00 – subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 6.03.2016, alle 7.55 circa, in
Pozzuoli, alla via Campana.
L'attore spiegò che il veicolo Volkswagen, proveniente dalla rotonda su cui confluisce l'usci- ta della tangenziale di Napoli, si era immesso repentinamente sulla via Campana lungo la quale procedeva, con direzione Quarto, il veicolo Renault, il cui conducente, appunto CP_4
[...
al fine di evitare l'impatto con il Volkswagen, aveva sterzato tempestivamente verso de- stra. Tuttavia, tale manovra di salvataggio aveva provocato il violento urto della Renault con- tro il vicino muro.
Si costituì , per contestare la domanda e chiederne il rigetto. Controparte_2
restò contumace. Controparte_1
2- Con sentenza del 28.05.2021 n. 5055, il Tribunale di Napoli – all'esito dell'istruttoria (in- terrogatorio formale della convenuta e prova per testi) – ha rigettato la domanda, condan- nando l'attore alle spese.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che il sinistro, sulla base delle prove assunte, è stato causato dalla condotta negligente esclusiva di parte attrice. E ha riportato l'esito della prova come appresso.
Il teste ha dichiarato: “uno dei soggetti coinvolti è un mio collega;
con Testimone_1
l'altro teste oggi presente eravamo in un'autovettura poco più dietro;
ADR: noi venivamo da
Via Campiglione e stavamo imboccando la rotonda;
il collega era un po' più avanti e noi ve- devamo bene l'auto del collega;
ADR: mentre imboccava la rotonda il collega ha frenato di botto perché una auto che proveniva da Via Artiaco verso Via Campana a velocità sostenuta all'improvviso ha sterzato verso destra ed ha sbattuto nel muro;
ADR: il collega è sceso ed ha prestato soccorso ed ha chiamato autoambulanza e vigili urbani;
ADR: c'era il dare preceden- za da parte della autovettura che si è andata a schiantare sul muro;
ADR: noi ci siamo ferma- ti per vedere se era tutto a posto ma siamo poco dopo andati via mentre il collega già chia- mava le autorità; ADR: la via percorsa dalla autovettura è a due corsie una per ogni senso di
2 marcia; ADR: il mio collega arrivava dalla sx dell'auto; ADR: riconosco le fotografie che mi vengono esibite come i luoghi del sinistro;
ADR: il furgone era all'incirca dove si trova la pan- da blu nella fotografia che mi viene esibita;
lasciava la rotonda sulla sx;
ADR: l'altra macchi- na era sulla strada principale ed aveva il dare precedenza”.
L'altro teste ha dichiarato: “era il 6 marzo del 2016 domenica mattina Testimone_2
verso le 7.30 (più o meno) eravamo io e il mio collega fermi nella mia auto Testimone_1
nella rotonda di Campiglione e ci precedeva a tre/quattro auto di distanza il collega Per_2
con mezzo aziendale (…); abbiamo visto un'auto che sfrecciava tagliando la strada
[...]
al collega che stava effettuando la rotatoria per immettersi in via Cigliano e pro- Per_2
veniva da una parte con precedenza e fortunatamente è riuscito a frenare in tempo mentre
l'altra auto data la velocità forte ha perso il controllo e si è schiantata sul muretto che co- steggia via Cigliano;
ADR: l'auto proveniva da Via Artiaco e andava verso Via Campana;
ADR: il furgone proveniva dal tunnel di uscita tangenziale e stava per immettersi dalla rotonda sul ponticello di via Cigliano;
stava lasciando la rotatoria e poiché aveva impegnato la rotatoria aveva la precedenza;
si stava immettendo sulla via che porta al ponticello di via Cigliano;
ADR: riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite lo stato dei luoghi;
ADR: vi era l'asfal- to molto bagnato perché aveva piovuto;
ADR: sottoscrivo le fotografie che mi rammostrano lo stato dei luoghi e condivido le ricostruzioni fatte e sulle foto indicate;
ADR: noi ci siamo fermati per vedere se era tutto a posto ma siamo poco dopo andati via mentre il collega già chiamava le autorità”.
Tali dichiarazioni – secondo il Tribunale – hanno ricostruito i fatti evidenziando l'elevata ve- locità dell'autovettura di (che aveva la quinta marcia inserita al momento dell'im- Pt_1
patto: cfr. verbale della Polizia Municipale redatto nell'immediatezza dei fatti) e la sua com- pleta inosservanza delle regole non solo di prudenza (colpa generica) ma anche specifiche del codice della strada (fermarsi ai segnali di pericolo generico, rispettare il limite di velocità
e, anche in assenza di specifica segnaletica, dare precedenza all'autovettura che già ha im- pegnato la rotatoria).
Le testimonianze trovano conferma – secondo il Tribunale – nella ricostruzione dei luoghi di causa compiuta e riportata nel verbale delle autorità intervenute sul posto nella immedia- tezza dei fatti;
trovano, altresì, riscontro nelle fotografie dei luoghi del sinistro, dalle quali si evince la veridicità della ricostruzione dei fatti enunciata dai testi di parte convenuta, anche in relazione alla segnaletica stradale non rispettata da parte attrice.
3 Di contro, il conducente del veicolo antagonista (di proprietà della convenuta non CP_1
risulta aver concorso alla determinazione del sinistro, emergendo dagli atti di causa - secon- do il Tribunale – la sua condotta di guida rispettosa delle regole generali (prudenza, diligen- za, perizia) e specifiche del codice della strada (viaggiava a velocità moderata, ha rispettato i segnali stradali, ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto: cfr. deposizioni in atti;
verba- le redatto dalla autorità); nessuna violazione (generica o specifica) risulta imputabile al detto veicolo, che al contrario, secondo il Tribunale, non solo ha tenuto una condotta di guida pru- dente e rispettosa delle regole (generiche e specifiche del tratto di strada in cui si trovava) ma ha pure eseguito una manovra specifica per evitare l'impatto con la Renault dell'attore.
3- ha proposto appello e ha concluso come segue: Parte_1
«1) (…); 2) (…) riformare la sentenza n° 5055/2021 nelle parti indicate nella motivazione del presente atto e per l'effetto: - Accogliere le reiterate istanze di CTU medico-legale e tecnica al fine di meglio valutare e determinare le lesioni e i danni materiali subiti dall'istante; - In ogni caso, accogliere la domanda attorea e dichiarare l'esclusiva responsabilità del condu- cente del veicolo Volkswagen DY tg. EX623DK in ordine alla produzione dell'evento dan- noso o in subordine la corresponsabilità dei conducenti secondo il grado di colpa che sarà accertato in corso di giudizio;
- Condannare, per l'effetto, la in via Controparte_5
solidale con (in subordine solo quest'ultimo o solo l'ente assi- Controparte_1
curatore ciascuno in via autonoma) al risarcimento, in favore dell'istante dei danni a cose re- lativi al veicolo tg. AW442ZX nonché delle lesioni subite quali danni alla persona, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione, nonché per spese mediche, quantificando comples- sivamente la domanda in euro 52.000,00; - Condannare la (…) alla refu- Controparte_5
sione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'istante con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
4- Si è costituita la , così concludendo: «- dichiarare, quindi, Controparte_2
l'appello inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter co. 1 c.p.c., ovvero, in subordine, riget- tare lo stesso con sentenza, perché infondato nel merito;
- in ogni caso, condannare l'appel- lante al pagamento delle spese e competenze di causa, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi equitativamente;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e dell'avversa domanda, dichiarare il sig. carente di Pt_1
legittimazione attiva per l'eventuale parte di risarcimento coperto dalla surroga INAIL».
5- Sostiene che: Pt_1
4 -- il Tribunale non ha motivato la valutazione di attendibilità dei testi e Testimone_1 [...]
dei quali l'attore aveva eccepito l'incapacità a testimoniale e comunque l'i- Testimone_3
nattendibilità per essere alle dipendenze della società che conduceva in locazione il veicolo
Volkswagen DY e colleghi di lavoro del conducente, il quale, in caso di accertata respon- sabilità, avrebbe subito una decurtazione della retribuzione;
-- il teste è comunque inattendibile in ordine alla possibilità di vedere i vei- Testimone_1
coli coinvolti nel sinistro e di valutare la velocità dell'auto di , avendo reso una di- Pt_1
chiarazione incongrua nella parte in cui ha riferito che il furgone DY aveva appena imboc- cato la rotonda venendo da Via Campiglione quando aveva dovuto frenare di botto per il so- praggiungere dell'autovettura: circostanza smentita dal fatto che l'immissione da Via Campi- glione nella rotonda si trova in posizione opposta alla Via Artiaco-Campana sulla quale av- venne il sinistro;
-- il teste ha riconosciuto nei rilievi fotografici i veicoli coinvolti e lo stato dei Testimone_1
luoghi, da cui si evince che il furgone DY era uscito dalla rotatoria e aveva tagliato la stra- da all'autovettura che procedeva lungo Via Artiaco-Campana;
-- il teste (che viaggiava con sullo stesso autoveicolo) riferisce in- Testimone_2 Tes_1
vece che il furgone DY, guidato dal loro collega , stava uscendo dalla Persona_2
rotatoria per imboccare “il ponticello di Via Cigliano”, ciò che implicava (deduce l'appellante)
l'attraversamento perpendicolare di Via Campana, sicché il furgone aveva tagliato la strada ad;
Pt_1
-- contrariamente a quanto riferito dal teste , Via Campana in quel punto è a Testimone_1
senso unico di marcia, si divide in due corsie in prossimità della rotatoria e sulla corsia di de- stra non vi è alcun obbligo di precedenza;
-- dunque le deposizioni dei testi di parte convenuta non sono affatto concordanti e lasciano ritenere che i due non abbiano davvero assistito all'incidente;
-- il Tribunale ha ignorato la deposizione del teste di parte attrice , pur senza Testimone_4
nulla dire della sua attendibilità;
-- il teste riferisce che frenò e sterzò verso destra “per evitare un fur- Testimone_4 Pt_1
gone bianco che gli stava andando addosso sul lato sx della autovettura da lui condotta … in conseguenza di tanto finì in uno spigolo di un muro...il furgone veniva da via Fascione e an- dava dritto verso una traversa”; il teste ha confermato che il conducente della Renault Sce- nic aveva eseguito una manovra “di salvataggio” proprio al fine di evitare l'impatto con il
5 furgone DY, il cui conducente, “tagliando” perpendicolarmente la via Campana, per diri- gersi verso una traversa, ostacolava improvvisamente la circolazione della Renault;
-- non v'è prova che procedesse a elevata velocità; tale non è l'inserimento della Pt_1
quinta marcia, che potrebbe essere avvenuto dopo il sinistro;
-- l'entità dei danni deriva non dall'elevata velocità, ma dalla vicinanza del muro, dalla sua conformazione a spigolo, dal fondo stradale bagnato, dalla repentinità della manovra e dalla particolare vulnerabilità della parte anteriore dell'autovettura;
-- l'elevata velocità non può essere dimostrata mediante dichiarazioni testimoniali, frutto di percezioni e valutazioni soggettive;
-- erroneamente il Tribunale ha ritenuto che si fosse immesso nella rotatoria omet- Pt_1
tendo di dare la precedenza al DY che già l'aveva impegnata;
-- infatti, la strada (Via Artiaco), nel tratto percorso dalla Renault Scenic, è a senso unico di circolazione e si divide in due corsie in prossimità della rotatoria;
sulla corsia di destra non vi
è alcun obbligo di dare precedenza in quanto i veicoli procedono dritti verso Quarto senza attraversare in alcun modo la rotatoria;
la corsia di sinistra (stesso senso di marcia) si immet- te nella rotatoria e i veicoli che la percorrono hanno obbligo di precedenza (con apposita se- gnaletica) in favore di chi è già sulla rotonda;
-- il DY, con manovra azzardata, uscito dalla rotatoria, tentò di attraversare perpendico- larmente la corsia sulla quale, da destra, sopraggiungeva la Renault, per imboccare una tra- versa (ponticello della metropolitana) verso Cigliano;
-- in mancanza di collisione tra i veicoli, si applica il primo e non il secondo comma dell'art. 2054 c.c., onde il proprio diritto al risarcimento integrale del danno causato dalla condotta di guida di . Persona_2
6- Replica he: CP_2
-- non sussiste l'incapacità a deporre dei testi e art. 246 c.p.c.; Cass. 14672 Tes_1 Tes_2
del 2019);
-- è inattendibile il teste in quanto cognato di (Cass. 2250/1992), che, Testimone_4 Pt_1
comunque, non ha sconfessato le circostanze riferite da e Tes_1 Tes_2
-- i tre testi confermano la dinamica del sinistro per la quale il furgone DY non aveva an- cora lasciato la rotatoria e non stava affatto tagliando la strada alla Renault, ma le stava an- dando addosso dal lato sinistro;
-- i rilievi fotografici ritraggono i veicoli non nella posizione che avevano assunto dopo il sini-
6 stro, dal momento che il furgone era stato spostato e parcheggiato per consentire al suo conducente di scendere e prestare soccorso ad;
Pt_1
-- lungo il tratto di strada percorso da c'erano segnali di pericolo generico e limite di Pt_1
velocità di 10 km/h e il fondo stradale era bagnato, sicché palesemente non teneva Pt_1
una velocità adeguata, frenò (si accesero gli stop posteriori, riferisce il teste ) e perse il Tes_4
controllo dell'auto, mentre poté arrestare il furgone senza problemi;
Per_2
-- l'inserimento della quinta marcia è un valido indizio della velocità eccessiva;
il muro contro il quale la Renault finì la sua corsa si trova a diversi metri di distanza dal punto di intersezio- ne delle strade;
i danni riportati dall'autovettura sono ingentissimi, incompatibili con un im- patto di lieve entità;
-- non v'è prova che la Renault procedesse sulla corsia di destra;
-- in ogni caso, chi ha impegnato per primo la rotatoria (il furgone) ha la precedenza su chi
(Renault) si deve immettere successivamente nella stessa;
-- sulla sede stradale, anche sulla corsia di destra percorsa dalla Renault, è presente un se- gnale di stop, “sebbene estremamente sbiadito e in parte coperto da un rappezzo di asfal- to”, sicché aveva il dovere di fermarsi;
il segnale era chiarissimo nel 2011 (l'inciden- Pt_1
te è del 2016), come da fotografie dell'epoca (prodotte in appello, ammissibili ex art. 345
c.p.c.).
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. In diritto. Va premesso che la presunzione di pari responsabilità nella determinazione di un incidente stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti in un incidente ma senza collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'e- vento dannoso. In tal senso:
-- Cass. ord. 12.02.2021 n. 3764, che ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di colli- sione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente op- posta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spo- starsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, a in- sindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa);
7 -- Cass. ord. 19.07.2018 n. 19197, che ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'a- rea di sosta privata.
7.2. La ricostruzione del sinistro. In base allo stato dei luoghi all'epoca del sinistro (6 marzo
2016), ai rilievi della Polizia municipale, alle deposizioni testimoniali e alle circostanze pacifi- che tra le parti, si perviene a una ricostruzione del sinistro ben diversa da quella considerata dal Tribunale.
(autovettura Renault) proveniva da Via Artiaco e intendeva proseguire per Via Pt_1
Campana. Si tratta di un percorso pressoché rettilineo che non implica l'ingresso nella rota- toria, di cui la Via Artiaco-Campana – per usare i termini della geometria piana – è una tan- gente. Dunque l'incidente non si verificò sulla rotatoria ed è completamente fuori luogo ogni discorso sull'obbligo di precedenza a carico di chi debba immettersi nella rotatoria in favore di chi la stia già percorrendo.
Ma vediamo meglio il percorso seguito da . Viene da Via Artiaco, che è a doppio Pt_1
senso di marcia fino al punto in cui (e in virtù del fatto che) riceve il traffico proveniente dalla rotonda mediante una corsia di collegamento. Pochi metri dopo, da Via Artiaco (ora a senso unico) si diparte una corsia verso sinistra per chi voglia immettersi nella rotonda per destina- zioni diverse da Via Campana. Chi invece debba proseguire per Via Campana (come CP_4
ne) va dritto;
e pochi metri più avanti si trova nel punto in cui a sinistra la strada lambisce la rotonda (senza impegnarla) e a destra si diparte perpendicolarmente la traversa del “ponti- cello della ferrovia” (metropolitana) altrimenti detta “Via Cigliano”. È questo il punto nel quale i due veicoli si trovano vicini e nel quale, perciò, si verifica il sinistro (su Via Artiaco-
Campana, non sulla rotatoria), come si desume chiaramente dallo schizzo planimetrico della
Polizia municipale. È appena il caso di osservare che l'attraversamento perpendicolare di Via
Artiaco-Campana dalla rotonda alla traversa di Via Cigliano era materialmente possibile alla data del sinistro (6.03.2016) perché l'isoletta (o cordolo) di cemento di forma triangolare po- sta alla biforcazione di Via Artiaco (tra la corsia destra che va dritta verso Via Campana e la corsia sinistra che curva per immettersi nella rotonda) finiva proprio in corrispondenza di Via
Cigliano per consentire (inopportunamente) la pericolosa manovra di (dalla rota- Per_2
toria a Via Cigliano).
8 Dunque sbaglia (ricorda male) il teste quando dice che “mentre imboccava Testimone_1
la rotonda il collega [ ] ha frenato di botto perché una auto che proveniva da Via Per_2
Artiaco verso Via Campana a velocità sostenuta all'improvviso ha sterzato verso destra ed ha sbattuto nel muro”. Avrebbe dovuto dire (come il teste : “mentre usciva Tes_2 Per_2
dalla rotonda…” (che, provenendo da Via Campiglione, aveva già percorso per tre quarti). E
usciva dalla rotonda perché intendeva immettersi in Via Cigliano (teste . Per_2 Tes_2
E per far questo doveva (com'è evidente dallo schizzo planimetrico) attraversare perpendi- colarmente Via Artiaco-Campana, sulla quale sopraggiungeva , provenendo dalla Pt_1
destra di . Per_2
La segnaletica e la precedenza. Abbiamo chiarito che non si è mai immesso nella Pt_1
rotatoria, né aveva l'intenzione o la necessità di farlo, dovendo proseguire verso Via Campa- na, sicché la questione della precedenza da dare a chi è già sulla rotatoria non ha nulla a che vedere con il caso in esame. Si tratta invece di un normale incrocio tra due percorsi perpen- dicolari: da Via Artiaco a Via Campana (Avallone) e dalla rotatoria a Via Cigliano (D'Amanzo).
La segnaletica all'epoca presente è quella riferita dai verbalizzanti: per , segnale di Pt_1
pericolo generico e di limite di velocità a 10 km/h. Nessun segnale (orizzontale o verticale) sulla precedenza. Il fatto che (come riferito da nel 2011 vi fosse sull'asfalto della CP_2
carreggiata percorsa da un segnale di stop e che nel 2016 esso risultasse “estre- Pt_1
mamente sbiadito e in parte coperto da un rappezzo di asfalto”, lascia ritenere al massimo che tra il 2011 e il 2016 le regole sulla precedenza di quello specifico incrocio fossero cam- biate e che proprio per questo, non per caso, il segnale di stop sulla sede stradale (visibile nel 2011) fosse stato poi coperto (non benissimo) da uno strato di asfalto. Del resto non v'è ragione di dubitare del fatto che il verbale della Polizia municipale – che fa fede fino a quere- la di falso – abbia riferito con completezza e puntualità sulla segnaletica esistente (e sulle re- gole vigenti) su quell'incrocio.
Dunque si applicano le regole ordinarie della precedenza, per le quali (furgone Per_2
Volkswagen) era obbligato a dare la precedenza ad che sopraggiungeva da destra. Pt_1
L'aver impegnato l'incrocio ignorando l'obbligo di precedenza e ponendosi così come ostaco- lo alla marcia della Renault di lo costituisce in colpa. Pt_1
Dal canto suo, palesemente non rispettò il limite di velocità prescritto dalla segna- Pt_1
letica. Procedeva certamente a velocità elevata e comunque eccessiva e inadeguata allo sta- to dei luoghi, com'è comprovato dal fatto che, alla verifica compiuta dopo il sinistro, risulta-
9 va inserita la quinta marcia. Non meritano approfondita confutazione le fantasiose afferma- zioni della difesa di , secondo cui: a) la quinta marcia potrebbe essere stata inserita Pt_1
dopo il sinistro (da chi?); b) la quinta marcia non è indizio di velocità elevata (o più precisa- mente, di velocità superiore ai 10 km/h prescritta dalla segnaletica).
La sicura incidenza causale – rispetto al verificarsi del sinistro – della presenza del furgone
Volkswagen lungo il percorso della Renault, sì da costituire un ostacolo che impose ad Aval- lone di tentare una manovra di emergenza, consente di ritenere applicabile (pur in assenza di urto) la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., senza conta- re che anche la concreta ricostruzione della dinamica del sinistro qui operata (violazione dell'obbligo di dare precedenza, da parte di;
violazione del limite di velocità, da Per_2
parte di ) conduce alle stesse conclusioni del riparto di responsabilità al 50% per cia- Pt_1
scuno dei due conducenti.
7.3. La quantificazione del danno. Il Tribunale non ha disposto c.t.u. medico-legale, pur sollecitata da (non anche da . ha comunque prodotto una peri- Pt_1 CP_2 Pt_1
zia di parte a firma del dr. , che si lascia apprezzare per la ricchezza delle ar- Persona_3
gomentazioni, la coerenza e puntualità dei riscontri documentali (pure prodotti in giudizio da
) e per la coerenza della discussione medico-legale e delle conclusioni rassegnate. A Pt_1
ciò deve aggiungersi che impegnata unicamente sul fronte della ricostruzione del CP_2
sinistro, non ha mosso alla perizia del dr. alcuna critica. Ritiene pertanto la Corte di Per_3
poter condividere le conclusioni della perizia di parte, che, in relazione alla “frattura bifocale del femore destro trattata chirurgicamente”, valuta una invalidità temporanea totale di gg.
30, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 75%, gg. 40 al 50% e gg. 20 al 25%; e infine nel
13% gli esiti permanenti e dunque il danno biologico.
In applicazione della versione più aggiornata delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona – che sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. [Cass. 6 maggio 2020 n. 8532] – possono liquidarsi gli importi che seguono:
-- ITT € 115,00 x giorni 30 = € 3.450,00;
-- ITP al 75% € 115,00 x giorni 30 x 0,75 = € 2.587,50;
-- ITP al 50% € 115,00 x giorni 40 x 0,50= € 2.300,00;
-- ITP al 25% € 115,00 x giorni 20 x 0,25 = € 575,00;
-- danno non patrimoniale 13 punti = € 36.882,00 (di cui € 28.591,00 per danno dinamico-
10 relazionale ed € 8.291,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore);
-- spese sanitarie documentate = € 97,66;
-- valore commerciale auto distrutta (perizia di parte per. ind. ) = € 1.500,00. Persona_4
Totale = € 47.392,16 di cui spetta ad la metà – in virtù del concorso di colpa al 50% Pt_1
e perciò € 23.696,08 oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale devalutata al momento del consolidamento dei postumi (4.07.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla da- ta della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale.
A chiarimento del calcolo sopra sviluppato, è bene precisare che, per giurisprudenza conso- lidata, “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità tempora- nea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza” [Cass.
7.02.2017 n. 3121]. Ne consegue che, nel caso in esa- me, deve assumersi, quale parametro, l'età di 53 anni (meno sei giorni), che aveva Pt_1
alla data di consolidamento dei postumi (4.07.2016).
8. Il concorso di colpa di giustifica la compensazione della metà delle spese pro- Pt_1
cessuali di primo e secondo grado, per il resto poste a carico di Controparte_1
e , secondo parziale soccombenza (DM 55\2014 e successive Controparte_2
modifiche; scaglione fino a € 26.000,00; importi medi).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.05.2021 n. 5055, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento, in favo- Controparte_1 Controparte_2
re di , della somma di € 23.696,08 oltre interessi al tasso legale sulla sorta Parte_1
capitale devalutata al 4.07.2016 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data di pubbli- cazione della presente sentenza;
e da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) dichiara compensata la metà delle spese processuali di primo e secondo grado;
condan- na e , in solido, alla rifusione, in fa- Controparte_1 Controparte_2
11 vore di , con distrazione in favore dell'avv. Nicola Bellanca, dichiaratosi an- Parte_1
ticipatario, della residua metà delle spese di lite, liquidata:
-- per il primo grado in € 2.538,50 per compensi ed € 380,78 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso della metà del contributo unificato dovuto e ver- sato;
-- per il grado d'appello in € 2.904,50 per compensi ed € 435,68 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso della metà del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
12
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3071/2021 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.05.2021 n. 5055) vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Pozzuoli, Via Ragnisco Parte_1 C.F._1
2, nello studio dell'avv. Nicola Bellanca, c.f. che lo rappresenta e difen- C.F._2
de giusta procura in atti, appellante e
, appellata contumace Controparte_1
nonché
, p.iva , in persona del responsabile dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in virtù di procura speciale per notar del 16.12.2016, Rep/Fasc CP_3 Persona_1
84762/8413, con domicilio eletto in Napoli, Via Depretis 62, nello studio dell'avv. Giuseppe
Palmeri, c.f. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._3
della comparsa di costituzione in appello, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 1.04.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 1.04.2025, con i termini di
1 cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- NT convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l Pt_1 Controparte_1
e la nelle rispettive qualità di proprietaria e assicuratri-
[...] Controparte_2
ce del veicolo Volkswagen DY tg. EX623DK, per sentirli condannare al risarcimento dei danni alla persona e all'autovettura Renault Scenic tg. AW442ZX – nella misura complessiva di € 52.000,00 – subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 6.03.2016, alle 7.55 circa, in
Pozzuoli, alla via Campana.
L'attore spiegò che il veicolo Volkswagen, proveniente dalla rotonda su cui confluisce l'usci- ta della tangenziale di Napoli, si era immesso repentinamente sulla via Campana lungo la quale procedeva, con direzione Quarto, il veicolo Renault, il cui conducente, appunto CP_4
[...
al fine di evitare l'impatto con il Volkswagen, aveva sterzato tempestivamente verso de- stra. Tuttavia, tale manovra di salvataggio aveva provocato il violento urto della Renault con- tro il vicino muro.
Si costituì , per contestare la domanda e chiederne il rigetto. Controparte_2
restò contumace. Controparte_1
2- Con sentenza del 28.05.2021 n. 5055, il Tribunale di Napoli – all'esito dell'istruttoria (in- terrogatorio formale della convenuta e prova per testi) – ha rigettato la domanda, condan- nando l'attore alle spese.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che il sinistro, sulla base delle prove assunte, è stato causato dalla condotta negligente esclusiva di parte attrice. E ha riportato l'esito della prova come appresso.
Il teste ha dichiarato: “uno dei soggetti coinvolti è un mio collega;
con Testimone_1
l'altro teste oggi presente eravamo in un'autovettura poco più dietro;
ADR: noi venivamo da
Via Campiglione e stavamo imboccando la rotonda;
il collega era un po' più avanti e noi ve- devamo bene l'auto del collega;
ADR: mentre imboccava la rotonda il collega ha frenato di botto perché una auto che proveniva da Via Artiaco verso Via Campana a velocità sostenuta all'improvviso ha sterzato verso destra ed ha sbattuto nel muro;
ADR: il collega è sceso ed ha prestato soccorso ed ha chiamato autoambulanza e vigili urbani;
ADR: c'era il dare preceden- za da parte della autovettura che si è andata a schiantare sul muro;
ADR: noi ci siamo ferma- ti per vedere se era tutto a posto ma siamo poco dopo andati via mentre il collega già chia- mava le autorità; ADR: la via percorsa dalla autovettura è a due corsie una per ogni senso di
2 marcia; ADR: il mio collega arrivava dalla sx dell'auto; ADR: riconosco le fotografie che mi vengono esibite come i luoghi del sinistro;
ADR: il furgone era all'incirca dove si trova la pan- da blu nella fotografia che mi viene esibita;
lasciava la rotonda sulla sx;
ADR: l'altra macchi- na era sulla strada principale ed aveva il dare precedenza”.
L'altro teste ha dichiarato: “era il 6 marzo del 2016 domenica mattina Testimone_2
verso le 7.30 (più o meno) eravamo io e il mio collega fermi nella mia auto Testimone_1
nella rotonda di Campiglione e ci precedeva a tre/quattro auto di distanza il collega Per_2
con mezzo aziendale (…); abbiamo visto un'auto che sfrecciava tagliando la strada
[...]
al collega che stava effettuando la rotatoria per immettersi in via Cigliano e pro- Per_2
veniva da una parte con precedenza e fortunatamente è riuscito a frenare in tempo mentre
l'altra auto data la velocità forte ha perso il controllo e si è schiantata sul muretto che co- steggia via Cigliano;
ADR: l'auto proveniva da Via Artiaco e andava verso Via Campana;
ADR: il furgone proveniva dal tunnel di uscita tangenziale e stava per immettersi dalla rotonda sul ponticello di via Cigliano;
stava lasciando la rotatoria e poiché aveva impegnato la rotatoria aveva la precedenza;
si stava immettendo sulla via che porta al ponticello di via Cigliano;
ADR: riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite lo stato dei luoghi;
ADR: vi era l'asfal- to molto bagnato perché aveva piovuto;
ADR: sottoscrivo le fotografie che mi rammostrano lo stato dei luoghi e condivido le ricostruzioni fatte e sulle foto indicate;
ADR: noi ci siamo fermati per vedere se era tutto a posto ma siamo poco dopo andati via mentre il collega già chiamava le autorità”.
Tali dichiarazioni – secondo il Tribunale – hanno ricostruito i fatti evidenziando l'elevata ve- locità dell'autovettura di (che aveva la quinta marcia inserita al momento dell'im- Pt_1
patto: cfr. verbale della Polizia Municipale redatto nell'immediatezza dei fatti) e la sua com- pleta inosservanza delle regole non solo di prudenza (colpa generica) ma anche specifiche del codice della strada (fermarsi ai segnali di pericolo generico, rispettare il limite di velocità
e, anche in assenza di specifica segnaletica, dare precedenza all'autovettura che già ha im- pegnato la rotatoria).
Le testimonianze trovano conferma – secondo il Tribunale – nella ricostruzione dei luoghi di causa compiuta e riportata nel verbale delle autorità intervenute sul posto nella immedia- tezza dei fatti;
trovano, altresì, riscontro nelle fotografie dei luoghi del sinistro, dalle quali si evince la veridicità della ricostruzione dei fatti enunciata dai testi di parte convenuta, anche in relazione alla segnaletica stradale non rispettata da parte attrice.
3 Di contro, il conducente del veicolo antagonista (di proprietà della convenuta non CP_1
risulta aver concorso alla determinazione del sinistro, emergendo dagli atti di causa - secon- do il Tribunale – la sua condotta di guida rispettosa delle regole generali (prudenza, diligen- za, perizia) e specifiche del codice della strada (viaggiava a velocità moderata, ha rispettato i segnali stradali, ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto: cfr. deposizioni in atti;
verba- le redatto dalla autorità); nessuna violazione (generica o specifica) risulta imputabile al detto veicolo, che al contrario, secondo il Tribunale, non solo ha tenuto una condotta di guida pru- dente e rispettosa delle regole (generiche e specifiche del tratto di strada in cui si trovava) ma ha pure eseguito una manovra specifica per evitare l'impatto con la Renault dell'attore.
3- ha proposto appello e ha concluso come segue: Parte_1
«1) (…); 2) (…) riformare la sentenza n° 5055/2021 nelle parti indicate nella motivazione del presente atto e per l'effetto: - Accogliere le reiterate istanze di CTU medico-legale e tecnica al fine di meglio valutare e determinare le lesioni e i danni materiali subiti dall'istante; - In ogni caso, accogliere la domanda attorea e dichiarare l'esclusiva responsabilità del condu- cente del veicolo Volkswagen DY tg. EX623DK in ordine alla produzione dell'evento dan- noso o in subordine la corresponsabilità dei conducenti secondo il grado di colpa che sarà accertato in corso di giudizio;
- Condannare, per l'effetto, la in via Controparte_5
solidale con (in subordine solo quest'ultimo o solo l'ente assi- Controparte_1
curatore ciascuno in via autonoma) al risarcimento, in favore dell'istante dei danni a cose re- lativi al veicolo tg. AW442ZX nonché delle lesioni subite quali danni alla persona, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione, nonché per spese mediche, quantificando comples- sivamente la domanda in euro 52.000,00; - Condannare la (…) alla refu- Controparte_5
sione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'istante con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
4- Si è costituita la , così concludendo: «- dichiarare, quindi, Controparte_2
l'appello inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter co. 1 c.p.c., ovvero, in subordine, riget- tare lo stesso con sentenza, perché infondato nel merito;
- in ogni caso, condannare l'appel- lante al pagamento delle spese e competenze di causa, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi equitativamente;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e dell'avversa domanda, dichiarare il sig. carente di Pt_1
legittimazione attiva per l'eventuale parte di risarcimento coperto dalla surroga INAIL».
5- Sostiene che: Pt_1
4 -- il Tribunale non ha motivato la valutazione di attendibilità dei testi e Testimone_1 [...]
dei quali l'attore aveva eccepito l'incapacità a testimoniale e comunque l'i- Testimone_3
nattendibilità per essere alle dipendenze della società che conduceva in locazione il veicolo
Volkswagen DY e colleghi di lavoro del conducente, il quale, in caso di accertata respon- sabilità, avrebbe subito una decurtazione della retribuzione;
-- il teste è comunque inattendibile in ordine alla possibilità di vedere i vei- Testimone_1
coli coinvolti nel sinistro e di valutare la velocità dell'auto di , avendo reso una di- Pt_1
chiarazione incongrua nella parte in cui ha riferito che il furgone DY aveva appena imboc- cato la rotonda venendo da Via Campiglione quando aveva dovuto frenare di botto per il so- praggiungere dell'autovettura: circostanza smentita dal fatto che l'immissione da Via Campi- glione nella rotonda si trova in posizione opposta alla Via Artiaco-Campana sulla quale av- venne il sinistro;
-- il teste ha riconosciuto nei rilievi fotografici i veicoli coinvolti e lo stato dei Testimone_1
luoghi, da cui si evince che il furgone DY era uscito dalla rotatoria e aveva tagliato la stra- da all'autovettura che procedeva lungo Via Artiaco-Campana;
-- il teste (che viaggiava con sullo stesso autoveicolo) riferisce in- Testimone_2 Tes_1
vece che il furgone DY, guidato dal loro collega , stava uscendo dalla Persona_2
rotatoria per imboccare “il ponticello di Via Cigliano”, ciò che implicava (deduce l'appellante)
l'attraversamento perpendicolare di Via Campana, sicché il furgone aveva tagliato la strada ad;
Pt_1
-- contrariamente a quanto riferito dal teste , Via Campana in quel punto è a Testimone_1
senso unico di marcia, si divide in due corsie in prossimità della rotatoria e sulla corsia di de- stra non vi è alcun obbligo di precedenza;
-- dunque le deposizioni dei testi di parte convenuta non sono affatto concordanti e lasciano ritenere che i due non abbiano davvero assistito all'incidente;
-- il Tribunale ha ignorato la deposizione del teste di parte attrice , pur senza Testimone_4
nulla dire della sua attendibilità;
-- il teste riferisce che frenò e sterzò verso destra “per evitare un fur- Testimone_4 Pt_1
gone bianco che gli stava andando addosso sul lato sx della autovettura da lui condotta … in conseguenza di tanto finì in uno spigolo di un muro...il furgone veniva da via Fascione e an- dava dritto verso una traversa”; il teste ha confermato che il conducente della Renault Sce- nic aveva eseguito una manovra “di salvataggio” proprio al fine di evitare l'impatto con il
5 furgone DY, il cui conducente, “tagliando” perpendicolarmente la via Campana, per diri- gersi verso una traversa, ostacolava improvvisamente la circolazione della Renault;
-- non v'è prova che procedesse a elevata velocità; tale non è l'inserimento della Pt_1
quinta marcia, che potrebbe essere avvenuto dopo il sinistro;
-- l'entità dei danni deriva non dall'elevata velocità, ma dalla vicinanza del muro, dalla sua conformazione a spigolo, dal fondo stradale bagnato, dalla repentinità della manovra e dalla particolare vulnerabilità della parte anteriore dell'autovettura;
-- l'elevata velocità non può essere dimostrata mediante dichiarazioni testimoniali, frutto di percezioni e valutazioni soggettive;
-- erroneamente il Tribunale ha ritenuto che si fosse immesso nella rotatoria omet- Pt_1
tendo di dare la precedenza al DY che già l'aveva impegnata;
-- infatti, la strada (Via Artiaco), nel tratto percorso dalla Renault Scenic, è a senso unico di circolazione e si divide in due corsie in prossimità della rotatoria;
sulla corsia di destra non vi
è alcun obbligo di dare precedenza in quanto i veicoli procedono dritti verso Quarto senza attraversare in alcun modo la rotatoria;
la corsia di sinistra (stesso senso di marcia) si immet- te nella rotatoria e i veicoli che la percorrono hanno obbligo di precedenza (con apposita se- gnaletica) in favore di chi è già sulla rotonda;
-- il DY, con manovra azzardata, uscito dalla rotatoria, tentò di attraversare perpendico- larmente la corsia sulla quale, da destra, sopraggiungeva la Renault, per imboccare una tra- versa (ponticello della metropolitana) verso Cigliano;
-- in mancanza di collisione tra i veicoli, si applica il primo e non il secondo comma dell'art. 2054 c.c., onde il proprio diritto al risarcimento integrale del danno causato dalla condotta di guida di . Persona_2
6- Replica he: CP_2
-- non sussiste l'incapacità a deporre dei testi e art. 246 c.p.c.; Cass. 14672 Tes_1 Tes_2
del 2019);
-- è inattendibile il teste in quanto cognato di (Cass. 2250/1992), che, Testimone_4 Pt_1
comunque, non ha sconfessato le circostanze riferite da e Tes_1 Tes_2
-- i tre testi confermano la dinamica del sinistro per la quale il furgone DY non aveva an- cora lasciato la rotatoria e non stava affatto tagliando la strada alla Renault, ma le stava an- dando addosso dal lato sinistro;
-- i rilievi fotografici ritraggono i veicoli non nella posizione che avevano assunto dopo il sini-
6 stro, dal momento che il furgone era stato spostato e parcheggiato per consentire al suo conducente di scendere e prestare soccorso ad;
Pt_1
-- lungo il tratto di strada percorso da c'erano segnali di pericolo generico e limite di Pt_1
velocità di 10 km/h e il fondo stradale era bagnato, sicché palesemente non teneva Pt_1
una velocità adeguata, frenò (si accesero gli stop posteriori, riferisce il teste ) e perse il Tes_4
controllo dell'auto, mentre poté arrestare il furgone senza problemi;
Per_2
-- l'inserimento della quinta marcia è un valido indizio della velocità eccessiva;
il muro contro il quale la Renault finì la sua corsa si trova a diversi metri di distanza dal punto di intersezio- ne delle strade;
i danni riportati dall'autovettura sono ingentissimi, incompatibili con un im- patto di lieve entità;
-- non v'è prova che la Renault procedesse sulla corsia di destra;
-- in ogni caso, chi ha impegnato per primo la rotatoria (il furgone) ha la precedenza su chi
(Renault) si deve immettere successivamente nella stessa;
-- sulla sede stradale, anche sulla corsia di destra percorsa dalla Renault, è presente un se- gnale di stop, “sebbene estremamente sbiadito e in parte coperto da un rappezzo di asfal- to”, sicché aveva il dovere di fermarsi;
il segnale era chiarissimo nel 2011 (l'inciden- Pt_1
te è del 2016), come da fotografie dell'epoca (prodotte in appello, ammissibili ex art. 345
c.p.c.).
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. In diritto. Va premesso che la presunzione di pari responsabilità nella determinazione di un incidente stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti in un incidente ma senza collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'e- vento dannoso. In tal senso:
-- Cass. ord. 12.02.2021 n. 3764, che ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di colli- sione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente op- posta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spo- starsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, a in- sindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa);
7 -- Cass. ord. 19.07.2018 n. 19197, che ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'a- rea di sosta privata.
7.2. La ricostruzione del sinistro. In base allo stato dei luoghi all'epoca del sinistro (6 marzo
2016), ai rilievi della Polizia municipale, alle deposizioni testimoniali e alle circostanze pacifi- che tra le parti, si perviene a una ricostruzione del sinistro ben diversa da quella considerata dal Tribunale.
(autovettura Renault) proveniva da Via Artiaco e intendeva proseguire per Via Pt_1
Campana. Si tratta di un percorso pressoché rettilineo che non implica l'ingresso nella rota- toria, di cui la Via Artiaco-Campana – per usare i termini della geometria piana – è una tan- gente. Dunque l'incidente non si verificò sulla rotatoria ed è completamente fuori luogo ogni discorso sull'obbligo di precedenza a carico di chi debba immettersi nella rotatoria in favore di chi la stia già percorrendo.
Ma vediamo meglio il percorso seguito da . Viene da Via Artiaco, che è a doppio Pt_1
senso di marcia fino al punto in cui (e in virtù del fatto che) riceve il traffico proveniente dalla rotonda mediante una corsia di collegamento. Pochi metri dopo, da Via Artiaco (ora a senso unico) si diparte una corsia verso sinistra per chi voglia immettersi nella rotonda per destina- zioni diverse da Via Campana. Chi invece debba proseguire per Via Campana (come CP_4
ne) va dritto;
e pochi metri più avanti si trova nel punto in cui a sinistra la strada lambisce la rotonda (senza impegnarla) e a destra si diparte perpendicolarmente la traversa del “ponti- cello della ferrovia” (metropolitana) altrimenti detta “Via Cigliano”. È questo il punto nel quale i due veicoli si trovano vicini e nel quale, perciò, si verifica il sinistro (su Via Artiaco-
Campana, non sulla rotatoria), come si desume chiaramente dallo schizzo planimetrico della
Polizia municipale. È appena il caso di osservare che l'attraversamento perpendicolare di Via
Artiaco-Campana dalla rotonda alla traversa di Via Cigliano era materialmente possibile alla data del sinistro (6.03.2016) perché l'isoletta (o cordolo) di cemento di forma triangolare po- sta alla biforcazione di Via Artiaco (tra la corsia destra che va dritta verso Via Campana e la corsia sinistra che curva per immettersi nella rotonda) finiva proprio in corrispondenza di Via
Cigliano per consentire (inopportunamente) la pericolosa manovra di (dalla rota- Per_2
toria a Via Cigliano).
8 Dunque sbaglia (ricorda male) il teste quando dice che “mentre imboccava Testimone_1
la rotonda il collega [ ] ha frenato di botto perché una auto che proveniva da Via Per_2
Artiaco verso Via Campana a velocità sostenuta all'improvviso ha sterzato verso destra ed ha sbattuto nel muro”. Avrebbe dovuto dire (come il teste : “mentre usciva Tes_2 Per_2
dalla rotonda…” (che, provenendo da Via Campiglione, aveva già percorso per tre quarti). E
usciva dalla rotonda perché intendeva immettersi in Via Cigliano (teste . Per_2 Tes_2
E per far questo doveva (com'è evidente dallo schizzo planimetrico) attraversare perpendi- colarmente Via Artiaco-Campana, sulla quale sopraggiungeva , provenendo dalla Pt_1
destra di . Per_2
La segnaletica e la precedenza. Abbiamo chiarito che non si è mai immesso nella Pt_1
rotatoria, né aveva l'intenzione o la necessità di farlo, dovendo proseguire verso Via Campa- na, sicché la questione della precedenza da dare a chi è già sulla rotatoria non ha nulla a che vedere con il caso in esame. Si tratta invece di un normale incrocio tra due percorsi perpen- dicolari: da Via Artiaco a Via Campana (Avallone) e dalla rotatoria a Via Cigliano (D'Amanzo).
La segnaletica all'epoca presente è quella riferita dai verbalizzanti: per , segnale di Pt_1
pericolo generico e di limite di velocità a 10 km/h. Nessun segnale (orizzontale o verticale) sulla precedenza. Il fatto che (come riferito da nel 2011 vi fosse sull'asfalto della CP_2
carreggiata percorsa da un segnale di stop e che nel 2016 esso risultasse “estre- Pt_1
mamente sbiadito e in parte coperto da un rappezzo di asfalto”, lascia ritenere al massimo che tra il 2011 e il 2016 le regole sulla precedenza di quello specifico incrocio fossero cam- biate e che proprio per questo, non per caso, il segnale di stop sulla sede stradale (visibile nel 2011) fosse stato poi coperto (non benissimo) da uno strato di asfalto. Del resto non v'è ragione di dubitare del fatto che il verbale della Polizia municipale – che fa fede fino a quere- la di falso – abbia riferito con completezza e puntualità sulla segnaletica esistente (e sulle re- gole vigenti) su quell'incrocio.
Dunque si applicano le regole ordinarie della precedenza, per le quali (furgone Per_2
Volkswagen) era obbligato a dare la precedenza ad che sopraggiungeva da destra. Pt_1
L'aver impegnato l'incrocio ignorando l'obbligo di precedenza e ponendosi così come ostaco- lo alla marcia della Renault di lo costituisce in colpa. Pt_1
Dal canto suo, palesemente non rispettò il limite di velocità prescritto dalla segna- Pt_1
letica. Procedeva certamente a velocità elevata e comunque eccessiva e inadeguata allo sta- to dei luoghi, com'è comprovato dal fatto che, alla verifica compiuta dopo il sinistro, risulta-
9 va inserita la quinta marcia. Non meritano approfondita confutazione le fantasiose afferma- zioni della difesa di , secondo cui: a) la quinta marcia potrebbe essere stata inserita Pt_1
dopo il sinistro (da chi?); b) la quinta marcia non è indizio di velocità elevata (o più precisa- mente, di velocità superiore ai 10 km/h prescritta dalla segnaletica).
La sicura incidenza causale – rispetto al verificarsi del sinistro – della presenza del furgone
Volkswagen lungo il percorso della Renault, sì da costituire un ostacolo che impose ad Aval- lone di tentare una manovra di emergenza, consente di ritenere applicabile (pur in assenza di urto) la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., senza conta- re che anche la concreta ricostruzione della dinamica del sinistro qui operata (violazione dell'obbligo di dare precedenza, da parte di;
violazione del limite di velocità, da Per_2
parte di ) conduce alle stesse conclusioni del riparto di responsabilità al 50% per cia- Pt_1
scuno dei due conducenti.
7.3. La quantificazione del danno. Il Tribunale non ha disposto c.t.u. medico-legale, pur sollecitata da (non anche da . ha comunque prodotto una peri- Pt_1 CP_2 Pt_1
zia di parte a firma del dr. , che si lascia apprezzare per la ricchezza delle ar- Persona_3
gomentazioni, la coerenza e puntualità dei riscontri documentali (pure prodotti in giudizio da
) e per la coerenza della discussione medico-legale e delle conclusioni rassegnate. A Pt_1
ciò deve aggiungersi che impegnata unicamente sul fronte della ricostruzione del CP_2
sinistro, non ha mosso alla perizia del dr. alcuna critica. Ritiene pertanto la Corte di Per_3
poter condividere le conclusioni della perizia di parte, che, in relazione alla “frattura bifocale del femore destro trattata chirurgicamente”, valuta una invalidità temporanea totale di gg.
30, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 75%, gg. 40 al 50% e gg. 20 al 25%; e infine nel
13% gli esiti permanenti e dunque il danno biologico.
In applicazione della versione più aggiornata delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona – che sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. [Cass. 6 maggio 2020 n. 8532] – possono liquidarsi gli importi che seguono:
-- ITT € 115,00 x giorni 30 = € 3.450,00;
-- ITP al 75% € 115,00 x giorni 30 x 0,75 = € 2.587,50;
-- ITP al 50% € 115,00 x giorni 40 x 0,50= € 2.300,00;
-- ITP al 25% € 115,00 x giorni 20 x 0,25 = € 575,00;
-- danno non patrimoniale 13 punti = € 36.882,00 (di cui € 28.591,00 per danno dinamico-
10 relazionale ed € 8.291,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore);
-- spese sanitarie documentate = € 97,66;
-- valore commerciale auto distrutta (perizia di parte per. ind. ) = € 1.500,00. Persona_4
Totale = € 47.392,16 di cui spetta ad la metà – in virtù del concorso di colpa al 50% Pt_1
e perciò € 23.696,08 oltre interessi al tasso legale sulla sorta capitale devalutata al momento del consolidamento dei postumi (4.07.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla da- ta della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale.
A chiarimento del calcolo sopra sviluppato, è bene precisare che, per giurisprudenza conso- lidata, “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità tempora- nea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza” [Cass.
7.02.2017 n. 3121]. Ne consegue che, nel caso in esa- me, deve assumersi, quale parametro, l'età di 53 anni (meno sei giorni), che aveva Pt_1
alla data di consolidamento dei postumi (4.07.2016).
8. Il concorso di colpa di giustifica la compensazione della metà delle spese pro- Pt_1
cessuali di primo e secondo grado, per il resto poste a carico di Controparte_1
e , secondo parziale soccombenza (DM 55\2014 e successive Controparte_2
modifiche; scaglione fino a € 26.000,00; importi medi).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.05.2021 n. 5055, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento, in favo- Controparte_1 Controparte_2
re di , della somma di € 23.696,08 oltre interessi al tasso legale sulla sorta Parte_1
capitale devalutata al 4.07.2016 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data di pubbli- cazione della presente sentenza;
e da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) dichiara compensata la metà delle spese processuali di primo e secondo grado;
condan- na e , in solido, alla rifusione, in fa- Controparte_1 Controparte_2
11 vore di , con distrazione in favore dell'avv. Nicola Bellanca, dichiaratosi an- Parte_1
ticipatario, della residua metà delle spese di lite, liquidata:
-- per il primo grado in € 2.538,50 per compensi ed € 380,78 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso della metà del contributo unificato dovuto e ver- sato;
-- per il grado d'appello in € 2.904,50 per compensi ed € 435,68 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso della metà del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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