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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 10/11/2022, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 00539/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bioh Group Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Restivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Carlo Freguglia, n. 8/A;
contro
A.S.L. Lecce - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, n. 50;
nei confronti
Sterimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento/ Area/Struttura - Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Lecce del 24 giugno 2022, prot. n. 2817, notificata a mezzo p.e.c. il 28 giugno 2022, di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Sterimed s.r.l., della procedura aperta indetta per l'affidamento della fornitura triennale di filtri antibatterici con il relativo servizio di gestione per le necessità della A.S.L. di Lecce, per un importo complessivo di Euro 615.061,29, esclusa IVA;
- dei verbali del Seggio di gara ed in particolare del Verbale n. 4 del 24.5.2022 (nelle sedute riservate del 21.4.-2.5.-12.5-16.5-24.5) e del Verbale n. 5 del 7.6.2022, nonché del Verbale n. 6 del 14.6.2022, nei termini come meglio specificati in atti;
- della richiesta di delucidazioni della Commissione allegata al Verbale n. 4 del 24.5.2022 e dei chiarimenti espressi dal R.U.P. di cui alla nota prot. 79674 del 31.5.2022;
per quanto possa occorrere, anche di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, conseguenziali e connessi ai precedenti;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (se) nelle more stipulato dalla A.S.L. Lecce con la Sterimed s.r.l. e la innovazione in parte qua delle operazioni di gara.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sterimed S.r.l. il 9/9/2022:
per l’annullamento, previa sospensione di efficacia,
della determinazione dirigenziale dell'A.S.L. di Lecce prot. n. 2817 del 24/06/2022, recante l'aggiudicazione della procedura aperta indetta per la fornitura triennale di filtri antibatterici con il relativo servizio di gestione - CIG n. 9001958ABC, nei limini e nei termini infra dedotti; dei verbali di gara n. 1 del 3/03/2022, n. 2 del 28/03/2022, n. 3 del 12/04/2022, n. 4 del 24/05/2022, n. 5 del 7/06/2022 e n. 6 del 14/06/2022, nonché dei verbali delle sedute riservate del 21/04/2022, 2/05/2022, 12/05/2022 e 16/05/2022, e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché ignoto, sempre nei limiti e nei termini infra indicati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti con istanza ostensiva ex artt. 116, comma 2, c.p.a. presentati da Bioh Group Filtrazione S.r.l. il 17/09/2022 e depositati in giudizio il 23/9/2022:
per l'accertamento
dell'obbligo della Azienda Sanitaria Locale di Lecce di provvedere in ordine all'istanza di accesso documentale agli atti di gara del 6 luglio 2022, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inoltrata via p.e.c. dalla Bioh Group Filtrazione s.r.l. alla p.e.c. dell'azienda, sollecitata in data 11 luglio 2022, con cui è stato chiesto di potere avere rilasciata copia degli atti di gara;
per la conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio rigetto serbato dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce in ordine alla suindicata istanza di accesso agli atti del 6 luglio 2022, con conseguenziale ordine alla predetta A.S.L. di Lecce, ex art. 116, secondo comma, c.p.a., di volere provvedere a ostendere la predetta documentazione alla Bioh S.r.l., ed in particolare:
I.- Relazione Tecnica della Sterimed completa, con esibizione anche delle parti oscurate nella copia rilasciata alla Bioh, nonchè di tutti i cinque allegati indicati a pagina 2, non consegnati alla Bioh: 1. Schede tecniche; Certificazioni e Guida di Validazione dei prodotti offerti; 2. Istruzioni per l'uso dei prodotti offerti; 3. Sistema di informatizzazione Sterilyser; 4. Fac-simile Rapporto di Servizio, Report riepilogativo e Cartello plastificato da apporre al punto d'uso; 5. Certificazioni aziendali;
in non creduto e denegato subordine alla domanda introduttiva del ricorso principale: per l'annullamento della aggiudicazione alla STERIMED S.R.L. e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (se) nelle more stipulato dalla A.S.L. Lecce con la Sterimed s.r.l., con conseguente riedizione in toto della gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bioh Group Filtrazione S.r.l. il 26/10/2022 e depositati in giudizio in pari data:
per l’annullamento,
previa sospensione di efficacia,
della già impugnata aggiudicazione della gara alla Sterimed S.r.l. e della intera gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Lecce e di Sterimed S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale della Società controinteressata notificato e depositato in giudizio il 09/09/2022;
Vista la domanda ostensiva proposta, ex art. 116, comma 2, c.p.a., dalla parte ricorrente in data 17-23/09/2022;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 471 del 29/09/2022 di questa Sezione;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. Caprioli, in sostituzione dell'avv.to N. Restivo, avv.to A. Micolani e avv.to A. Mangione;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio (a parte ogni questione inerente il ricorso incidentale), il ricorso principale non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto, da un lato, spettando al R.U.P la competenza a disporre l’esclusione degli operatori economici partecipanti alla gara privi dei requisiti prescritti dalla lex specialis , appaiono legittimi la richiesta di delucidazioni della Commissione e i chiarimenti espressi dal R.U.P. con la impugnata nota prot. 79674 del 31.5.2022 e, dall’altro lato, il Capitolato Tecnico, nel prescrivere all’art. 2 (“ Caratteristiche minime dei prodotti ”), lettera p) il requisito “ Etichettatura idrorepellente antimanomissione oppure serigrafia, inserita nel corpo del filtro e/o nella confezione singola” , correttamente inteso, prescrive una Etichettatura oltre che “idrorepellente” anche “antimanomissione”, nel senso di idonea a contrastare ogni tipo di manomissione della stessa, sicché l’Etichettatura della ricorrente principale, essendo facilmente asportabile, appare priva del predetto requisito tecnico prescritto dalla lex specialis .
Rilevato, altresì, che le censure formulate dalla ricorrente principale con gli ulteriori motivi aggiunti proposti in data 26/10/2022, dopo l’esibizione integrale dei documenti richiesti ordinata da questa Sezione con l’ordinanza istruttoria n. 471 del 29/09/2022, tendono alla rinnovazione in toto della gara e necessitano di approfondimento, anche tramite eventuale Verificazione, in sede di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente principale con il ricorso e con i motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO