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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LI RT, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 935/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070300643 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, quale obbligata in solido, l'avviso di accertamento sopra specificato le ritenute non operate e non versate, dovute ex articolo 27, comma 1 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600, per complessive € 148.568,00, in ordine all'utile extrabilancio già accertato in capo alla società Società_1 s.r.l. per l'anno di imposta 2022 con altro avviso di accertamento TVK03030541/2025, presuntivamente distribuito ai due soli soci (Ricorrente_1 al 20% e Nominativo_1 al 80%) nello stesso esercizio di formazione.
Assumeva la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di prova dei maggiori utili accertati, oltre che la nullità delle sanzioni per plurime violazioni di legge.
Agenzia delle Entrate s.p.a., costituita, contestava tutte le avverse doglianze rilevando che la società Società_1 s.r.l. non aveva impugnato l'avviso di accertamento presupposto a sé notificato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato ha ampiamente consentito alla ricorrente un adeguato esercizio di difesa, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze articolate anche sul merito della vicenda.
Il presupposto relativo ai maggiori utili occulti prodotti dalla società Società_1 s.r.l. non può essere poi messo in discussione in questa sede in quanto l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti di tale soggetto giuridico, per lo stesso anno di imposta 2022, non impugnato, è divenuto pacificamente definitivo.
Dunque, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (cfr., tra le tante, Cass Civ. 15824/2016).
Ed è noto, in tal caso, che “ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione
"pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 24534/2017).
Essendo allora la presunzione di maggior reddito in capo alla predetta società corroborata dal suddetto accertamento ormai con effetti consolidati, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare in questa sede eventuali accantonamenti o reinvestimenti dei maggiori utili maturati in capo alla società stessa, mentre ciò non è in alcun modo avvenuto, sicché può presumersi che di tali maggiori utili abbiano beneficiato i soli due soci (tra i quali la odierna ricorrente).
La Ric_1, allora, deve rispondere delle somme accertate in qualità di coobbligato essendo ella il sostituito sul quale il sostituto d'imposta avrebbe dovuto operare le ritenute a norma di legge, secondo quanto prescritto dall'articolo 35 del d.P.R. n. 602 del 1973: «Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido». Essendo inoltre le sanzioni state irrogate nel minimo di legge ed in ragione della genericità della relativa doglianze, non resta che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LI RT, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 935/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070300643 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, quale obbligata in solido, l'avviso di accertamento sopra specificato le ritenute non operate e non versate, dovute ex articolo 27, comma 1 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600, per complessive € 148.568,00, in ordine all'utile extrabilancio già accertato in capo alla società Società_1 s.r.l. per l'anno di imposta 2022 con altro avviso di accertamento TVK03030541/2025, presuntivamente distribuito ai due soli soci (Ricorrente_1 al 20% e Nominativo_1 al 80%) nello stesso esercizio di formazione.
Assumeva la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e di prova dei maggiori utili accertati, oltre che la nullità delle sanzioni per plurime violazioni di legge.
Agenzia delle Entrate s.p.a., costituita, contestava tutte le avverse doglianze rilevando che la società Società_1 s.r.l. non aveva impugnato l'avviso di accertamento presupposto a sé notificato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va anzitutto rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato ha ampiamente consentito alla ricorrente un adeguato esercizio di difesa, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze articolate anche sul merito della vicenda.
Il presupposto relativo ai maggiori utili occulti prodotti dalla società Società_1 s.r.l. non può essere poi messo in discussione in questa sede in quanto l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti di tale soggetto giuridico, per lo stesso anno di imposta 2022, non impugnato, è divenuto pacificamente definitivo.
Dunque, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (cfr., tra le tante, Cass Civ. 15824/2016).
Ed è noto, in tal caso, che “ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione
"pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 24534/2017).
Essendo allora la presunzione di maggior reddito in capo alla predetta società corroborata dal suddetto accertamento ormai con effetti consolidati, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare in questa sede eventuali accantonamenti o reinvestimenti dei maggiori utili maturati in capo alla società stessa, mentre ciò non è in alcun modo avvenuto, sicché può presumersi che di tali maggiori utili abbiano beneficiato i soli due soci (tra i quali la odierna ricorrente).
La Ric_1, allora, deve rispondere delle somme accertate in qualità di coobbligato essendo ella il sostituito sul quale il sostituto d'imposta avrebbe dovuto operare le ritenute a norma di legge, secondo quanto prescritto dall'articolo 35 del d.P.R. n. 602 del 1973: «Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido». Essendo inoltre le sanzioni state irrogate nel minimo di legge ed in ragione della genericità della relativa doglianze, non resta che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate