Sentenza 13 aprile 1977
Massime • 4
Agli effetti dell'art 2787 terzo comma cod civ, in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perche il credito garantito possa ritenersi 'sufficientemente indicato', non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi estremi soggettivi ed oggettivi, bastando, a tal fine, che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato la ricorrenza di detto requisito in un pegno in favore di istituto di credito, in considerazione del fatto che le espressioni usate dalle parti, nel relativo atto costitutivo, consentivano di identificare il credito garantito nel saldo di un rapporto di conto corrente. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione).*
Il pegno di un libretto di deposito bancario, mentre si configura come pegno regolare di credito quando sia costituito a favore di un soggetto diverso dalla banca depositaria, da luogo, invece, ad un pegno irregolare del denaro depositato quando venga costituito in favore della stessa banca depositaria, poiche, in tal caso, la banca acquista la proprieta del denaro, con l'Obbligo di restituire il tantumdem, in caso di adempimento del debitore alla scadenza, e con la facolta, in caso contrario, di realizzare il proprio credito in via di compensazione. ( V 3020/56).*
Qualora una banca, creditrice per scoperto di conto corrente, abbia ricevuto in pegno (irregolare) dal proprio debitore, con atto opponibile al sopravvenuto fallimento del debitore stesso, un libretto di deposito a risparmio presso essa creditrice, lo incameramento delle somme, che siano portate da quel libretto alla data della Costituzione in pegno, configura un legittimo Esercizio del diritto di prelazione da parte della creditrice pignoratizia, e non puo, quindi, essere caducato con Azione revocatoria. L'incameramento, invece, delle somme che siano state versate sul libretto medesimo dopo l'indicata data, costituisce un'operazione di compensazione, a norma dell'art 1853 cod civ, la quale puo essere oggetto di Azione revocatoria, ai sensi e nei casi di cui all'art 67 secondo comma della legge fallimentare.*
La data certa della scrittura con cui e costituito in pegno irregolare presso una banca un libretto di deposito rilasciato dalla banca medesima, al fine dell'Esercizio della prelazione (art 2787 terzo comma cod civ), puo essere desunta dalle risultanze del libro giornale della banca, certificate nell'apposito estratto notarile, con un implicito giudizio positivo sulla regolare tenuta del libro stesso, che e soggetto, tra l'altro, a vidimazione annuale ad opera di pubblico ufficiale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/1977, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1977 |
Testo completo
La data certa della scrittura con cui e costituito in pegno irregolare presso una banca un libretto di deposito rilasciato dalla banca medesima, al fine dell'Esercizio della prelazione (art 2787 terzo comma cod civ), puo essere desunta dalle risultanze del libro giornale della banca, certificate nell'apposito estratto notarile, con un implicito giudizio positivo sulla regolare tenuta del libro stesso, che e soggetto, tra l'altro, a vidimazione annuale ad opera di pubblico ufficiale.*