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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/08/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa di I grado instaurata con ricorso ex art. 28 L. 1° settembre 2011, n.
150, iscritta al N. 738/2025 R.G. promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Conti, Carlo de Marchis Gomez e Maria
Matilde Bidetti
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.Avv. Claudio
Scognamiglio
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis
Gomez, Andrea Circi, Giacomo Summa, Filippo Aillo
INTERVENIENTE CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il giudizio ex art. 28 d.lgs 150/2011 per accertare la natura Pt_1
discriminatoria collettiva della circolare della RAI Radiotelevisione Italia s.p.a. del 5 maggio
2025 AD/2025/0002400/P/C avente ad oggetto “indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025 – disposizioni per i dipendenti e i collaboratori”.
L' ha altresì proposto un ricorso cautelare al fine di ottenere nelle more del giudizio Parte_1
un provvedimento atto ad impedire il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal carattere oggettivamente impeditivo e penalizzante della partecipazione attiva in comitati politici e referendari imposto indiscriminatamente ai lavoratori e collaboratori della dalla loro mansione, dal loro ruolo. CP_1
Nel dettaglio le richieste di parte ricorrente erano le seguenti:
“Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. del 5 maggio 2025
AD/2025/0002400/P/C.
e per l'effetto - Condannare al risarcimento del danno in favore Controparte_1
dell'associazione ricorrente nella misura adeguata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il
Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale
a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. - Ordinare a Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni per opinioni personali imponendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita
l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero.
- Condannare la società convenuta al pagamento di una adeguata somma ex art. 614 bis c.p.c. in favore dell'associazione ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli emanandi provvedimenti.
- Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
Con decreto inaudita altera parte le istanze di parte ricorrente venivano quasi integralmente accolte e, successivamente all'instaurazione del contraddittorio con la costituzione della e alla costituzione in giudizio ad adiuvandum di confermate con Controparte_2
ordinanza del 30.5.2025.
In capo a quest'ultima va subito confermata la sussistenza dell'interesse ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio cautelare e, ex art. 105, primo comma, nel giudizio di merito, sia in ragione della natura esponenziale degli interessi collettivi lesi dalla comunicazione interna
(cfr. Cassazione SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23304). sia in ragione del riconoscimento di una legittimazione delle organizzazioni sindacali in materia di discriminazione collettiva (art. 5, secondo comma d.lgs 216/03). In particolare, trattasi della organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa del settore dei lavoratori dello spettacolo che, oltre a partecipare attivamente alla campagna referendaria, cura statutariamente gli interessi dei lavoratori dipendenti e collaboratori della CP_1
si è attivamente impegnata nella raccolta firme dei quesiti referendari Controparte_3
(doc. 03), si è espressa nel senso del voto in favore dei cinque referendum abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale (doc. 04) e ha partecipato attivamente alla campagna referendaria mobilitando i propri iscritti in numerose iniziative (doc. 05) anche attraverso sit in presso sedi dove ha pacificamente contestato il “silenzio” delle reti televisive pubbliche (doc. 06).
Nel merito le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in fase cautelare e le argomentazioni poste alla base delle stesse vengono sostanzialmente confermate.
Con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2025 (doc. 09) è stata fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2025, in concomitanza con le date previste per l'eventuale ballottaggio, anche la votazione sui cinque referendum abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale in materia lavoro e sulla cittadinanza promossi dalla organizzazione sindacale Cgil e da numerose altre associazioni,
(doc. 10), (doc. 11), con numerosi comitati spontanei, composti da centinaia di altre associazioni che hanno successivamente aderito, sparsi su tutto il territorio nazionale (doc.
12)
In data 5.5.2025 è stata emanata la comunicazione interna AD/2025/0002400/P/C a firma dell'amministratore delegato della società dott. indirizzata a tutte le Persona_1
strutture, avente ad oggetto “indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno
2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025 – disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” .
Nella comunicazione la a stabilito quanto segue:
“Nelle giornate dell'8 giugno e del 9 giugno 2025 si svolgeranno quattro referendum abrogativi su alcuni quesiti in materia di lavoro (disciplina dei licenziamenti illegittimi nel contratto a tutele crescenti;
licenziamento ed indennità nelle piccole imprese;
causale nei contratti a termine;
esclusione dalla responsabilità solidale del committente per gli infortuni sul lavoro negli appalti) e su un quesito in materia di cittadinanza (riduzione da 10 a 5 anni del tempo di residenza legale in Italia del cittadino extra comunitario ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza italiana). I quesiti sono stati dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale con decisione assunta in data 20 gennaio 2025.
Inoltre, nelle giornate del 25 e del 26 maggio 2025 con turno di ballottaggio previsto per le sopra indicate date dell'8 e del 9 giugno, si terranno le consultazioni per le elezioni dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in molti comuni italiani. Nello specifico, saranno interessati dal voto amministrativo, quali comuni capoluogo di regione, Genova,
Ravenna, Taranto e Matera.
Evidenziamo, in aggiunta, che, con precipuo riferimento alle Regioni a statuto speciale sono state indette le consultazioni amministrative:
1) in Trentino-Alto Adige, domenica 4 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 18 maggio;
2) in Sicilia, domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 8 e lunedì 9 giugno;
3) in Sardegna domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio fissato per domenica 22 e lunedì 23 giugno.
Con riferimento alla consultazione referendaria ed alle consultazioni elettorali sopra elencate, si richiama
l'attenzione di tutti i dipendenti e collaboratori sulla necessità del più rigoroso rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda ed informazione elettorale. ln particolare, anche tenuto conto della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante 'Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nonché della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica», del «Codice Etico» e delle disposizioni contenute nelle
Istruzioni di servizio n. 86 dell'8 ottobre 1993, si stabilisce quanto segue.
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale (es. apprendistato o part — time), che abbiano accettato candidature elettorali, devono darne comunicazione all'Azienda il giorno stesso e sono invitati, nell'ottica di prevenire possibili conflitti di interesse, a fruire di ferie (ovvero di recuperi, "PR", "PF" o 'PX"), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi, comprese le operazioni per l'eventuale ballottaggio relativo alle elezioni comunali.
I collaboratori impegnati con contratto di lavoro autonomo, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi, che si trovino nella medesima situazione, sono invitati a chiedere la sospensione temporanea del rapporto, sempre per l'intero arco temporale sopra evidenziato, in coerenza con le previsioni dei contratti individuali di lavoro. Le relative domande, corredate da un attestato comprovante l'inserimento in una lista elettorale, dovranno essere inoltrate all' Ufficio del Personale/Ufficio contrattualizzante di riferimento. ln caso di mancata adesione a tali inviti, l si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna Pt_2
misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Si richiama, inoltre, l'attenzione di dipendenti e collaboratori circa la necessità del più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.
I dipendenti ed i collaboratori tenuti a prestazioni audio e video, qualora siano candidati, esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento
Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali, dovranno astenersi da tali prestazioni durante la campagna referendaria ed elettorale, ossia dalla data di indizione delle consultazioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto. La presenza di tali soggetti potrà essere consentita solamente nelle trasmissioni e con le modalità di cui alla comunicazione prot. ALS/0001836 del 31 marzo 2025.
Inoltre, non potrà essere annunciato o comunque indicato il nome dei suddetti soggetti come responsabili, autori o collaboratori di tali trasmissioni.
Per ciò che concerne la programmazione della TGR, si rinvia alle disposizioni emanate dal suo direttore con specifica comunicazione.
Per i dipendenti ed i collaboratori che aderiscano a comitati di supporto elettorale si richiamano le disposizioni contenute nell'istruzione di servizio n. 86 dell'8 ottobre 1993.
A registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere é fatto divieto di fornire, nel corso di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
A tal fine, i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. ln considerazione della sempre maggiore diffusione di nuovi strumenti di comunicazione, analoghi obblighi di comportamento devono essere osservati sui presidi digitati aziendali (intendendosi per tali, in via esemplificativa, siti internet, piattaforme digitali, profili social media collegati al marchio o a trasmissioni televisive o radiofoniche di in coerenza con le previsioni del codice Etico in materia dj web e social. In seguito allo svolgimento della tornata elettorale, il dipendente che sia stato eletto Sindaco/membro del
Consiglio Comunale, ovvero che sia stato nominato Assessore nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, è tenuto a darne tempestiva, e formale, comunicazione all'Ufficio del Personale di riferimento
Successivamente al periodo di campagna elettorale, e per tutta la durata del mandato:
i dipendenti eletti Sindaco/Consigliere comunale di città capoluogo di provincia, ovvero nominati Assessore, ovvero ancora eletti Sindaco di comune con più di 15.000 abitanti, dovranno rigorosamente osservare il divieto di presenza nelle trasmissioni radiofoniche e/o televisive della salvo il soddisfacimento, anche in tali ipotesi, di esigenze correlate alla completezza ed all'imparzialità dell'informazione. Inoltre, tali lavoratori, comunque, non potranno condurre trasmissioni e/o realizzare servizi a carattere politico, ovvero legati a tematiche inerenti al territorio di elezione o di nomina;
i dipendenti eletti Consigliere comunale di città che non sia capoluogo di provincia, ovvero nominati Assessore, ovvero ancora eletti Sindaco di comune fino a 15.000 abitanti, non potranno condurre trasmissioni e/o realizzare servizi a carattere politico, ovvero legati a tematiche inerenti al comune di elezione.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i collaboratori coordinati o continuativi, che si trovino nelle medesime condizioni in linea con le previsioni dei contratti individuali di lavoro.
Le stesse regole dovranno essere applicate con riguardo alla presenza/partecipazione, in qualunque forma, sui presidi digitali aziendali coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico in materia di web e social
La presente circolare viene pubblicata sull'intranet aziendale. ln ogni caso, si prega di dare ad essa la massima diffusione anche mediante affissione nelle apposite bacheche sui luoghi di lavoro.
Nella emanazione di tale circolare l'associazione ricorrente e quella intervenuta hanno ravvisato un caso di discriminazione diretta ( o in subordine indiretta) nei confronti dei dipendenti e collaboratori
La prospettazione delle parti ricorrente e intervenuta è stata ed è condivisa da questa
Giudice.
Non è, invece, condivisibile, la prospettazione di parte resistente che ravvisa nelle indicazioni contenute nella circolare un mero invito.
Che si tratti, in realtà, di una imposizione e non di un “mero invito” ( “in caso di mancata adesione a tali inviti, l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea (..)”) lo si evince dal tenore letterale della circolare stessa a partire dall'oggetto “disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” e dall'uso del verbo “dovere” più volte ripetuto. L'avviso finale, rivolto dal direttore generale a dipendenti e collaboratori che abbiano accettato candidature, che a seguito della mancata adesione alle disposizioni, “l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia” non si concilia con un mero invito poiché idoneo a ingenerare nei destinatari, stante anche la ampiezza e genericità della locuzione, il timore legittimo di possibili conseguenze negative.
Le prescrizioni contenute nella circolare sono rivolte a una platea ampia di lavoratori e collaboratori che comprende anche coloro che non hanno alcuna visibilità nelle trasmissioni.
La società impone un obbligo di totale astensione dal lavoro non solo al dipendente o al collaboratore della che abbia presentato una candidatura (circostanza che può CP_1
avere una giustificazione nell'esigenza di tutela dell'imparzialità del servizio pubblico) ma anche al lavoratore o al collaboratore che sia semplicemente membro di un “(..) ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali.”
Le direttive europee definiscono la discriminazione diretta come quella situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base a un determinato fattore, di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga.
Non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo delle condizioni di lavoro, il provvedimento nelle parti in contestazione penalizza e quindi discrimina coloro che in forza della libertà di pensiero e associazione esprimono nel loro privato extra lavorativo una legittima opinione o ne condividono il valore o anche solo aderiscono idealmente ad enti o organismi referendari o politici, rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo.
Nel caso in esame è ravvisabile una discriminazione diretta di tipo collettivo che oggettivamente penalizza i lavoratori e i collaboratori della indipendentemente CP_1
dalle mansioni e dal ruolo svolto all'interno dell'azienda, che nella loro sfera extra lavorativa partecipano alla vita politica del paese, esprimendo il loro pensiero e una forma di dissuasione dei lavoratori dal partecipare - anche solo come semplici membri - in enti che esprimono, al di fuori del contesto lavorativo del servizio pubblico erogato, un legittima posizione politica c.d. di rischio (discriminatorio)
Nel caso in esame la discriminazione colpisce il lavoratore e il collaboratore per il solo fatto di avere esercitato il proprio diritto di elettorato passivo o per esercitare il diritto costituzionale di aderire o essere membro di un ente politico – sindacale ovvero per il solo fatto di aderire ad enti che esprimono una opinione sui quesiti referendari di carattere sociale o in merito alle consultazioni elettorali.
In sostanza la comunicazione interna dell'amministratore delegato della CP_1
AD/2025/0002400/P/C del 5 maggio 2025 impone una sospensione dalle attività lavorative ai dipendenti e collaboratori in ragione delle loro opinioni personali.
La legge 10 dicembre 1993 n. 515 e la legge 22 febbraio 2000 n. 26, sulla par condicio, richiamate nella comunicazione interna, in nessun caso impongono un obbligo di astensione dal lavoro nei confronti dei lavoratori e dei collaboratori che presentano candidature ovvero sono membri di associazioni o enti che esprimono una legittima opinione politica. In particolare, la legge 22 febbraio 2000 n. 26 stabilisce solo regole di imparzialità per quanto attiene la “comunicazione politica” nel settore radio televisivo intendendo tale solo “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche” .
La circolare interna produce un effetto discriminatorio e lede diritti fondamentali dell'individuo costituiti dal diritto di esprimere liberamente al di fuori del contesto lavorativo il proprio pensiero (art. 21), dal diritto di partecipare alla vita pubblica e aderire ad associazioni e partiti (art. 2 , 18 e 49 Cost.) e dal non essere discriminati (art. 21 Carta diritti fondamentali dell'Unione e art. 14 CEDU).
Come già sottolineato nell'ordinanza, l'esigenza di garantire la neutralità del servizio pubblico non giustifica la discriminazione in oggetto che, per l'appunto, colpisce il lavoratore e il collaboratore a causa delle sue legittime opinioni personali nel momento in cui queste non si esprimono in azioni concrete, dirette o indirette nel servizio pubblico. La circolare poteva, legittimamente, fare riferimento esclusivamente alle prestazioni di lavoratori e collaboratori che implicavano una diretta ed immediata visibilità che consentiva di rilasciare dichiarazioni idonee a condizionare il voto, nel corso di trasmissioni audio video, in violazione del principio della par condicio.
Nell'ottica del bilanciamento dei diritti, richiamato dalla difesa dell'Azienda, vanno presi in considerazione quello, di rilevanza sovraindividuale, a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale e, non solo quello, individuale, a lavorare ma anche quello a partecipare attivamente alla vita sociale del paese durante la campagna referendaria e politica. Tale ultimo diritto appare compresso nel momento in cui vengono imposti degli adempimenti e si prospettano conseguenze, che non possono che apparire negative per il singolo, per il caso della loro mancata attuazione.
La compressione avviene anche semplicemente scoraggiando il desiderio di partecipazione attiva alla vita sociale, partecipazione che è un aspetto fondamentale del paese, garantito e promosso attraverso diversi articoli della Carta Costituzionale.
La libertà di esprimere legittimamente le proprie opinioni politico -sindacali è oggetto di un diritto fondamentale universale riconosciuto dalle Carte sociali che implica anche il diritto di associarsi, manifestare e agire democraticamente senza subire discriminazioni o penalizzazioni.
L'astensione non retribuita dal lavoro e il godimento forzato di ferie o permessi, anche di pochi giorni, appaiono idonei a produrre il suddetto effetto deterrente. Ferie e aspettativa sono istituti che hanno un preciso scopo, ossia, rispettivamente, quello di consentire il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro e di far fronte a specifiche esigenze personali o familiari e ne va, pertanto, garantito il godimento, nei limiti del possibile, per soddisfare i suddetti fini.
La comunicazione interna della non distingue in alcun modo il tipo di prestazioni CP_1
dei lavoratori dipendenti o collaboratori nei cui confronti sono previsti i divieti di rendere la prestazione, applicandosi in via generalizzata a qualsiasi “prestazione” e a prescindere dal luogo fisico di svolgimento e da una esposizione del lavoratore/collaboratore attraverso una messa in onda.
Pur avendo ben presente l'attività di concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo svolta dall'Azienda, l'invito (per usare la terminologia della circolare) formulato in via generale e con riferimento a tutti i dipendenti e collaboratori, a prescindere dal fatto che essi abbiano una diretta esposizione in video o in audio oppure che siano impegnati in programmi di informazione, intrattenimento e di altra natura, costituisce una “frontiera avanzata” che, nel caso in esame, va oltre il limite utile alla tutela della indipendenza e imparzialità del servizio pubblico e non giustifica, pertanto, la compromissione dei diritti dei lavoratori.
L'applicazione del principio di precauzione invocato al fine di prevenire, legittimamente, qualsivoglia conflitto di interessi, non imponeva un meccanismo così stringente, considerato anche il fatto che non vi sono elementi, riferiti agli anni passati, da cui risulti che il diritto a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale sia stato leso dalla mancata astensione dal lavoro di dipendenti e collaboratori che avevano accettato candidature elettorali.
Mentre appare coerente con la natura di servizio pubblico svolto dall'Azienda l'imposizione all'interno dell'ambiente di lavoro di un obbligo di astensione da azioni o comportamenti che esprimano un oggettivo significato politico o anche la mera esternazione di simboli politici, non appare altrettanto utile e necessaria l'inibizione dell'attività lavorativa o l'imposizione di un oblio nei confronti di lavoratori o prestatori che in altri ambiti e contesti agiscono coerentemente con il loro legittimo pensiero.
I lavoratori, collaboratori e professionisti che prestano la loro attività in favore della RAI e che hanno presentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici, sono attivisti sindacali ovvero si riconoscono e fanno parte di di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari o nello stesso sindacato SLC, a causa delle loro convinzioni personali, opinioni politiche e sindacali appaiono discriminati dalle disposizioni in questione rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo.
Per quanto riguarda, infine, i provvedimenti consequenziali alla discriminazione accertata,
l'art. 28 del d.lgs. 150/2011 prevede che con la sentenza che definisce il giudizio il giudice possa condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale;
ordinare la cessazione della discriminazione adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
ordinare l'adozione, entro un termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (sentito l'ente collettivo ricorrente, ove, come nel caso di specie, il comportamento discriminatorio abbia carattere collettivo);
ordinare la pubblicazione della sentenza, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.
Nel caso in esame la resistente va condannata ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l'adozione di un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria accertata. Le modalità concrete di attuazione del provvedimento di condanna non possono essere determinate da questo giudice in modo più specifico, dovendo essere adottate di concerto con l'associazione ricorrente e l'organizzazione sindacale intervenuta e in ogni caso dovrà essere finalizzato a promuovere una adeguata sensibilizzazione, anche del personale dirigente, sui temi della discriminazione per opinioni personali.
In merito alla richiesta risarcitoria va osservato quanto segue.
Secondo la Corte di Cassazione “nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione "dissuasiva", che esula dai cd. "danni punitivi", soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile” (Cass.,
S.U., sentenza n. 20819 del 21 luglio 2021; cfr., altresì, Cass., S.U., sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, secondo cui “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi”).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile in funzione dissuasiva si deve necessariamente procedere ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Questo giudice ritiene che la convenuta possa essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 50.000 (euro 25.000 in favore della ricorrente Parte_1
ed euro 25.000 in favore di , considerando tanto la
[...] Controparte_2
dimensione nazionale e la notorietà della società convenuta, quanto il carattere effettivo e dissuasivo che la misura risarcitoria deve possedere.
Al fine di dare adeguata conoscenza del presente accertamento, la convenuta è tenuta a pubblicare il presente provvedimento, entro quindici giorni, nei tre quotidiani di portata nazionale Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e a diffonderlo a tutti i lavoratori della società sul sito aziendale, tutto ciò per una sola volta ed a spese della resistente.
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di condanna della società convenuta al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in quanto la norma non trova applicazione nelle controversie di lavoro, cui questa, pur nell'ambito di un'azione contro la discriminazione, deve essere ricondotta.
Visto l'esito complessivo della causa, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali di controparte, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla resistente, di adottare un piano di Controparte_1
rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, di concerto con la ricorrente e l'organizzazione sindacale intervenuta;
- ordina alla parte resistente di pubblicare il presente provvedimento, entro quindici giorni, su Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e di diffonderlo a tutti i lavoratori della società mediante pubblicazione sul sito aziendale;
-condanna la parte resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 50.000 (euro 25.000 in favore della ricorrente ed euro 25.000 in favore di Parte_1 CP_2
;
[...]
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente e della intervenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, per la ricorrente e di euro 2.000 oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 per l'intervenuta, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 8.8.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa di I grado instaurata con ricorso ex art. 28 L. 1° settembre 2011, n.
150, iscritta al N. 738/2025 R.G. promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Conti, Carlo de Marchis Gomez e Maria
Matilde Bidetti
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof.Avv. Claudio
Scognamiglio
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis
Gomez, Andrea Circi, Giacomo Summa, Filippo Aillo
INTERVENIENTE CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il giudizio ex art. 28 d.lgs 150/2011 per accertare la natura Pt_1
discriminatoria collettiva della circolare della RAI Radiotelevisione Italia s.p.a. del 5 maggio
2025 AD/2025/0002400/P/C avente ad oggetto “indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025 – disposizioni per i dipendenti e i collaboratori”.
L' ha altresì proposto un ricorso cautelare al fine di ottenere nelle more del giudizio Parte_1
un provvedimento atto ad impedire il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal carattere oggettivamente impeditivo e penalizzante della partecipazione attiva in comitati politici e referendari imposto indiscriminatamente ai lavoratori e collaboratori della dalla loro mansione, dal loro ruolo. CP_1
Nel dettaglio le richieste di parte ricorrente erano le seguenti:
“Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. del 5 maggio 2025
AD/2025/0002400/P/C.
e per l'effetto - Condannare al risarcimento del danno in favore Controparte_1
dell'associazione ricorrente nella misura adeguata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il
Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale
a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. - Ordinare a Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni per opinioni personali imponendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita
l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero.
- Condannare la società convenuta al pagamento di una adeguata somma ex art. 614 bis c.p.c. in favore dell'associazione ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli emanandi provvedimenti.
- Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
Con decreto inaudita altera parte le istanze di parte ricorrente venivano quasi integralmente accolte e, successivamente all'instaurazione del contraddittorio con la costituzione della e alla costituzione in giudizio ad adiuvandum di confermate con Controparte_2
ordinanza del 30.5.2025.
In capo a quest'ultima va subito confermata la sussistenza dell'interesse ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio cautelare e, ex art. 105, primo comma, nel giudizio di merito, sia in ragione della natura esponenziale degli interessi collettivi lesi dalla comunicazione interna
(cfr. Cassazione SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23304). sia in ragione del riconoscimento di una legittimazione delle organizzazioni sindacali in materia di discriminazione collettiva (art. 5, secondo comma d.lgs 216/03). In particolare, trattasi della organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa del settore dei lavoratori dello spettacolo che, oltre a partecipare attivamente alla campagna referendaria, cura statutariamente gli interessi dei lavoratori dipendenti e collaboratori della CP_1
si è attivamente impegnata nella raccolta firme dei quesiti referendari Controparte_3
(doc. 03), si è espressa nel senso del voto in favore dei cinque referendum abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale (doc. 04) e ha partecipato attivamente alla campagna referendaria mobilitando i propri iscritti in numerose iniziative (doc. 05) anche attraverso sit in presso sedi dove ha pacificamente contestato il “silenzio” delle reti televisive pubbliche (doc. 06).
Nel merito le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in fase cautelare e le argomentazioni poste alla base delle stesse vengono sostanzialmente confermate.
Con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2025 (doc. 09) è stata fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2025, in concomitanza con le date previste per l'eventuale ballottaggio, anche la votazione sui cinque referendum abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale in materia lavoro e sulla cittadinanza promossi dalla organizzazione sindacale Cgil e da numerose altre associazioni,
(doc. 10), (doc. 11), con numerosi comitati spontanei, composti da centinaia di altre associazioni che hanno successivamente aderito, sparsi su tutto il territorio nazionale (doc.
12)
In data 5.5.2025 è stata emanata la comunicazione interna AD/2025/0002400/P/C a firma dell'amministratore delegato della società dott. indirizzata a tutte le Persona_1
strutture, avente ad oggetto “indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno
2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025 – disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” .
Nella comunicazione la a stabilito quanto segue:
“Nelle giornate dell'8 giugno e del 9 giugno 2025 si svolgeranno quattro referendum abrogativi su alcuni quesiti in materia di lavoro (disciplina dei licenziamenti illegittimi nel contratto a tutele crescenti;
licenziamento ed indennità nelle piccole imprese;
causale nei contratti a termine;
esclusione dalla responsabilità solidale del committente per gli infortuni sul lavoro negli appalti) e su un quesito in materia di cittadinanza (riduzione da 10 a 5 anni del tempo di residenza legale in Italia del cittadino extra comunitario ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza italiana). I quesiti sono stati dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale con decisione assunta in data 20 gennaio 2025.
Inoltre, nelle giornate del 25 e del 26 maggio 2025 con turno di ballottaggio previsto per le sopra indicate date dell'8 e del 9 giugno, si terranno le consultazioni per le elezioni dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in molti comuni italiani. Nello specifico, saranno interessati dal voto amministrativo, quali comuni capoluogo di regione, Genova,
Ravenna, Taranto e Matera.
Evidenziamo, in aggiunta, che, con precipuo riferimento alle Regioni a statuto speciale sono state indette le consultazioni amministrative:
1) in Trentino-Alto Adige, domenica 4 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 18 maggio;
2) in Sicilia, domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 8 e lunedì 9 giugno;
3) in Sardegna domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio fissato per domenica 22 e lunedì 23 giugno.
Con riferimento alla consultazione referendaria ed alle consultazioni elettorali sopra elencate, si richiama
l'attenzione di tutti i dipendenti e collaboratori sulla necessità del più rigoroso rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda ed informazione elettorale. ln particolare, anche tenuto conto della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante 'Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nonché della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica», del «Codice Etico» e delle disposizioni contenute nelle
Istruzioni di servizio n. 86 dell'8 ottobre 1993, si stabilisce quanto segue.
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale (es. apprendistato o part — time), che abbiano accettato candidature elettorali, devono darne comunicazione all'Azienda il giorno stesso e sono invitati, nell'ottica di prevenire possibili conflitti di interesse, a fruire di ferie (ovvero di recuperi, "PR", "PF" o 'PX"), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi, comprese le operazioni per l'eventuale ballottaggio relativo alle elezioni comunali.
I collaboratori impegnati con contratto di lavoro autonomo, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi, che si trovino nella medesima situazione, sono invitati a chiedere la sospensione temporanea del rapporto, sempre per l'intero arco temporale sopra evidenziato, in coerenza con le previsioni dei contratti individuali di lavoro. Le relative domande, corredate da un attestato comprovante l'inserimento in una lista elettorale, dovranno essere inoltrate all' Ufficio del Personale/Ufficio contrattualizzante di riferimento. ln caso di mancata adesione a tali inviti, l si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna Pt_2
misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Si richiama, inoltre, l'attenzione di dipendenti e collaboratori circa la necessità del più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.
I dipendenti ed i collaboratori tenuti a prestazioni audio e video, qualora siano candidati, esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento
Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali, dovranno astenersi da tali prestazioni durante la campagna referendaria ed elettorale, ossia dalla data di indizione delle consultazioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto. La presenza di tali soggetti potrà essere consentita solamente nelle trasmissioni e con le modalità di cui alla comunicazione prot. ALS/0001836 del 31 marzo 2025.
Inoltre, non potrà essere annunciato o comunque indicato il nome dei suddetti soggetti come responsabili, autori o collaboratori di tali trasmissioni.
Per ciò che concerne la programmazione della TGR, si rinvia alle disposizioni emanate dal suo direttore con specifica comunicazione.
Per i dipendenti ed i collaboratori che aderiscano a comitati di supporto elettorale si richiamano le disposizioni contenute nell'istruzione di servizio n. 86 dell'8 ottobre 1993.
A registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere é fatto divieto di fornire, nel corso di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
A tal fine, i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. ln considerazione della sempre maggiore diffusione di nuovi strumenti di comunicazione, analoghi obblighi di comportamento devono essere osservati sui presidi digitati aziendali (intendendosi per tali, in via esemplificativa, siti internet, piattaforme digitali, profili social media collegati al marchio o a trasmissioni televisive o radiofoniche di in coerenza con le previsioni del codice Etico in materia dj web e social. In seguito allo svolgimento della tornata elettorale, il dipendente che sia stato eletto Sindaco/membro del
Consiglio Comunale, ovvero che sia stato nominato Assessore nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, è tenuto a darne tempestiva, e formale, comunicazione all'Ufficio del Personale di riferimento
Successivamente al periodo di campagna elettorale, e per tutta la durata del mandato:
i dipendenti eletti Sindaco/Consigliere comunale di città capoluogo di provincia, ovvero nominati Assessore, ovvero ancora eletti Sindaco di comune con più di 15.000 abitanti, dovranno rigorosamente osservare il divieto di presenza nelle trasmissioni radiofoniche e/o televisive della salvo il soddisfacimento, anche in tali ipotesi, di esigenze correlate alla completezza ed all'imparzialità dell'informazione. Inoltre, tali lavoratori, comunque, non potranno condurre trasmissioni e/o realizzare servizi a carattere politico, ovvero legati a tematiche inerenti al territorio di elezione o di nomina;
i dipendenti eletti Consigliere comunale di città che non sia capoluogo di provincia, ovvero nominati Assessore, ovvero ancora eletti Sindaco di comune fino a 15.000 abitanti, non potranno condurre trasmissioni e/o realizzare servizi a carattere politico, ovvero legati a tematiche inerenti al comune di elezione.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i collaboratori coordinati o continuativi, che si trovino nelle medesime condizioni in linea con le previsioni dei contratti individuali di lavoro.
Le stesse regole dovranno essere applicate con riguardo alla presenza/partecipazione, in qualunque forma, sui presidi digitali aziendali coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico in materia di web e social
La presente circolare viene pubblicata sull'intranet aziendale. ln ogni caso, si prega di dare ad essa la massima diffusione anche mediante affissione nelle apposite bacheche sui luoghi di lavoro.
Nella emanazione di tale circolare l'associazione ricorrente e quella intervenuta hanno ravvisato un caso di discriminazione diretta ( o in subordine indiretta) nei confronti dei dipendenti e collaboratori
La prospettazione delle parti ricorrente e intervenuta è stata ed è condivisa da questa
Giudice.
Non è, invece, condivisibile, la prospettazione di parte resistente che ravvisa nelle indicazioni contenute nella circolare un mero invito.
Che si tratti, in realtà, di una imposizione e non di un “mero invito” ( “in caso di mancata adesione a tali inviti, l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea (..)”) lo si evince dal tenore letterale della circolare stessa a partire dall'oggetto “disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” e dall'uso del verbo “dovere” più volte ripetuto. L'avviso finale, rivolto dal direttore generale a dipendenti e collaboratori che abbiano accettato candidature, che a seguito della mancata adesione alle disposizioni, “l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia” non si concilia con un mero invito poiché idoneo a ingenerare nei destinatari, stante anche la ampiezza e genericità della locuzione, il timore legittimo di possibili conseguenze negative.
Le prescrizioni contenute nella circolare sono rivolte a una platea ampia di lavoratori e collaboratori che comprende anche coloro che non hanno alcuna visibilità nelle trasmissioni.
La società impone un obbligo di totale astensione dal lavoro non solo al dipendente o al collaboratore della che abbia presentato una candidatura (circostanza che può CP_1
avere una giustificazione nell'esigenza di tutela dell'imparzialità del servizio pubblico) ma anche al lavoratore o al collaboratore che sia semplicemente membro di un “(..) ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali.”
Le direttive europee definiscono la discriminazione diretta come quella situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base a un determinato fattore, di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga.
Non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo delle condizioni di lavoro, il provvedimento nelle parti in contestazione penalizza e quindi discrimina coloro che in forza della libertà di pensiero e associazione esprimono nel loro privato extra lavorativo una legittima opinione o ne condividono il valore o anche solo aderiscono idealmente ad enti o organismi referendari o politici, rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo.
Nel caso in esame è ravvisabile una discriminazione diretta di tipo collettivo che oggettivamente penalizza i lavoratori e i collaboratori della indipendentemente CP_1
dalle mansioni e dal ruolo svolto all'interno dell'azienda, che nella loro sfera extra lavorativa partecipano alla vita politica del paese, esprimendo il loro pensiero e una forma di dissuasione dei lavoratori dal partecipare - anche solo come semplici membri - in enti che esprimono, al di fuori del contesto lavorativo del servizio pubblico erogato, un legittima posizione politica c.d. di rischio (discriminatorio)
Nel caso in esame la discriminazione colpisce il lavoratore e il collaboratore per il solo fatto di avere esercitato il proprio diritto di elettorato passivo o per esercitare il diritto costituzionale di aderire o essere membro di un ente politico – sindacale ovvero per il solo fatto di aderire ad enti che esprimono una opinione sui quesiti referendari di carattere sociale o in merito alle consultazioni elettorali.
In sostanza la comunicazione interna dell'amministratore delegato della CP_1
AD/2025/0002400/P/C del 5 maggio 2025 impone una sospensione dalle attività lavorative ai dipendenti e collaboratori in ragione delle loro opinioni personali.
La legge 10 dicembre 1993 n. 515 e la legge 22 febbraio 2000 n. 26, sulla par condicio, richiamate nella comunicazione interna, in nessun caso impongono un obbligo di astensione dal lavoro nei confronti dei lavoratori e dei collaboratori che presentano candidature ovvero sono membri di associazioni o enti che esprimono una legittima opinione politica. In particolare, la legge 22 febbraio 2000 n. 26 stabilisce solo regole di imparzialità per quanto attiene la “comunicazione politica” nel settore radio televisivo intendendo tale solo “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche” .
La circolare interna produce un effetto discriminatorio e lede diritti fondamentali dell'individuo costituiti dal diritto di esprimere liberamente al di fuori del contesto lavorativo il proprio pensiero (art. 21), dal diritto di partecipare alla vita pubblica e aderire ad associazioni e partiti (art. 2 , 18 e 49 Cost.) e dal non essere discriminati (art. 21 Carta diritti fondamentali dell'Unione e art. 14 CEDU).
Come già sottolineato nell'ordinanza, l'esigenza di garantire la neutralità del servizio pubblico non giustifica la discriminazione in oggetto che, per l'appunto, colpisce il lavoratore e il collaboratore a causa delle sue legittime opinioni personali nel momento in cui queste non si esprimono in azioni concrete, dirette o indirette nel servizio pubblico. La circolare poteva, legittimamente, fare riferimento esclusivamente alle prestazioni di lavoratori e collaboratori che implicavano una diretta ed immediata visibilità che consentiva di rilasciare dichiarazioni idonee a condizionare il voto, nel corso di trasmissioni audio video, in violazione del principio della par condicio.
Nell'ottica del bilanciamento dei diritti, richiamato dalla difesa dell'Azienda, vanno presi in considerazione quello, di rilevanza sovraindividuale, a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale e, non solo quello, individuale, a lavorare ma anche quello a partecipare attivamente alla vita sociale del paese durante la campagna referendaria e politica. Tale ultimo diritto appare compresso nel momento in cui vengono imposti degli adempimenti e si prospettano conseguenze, che non possono che apparire negative per il singolo, per il caso della loro mancata attuazione.
La compressione avviene anche semplicemente scoraggiando il desiderio di partecipazione attiva alla vita sociale, partecipazione che è un aspetto fondamentale del paese, garantito e promosso attraverso diversi articoli della Carta Costituzionale.
La libertà di esprimere legittimamente le proprie opinioni politico -sindacali è oggetto di un diritto fondamentale universale riconosciuto dalle Carte sociali che implica anche il diritto di associarsi, manifestare e agire democraticamente senza subire discriminazioni o penalizzazioni.
L'astensione non retribuita dal lavoro e il godimento forzato di ferie o permessi, anche di pochi giorni, appaiono idonei a produrre il suddetto effetto deterrente. Ferie e aspettativa sono istituti che hanno un preciso scopo, ossia, rispettivamente, quello di consentire il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro e di far fronte a specifiche esigenze personali o familiari e ne va, pertanto, garantito il godimento, nei limiti del possibile, per soddisfare i suddetti fini.
La comunicazione interna della non distingue in alcun modo il tipo di prestazioni CP_1
dei lavoratori dipendenti o collaboratori nei cui confronti sono previsti i divieti di rendere la prestazione, applicandosi in via generalizzata a qualsiasi “prestazione” e a prescindere dal luogo fisico di svolgimento e da una esposizione del lavoratore/collaboratore attraverso una messa in onda.
Pur avendo ben presente l'attività di concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo svolta dall'Azienda, l'invito (per usare la terminologia della circolare) formulato in via generale e con riferimento a tutti i dipendenti e collaboratori, a prescindere dal fatto che essi abbiano una diretta esposizione in video o in audio oppure che siano impegnati in programmi di informazione, intrattenimento e di altra natura, costituisce una “frontiera avanzata” che, nel caso in esame, va oltre il limite utile alla tutela della indipendenza e imparzialità del servizio pubblico e non giustifica, pertanto, la compromissione dei diritti dei lavoratori.
L'applicazione del principio di precauzione invocato al fine di prevenire, legittimamente, qualsivoglia conflitto di interessi, non imponeva un meccanismo così stringente, considerato anche il fatto che non vi sono elementi, riferiti agli anni passati, da cui risulti che il diritto a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale sia stato leso dalla mancata astensione dal lavoro di dipendenti e collaboratori che avevano accettato candidature elettorali.
Mentre appare coerente con la natura di servizio pubblico svolto dall'Azienda l'imposizione all'interno dell'ambiente di lavoro di un obbligo di astensione da azioni o comportamenti che esprimano un oggettivo significato politico o anche la mera esternazione di simboli politici, non appare altrettanto utile e necessaria l'inibizione dell'attività lavorativa o l'imposizione di un oblio nei confronti di lavoratori o prestatori che in altri ambiti e contesti agiscono coerentemente con il loro legittimo pensiero.
I lavoratori, collaboratori e professionisti che prestano la loro attività in favore della RAI e che hanno presentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici, sono attivisti sindacali ovvero si riconoscono e fanno parte di di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari o nello stesso sindacato SLC, a causa delle loro convinzioni personali, opinioni politiche e sindacali appaiono discriminati dalle disposizioni in questione rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo.
Per quanto riguarda, infine, i provvedimenti consequenziali alla discriminazione accertata,
l'art. 28 del d.lgs. 150/2011 prevede che con la sentenza che definisce il giudizio il giudice possa condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale;
ordinare la cessazione della discriminazione adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
ordinare l'adozione, entro un termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (sentito l'ente collettivo ricorrente, ove, come nel caso di specie, il comportamento discriminatorio abbia carattere collettivo);
ordinare la pubblicazione della sentenza, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.
Nel caso in esame la resistente va condannata ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l'adozione di un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria accertata. Le modalità concrete di attuazione del provvedimento di condanna non possono essere determinate da questo giudice in modo più specifico, dovendo essere adottate di concerto con l'associazione ricorrente e l'organizzazione sindacale intervenuta e in ogni caso dovrà essere finalizzato a promuovere una adeguata sensibilizzazione, anche del personale dirigente, sui temi della discriminazione per opinioni personali.
In merito alla richiesta risarcitoria va osservato quanto segue.
Secondo la Corte di Cassazione “nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione "dissuasiva", che esula dai cd. "danni punitivi", soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile” (Cass.,
S.U., sentenza n. 20819 del 21 luglio 2021; cfr., altresì, Cass., S.U., sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, secondo cui “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi”).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile in funzione dissuasiva si deve necessariamente procedere ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Questo giudice ritiene che la convenuta possa essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 50.000 (euro 25.000 in favore della ricorrente Parte_1
ed euro 25.000 in favore di , considerando tanto la
[...] Controparte_2
dimensione nazionale e la notorietà della società convenuta, quanto il carattere effettivo e dissuasivo che la misura risarcitoria deve possedere.
Al fine di dare adeguata conoscenza del presente accertamento, la convenuta è tenuta a pubblicare il presente provvedimento, entro quindici giorni, nei tre quotidiani di portata nazionale Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e a diffonderlo a tutti i lavoratori della società sul sito aziendale, tutto ciò per una sola volta ed a spese della resistente.
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di condanna della società convenuta al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in quanto la norma non trova applicazione nelle controversie di lavoro, cui questa, pur nell'ambito di un'azione contro la discriminazione, deve essere ricondotta.
Visto l'esito complessivo della causa, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali di controparte, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla resistente, di adottare un piano di Controparte_1
rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, di concerto con la ricorrente e l'organizzazione sindacale intervenuta;
- ordina alla parte resistente di pubblicare il presente provvedimento, entro quindici giorni, su Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e di diffonderlo a tutti i lavoratori della società mediante pubblicazione sul sito aziendale;
-condanna la parte resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 50.000 (euro 25.000 in favore della ricorrente ed euro 25.000 in favore di Parte_1 CP_2
;
[...]
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente e della intervenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, per la ricorrente e di euro 2.000 oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 per l'intervenuta, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 8.8.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari