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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile nella seguente composizione: dott. ssa Maria MITOLA - Presidente dott. Michele PRENCIPE - Consigliere
Dott. Gaetano LABIANCA - Consigliere rel. nel procedimento iscritto al nr. RG. 785/2025 promosso da
e rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Parte_1 Parte_2
Sibilla;
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità depositato presso questa Corte
d'Appello il 29.5.2025, e hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_2
l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 19.11.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.5.2025 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in
Conversano, nella parrocchia S. Maria Assunta il 17 agosto 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, n. 51, parte II, serie A perché “entrambe le parti esclusero l'indissolubilità della prole e l'attrice del vincolo matrimoniale”.
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in data 5.6.2024, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le conclusioni previste dalla legge.
Ed invero, il motivo di nullità attiene alla esclusione della indissolubilità della prole da parte di entrambi i coniugi, i quali contrassero il matrimonio in stato di simulazione parziale del consenso, così come accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese.
E' emerso pienamente dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni delle parti e dei testimoni escussi che si erano sposati senza avere la certezza di far durare il matrimonio, ed entrambi escludendo di avere prole, tant'è che esso è durato meno di un anno. Il giudizio canonico, peraltro, si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come inconfutabilmente si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta dai coniugi vada accolta, così come accertato dalla sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Pugliese rilevando questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 19.11.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.5.2025 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Conversano, nella parrocchia S. Maria Assunta il 17 agosto 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, n. 51, parte II, serie A.
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Conversano la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2022 atto n. 51, parte 2°, serie A.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 17.6.2025. Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile nella seguente composizione: dott. ssa Maria MITOLA - Presidente dott. Michele PRENCIPE - Consigliere
Dott. Gaetano LABIANCA - Consigliere rel. nel procedimento iscritto al nr. RG. 785/2025 promosso da
e rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Parte_1 Parte_2
Sibilla;
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità depositato presso questa Corte
d'Appello il 29.5.2025, e hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_2
l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 19.11.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.5.2025 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in
Conversano, nella parrocchia S. Maria Assunta il 17 agosto 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, n. 51, parte II, serie A perché “entrambe le parti esclusero l'indissolubilità della prole e l'attrice del vincolo matrimoniale”.
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in data 5.6.2024, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le conclusioni previste dalla legge.
Ed invero, il motivo di nullità attiene alla esclusione della indissolubilità della prole da parte di entrambi i coniugi, i quali contrassero il matrimonio in stato di simulazione parziale del consenso, così come accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Pugliese.
E' emerso pienamente dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni delle parti e dei testimoni escussi che si erano sposati senza avere la certezza di far durare il matrimonio, ed entrambi escludendo di avere prole, tant'è che esso è durato meno di un anno. Il giudizio canonico, peraltro, si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come inconfutabilmente si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta dai coniugi vada accolta, così come accertato dalla sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Pugliese rilevando questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 19.11.2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 6.5.2025 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, in Conversano, nella parrocchia S. Maria Assunta il 17 agosto 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, n. 51, parte II, serie A.
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Conversano la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2022 atto n. 51, parte 2°, serie A.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 17.6.2025. Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Maria Mitola