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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice Onorario, sezione lavoro, ha pronunciato in data 28 luglio 2025 all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 tenutasi nella forma della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 3397/2020 r.a.c.l., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...]S. Elena, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandro
Piseddu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Controparte_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Guttuso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.12.2020 ha proposto il presente Parte_1 giudizio per l'accertamento della inesistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
[...] sostenendo di non aver mai esercitato la professione forense, bensì quella di lavoratore CP_1 dipendente sin dal 13.11.2015, incompatibile con l'esercizio della suindicata professione.
Dopo aver dato atto del rigetto del reclamo presentato in autotutela avverso la comunicazione con la quale veniva informato della cessazione della iscrizione all'Ente a decorrere dal 19/02/2020 e della sussistenza di irregolarità dichiarative e/o contributive relative agli anni dal 2015 (mod.5/2016) al
2018 (mod5/2019) per un totale di € 6.317,33, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare lo svolgimento del lavoro subordinato con mansioni impiegatizie a decorrere dal 13.11.2015
e dichiarare sia “venuto meno dalla data del 13/11/2015 ogni obbligo contributivo” verso la CP_1 convenuta, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deposita documentazione attestante la propria condizione di lavoratore dipendente nonché quella relativa al procedimento di reclamo presentato all'Ente onde ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
La ha resistito in giudizio con memoria di costituzione e difesa con domanda CP_1 riconvenzionale del 7 maggio 2021 osservando che:
- , iscritto all'Albo degli Avvocati dal 12/01/2015 al 19/02/2020, è stato iscritto Parte_1
d'ufficio alla Cassa Forense, giusta delibera della Giunta Esecutiva del 28/05/2015, con decorrenza dall'anno 2015, sulla base dei dati forniti dal Consiglio dell'Ordine di Cagliari ed in ossequio al disposto di cui all'art. 21, comma 8 della Legge 247/2012 il quale testualmente stabilisce che:
“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
” ed è stato cancellato dalla a far data dal 19/02/2020, per avvenuta
[...] CP_1 cancellazione dall'Albo professionale con tale decorrenza (cfr. docc. 1- 4 parte ricorrente).
- ha svolto, almeno dal 13.11.2015, attività incompatibile con l'esercizio della professione forense, circostanza mai stata resa nota dal ricorrente alla che ne è venuta a conoscenza CP_1 solo a seguito della ricezione della domanda di riesame, datata 15/05/2020 (cfr. doc.9 parte ricorrente e doc.3 , non potendo quest'ultima a seguito della entrata in vigore del Regolamento CP_1 di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 della stessa Legge n.247/2012 (doc.14), rilevare autonomamente cause di incompatibilità.
- che il ricorrente dal 13.11.2015 non ha mai provveduto a far presente la circostanza neppure al competente Consiglio dell'Ordine, limitandosi, solo nel febbraio del 2020, a richiedere la cancellazione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Cagliari cui era iscritto fino a quella data.
La difesa convenuta ha evidenziato che attualmente solo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e sanzionarne l'eventuale sussistenza con la cancellazione dall'Albo, con effetti necessariamente ex nunc, avendo il provvedimento di cancellazione natura costitutiva.
Quanto alla pretesa creditoria, la difesa ricorrente ha evidenziato che, ex art. 10 e 11 Legge
n.576/80 (doc.13), tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno un contributo CP_1 soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio (a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al IV° comma dell'art. 8 della Legge n.141/92, un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a
15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10/II, dovuto per l'anno stesso, oltre ad un contributo di maternità, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 151/01, come modificato dalla legge n. 289/03, annualmente rivalutato. ha, altresì, precisato modalità di calcolo e termini di pagamento dei suindicati CP_1 contributi, ulteriormente, allegando che, ai sensi dell'art. 17 L. n.576/80, è previsto a carico del professionista iscritto l'obbligo dell'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 (modulo predisposto dalla ai fini della dichiarazione che annualmente tutti gli avvocati iscritti all'Albo CP_1 professionale devono effettuare alla ex art. 17 L. 576/80, ai fini della comunicazione del reddito CP_1
IRPEF e del volume d'affari IVA prodotti), e che l'assolvimento di tale onere è indipendente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate o siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense e dalla sussistenza di situazioni di incompatibilità.
A tal proposito, la difesa ha richiamato due pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n.9184/2012 e n.20219/2012, ove è stata sancito, tra l'altro, che l'obbligo posto a carico del professionista di trasmissione delle comunicazioni relative ai propri redditi deriva per il solo fatto dell'iscrizione all'albo professionale (a prescindere anche dall'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ed, ovviamente, dall'iscrizione alla e deve essere adempiuto anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Pertanto, ha allegato che il ricorrente sulla base della citata normativa avrebbe CP_1 dovuto versare per gli anni dal 2015 al 2020 la contribuzione minima - mentre risulta aver versato esclusivamente la contribuzione minima dovuta, oltre interessi, per l'anno 2015 a mezzo pagamento del ruolo 2016- per un importo complessivo pari ad euro 11.956,60 somma che, in questa sede, chiede che il Tribunale accerti come dovuta in via riconvenzionale (cfr. doc.5).
Tanto premesso, la difesa convenuta ha concluso chiedendo: a) in via principale, di rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) in via riconvenzionale, dichiarare tenuto , e per l'effetto condannarlo, al pagamento in favore della Parte_1 [...] degli importi maturati a titolo di contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016, CP_1
2017, 2018, 2019, 2020, oltre sanzioni tutte ed interessi, così come dettagliatamente specificati nella memoria, per un importo totale di Euro 11.956,60, oltre ulteriori interessi e sanzioni, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte sostitutive dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. in data 25 giugno 2025.
***
L'oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento della fondatezza della pretesa contributiva della nei confronti di Controparte_1 [...]
per gli anni dal 2015 al 2020, individuata nel doc.5 di parte convenuta per l'importo di € Parte_1
11.956,60 a titolo di contributi soggettivi e di maternità con i relativi accessori e sanzioni.
Parte ricorrente allega che tali contributi non siano dovuti in ragione della propria situazione di incompatibilità non avendo mai esercitato la professione legale, essendo stato assunto dal 13.11.2015 alle dipendenze della società Lease Credi Srl con mansioni di impiegato, circostanza documentata
(cfr. doc.
1-9 di parte ricorrente) e, peraltro, non contestata dalla CP_1
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate nella sentenza della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro 30.5.2023 n. 273 che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. secondo cui la cancellazione dall'Albo degli
Avvocati riveste efficacia ricognitiva ex tunc.
Il Collegio ha, infatti, richiamato la pronuncia della Cassazione S.U. n. 35463/21 secondo cui “la ratio perseguita dal legislatore, è costituita dal corretto esercizio della professione forense, cui non si può validamente opporre un termine ultimo di esercizio per effetto di un “legittimo affidamento” del ricorrente. Egli, infatti, non solo deve possedere, in qualsiasi momento in cui risulti iscritto all'Albo, tutti i requisiti necessari, ma ha altresì l'obbligo di attestare annualmente con certificazione la regolarità dell'iscrizione medesima. Inoltre, i provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira
a un bene e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende
l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34439)”.
Il provvedimento di Cancellazione con cui l'Ordine degli Avvocati di Cagliari ha provveduto a cancellare dall' ha, pertanto, avuto l'effetto di riconoscere ora per allora Controparte_2
l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione dell'odierno ricorrente ed è destinato a spiegare effetti dichiarativi per l'intero periodo in cui la situazione di incompatibilità all'iscrizione all'Albo professionale è perdurata.
Nel caso di specie, risulta dimostrata la sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 18 lettera d della legge 247/2012: la professione di avvocato è, infatti, incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato, che è documentalmente provato che il ricorrente dal 13 novembre 2015 abbia svolto alle dipendenze della società Lease Credi Srl con mansioni di impiegato.
L'incompatibilità, pertanto, è perdurata in relazione a tutte le annualità che coincidono con tutte quelle per le quali la ha formulato la propria Controparte_1 domanda riconvenzionale. Da quanto premesso discende l'inesistenza di un valido rapporto previdenziale tra il ricorrente e la atteso che: l'accertamento da parte del giudice Controparte_1 di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente CP_1 iscritto, ancorchè tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente” (Cass. civ. sez. lav. n. 24141/2020).
Conseguentemente, deve ritenersi accertata l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione all'Albo Avvocati con decorrenza dal 15 novembre 2015 fino al 19 febbraio 2020 del ricorrente, il quale non è tenuto a versare i contributi minimi soggettivi richiesti dall'Ente convenuto per le annualità dal 2016 in poi. Tale assunto incide in senso caducatorio sulle sanzioni e/o interessi che presentano una valenza accessoria rispetto al principale debito contributivo e su quelle inflitte ex l. 142/91.
Del pari non dovuta è la sanzione per l'omessa comunicazione dei dati reddituali posto che l'obbligo di comunicazione deriva direttamente dall'iscrizione all'Albo e la cancellazione ex tunc dall'albo, conseguentemente, determina l'insussistenza dell'obbligo posta l'insussistenza di un valido rapporto previdenziale.
Vero è che nella decisione richiamata si statuisce l'irripetibilità dei contributi integrativi versati dal professionista in situazione di incompatibilità, tuttavia, dal prospetto allegato risulta che questi non siano stati richiesti da che fa riferimento al solo contributo minimo soggettivo, CP_1 peraltro ridotto al 50%, e che in ogni caso è pacifico che il ricorrente non abbia svolto per il periodo in esame attività professionale.
In definitiva, in ragione della cancellazione retroattiva al 13.11. 2015 dall'Albo e dalla
[...]
e considerato che il , pacificamente, non ha svolto alcuna attività professionale CP_1 Parte_1 forense, il medesimo nessun obbligo contributivo aveva nei confronti della
[...]
per gli anni successivi al 2015 nei quali è perdurata la causa di Controparte_1 incompatibilità.
Per l'anno 2015, invece, oltre all'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi (già assolto dal ricorrente), deve essergli ascritto anche l'obbligo d'invio del mod. 5/2016 per l'anno 2015 ex art. 17 l. 567/80 che riguarda tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione risultano iscritti anche per frazione d'anno all'albo degli Avvocati, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate e siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense e della sussistenza di situazioni di incompatibilità, risultando pertanto dovuto il pagamento della relativa sanzione richiesto CP_ dall' convenuto.
Tanto premesso, il Tribunale accerta e dichiara la decorrenza dal 13.11.2015 della cancellazione del ricorrente dall'Albo degli Avvocati e dalla stante la sussistente Parte_1 CP_1 incompatibilità e, per l'effetto, accerta e dichiara che il medesimo non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti da dall'anno Controparte_1
2016 in poi e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, condanna al pagamento delle sanzione relativa Controparte_1 Parte_1 alla omessa comunicazione del modello 5/2016 da calcolarsi in via amministrativa.
Nel caso di specie, stante la complessità della vicenda in esame e gli orientamenti non univoci della giurisprudenza e rilevata comunque la mancata conoscenza, da parte della della Pt_2 situazione di incompatibilità in cui versava il ricorrente, le spese di lite possono essere opportunamente compensate.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara la decorrenza dal 13.11.2015 della cancellazione del ricorrente
[...]
dall'Albo degli Avvocati e dalla stante la sussistente Parte_1 CP_1 incompatibilità e per l'effetto
- accerta e dichiara che il medesimo non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti da eccetto la sanzione per Controparte_1
l'omessa comunicazione del modello 5/2016
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
condanna al pagamento della sanzione Controparte_1 Parte_1 relativa alla omessa comunicazione del modello 5/2016 da calcolarsi in via amministrativa.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, 28 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice Onorario, sezione lavoro, ha pronunciato in data 28 luglio 2025 all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 tenutasi nella forma della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 3397/2020 r.a.c.l., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...]S. Elena, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandro
Piseddu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Controparte_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Guttuso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.12.2020 ha proposto il presente Parte_1 giudizio per l'accertamento della inesistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
[...] sostenendo di non aver mai esercitato la professione forense, bensì quella di lavoratore CP_1 dipendente sin dal 13.11.2015, incompatibile con l'esercizio della suindicata professione.
Dopo aver dato atto del rigetto del reclamo presentato in autotutela avverso la comunicazione con la quale veniva informato della cessazione della iscrizione all'Ente a decorrere dal 19/02/2020 e della sussistenza di irregolarità dichiarative e/o contributive relative agli anni dal 2015 (mod.5/2016) al
2018 (mod5/2019) per un totale di € 6.317,33, il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare lo svolgimento del lavoro subordinato con mansioni impiegatizie a decorrere dal 13.11.2015
e dichiarare sia “venuto meno dalla data del 13/11/2015 ogni obbligo contributivo” verso la CP_1 convenuta, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deposita documentazione attestante la propria condizione di lavoratore dipendente nonché quella relativa al procedimento di reclamo presentato all'Ente onde ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
La ha resistito in giudizio con memoria di costituzione e difesa con domanda CP_1 riconvenzionale del 7 maggio 2021 osservando che:
- , iscritto all'Albo degli Avvocati dal 12/01/2015 al 19/02/2020, è stato iscritto Parte_1
d'ufficio alla Cassa Forense, giusta delibera della Giunta Esecutiva del 28/05/2015, con decorrenza dall'anno 2015, sulla base dei dati forniti dal Consiglio dell'Ordine di Cagliari ed in ossequio al disposto di cui all'art. 21, comma 8 della Legge 247/2012 il quale testualmente stabilisce che:
“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
” ed è stato cancellato dalla a far data dal 19/02/2020, per avvenuta
[...] CP_1 cancellazione dall'Albo professionale con tale decorrenza (cfr. docc. 1- 4 parte ricorrente).
- ha svolto, almeno dal 13.11.2015, attività incompatibile con l'esercizio della professione forense, circostanza mai stata resa nota dal ricorrente alla che ne è venuta a conoscenza CP_1 solo a seguito della ricezione della domanda di riesame, datata 15/05/2020 (cfr. doc.9 parte ricorrente e doc.3 , non potendo quest'ultima a seguito della entrata in vigore del Regolamento CP_1 di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 della stessa Legge n.247/2012 (doc.14), rilevare autonomamente cause di incompatibilità.
- che il ricorrente dal 13.11.2015 non ha mai provveduto a far presente la circostanza neppure al competente Consiglio dell'Ordine, limitandosi, solo nel febbraio del 2020, a richiedere la cancellazione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Cagliari cui era iscritto fino a quella data.
La difesa convenuta ha evidenziato che attualmente solo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e sanzionarne l'eventuale sussistenza con la cancellazione dall'Albo, con effetti necessariamente ex nunc, avendo il provvedimento di cancellazione natura costitutiva.
Quanto alla pretesa creditoria, la difesa ricorrente ha evidenziato che, ex art. 10 e 11 Legge
n.576/80 (doc.13), tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno un contributo CP_1 soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio (a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al IV° comma dell'art. 8 della Legge n.141/92, un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a
15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10/II, dovuto per l'anno stesso, oltre ad un contributo di maternità, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 151/01, come modificato dalla legge n. 289/03, annualmente rivalutato. ha, altresì, precisato modalità di calcolo e termini di pagamento dei suindicati CP_1 contributi, ulteriormente, allegando che, ai sensi dell'art. 17 L. n.576/80, è previsto a carico del professionista iscritto l'obbligo dell'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 (modulo predisposto dalla ai fini della dichiarazione che annualmente tutti gli avvocati iscritti all'Albo CP_1 professionale devono effettuare alla ex art. 17 L. 576/80, ai fini della comunicazione del reddito CP_1
IRPEF e del volume d'affari IVA prodotti), e che l'assolvimento di tale onere è indipendente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate o siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense e dalla sussistenza di situazioni di incompatibilità.
A tal proposito, la difesa ha richiamato due pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n.9184/2012 e n.20219/2012, ove è stata sancito, tra l'altro, che l'obbligo posto a carico del professionista di trasmissione delle comunicazioni relative ai propri redditi deriva per il solo fatto dell'iscrizione all'albo professionale (a prescindere anche dall'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ed, ovviamente, dall'iscrizione alla e deve essere adempiuto anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Pertanto, ha allegato che il ricorrente sulla base della citata normativa avrebbe CP_1 dovuto versare per gli anni dal 2015 al 2020 la contribuzione minima - mentre risulta aver versato esclusivamente la contribuzione minima dovuta, oltre interessi, per l'anno 2015 a mezzo pagamento del ruolo 2016- per un importo complessivo pari ad euro 11.956,60 somma che, in questa sede, chiede che il Tribunale accerti come dovuta in via riconvenzionale (cfr. doc.5).
Tanto premesso, la difesa convenuta ha concluso chiedendo: a) in via principale, di rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) in via riconvenzionale, dichiarare tenuto , e per l'effetto condannarlo, al pagamento in favore della Parte_1 [...] degli importi maturati a titolo di contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016, CP_1
2017, 2018, 2019, 2020, oltre sanzioni tutte ed interessi, così come dettagliatamente specificati nella memoria, per un importo totale di Euro 11.956,60, oltre ulteriori interessi e sanzioni, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte sostitutive dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. in data 25 giugno 2025.
***
L'oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento della fondatezza della pretesa contributiva della nei confronti di Controparte_1 [...]
per gli anni dal 2015 al 2020, individuata nel doc.5 di parte convenuta per l'importo di € Parte_1
11.956,60 a titolo di contributi soggettivi e di maternità con i relativi accessori e sanzioni.
Parte ricorrente allega che tali contributi non siano dovuti in ragione della propria situazione di incompatibilità non avendo mai esercitato la professione legale, essendo stato assunto dal 13.11.2015 alle dipendenze della società Lease Credi Srl con mansioni di impiegato, circostanza documentata
(cfr. doc.
1-9 di parte ricorrente) e, peraltro, non contestata dalla CP_1
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate nella sentenza della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro 30.5.2023 n. 273 che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. secondo cui la cancellazione dall'Albo degli
Avvocati riveste efficacia ricognitiva ex tunc.
Il Collegio ha, infatti, richiamato la pronuncia della Cassazione S.U. n. 35463/21 secondo cui “la ratio perseguita dal legislatore, è costituita dal corretto esercizio della professione forense, cui non si può validamente opporre un termine ultimo di esercizio per effetto di un “legittimo affidamento” del ricorrente. Egli, infatti, non solo deve possedere, in qualsiasi momento in cui risulti iscritto all'Albo, tutti i requisiti necessari, ma ha altresì l'obbligo di attestare annualmente con certificazione la regolarità dell'iscrizione medesima. Inoltre, i provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira
a un bene e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende
l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34439)”.
Il provvedimento di Cancellazione con cui l'Ordine degli Avvocati di Cagliari ha provveduto a cancellare dall' ha, pertanto, avuto l'effetto di riconoscere ora per allora Controparte_2
l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione dell'odierno ricorrente ed è destinato a spiegare effetti dichiarativi per l'intero periodo in cui la situazione di incompatibilità all'iscrizione all'Albo professionale è perdurata.
Nel caso di specie, risulta dimostrata la sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 18 lettera d della legge 247/2012: la professione di avvocato è, infatti, incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato, che è documentalmente provato che il ricorrente dal 13 novembre 2015 abbia svolto alle dipendenze della società Lease Credi Srl con mansioni di impiegato.
L'incompatibilità, pertanto, è perdurata in relazione a tutte le annualità che coincidono con tutte quelle per le quali la ha formulato la propria Controparte_1 domanda riconvenzionale. Da quanto premesso discende l'inesistenza di un valido rapporto previdenziale tra il ricorrente e la atteso che: l'accertamento da parte del giudice Controparte_1 di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente CP_1 iscritto, ancorchè tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente” (Cass. civ. sez. lav. n. 24141/2020).
Conseguentemente, deve ritenersi accertata l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione all'Albo Avvocati con decorrenza dal 15 novembre 2015 fino al 19 febbraio 2020 del ricorrente, il quale non è tenuto a versare i contributi minimi soggettivi richiesti dall'Ente convenuto per le annualità dal 2016 in poi. Tale assunto incide in senso caducatorio sulle sanzioni e/o interessi che presentano una valenza accessoria rispetto al principale debito contributivo e su quelle inflitte ex l. 142/91.
Del pari non dovuta è la sanzione per l'omessa comunicazione dei dati reddituali posto che l'obbligo di comunicazione deriva direttamente dall'iscrizione all'Albo e la cancellazione ex tunc dall'albo, conseguentemente, determina l'insussistenza dell'obbligo posta l'insussistenza di un valido rapporto previdenziale.
Vero è che nella decisione richiamata si statuisce l'irripetibilità dei contributi integrativi versati dal professionista in situazione di incompatibilità, tuttavia, dal prospetto allegato risulta che questi non siano stati richiesti da che fa riferimento al solo contributo minimo soggettivo, CP_1 peraltro ridotto al 50%, e che in ogni caso è pacifico che il ricorrente non abbia svolto per il periodo in esame attività professionale.
In definitiva, in ragione della cancellazione retroattiva al 13.11. 2015 dall'Albo e dalla
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e considerato che il , pacificamente, non ha svolto alcuna attività professionale CP_1 Parte_1 forense, il medesimo nessun obbligo contributivo aveva nei confronti della
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per gli anni successivi al 2015 nei quali è perdurata la causa di Controparte_1 incompatibilità.
Per l'anno 2015, invece, oltre all'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi (già assolto dal ricorrente), deve essergli ascritto anche l'obbligo d'invio del mod. 5/2016 per l'anno 2015 ex art. 17 l. 567/80 che riguarda tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione risultano iscritti anche per frazione d'anno all'albo degli Avvocati, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate e siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense e della sussistenza di situazioni di incompatibilità, risultando pertanto dovuto il pagamento della relativa sanzione richiesto CP_ dall' convenuto.
Tanto premesso, il Tribunale accerta e dichiara la decorrenza dal 13.11.2015 della cancellazione del ricorrente dall'Albo degli Avvocati e dalla stante la sussistente Parte_1 CP_1 incompatibilità e, per l'effetto, accerta e dichiara che il medesimo non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti da dall'anno Controparte_1
2016 in poi e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da
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, condanna al pagamento delle sanzione relativa Controparte_1 Parte_1 alla omessa comunicazione del modello 5/2016 da calcolarsi in via amministrativa.
Nel caso di specie, stante la complessità della vicenda in esame e gli orientamenti non univoci della giurisprudenza e rilevata comunque la mancata conoscenza, da parte della della Pt_2 situazione di incompatibilità in cui versava il ricorrente, le spese di lite possono essere opportunamente compensate.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara la decorrenza dal 13.11.2015 della cancellazione del ricorrente
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dall'Albo degli Avvocati e dalla stante la sussistente Parte_1 CP_1 incompatibilità e per l'effetto
- accerta e dichiara che il medesimo non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti da eccetto la sanzione per Controparte_1
l'omessa comunicazione del modello 5/2016
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da
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condanna al pagamento della sanzione Controparte_1 Parte_1 relativa alla omessa comunicazione del modello 5/2016 da calcolarsi in via amministrativa.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, 28 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia