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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4119 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2463/2019 pronunciata in data 6 marzo 2019 dal Tribunale di NA, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dall'Avv. Giovanni Paparo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
NA alla Piazza Nazionale n. 54 appellante
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, Dott. con sede in Roma alla Via Cesare Controparte_2
Pavese n. 385, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Silvio Messuri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA alla Via Luca Giordano n.
164 appellata
NONCHE'
( ), residente in [...] C.F._2
Vicinale Masseria Grande per Agnano n. 12 appellato contumace
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2014 e 19 marzo 2015 Parte_1
conveniva la e innanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di NA al fine di sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità del conducente del motoveicolo Honda SH 300, targato DY11763, di proprietà di , al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro Controparte_3 verificatosi in data 11 maggio 2012, alle ore 21:40 circa, presso la via Lepanto in
NA.
Nel richiedere la complessiva somma di € 470.733,68 (ridotta nella comparsa conclusionale all'importo di € 186.151,00) o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda che, nell'attraversare la suddetta strada sulle strisce pedonali con il proprio cane al guinzaglio, era stata investita dal motoveicolo Honda SH 300, targato DY11763, di proprietà di e assicurato per la con la Controparte_3 CP_4 [...]
che stava transitando su quella strada in direzione Piazzale Controparte_1
Tecchio e che, pur avendo effettuato una sterzata a sinistra, non era riuscito a evitare l'impatto con la passante avvenuto, in particolare, “con un mezzo di fissaggio del parabrezza” situato sul lato destro, provocandole “ferita penetrante omero destro con sospetta lesione del nervo ulnare e lesione vascolare”.
aggiungeva di essersi recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Paolo di NA dove, all'esito della consulenza ortopedica, le era stato diagnosticato un “deficit della estensione del polso e delle MF a dx da lesione traumatica da riferita asta di ferro, già visitata in P.S.. Quadro clinico suggestivo di lesione del nervo radiale. Si giudica necessario ricovero in reparto competente per chirurgia nervi periferici c/o
Immobilizzazione con polso e dita in ipertensione” e, quindi, Persona_1 CP_5 ricoverata presso la Divisione di Chirurgia del medesimo Pronto Soccorso con diagnosi definitiva di “ferita penetrante omero destro con lesione del nervo radiale e dell'a.
2 omerale” e, poi, trasferita presso il Reparto di Chirurgia della Mano del P.O. Per_1
di NA, con diagnosi di “Emorragia braccio dx da ferita da punta penetrante” e, infine, dimessa, in data 19.5.2012, dopo aver praticato intervento chirurgico di “neurorrafia e arterioraffia della lesione dell'arteria omerale destra”, con diagnosi di uscita “lesione nervo radiale. Lesione arteria omerale. Anemia”.
L'istante riferiva di aver eseguito, in data 5.6.2012, “ecolordoppler arti superiori” con esito “ARTERIOSO: Ispessimento intimale diffuso, regolare flussimetria in paziente sottoposta a ricostruzione dell'arteria omerale per lesione traumatica. VENOSO: buono il deflusso superficiale e profondo con note di ipotonia diffusa” e di essersi sottoposta a successive visite specialistiche presso il detto Reparto di Chirurgia della Mano, dove le erano stati prescritti, in data 7.6.2012, “tutore dinamico di giorno per 6 mesi e tutore statico di notte”, in data 11.6.2012, terapia farmacologica e, in data 12.7.2012, 30 sedute di FKT. Precisando di essersi sottoposta a ripetuti controlli fino al 22.5.2013, giorno in cui era stata giudicata “guarita con postumi da valutare in sede legale”, parte attrice aggiungeva di aver effettuato visita medico-legale, di aver sporto, in data 14.5.2012, formale denuncia dell'accaduto al Posto di Polizia del Commissariato di P.S. Bagnoli presso l'Ospedale San Paolo di NA e di aver inoltrato reclamo e diverse raccomandate di messa in mora alla Controparte_6
Si costituiva la rimanendo contumace , ed Controparte_6 Controparte_3
eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva delle parti in causa, la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, nonché l'improponibilità della domanda per inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del D.lgs. n. 209/2005. Nel merito, la compagnia assicurativa contestava la domanda avversaria in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, manifestando delle perplessità circa la ricostruzione della dinamica del sinistro che appariva poco realistica ed evidenziando l'alto numero di sinistri in cui erano risultati coinvolti, negli ultimi anni, l'attrice, il presunto responsabile civile e il motoveicolo investitore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa della parte nella determinazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
3 Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testimoni e Testimone_1
espletata la consulenza tecnica d'ufficio e fatte precisare le Testimone_2
conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di NA, in data 6 marzo 2019, pronunciava la sentenza n. 2463/2019 con cui rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, dell'eventuale responsabilità di terzi e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze asseritamente patite. Con la stessa pronuncia il Tribunale, in considerazione del quadro di estrema criticità in merito alla dinamica del sinistro, nonché della ritenuta inattendibilità dei testimoni, disponeva che fosse trasmessa alla
Procura della Repubblica copia degli atti di causa per le determinazioni di propria competenza in merito ai reati astrattamente configurabili di falsa testimonianza e/o tentata truffa ai danni delle assicurazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 17-
24 settembre 2019, invocandone l'integrale riforma e deducendo Parte_1
l'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, comprovanti la sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate.
L'appellante concludeva onde sentir “- Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo Honda SH300, Tg. DY 11763, di proprietà del Sig. CP_3
, nella produzione del sinistro de quo;
- Condannare, per l'effetto, il convenuto
[...] medesimo, in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_7 risarcire alla Sig.ra i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle Parte_1 lesioni fisiche subite dalla stessa, nella risultante misura di € 186.151,00 =
(centottantaseimilacentocinquantuno/00), oltre all'aumento per la personalizzazione del danno, nella misura del 27% o quella diversa, che in Sua Giustizia riterrà di individuare, anche all'esito della C.T.U, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, decorrenti dal dì del sinistro” e, in conseguenza, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla appellata dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto”, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
4 Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza.
La compagnia assicurativa, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava che nel capo a) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non si parlava di “ferro appuntito”, ma di un non meglio precisato “mezzo di fissaggio del parabrezza del motorino” che, in quanto tale, non poteva ritenersi coincidente con un
“agente vulnerante appuntito”, individuato dal giudice di primo grado come causa del sinistro. Rilevava, inoltre, che il proprio consulente di parte, dott. Persona_2 aveva contestato come nella relazione peritale fosse stata ignorata “l'importanza nella valutazione dell'esistenza del nesso eziologico delle cd. lesioni accessorie nei grandi traumatismi della strada post-investimento a pedone” che, nel caso di specie, non avevano avuto alcun riscontro diagnostico, rendendo difficilmente credibile la tesi secondo cui, in seguito alla collisione con la moto, la danneggiata, in qualità di pedone, aveva
“riportato unicamente la profonda “ferita” all'arto superiore senza alcuna escoriazione, abrasione, ematoma, ecchimosi figurata post-abbattimento al suolo”. Riferiva, infine, che la ferita riscontrata in sede di P.S. era di tipo “penetrante” e, in quanto tale, “conseguente ad un'azione di ″trapasso″”, e non di tipo “lacero-contusa”, che, al contrario, sarebbe stata compatibile con un'azione di “″trazione″ come quella conseguente ad un investimento”.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 19 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa Per_3
e trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo
[...] di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17-24 settembre 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (6 marzo 2019), a cui va aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (25 settembre 2019).
5 Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di che, Controparte_3
sebbene regolarmente citato, come da relata di notifica del 24 settembre 2019 depositata in atti, conseguente a primo tentativo di notifica con esisto negativo del 17 settembre 2019, non si è costituito.
Ancora in via preliminare, non si è reputato necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motoveicolo (anche se questi sembra essere coincidente con il proprietario dello stesso, come desumibile dalla denuncia di sinistro in atti a firma dell'appellato ), stante la natura solidale CP_3 dell'obbligazione e le corrispondenti posizioni scindibili degli autori dell'illecito. In proposito, occorre evidenziare che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il responsabile del danno – che deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata (cfr. Cass. Sez. 3, 22/11/2016, n. 23706 e Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022). Va altresì aggiunto che, in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (ora sostituito dal d.lgs. n. 209 del 2005), dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non ha escluso l'azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 c.c., situazione questa diversa dall'ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l'azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell'assicuratore (cfr.
Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n. 15462).
6 Infine, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex 342 c.p.c. sollevata dalla perché infondata. Controparte_6
Secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017) va evidenziato che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica. Nel caso di specie, l'appellante ha individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata
– seppur soffermandosi sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Deve, in primo luogo, osservarsi come il Tribunale ha rigettato la domanda sulla scorta di diversi elementi valutativi, quali la circostanza che “i documenti prodotti da parte attrice e, in particolare, quelli di carattere medico, non fanno cenno alle modalità con cui la ha subìto le lesioni oggetto di causa – se non in maniera del tutto generica ed Pt_1 approssimativa - né ad una eventuale responsabilità di terzi e, dunque, appaiono inidonei ad avallare, con il rigore e la precisione che si richiedono, la sussistenza del nesso di causa tra
l'evento lesivo e le conseguenze asseritamente patite”. In particolare, il Tribunale ha dato atto che dalle lettere di messa in mora trasmesse alla non è Controparte_6 possibile desumere alcun dettaglio “in ordine all'asserita presenza di ferri sporgenti sullo scooter investitore a causa della rottura del relativo parabrezza, circostanza assolutamente peculiare e significativa, la cui omissione appare, invero, quantomeno anomala” e che sia il referto di Pronto Soccorso sia la consulenza ortopedica dell'11.5.2012 “riportano, quale conseguenza del supposto sinistro, una ″ferita da punta″ ovvero ″da asta di ferro″, per vero compatibile con una lesione differente da quella lamentata da parte attrice, perché verosimilmente generata da un agente vulnerante appuntito, capace di un'azione di trapasso, piuttosto che scaturente dalla tipica dinamica da investimento, di regola esitante in un'azione
7 di trazione e, per tal via, in una ferita del tipo lacero-contusiva”. Ha poi osservato che le dette incongruenze sono state evidenziate anche nella consulenza tecnica d'ufficio nella parte relativa all'an debeatur e segnalata in grassetto e che dalla documentazione medica non emergono segni della presunta collisione con il veicolo investitore. Il
Tribunale ha inoltre reputato come “sostanzialmente confermativa delle modalità dell'incidente addotte dalla , oltre che inidonea “a spiegare alcun effetto Pt_1
vincolante ai fini della decisione”, la denuncia del sinistro a firma del solo convenuto
[...]
, la cui identità non era stata neppure accertata da alcun documento di CP_3 identità e ha assunto come significativa, nel riferito contesto di criticità istruttoria, la circostanza che, in base a quanto desumibile dalle copie estratte dalla banca dati
IVASS, l'attrice, il convenuto e il motoveicolo di quest'ultimo Controparte_3 erano risultati coinvolti in numerosi sinistri stradali (“e, segnatamente, n. 14 sinistri (dal
20.01.2008 al 27.08.2013) n. 7 sinistri (dal 07.05.2004 al 14.06.2013) Parte_1 [...]
; n. 8 sinistri (dal 01.04.2012 al 22.12.2014) il motociclo targato DY11763”) e, CP_3
infine, ha ritenuto che “le prove testimoniali non convincono nel senso contrario”.
Ebbene, a fronte di dette plurime circostanze di fatto determinanti il giudizio espresso dal Tribunale di “mancanza di prova del nesso di causalità tra la dinamica invocata dall'attrice e le lesioni dalla stessa lamentate”, l'appellante si limita a lamentare l'erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e a dedurre che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale.
Evidenzia, a riprova della fondatezza della domanda avanzata, che la circostanza secondo cui le lesioni riportate “non erano quelle scaturenti da ″una tipica dinamica di investimento″, ossia di tipo lacero-contusivo, bensì dovute ad ″un agente vulnerante appuntito″, come definito dal Giudice di prime cure”, era già stata evidenziata nel capo a) della premessa in fatto dell'atto di citazione. Aggiunge che quanto affermato in citazione circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni di cui chiede il ristoro, trova pieno e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti, nonché nella consulenza tecnica d'ufficio e nella prova testimoniale espletate, oltre che dalla relazione medica prodotta dalla Controparte_6
8 Il motivo non appare sostenibile sotto alcuno dei denunciati profili di erroneità della sentenza impugnata che, al contrario, a parere della Corte, appare essere stata correttamente pronunciata sulla scorta di una logica e coerente disamina delle risultanze processuali.
Riguardo alla compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, non può soccorrere certo la consulenza tecnica d'ufficio in cui è dichiarata, in proposito, solo la sussistenza della compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica descritta, in ragione sia della presenza del “ferro metallico sul parabrezza”, che il consulente riferisce di aver visto in foto (ma di cui è omesso il deposito in giudizio), sia della “localizzazione della ferita sulla regione esterna del gomito-omero distale con corrispondenza tra la sede anatomica di impatto e la sede del danno”. Tuttavia, lo stesso consulente, nel rilevare che “l'aver eseguito in pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo anche una radiografia del torace e della spalla destra fa dedurre che si tratti di un trauma policontusivo come nel trauma della strada”, mostra delle perplessità in ordine alla narrata dinamica da investimento stradale attesa la mancanza di uno specifico riscontro nella documentazione agli atti ed evidenzia, a tal riguardo, che “in media i sanitari di un pronto soccorso sono obbligati ad indicare le modalità con cui si è verificato l'evento e, soprattutto, se c'è responsabilità di terzi. È presente solo un certificato di consulenza ortopedica eseguita per il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo il 11-5-2012 ore 23:00 in cui viene riportata ferita e deficit del polso da riferita asta di ferro, senza specificare se causa di terzi, accidentale o da investimento”.
Ebbene, dette risultanze non solo evidenziano dei profili di incertezza in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla stessa appellante, ma, nella parte in cui affermano la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica da investimento sulla scorta di un rilievo fotografico non rientrante nel materiale probatorio ritualmente acquisito al giudizio, non consentono di superare le incongruenze evidenziate dal giudice di prime cure tra quanto narrato in citazione e quanto desumibile dalla documentazione in atti. Da tanto consegue che la consulenza tecnica d'ufficio, essendo volta solo all'accertamento della compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni e, quindi, non costituendo mezzo di prova, non era
9 idonea a supplire o a colmare le lacune della prova dei fatti che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., gravava e grava sull'odierna appellante.
L'accertamento svolto dal c.t.u. appare inconcludente e superfluo poiché, come rilevato dallo stesso consulente e come ribadito dal giudice di prime cure, gli elementi di prova già acquisiti agli atti appaiono evidentemente lacunosi e insufficienti per stabilire la dinamica di un incidente stradale.
Va, invero, ricordato che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione ″percipiente″”, ma a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass.
Sez. 2, 22/01/2015, n. 1190; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 3/07/2020), giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, restando pur sempre necessario che esse
“deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass.
Sez. 3, 26/11/2007, n. 24620; Cass. Sez. 1, 10/09/2013, n. 20695).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il c.t.u., nel confermare i traumi all'arto superiore riscontrati all'odierna appellante presso il P.S., si è limitato a esprimere un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro raccontata dalla stessa danneggiata e le lesioni all'arto superiore destro, ma, tale giudizio, non suffragato da altre prove certe, non consente di affermare l'esistenza della dinamica del sinistro nei termini indicati dall'appellante.
Altrettanto inconferente, per le medesime ragioni innanzi invocate, risulta il richiamo alla relazione medica redatta dal medico fiduciario della Controparte_6 che, sebbene non rinvenuta nel fascicolo, si limita a dichiarare, secondo quanto riferito e documentato dallo stesso appellante (cfr. raccomandate in atti di cui all'allegato n. 20), la sussistenza del “nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni conseguenti”. E dello stesso tenore appare la consulenza medico-legale a firma del dott. che offre un riscontro in ordine ai danni registrati e si limita Persona_4
anch'essa ad affermare genericamente la compatibilità con il sinistro dell'11.5.2012, ma, non fornisce spunti in ordine alla ricostruzione del sinistro.
10 L'appellante, poi, deduce di aver già provato, attraverso il capo a) della premessa dell'atto di citazione, che il sinistro occorso era riconducibile a una modalità di investimento pedonale “non tipica”, in quanto dovuta a “un agente vulnerante appuntito” e ritiene, in proposito, che la prova testimoniale espletata abbia fornito adeguati riscontri.
Anche siffatto motivo non consente di colmare le lacune e le carenze istruttorie già riscontrate dal giudice di prime cure in ordine al nesso di causalità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni lamentate.
Occorre richiamare, in primo luogo, il descritto capo a) che recita testualmente: “che il giorno 11.05.2012, alle ore 21,40 ca., alla Via Lepanto in NA, il conducente un motoveicolo Honda SH 300, Tg. DY 11763, di proprietà del Sig. Controparte_3 assicurato per la R.C.A. con la nel transitare in direzione Controparte_7
Piazzale Tecchio, sterzando a sinistra nel tentativo d'evitare di investire la Sig.ra Parte_1 che attraversava la strada sulle strisce pedonali con il proprio cane al guinzaglio,
[...] tuttavia, la investiva con il lato destro della moto ed, in particolare, con un mezzo di fissaggio del parabrezza, la feriva gravemente al braccio destro”. Ebbene, dalla sua lettura si evincono le circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto il sinistro,
l'identificazione del motoveicolo investitore, nonché la modalità con cui sarebbe avvenuto l'urto tra la passante e il motoveicolo (braccio destro con lato destro della moto e, in particolare, con il mezzo di fissaggio del parabrezza), ma non è dato riscontrare la presenza di alcun “agente vulnerante appuntito”, né desumere la corrispondenza tra il “mezzo di fissaggio del parabrezza” e lo strumento appuntito ritenuto dal giudice di prime cure causa delle lesioni patite. Del detto strumento di fissaggio, infatti, nulla viene specificato in ordine alla sua forma, al materiale in cui è realizzato ovvero alla sua posizione rispetto al motoveicolo in cui era incorporato e, in particolare, se lo stesso era “in asse” con il parabrezza o se sporgeva da questo.
Né la sua riferita presenza è adeguatamente riscontrata nella documentazione in atti, facendo emergere l'anomalia, come sostenuto dal Tribunale, circa l'omissione nella narrazione della dinamica del sinistro di un dettaglio rilevante e potenzialmente idoneo a giustificare le lesioni patite. Ed invero, nelle lettere di messa in mora trasmesse alla con riferimento alla dinamica del sinistro, si Controparte_6
11 legge: “Riceviamo mandato dalla sig.ra […] di agire in via legale per il Parte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subiti per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo HONDA SH 300 tg. DY11763 del Sig. , assicurato per la Controparte_3
RCA presso la […] in quanto quest'ultimo non si avvedeva del Controparte_6 regolare attraversamento pedonale della nostra assistita sull'apposita segnaletica, e la investiva al lato destro procurandone la caduta al suolo”. Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dall'appellante, qualche giorno dopo il presunto sinistro, al
Commissariato P.S. di Bagnoli nella parte in cui si legge: “In data 11.05.2012 verso le ore 21.30 circa mentre portavo a spasso il mio cane alla via Lepanto, venivo investita da un motorino. Subito il conducente mi soccorreva e viste le mie condizioni fermava una vettura di passaggio e mi trasportava al P.S.Ospedale San Paolo”. Appare evidente, dunque, che i menzionati documenti riferiscono, seppur in via del tutto generica, una diversa dinamica del sinistro riconducibile piuttosto a una tipica modalità di investimento pedonale e, in quanto tale, contrastante con quella sostenuta dall'appellante e, al contempo, non consentono di individuare minimamente l'oggetto appuntito, considerato agente delle lesioni riportate.
Né il convincimento della Corte in ordine al fatto storico può fondarsi sulla denuncia del sinistro a firma di , pur essendo questo l'unico documento che Controparte_3
confermerebbe la versione dei fatti sostenuta dall'odierna appellante circa la presenza di un'″armatura in ferro″ sul motoveicolo investitore (“impattavo con il lato destro del mio scooter contro il braccio destro della signora con l'armatura in ferro che sorregge il paravento anteriore e spoiler sottostante”). Ebbene, questo documento, pur attestando la coincidenza tra il proprietario e il conducente del motoveicolo – non nitidamente emersa nella narrazione di parte attrice –, non si reputa vincolante ai fini del giudizio e, pur potendo apprezzarsi la valenza confessoria dello stesso, si ritiene, con un giudizio analogo a quello già espresso dal Tribunale, che non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente in applicazione della regola contenuta nell'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2007, n. 12257 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10503 del 07/05/2009). Dalla lettura del documento non si
12 evincono, in ogni caso, elementi convincenti in ordine alla corrispondenza della
“armatura in ferro che sorregge il paravento anteriore e spoiler sottostante” che l'odierna appellante avrebbe semplicemente “impatta[to]” con l'oggetto “vulnerante appuntito” penetrato nel braccio della danneggiata.
Non soccorrono nel senso invocato dall'appellante nemmeno le risultanze della prova testimoniale rispetto alla quale va certamente condiviso il giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui “i testi escussi nel corso del giudizio riferiscono con precisione e minuzia le sole circostanze oggetto delle allegazioni di parte attrice, ma risultano invece estremamente carenti e lacunos[i] in riferimento ad ulteriori circostanze di contorno, che pure risultano essenziali e dirimenti per saggiare l'attendibilità stessa dei testi, oltre che a meglio circoscrivere il contesto di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato”.
Reputa, invero, la Corte che le singole dichiarazioni testimoniali, quanto al loro contenuto, non appaiono chiare, posto che entrambe dapprima riferiscono una dinamica del sinistro compatibile con l'incedere del motoveicolo a forte velocità, che secondo il testimone avrebbe provocato anche la caduta al suolo della Tes_2 vittima e la perdita dei sensi, e poi si soffermano sull'urto riportato dalla vittima e ritengono che lo stesso sia dovuto alla sporgenza di un presunto ferro dal parabrezza rotto, rendendo oltremodo difficoltoso saggiare l'effettiva dinamica del sinistro. Le stesse appaiono, quindi, contraddittorie rispetto alle lesioni narrate risultando altamente inverosimile che un comune investimento pedonale provochi una ferita penetrante al braccio in luogo delle usuali lesioni dirette da traumi contusivi o da escoriazioni varie, oltre a eventuali fratture ossee agli arti e/o al bacino.
Le dette testimonianze, inoltre, fanno scaturire molteplici dubbi circa la genuinità del sinistro denunciato dall'appellante, come la circostanza che la stessa, sebbene
“giaceva a terra svenuta e sanguinante”, è stata trasportata al Pronto Soccorso da un passante a bordo della propria autovettura, senza tentare di contattare, data la gravità dell'evento e la criticità delle condizioni della vittima, i soccorsi e le forze dell'ordine. Sussistono, quindi, concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, anche delle perplessità in ordine alla credibilità stessa dei testimoni che non solo hanno raccontato una versione dei fatti intrisa di elementi di illogicità e di irragionevolezza, ma, parlando della vittima, dapprima si rivolgono a lei
13 denominandola “giovane” e “ragazza” e poi dichiarano di averla riconosciuta in una persona già vista in precedenza in un bar di cui il testimone riferisce essere Tes_1
gestito dalla famiglia dell'appellante (“la giovane l'avevamo vista in particolare ad un Bar gestito dalla famiglia della stessa”).
Per superare le evidenziate problematicità delle dichiarazioni testimoniali, basta riportare il loro contenuto e procedere, poi, con il raffronto con l'ulteriore materiale probatorio acquisito agli atti. Invero, il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“Ricordo che era il mese di maggio del 2012 […] la metà del mese di maggio […] mi trovavo alla guida del mio scooter insieme ad un amico e stavo percorrendo la Via Lepanto in NA
[…] Procedevamo in direzione dello Stadio San Paolo […] Ricordo che fummo sorpassati da uno scooter che procedeva nella stessa mia direzione di marcia ed il conducente dello scooter che mi sembra fosse una Honda SH 300 dopo averci sorpassati, investiva una giovane che stava attraversando la strada insieme ad un cane che aveva al guinzaglio […] Preciso che
l'incidente avvenne subito dopo che lo scooter mi sorpassò a forte velocità ed investì la giovane in pieno e la urtò con la ruota anteriore alla gamba destra e in particolare la giovane fu urtata al braccio destro da un pezzo sporgente di un parabrezza rotto dello scooter Honda SH 300
[…] Preciso che sia io sia il conducente dello scooter investitore ci fermammo per soccorrere la giovane che era stata investita e giaceva a terra sanguinante […] Ricordo che la giovane perse conoscenza dopo l'urto […] Ricordo che quando la giovane giaceva a terra la riconobbi essere una persona che avevo già visto in precedenza in particolare in un Bar Troncone che si trova nei pressi della mia abitazione in Via delle Ginestre […] Ricordo che la giovane fu accompagnata in ospedale con un'auto di passaggio che la prelevò. Preciso che la giovane fu accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo ove poi anch'io mi recai per sapere le condizioni della giovane […] Ricordo che quando mi recai al Pronto Soccorso vi era anche il conducente dello scooter investitore e dei parenti della ragazza a cui riferii di avere assistito all'incidente”. Il testimone ha raccontato: “Ricordo che era verso la Testimone_1 metà del mese di maggio del 2012 era di sera verso le 21,30 […] Mi trovavo a bordo di uno scooter guidato dal mio amico e stavamo percorrendo la Via Lepanto a Testimone_2
Fuorigrotta NA […] Preciso che procedevamo in direzione dello Stadio San Paolo […]
Ricordo che fummo sorpassati da un altro scooter il cui conducente procedeva a forte velocità e dopo averci sorpassato investì una ragazza che stava attraversando la strada con un cane di grossa taglia al guinzaglio […] Ricordo che il conducente dello scooter cercò di evitare di
14 prendere in pieno la ragazza sterzando a sinistra tuttavia urtò la giovane con la parte anteriore destra della moto al fianco destro della giovane che stava attraversando da sinistra verso destra e quindi lo scooter proveniva dalla destra della giovane che stava attraversando la
Via Lepanto in un punto in cui vi erano le strisce pedonali […] Preciso che l'impatto fu violento a causa della velocità dello scooter investitore […] Ricordo che lo scooter investitore aveva il paravento rotto da cui sporgevano i ferri del parabrezza con questi ferri del parabrezza la giovane fu ferita al braccio destro […] Ricordo che la giovane giaceva a terra svenuta e sanguinante e sia io che il mio amico ci fermammo per soccorrerla in uno al conducente dello scooter investitore […] Preciso che subito si fermò un'auto sulla quale fu adagiata la giovane e fu trasportata nel vicino Ospedale San Paolo ove pure io e il mio amico ci recammo con lo scooter e ricordo che sia io che il mio amico riconoscemmo la giovane per averla vista in precedenza sul quartiere Fuorigrotta […] Ricordo che il braccio destro della giovane sanguinava copiosamente in quanto era stato attraversato dal ferro sporgente dal parabrezza rotto dello scooter investitore […] Preciso che la giovane l'avevamo vista in particolare ad un Bar gestito dalla famiglia della stessa”.
Si reputa, pertanto, che la prova testimoniale non appare idonea a restituire una coerente e precisa dinamica del sinistro, né la stessa consente di superare l'incongruenza con le lesioni lamentate e compendiate nella documentazione medica in atti. È da ritenersi inoltre che la detta prova avvalora la narrazione attorea corredandola di altri particolari considerati alquanto singolari, quali la caduta al suolo che determina la perdita di coscienza non accompagnata da alcun evento traumatico nella zona di impatto, nonché la mancanza dei soccorritori nelle riferite circostanze critiche della vittima, che inficiano la stessa credibilità del fatto storico.
Quest'ultima risulta ulteriormente alterata dal raffronto con la documentazione medica esibita. Ed invero, dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo emerge, in primo luogo, che la paziente raggiunse la struttura in maniera autonoma
“con mezzi propri”, circostanza che, come detto, si inserisce in modo anomalo nella sequenza degli eventi raccontata dai testimoni. Inoltre, pur recando la dicitura, a motivo dell'accesso, “incidente in strada”, si legge, con riferimento alle circostanze dichiarate, “Ferita penetrante da punta (riferisce con un ferro che è penetrato attraverso la faccia laterale a 2-4 cm al di sopra del gomito destro con ematoma sulla faccia mediale)” e,
15 con riferimento alla diagnosi, “ferita penetrante omero destro con sospetta lesione del nervo ulnare e lesione vascolare”. Non risultano poi barrate le altre caselle relative alla presunta responsabilità di terzi nella causazione del sinistro, né è dato comprendere se lo strumento provocatore della ferita ha qualche collegamento con il sinistro stradale. Nella consulenza ortopedica espletata nello stesso giorno si legge, poi,
“deficit della estensione del polso e delle MF a dx da lesione traumatica da riferita asta di ferro”, mentre, le praticate radiografie alla spalla destra e al torace escludono la sussistenza di “lesioni ossee di tipo traumatico” nelle zone interessate. Ancora, la diagnosticata ferita “da punta” e “da taglio” viene menzionata anche nella cartella clinica del P.S. di NA (“emorragia braccio dx da ferita da punta penetrante”) Per_1
e le fotografie allegate evidenziano la sussistenza di cicatrici che appaiono compatibili con la sede anatomica riscontrata nei referti medici.
Orbene, dalla documentazione clinica emerge non solo la tipologia di lesione riportata (ferita penetrante da punta o da taglio), ma si ricava anche che sia stata la stessa paziente a riferire che la ferita è stata provocata da un'”asta di ferro”. Ciò consente, ancora una volta, di mettere in risalto le incongruenze della vicenda, vieppiù, in considerazione della duplice e diversa narrazione resa dalla stessa danneggiata (in sede di P.S. ha riferito che la lesione è stata procurata da un “ferro”, mentre, in sede di denuncia e di reclamo alla società assicurativa ha dedotto un generico investimento pedonale).
Va anche osservato, per completezza, che negli investimenti pedonali sono generalmente riscontrabili degli schemi caratteristici di lesioni che attestano l'avvenuto impatto con il veicolo investitore, come ecchimosi, escoriazioni, abrasioni, ematomi, eventuali eventi traumatici che, nella specie, non sono stati riscontrati.
Si ritiene, in definitiva, da condividere l'accertamento condotto dal Tribunale, e non adeguatamente censurato dall'appellante, di “estrema criticità in merito alla dinamica del sinistro come narrata in citazione […] corroborato dalla mancanza in atti di documentazione medica attestante lesioni accessorie - quali contusioni, ecchimosi ed escoriazioni - in danno dell'attrice a seguito della presunta collisione col veicolo investitore: tali lesioni sarebbero state per vero ineludibili e certamente refertate nell'ipotesi dell'investimento di un pedone ad opera di uno scooter transitante a velocità tale da penetrare
16 in profondità l'arto della vittima, compromettendo finanche i tessuti più profondi. Delle stesse, per contro, non vi è traccia nei documenti prodotti. Tanto rende in radice assolutamente non credibile tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attrice a fondamento della sua domanda” dal momento che le incongruenze e le contraddizioni tra la documentazione depositata in atti e le allegazioni attoree, accertata dal Tribunale, non sono state efficacemente chiarite con il gravame;
infatti, non risulta possibile accertare con certezza la dinamica del sinistro e il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni riportate, che costituiscono elementi essenziali per il riconoscimento dell'invocata responsabilità risarcitoria e ciò anche a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. o dell'art. 2043 c.c., che richiedono pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità e del danno ingiusto, in aggiunta all'imputabilità soggettiva qualora si ricorra allo schema dell'art. 2043 c.c..
A ciò si aggiunga che l'appellante non ha speso alcuna considerazione censoria con riferimento alla considerazione finale del giudice di prime cure secondo cui: “Alle suesposte considerazioni si aggiunga il dato oltremodo significativo che da copie estratto di
Banca dati ISVASS acquisite agli atti di causa (cfr. docc. nn. 5 della produzione della compagnia convenuta) è emerso che sia l'attrice, sia il convenuto contumace, Parte_1
- proprietario dello scooter asseritamente investitore -, sia quest'ultimo Controparte_3 motoveicolo risultano coinvolti in un numero impressionante di sinistri stradali [e, segnatamente, n. 14 sinistri (dal 20.01.2008 al 27.08.2013) n. 7 sinistri (dal Parte_1
07.05.2004 al 14.06.2013) ; n. 8 sinistri (dal 01.04.2012 al 22.12.2014) il Controparte_3 motociclo targato DY11763]”.
Va, invero, ricordato che a norma dell'art. 135 codice delle assicurazioni private, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
17 motore sono tenute, infatti, a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS.
Sono poi previste prescrizioni e cautele nella identificazione e indicazione dei testimoni con particolare riferimento ai sinistri con danni a cose, in relazione ai quali l'esigenza di prevenzione dei comportamenti fraudolenti è particolarmente avvertita.
Orbene nel caso di specie, il profilo IVASS di coinvolgimento dell'odierna appellante, dell'appellato e del relativo motoveicolo in un numero così rilevante di accertamenti per sinistri stradali si confronta con le altre risultanze istruttorie acquisite nel senso indicato dal Tribunale e confermato dalla Corte adita.
Pertanto, l'incertezza in ordine a una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sia sotto il profilo della previsione di cui all'art. 2054 c.c. che dell'art. 2043 c.c..
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Mentre, nulla va disposto nei confronti dell'appellato contumace.
PQM
La Corte di Appello di NA – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e di , avverso la Controparte_3
sentenza n. 2463/2019 pronunciata in data 6 marzo 2019 dal Tribunale di NA, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
18 b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
che si liquidano in € 10.000,00, oltre rimborso Controparte_6
forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4119 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2463/2019 pronunciata in data 6 marzo 2019 dal Tribunale di NA, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dall'Avv. Giovanni Paparo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
NA alla Piazza Nazionale n. 54 appellante
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, Dott. con sede in Roma alla Via Cesare Controparte_2
Pavese n. 385, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Silvio Messuri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA alla Via Luca Giordano n.
164 appellata
NONCHE'
( ), residente in [...] C.F._2
Vicinale Masseria Grande per Agnano n. 12 appellato contumace
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2014 e 19 marzo 2015 Parte_1
conveniva la e innanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di NA al fine di sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità del conducente del motoveicolo Honda SH 300, targato DY11763, di proprietà di , al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro Controparte_3 verificatosi in data 11 maggio 2012, alle ore 21:40 circa, presso la via Lepanto in
NA.
Nel richiedere la complessiva somma di € 470.733,68 (ridotta nella comparsa conclusionale all'importo di € 186.151,00) o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria – e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda che, nell'attraversare la suddetta strada sulle strisce pedonali con il proprio cane al guinzaglio, era stata investita dal motoveicolo Honda SH 300, targato DY11763, di proprietà di e assicurato per la con la Controparte_3 CP_4 [...]
che stava transitando su quella strada in direzione Piazzale Controparte_1
Tecchio e che, pur avendo effettuato una sterzata a sinistra, non era riuscito a evitare l'impatto con la passante avvenuto, in particolare, “con un mezzo di fissaggio del parabrezza” situato sul lato destro, provocandole “ferita penetrante omero destro con sospetta lesione del nervo ulnare e lesione vascolare”.
aggiungeva di essersi recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_1
San Paolo di NA dove, all'esito della consulenza ortopedica, le era stato diagnosticato un “deficit della estensione del polso e delle MF a dx da lesione traumatica da riferita asta di ferro, già visitata in P.S.. Quadro clinico suggestivo di lesione del nervo radiale. Si giudica necessario ricovero in reparto competente per chirurgia nervi periferici c/o
Immobilizzazione con polso e dita in ipertensione” e, quindi, Persona_1 CP_5 ricoverata presso la Divisione di Chirurgia del medesimo Pronto Soccorso con diagnosi definitiva di “ferita penetrante omero destro con lesione del nervo radiale e dell'a.
2 omerale” e, poi, trasferita presso il Reparto di Chirurgia della Mano del P.O. Per_1
di NA, con diagnosi di “Emorragia braccio dx da ferita da punta penetrante” e, infine, dimessa, in data 19.5.2012, dopo aver praticato intervento chirurgico di “neurorrafia e arterioraffia della lesione dell'arteria omerale destra”, con diagnosi di uscita “lesione nervo radiale. Lesione arteria omerale. Anemia”.
L'istante riferiva di aver eseguito, in data 5.6.2012, “ecolordoppler arti superiori” con esito “ARTERIOSO: Ispessimento intimale diffuso, regolare flussimetria in paziente sottoposta a ricostruzione dell'arteria omerale per lesione traumatica. VENOSO: buono il deflusso superficiale e profondo con note di ipotonia diffusa” e di essersi sottoposta a successive visite specialistiche presso il detto Reparto di Chirurgia della Mano, dove le erano stati prescritti, in data 7.6.2012, “tutore dinamico di giorno per 6 mesi e tutore statico di notte”, in data 11.6.2012, terapia farmacologica e, in data 12.7.2012, 30 sedute di FKT. Precisando di essersi sottoposta a ripetuti controlli fino al 22.5.2013, giorno in cui era stata giudicata “guarita con postumi da valutare in sede legale”, parte attrice aggiungeva di aver effettuato visita medico-legale, di aver sporto, in data 14.5.2012, formale denuncia dell'accaduto al Posto di Polizia del Commissariato di P.S. Bagnoli presso l'Ospedale San Paolo di NA e di aver inoltrato reclamo e diverse raccomandate di messa in mora alla Controparte_6
Si costituiva la rimanendo contumace , ed Controparte_6 Controparte_3
eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva delle parti in causa, la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, nonché l'improponibilità della domanda per inosservanza del disposto di cui all'art. 148 del D.lgs. n. 209/2005. Nel merito, la compagnia assicurativa contestava la domanda avversaria in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, manifestando delle perplessità circa la ricostruzione della dinamica del sinistro che appariva poco realistica ed evidenziando l'alto numero di sinistri in cui erano risultati coinvolti, negli ultimi anni, l'attrice, il presunto responsabile civile e il motoveicolo investitore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa della parte nella determinazione del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
3 Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testimoni e Testimone_1
espletata la consulenza tecnica d'ufficio e fatte precisare le Testimone_2
conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di NA, in data 6 marzo 2019, pronunciava la sentenza n. 2463/2019 con cui rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, dell'eventuale responsabilità di terzi e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze asseritamente patite. Con la stessa pronuncia il Tribunale, in considerazione del quadro di estrema criticità in merito alla dinamica del sinistro, nonché della ritenuta inattendibilità dei testimoni, disponeva che fosse trasmessa alla
Procura della Repubblica copia degli atti di causa per le determinazioni di propria competenza in merito ai reati astrattamente configurabili di falsa testimonianza e/o tentata truffa ai danni delle assicurazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 17-
24 settembre 2019, invocandone l'integrale riforma e deducendo Parte_1
l'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie, comprovanti la sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate.
L'appellante concludeva onde sentir “- Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo Honda SH300, Tg. DY 11763, di proprietà del Sig. CP_3
, nella produzione del sinistro de quo;
- Condannare, per l'effetto, il convenuto
[...] medesimo, in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_7 risarcire alla Sig.ra i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle Parte_1 lesioni fisiche subite dalla stessa, nella risultante misura di € 186.151,00 =
(centottantaseimilacentocinquantuno/00), oltre all'aumento per la personalizzazione del danno, nella misura del 27% o quella diversa, che in Sua Giustizia riterrà di individuare, anche all'esito della C.T.U, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, decorrenti dal dì del sinistro” e, in conseguenza, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla appellata dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto”, con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
4 Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza.
La compagnia assicurativa, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava che nel capo a) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non si parlava di “ferro appuntito”, ma di un non meglio precisato “mezzo di fissaggio del parabrezza del motorino” che, in quanto tale, non poteva ritenersi coincidente con un
“agente vulnerante appuntito”, individuato dal giudice di primo grado come causa del sinistro. Rilevava, inoltre, che il proprio consulente di parte, dott. Persona_2 aveva contestato come nella relazione peritale fosse stata ignorata “l'importanza nella valutazione dell'esistenza del nesso eziologico delle cd. lesioni accessorie nei grandi traumatismi della strada post-investimento a pedone” che, nel caso di specie, non avevano avuto alcun riscontro diagnostico, rendendo difficilmente credibile la tesi secondo cui, in seguito alla collisione con la moto, la danneggiata, in qualità di pedone, aveva
“riportato unicamente la profonda “ferita” all'arto superiore senza alcuna escoriazione, abrasione, ematoma, ecchimosi figurata post-abbattimento al suolo”. Riferiva, infine, che la ferita riscontrata in sede di P.S. era di tipo “penetrante” e, in quanto tale, “conseguente ad un'azione di ″trapasso″”, e non di tipo “lacero-contusa”, che, al contrario, sarebbe stata compatibile con un'azione di “″trazione″ come quella conseguente ad un investimento”.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 19 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa Per_3
e trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo
[...] di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17-24 settembre 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (6 marzo 2019), a cui va aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (25 settembre 2019).
5 Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di che, Controparte_3
sebbene regolarmente citato, come da relata di notifica del 24 settembre 2019 depositata in atti, conseguente a primo tentativo di notifica con esisto negativo del 17 settembre 2019, non si è costituito.
Ancora in via preliminare, non si è reputato necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motoveicolo (anche se questi sembra essere coincidente con il proprietario dello stesso, come desumibile dalla denuncia di sinistro in atti a firma dell'appellato ), stante la natura solidale CP_3 dell'obbligazione e le corrispondenti posizioni scindibili degli autori dell'illecito. In proposito, occorre evidenziare che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il responsabile del danno – che deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata (cfr. Cass. Sez. 3, 22/11/2016, n. 23706 e Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022). Va altresì aggiunto che, in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (ora sostituito dal d.lgs. n. 209 del 2005), dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non ha escluso l'azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 c.c., situazione questa diversa dall'ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l'azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell'assicuratore (cfr.
Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n. 15462).
6 Infine, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex 342 c.p.c. sollevata dalla perché infondata. Controparte_6
Secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 36481 del 13.12.2022 e Cass. S.U. n. 27199/2017) va evidenziato che qualora l'appellante voglia far riesaminare dal giudice di secondo grado una questione già decisa dal giudice di prime cure, non può limitarsi a sostenere che questi ha sbagliato a risolverla, ma deve anche chiarire le ragioni per le quali ritiene che il giudice di primo grado abbia sbagliato o nell'accertare i fatti o nell'interpretare o applicare una norma giuridica. Nel caso di specie, l'appellante ha individuato le questioni e i punti contestati della gravata sentenza, avendo argomentato, in maniera chiara e adeguata
– seppur soffermandosi sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso di causalità e, quindi, prestando maggiore attenzione alle circostanze fattuali − che qualora il giudice avesse seguito un differente iter argomentativo, si sarebbe chiaramente formato nello stesso un convincimento di segno contrario.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Deve, in primo luogo, osservarsi come il Tribunale ha rigettato la domanda sulla scorta di diversi elementi valutativi, quali la circostanza che “i documenti prodotti da parte attrice e, in particolare, quelli di carattere medico, non fanno cenno alle modalità con cui la ha subìto le lesioni oggetto di causa – se non in maniera del tutto generica ed Pt_1 approssimativa - né ad una eventuale responsabilità di terzi e, dunque, appaiono inidonei ad avallare, con il rigore e la precisione che si richiedono, la sussistenza del nesso di causa tra
l'evento lesivo e le conseguenze asseritamente patite”. In particolare, il Tribunale ha dato atto che dalle lettere di messa in mora trasmesse alla non è Controparte_6 possibile desumere alcun dettaglio “in ordine all'asserita presenza di ferri sporgenti sullo scooter investitore a causa della rottura del relativo parabrezza, circostanza assolutamente peculiare e significativa, la cui omissione appare, invero, quantomeno anomala” e che sia il referto di Pronto Soccorso sia la consulenza ortopedica dell'11.5.2012 “riportano, quale conseguenza del supposto sinistro, una ″ferita da punta″ ovvero ″da asta di ferro″, per vero compatibile con una lesione differente da quella lamentata da parte attrice, perché verosimilmente generata da un agente vulnerante appuntito, capace di un'azione di trapasso, piuttosto che scaturente dalla tipica dinamica da investimento, di regola esitante in un'azione
7 di trazione e, per tal via, in una ferita del tipo lacero-contusiva”. Ha poi osservato che le dette incongruenze sono state evidenziate anche nella consulenza tecnica d'ufficio nella parte relativa all'an debeatur e segnalata in grassetto e che dalla documentazione medica non emergono segni della presunta collisione con il veicolo investitore. Il
Tribunale ha inoltre reputato come “sostanzialmente confermativa delle modalità dell'incidente addotte dalla , oltre che inidonea “a spiegare alcun effetto Pt_1
vincolante ai fini della decisione”, la denuncia del sinistro a firma del solo convenuto
[...]
, la cui identità non era stata neppure accertata da alcun documento di CP_3 identità e ha assunto come significativa, nel riferito contesto di criticità istruttoria, la circostanza che, in base a quanto desumibile dalle copie estratte dalla banca dati
IVASS, l'attrice, il convenuto e il motoveicolo di quest'ultimo Controparte_3 erano risultati coinvolti in numerosi sinistri stradali (“e, segnatamente, n. 14 sinistri (dal
20.01.2008 al 27.08.2013) n. 7 sinistri (dal 07.05.2004 al 14.06.2013) Parte_1 [...]
; n. 8 sinistri (dal 01.04.2012 al 22.12.2014) il motociclo targato DY11763”) e, CP_3
infine, ha ritenuto che “le prove testimoniali non convincono nel senso contrario”.
Ebbene, a fronte di dette plurime circostanze di fatto determinanti il giudizio espresso dal Tribunale di “mancanza di prova del nesso di causalità tra la dinamica invocata dall'attrice e le lesioni dalla stessa lamentate”, l'appellante si limita a lamentare l'erronea valutazione delle prove documentali e di quelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio e a dedurre che tale erronea valutazione ha influenzato negativamente l'accertamento della dinamica del sinistro e del nesso causale.
Evidenzia, a riprova della fondatezza della domanda avanzata, che la circostanza secondo cui le lesioni riportate “non erano quelle scaturenti da ″una tipica dinamica di investimento″, ossia di tipo lacero-contusivo, bensì dovute ad ″un agente vulnerante appuntito″, come definito dal Giudice di prime cure”, era già stata evidenziata nel capo a) della premessa in fatto dell'atto di citazione. Aggiunge che quanto affermato in citazione circa la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni di cui chiede il ristoro, trova pieno e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti, nonché nella consulenza tecnica d'ufficio e nella prova testimoniale espletate, oltre che dalla relazione medica prodotta dalla Controparte_6
8 Il motivo non appare sostenibile sotto alcuno dei denunciati profili di erroneità della sentenza impugnata che, al contrario, a parere della Corte, appare essere stata correttamente pronunciata sulla scorta di una logica e coerente disamina delle risultanze processuali.
Riguardo alla compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, non può soccorrere certo la consulenza tecnica d'ufficio in cui è dichiarata, in proposito, solo la sussistenza della compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica descritta, in ragione sia della presenza del “ferro metallico sul parabrezza”, che il consulente riferisce di aver visto in foto (ma di cui è omesso il deposito in giudizio), sia della “localizzazione della ferita sulla regione esterna del gomito-omero distale con corrispondenza tra la sede anatomica di impatto e la sede del danno”. Tuttavia, lo stesso consulente, nel rilevare che “l'aver eseguito in pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo anche una radiografia del torace e della spalla destra fa dedurre che si tratti di un trauma policontusivo come nel trauma della strada”, mostra delle perplessità in ordine alla narrata dinamica da investimento stradale attesa la mancanza di uno specifico riscontro nella documentazione agli atti ed evidenzia, a tal riguardo, che “in media i sanitari di un pronto soccorso sono obbligati ad indicare le modalità con cui si è verificato l'evento e, soprattutto, se c'è responsabilità di terzi. È presente solo un certificato di consulenza ortopedica eseguita per il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo il 11-5-2012 ore 23:00 in cui viene riportata ferita e deficit del polso da riferita asta di ferro, senza specificare se causa di terzi, accidentale o da investimento”.
Ebbene, dette risultanze non solo evidenziano dei profili di incertezza in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dalla stessa appellante, ma, nella parte in cui affermano la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica da investimento sulla scorta di un rilievo fotografico non rientrante nel materiale probatorio ritualmente acquisito al giudizio, non consentono di superare le incongruenze evidenziate dal giudice di prime cure tra quanto narrato in citazione e quanto desumibile dalla documentazione in atti. Da tanto consegue che la consulenza tecnica d'ufficio, essendo volta solo all'accertamento della compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni e, quindi, non costituendo mezzo di prova, non era
9 idonea a supplire o a colmare le lacune della prova dei fatti che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., gravava e grava sull'odierna appellante.
L'accertamento svolto dal c.t.u. appare inconcludente e superfluo poiché, come rilevato dallo stesso consulente e come ribadito dal giudice di prime cure, gli elementi di prova già acquisiti agli atti appaiono evidentemente lacunosi e insufficienti per stabilire la dinamica di un incidente stradale.
Va, invero, ricordato che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione ″percipiente″”, ma a condizione che “essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass.
Sez. 2, 22/01/2015, n. 1190; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 3/07/2020), giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, restando pur sempre necessario che esse
“deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass.
Sez. 3, 26/11/2007, n. 24620; Cass. Sez. 1, 10/09/2013, n. 20695).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il c.t.u., nel confermare i traumi all'arto superiore riscontrati all'odierna appellante presso il P.S., si è limitato a esprimere un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro raccontata dalla stessa danneggiata e le lesioni all'arto superiore destro, ma, tale giudizio, non suffragato da altre prove certe, non consente di affermare l'esistenza della dinamica del sinistro nei termini indicati dall'appellante.
Altrettanto inconferente, per le medesime ragioni innanzi invocate, risulta il richiamo alla relazione medica redatta dal medico fiduciario della Controparte_6 che, sebbene non rinvenuta nel fascicolo, si limita a dichiarare, secondo quanto riferito e documentato dallo stesso appellante (cfr. raccomandate in atti di cui all'allegato n. 20), la sussistenza del “nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni conseguenti”. E dello stesso tenore appare la consulenza medico-legale a firma del dott. che offre un riscontro in ordine ai danni registrati e si limita Persona_4
anch'essa ad affermare genericamente la compatibilità con il sinistro dell'11.5.2012, ma, non fornisce spunti in ordine alla ricostruzione del sinistro.
10 L'appellante, poi, deduce di aver già provato, attraverso il capo a) della premessa dell'atto di citazione, che il sinistro occorso era riconducibile a una modalità di investimento pedonale “non tipica”, in quanto dovuta a “un agente vulnerante appuntito” e ritiene, in proposito, che la prova testimoniale espletata abbia fornito adeguati riscontri.
Anche siffatto motivo non consente di colmare le lacune e le carenze istruttorie già riscontrate dal giudice di prime cure in ordine al nesso di causalità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni lamentate.
Occorre richiamare, in primo luogo, il descritto capo a) che recita testualmente: “che il giorno 11.05.2012, alle ore 21,40 ca., alla Via Lepanto in NA, il conducente un motoveicolo Honda SH 300, Tg. DY 11763, di proprietà del Sig. Controparte_3 assicurato per la R.C.A. con la nel transitare in direzione Controparte_7
Piazzale Tecchio, sterzando a sinistra nel tentativo d'evitare di investire la Sig.ra Parte_1 che attraversava la strada sulle strisce pedonali con il proprio cane al guinzaglio,
[...] tuttavia, la investiva con il lato destro della moto ed, in particolare, con un mezzo di fissaggio del parabrezza, la feriva gravemente al braccio destro”. Ebbene, dalla sua lettura si evincono le circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto il sinistro,
l'identificazione del motoveicolo investitore, nonché la modalità con cui sarebbe avvenuto l'urto tra la passante e il motoveicolo (braccio destro con lato destro della moto e, in particolare, con il mezzo di fissaggio del parabrezza), ma non è dato riscontrare la presenza di alcun “agente vulnerante appuntito”, né desumere la corrispondenza tra il “mezzo di fissaggio del parabrezza” e lo strumento appuntito ritenuto dal giudice di prime cure causa delle lesioni patite. Del detto strumento di fissaggio, infatti, nulla viene specificato in ordine alla sua forma, al materiale in cui è realizzato ovvero alla sua posizione rispetto al motoveicolo in cui era incorporato e, in particolare, se lo stesso era “in asse” con il parabrezza o se sporgeva da questo.
Né la sua riferita presenza è adeguatamente riscontrata nella documentazione in atti, facendo emergere l'anomalia, come sostenuto dal Tribunale, circa l'omissione nella narrazione della dinamica del sinistro di un dettaglio rilevante e potenzialmente idoneo a giustificare le lesioni patite. Ed invero, nelle lettere di messa in mora trasmesse alla con riferimento alla dinamica del sinistro, si Controparte_6
11 legge: “Riceviamo mandato dalla sig.ra […] di agire in via legale per il Parte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subiti per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo HONDA SH 300 tg. DY11763 del Sig. , assicurato per la Controparte_3
RCA presso la […] in quanto quest'ultimo non si avvedeva del Controparte_6 regolare attraversamento pedonale della nostra assistita sull'apposita segnaletica, e la investiva al lato destro procurandone la caduta al suolo”. Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dall'appellante, qualche giorno dopo il presunto sinistro, al
Commissariato P.S. di Bagnoli nella parte in cui si legge: “In data 11.05.2012 verso le ore 21.30 circa mentre portavo a spasso il mio cane alla via Lepanto, venivo investita da un motorino. Subito il conducente mi soccorreva e viste le mie condizioni fermava una vettura di passaggio e mi trasportava al P.S.Ospedale San Paolo”. Appare evidente, dunque, che i menzionati documenti riferiscono, seppur in via del tutto generica, una diversa dinamica del sinistro riconducibile piuttosto a una tipica modalità di investimento pedonale e, in quanto tale, contrastante con quella sostenuta dall'appellante e, al contempo, non consentono di individuare minimamente l'oggetto appuntito, considerato agente delle lesioni riportate.
Né il convincimento della Corte in ordine al fatto storico può fondarsi sulla denuncia del sinistro a firma di , pur essendo questo l'unico documento che Controparte_3
confermerebbe la versione dei fatti sostenuta dall'odierna appellante circa la presenza di un'″armatura in ferro″ sul motoveicolo investitore (“impattavo con il lato destro del mio scooter contro il braccio destro della signora con l'armatura in ferro che sorregge il paravento anteriore e spoiler sottostante”). Ebbene, questo documento, pur attestando la coincidenza tra il proprietario e il conducente del motoveicolo – non nitidamente emersa nella narrazione di parte attrice –, non si reputa vincolante ai fini del giudizio e, pur potendo apprezzarsi la valenza confessoria dello stesso, si ritiene, con un giudizio analogo a quello già espresso dal Tribunale, che non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente in applicazione della regola contenuta nell'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2007, n. 12257 e Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10503 del 07/05/2009). Dalla lettura del documento non si
12 evincono, in ogni caso, elementi convincenti in ordine alla corrispondenza della
“armatura in ferro che sorregge il paravento anteriore e spoiler sottostante” che l'odierna appellante avrebbe semplicemente “impatta[to]” con l'oggetto “vulnerante appuntito” penetrato nel braccio della danneggiata.
Non soccorrono nel senso invocato dall'appellante nemmeno le risultanze della prova testimoniale rispetto alla quale va certamente condiviso il giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui “i testi escussi nel corso del giudizio riferiscono con precisione e minuzia le sole circostanze oggetto delle allegazioni di parte attrice, ma risultano invece estremamente carenti e lacunos[i] in riferimento ad ulteriori circostanze di contorno, che pure risultano essenziali e dirimenti per saggiare l'attendibilità stessa dei testi, oltre che a meglio circoscrivere il contesto di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato”.
Reputa, invero, la Corte che le singole dichiarazioni testimoniali, quanto al loro contenuto, non appaiono chiare, posto che entrambe dapprima riferiscono una dinamica del sinistro compatibile con l'incedere del motoveicolo a forte velocità, che secondo il testimone avrebbe provocato anche la caduta al suolo della Tes_2 vittima e la perdita dei sensi, e poi si soffermano sull'urto riportato dalla vittima e ritengono che lo stesso sia dovuto alla sporgenza di un presunto ferro dal parabrezza rotto, rendendo oltremodo difficoltoso saggiare l'effettiva dinamica del sinistro. Le stesse appaiono, quindi, contraddittorie rispetto alle lesioni narrate risultando altamente inverosimile che un comune investimento pedonale provochi una ferita penetrante al braccio in luogo delle usuali lesioni dirette da traumi contusivi o da escoriazioni varie, oltre a eventuali fratture ossee agli arti e/o al bacino.
Le dette testimonianze, inoltre, fanno scaturire molteplici dubbi circa la genuinità del sinistro denunciato dall'appellante, come la circostanza che la stessa, sebbene
“giaceva a terra svenuta e sanguinante”, è stata trasportata al Pronto Soccorso da un passante a bordo della propria autovettura, senza tentare di contattare, data la gravità dell'evento e la criticità delle condizioni della vittima, i soccorsi e le forze dell'ordine. Sussistono, quindi, concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, anche delle perplessità in ordine alla credibilità stessa dei testimoni che non solo hanno raccontato una versione dei fatti intrisa di elementi di illogicità e di irragionevolezza, ma, parlando della vittima, dapprima si rivolgono a lei
13 denominandola “giovane” e “ragazza” e poi dichiarano di averla riconosciuta in una persona già vista in precedenza in un bar di cui il testimone riferisce essere Tes_1
gestito dalla famiglia dell'appellante (“la giovane l'avevamo vista in particolare ad un Bar gestito dalla famiglia della stessa”).
Per superare le evidenziate problematicità delle dichiarazioni testimoniali, basta riportare il loro contenuto e procedere, poi, con il raffronto con l'ulteriore materiale probatorio acquisito agli atti. Invero, il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“Ricordo che era il mese di maggio del 2012 […] la metà del mese di maggio […] mi trovavo alla guida del mio scooter insieme ad un amico e stavo percorrendo la Via Lepanto in NA
[…] Procedevamo in direzione dello Stadio San Paolo […] Ricordo che fummo sorpassati da uno scooter che procedeva nella stessa mia direzione di marcia ed il conducente dello scooter che mi sembra fosse una Honda SH 300 dopo averci sorpassati, investiva una giovane che stava attraversando la strada insieme ad un cane che aveva al guinzaglio […] Preciso che
l'incidente avvenne subito dopo che lo scooter mi sorpassò a forte velocità ed investì la giovane in pieno e la urtò con la ruota anteriore alla gamba destra e in particolare la giovane fu urtata al braccio destro da un pezzo sporgente di un parabrezza rotto dello scooter Honda SH 300
[…] Preciso che sia io sia il conducente dello scooter investitore ci fermammo per soccorrere la giovane che era stata investita e giaceva a terra sanguinante […] Ricordo che la giovane perse conoscenza dopo l'urto […] Ricordo che quando la giovane giaceva a terra la riconobbi essere una persona che avevo già visto in precedenza in particolare in un Bar Troncone che si trova nei pressi della mia abitazione in Via delle Ginestre […] Ricordo che la giovane fu accompagnata in ospedale con un'auto di passaggio che la prelevò. Preciso che la giovane fu accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo ove poi anch'io mi recai per sapere le condizioni della giovane […] Ricordo che quando mi recai al Pronto Soccorso vi era anche il conducente dello scooter investitore e dei parenti della ragazza a cui riferii di avere assistito all'incidente”. Il testimone ha raccontato: “Ricordo che era verso la Testimone_1 metà del mese di maggio del 2012 era di sera verso le 21,30 […] Mi trovavo a bordo di uno scooter guidato dal mio amico e stavamo percorrendo la Via Lepanto a Testimone_2
Fuorigrotta NA […] Preciso che procedevamo in direzione dello Stadio San Paolo […]
Ricordo che fummo sorpassati da un altro scooter il cui conducente procedeva a forte velocità e dopo averci sorpassato investì una ragazza che stava attraversando la strada con un cane di grossa taglia al guinzaglio […] Ricordo che il conducente dello scooter cercò di evitare di
14 prendere in pieno la ragazza sterzando a sinistra tuttavia urtò la giovane con la parte anteriore destra della moto al fianco destro della giovane che stava attraversando da sinistra verso destra e quindi lo scooter proveniva dalla destra della giovane che stava attraversando la
Via Lepanto in un punto in cui vi erano le strisce pedonali […] Preciso che l'impatto fu violento a causa della velocità dello scooter investitore […] Ricordo che lo scooter investitore aveva il paravento rotto da cui sporgevano i ferri del parabrezza con questi ferri del parabrezza la giovane fu ferita al braccio destro […] Ricordo che la giovane giaceva a terra svenuta e sanguinante e sia io che il mio amico ci fermammo per soccorrerla in uno al conducente dello scooter investitore […] Preciso che subito si fermò un'auto sulla quale fu adagiata la giovane e fu trasportata nel vicino Ospedale San Paolo ove pure io e il mio amico ci recammo con lo scooter e ricordo che sia io che il mio amico riconoscemmo la giovane per averla vista in precedenza sul quartiere Fuorigrotta […] Ricordo che il braccio destro della giovane sanguinava copiosamente in quanto era stato attraversato dal ferro sporgente dal parabrezza rotto dello scooter investitore […] Preciso che la giovane l'avevamo vista in particolare ad un Bar gestito dalla famiglia della stessa”.
Si reputa, pertanto, che la prova testimoniale non appare idonea a restituire una coerente e precisa dinamica del sinistro, né la stessa consente di superare l'incongruenza con le lesioni lamentate e compendiate nella documentazione medica in atti. È da ritenersi inoltre che la detta prova avvalora la narrazione attorea corredandola di altri particolari considerati alquanto singolari, quali la caduta al suolo che determina la perdita di coscienza non accompagnata da alcun evento traumatico nella zona di impatto, nonché la mancanza dei soccorritori nelle riferite circostanze critiche della vittima, che inficiano la stessa credibilità del fatto storico.
Quest'ultima risulta ulteriormente alterata dal raffronto con la documentazione medica esibita. Ed invero, dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo emerge, in primo luogo, che la paziente raggiunse la struttura in maniera autonoma
“con mezzi propri”, circostanza che, come detto, si inserisce in modo anomalo nella sequenza degli eventi raccontata dai testimoni. Inoltre, pur recando la dicitura, a motivo dell'accesso, “incidente in strada”, si legge, con riferimento alle circostanze dichiarate, “Ferita penetrante da punta (riferisce con un ferro che è penetrato attraverso la faccia laterale a 2-4 cm al di sopra del gomito destro con ematoma sulla faccia mediale)” e,
15 con riferimento alla diagnosi, “ferita penetrante omero destro con sospetta lesione del nervo ulnare e lesione vascolare”. Non risultano poi barrate le altre caselle relative alla presunta responsabilità di terzi nella causazione del sinistro, né è dato comprendere se lo strumento provocatore della ferita ha qualche collegamento con il sinistro stradale. Nella consulenza ortopedica espletata nello stesso giorno si legge, poi,
“deficit della estensione del polso e delle MF a dx da lesione traumatica da riferita asta di ferro”, mentre, le praticate radiografie alla spalla destra e al torace escludono la sussistenza di “lesioni ossee di tipo traumatico” nelle zone interessate. Ancora, la diagnosticata ferita “da punta” e “da taglio” viene menzionata anche nella cartella clinica del P.S. di NA (“emorragia braccio dx da ferita da punta penetrante”) Per_1
e le fotografie allegate evidenziano la sussistenza di cicatrici che appaiono compatibili con la sede anatomica riscontrata nei referti medici.
Orbene, dalla documentazione clinica emerge non solo la tipologia di lesione riportata (ferita penetrante da punta o da taglio), ma si ricava anche che sia stata la stessa paziente a riferire che la ferita è stata provocata da un'”asta di ferro”. Ciò consente, ancora una volta, di mettere in risalto le incongruenze della vicenda, vieppiù, in considerazione della duplice e diversa narrazione resa dalla stessa danneggiata (in sede di P.S. ha riferito che la lesione è stata procurata da un “ferro”, mentre, in sede di denuncia e di reclamo alla società assicurativa ha dedotto un generico investimento pedonale).
Va anche osservato, per completezza, che negli investimenti pedonali sono generalmente riscontrabili degli schemi caratteristici di lesioni che attestano l'avvenuto impatto con il veicolo investitore, come ecchimosi, escoriazioni, abrasioni, ematomi, eventuali eventi traumatici che, nella specie, non sono stati riscontrati.
Si ritiene, in definitiva, da condividere l'accertamento condotto dal Tribunale, e non adeguatamente censurato dall'appellante, di “estrema criticità in merito alla dinamica del sinistro come narrata in citazione […] corroborato dalla mancanza in atti di documentazione medica attestante lesioni accessorie - quali contusioni, ecchimosi ed escoriazioni - in danno dell'attrice a seguito della presunta collisione col veicolo investitore: tali lesioni sarebbero state per vero ineludibili e certamente refertate nell'ipotesi dell'investimento di un pedone ad opera di uno scooter transitante a velocità tale da penetrare
16 in profondità l'arto della vittima, compromettendo finanche i tessuti più profondi. Delle stesse, per contro, non vi è traccia nei documenti prodotti. Tanto rende in radice assolutamente non credibile tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attrice a fondamento della sua domanda” dal momento che le incongruenze e le contraddizioni tra la documentazione depositata in atti e le allegazioni attoree, accertata dal Tribunale, non sono state efficacemente chiarite con il gravame;
infatti, non risulta possibile accertare con certezza la dinamica del sinistro e il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni riportate, che costituiscono elementi essenziali per il riconoscimento dell'invocata responsabilità risarcitoria e ciò anche a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. o dell'art. 2043 c.c., che richiedono pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito, del nesso di causalità e del danno ingiusto, in aggiunta all'imputabilità soggettiva qualora si ricorra allo schema dell'art. 2043 c.c..
A ciò si aggiunga che l'appellante non ha speso alcuna considerazione censoria con riferimento alla considerazione finale del giudice di prime cure secondo cui: “Alle suesposte considerazioni si aggiunga il dato oltremodo significativo che da copie estratto di
Banca dati ISVASS acquisite agli atti di causa (cfr. docc. nn. 5 della produzione della compagnia convenuta) è emerso che sia l'attrice, sia il convenuto contumace, Parte_1
- proprietario dello scooter asseritamente investitore -, sia quest'ultimo Controparte_3 motoveicolo risultano coinvolti in un numero impressionante di sinistri stradali [e, segnatamente, n. 14 sinistri (dal 20.01.2008 al 27.08.2013) n. 7 sinistri (dal Parte_1
07.05.2004 al 14.06.2013) ; n. 8 sinistri (dal 01.04.2012 al 22.12.2014) il Controparte_3 motociclo targato DY11763]”.
Va, invero, ricordato che a norma dell'art. 135 codice delle assicurazioni private, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
17 motore sono tenute, infatti, a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS.
Sono poi previste prescrizioni e cautele nella identificazione e indicazione dei testimoni con particolare riferimento ai sinistri con danni a cose, in relazione ai quali l'esigenza di prevenzione dei comportamenti fraudolenti è particolarmente avvertita.
Orbene nel caso di specie, il profilo IVASS di coinvolgimento dell'odierna appellante, dell'appellato e del relativo motoveicolo in un numero così rilevante di accertamenti per sinistri stradali si confronta con le altre risultanze istruttorie acquisite nel senso indicato dal Tribunale e confermato dalla Corte adita.
Pertanto, l'incertezza in ordine a una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica, permette di escludere la responsabilità invocata sia sotto il profilo della previsione di cui all'art. 2054 c.c. che dell'art. 2043 c.c..
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Mentre, nulla va disposto nei confronti dell'appellato contumace.
PQM
La Corte di Appello di NA – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e di , avverso la Controparte_3
sentenza n. 2463/2019 pronunciata in data 6 marzo 2019 dal Tribunale di NA, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
18 b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1
che si liquidano in € 10.000,00, oltre rimborso Controparte_6
forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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