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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies, 275 bis c.p.c. e 26 D.Lgs. 150/2011 nella causa civile iscritta al n. r.g. 627/2024 avente ad oggetto:
Reclamo avverso la decisione della Commissione Ammnistrativa Regionale di Disciplina del
Piemonte e Valle d'Aosta depositata in data 28/11/2023
promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Conservatore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso la quale è elettivamente domiciliato in , via Arsenale n. 21 Pt_1 Pt_1
PARTE RECLAMANTE contro
Notaio C.F. Persona_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e nel contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO.
Udienza di discussione ex art. 275 bis c.p.c. del 06.02.2025. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'Archivio Notarile Distrettuale di : Pt_1
“Voglia l'on. Corte Adìta, in riforma dell'impugnata decisione della
[...]
, depositata in data 28 novembre 2023 (dispositivo letto all'udienza Controparte_1 del 10 ottobre 2024) non notificata, accogliere l'istanza del 30 marzo 2023 dal Dirigente dell'Archivio
Notarile di e confermare le sanzioni previste. Pt_1
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con nota del 18/07/2023 la Dirigente dell'Archivio Notarile Distrettuale di chiedeva alla Pt_1
di accertare la responsabilità disciplinare del Notaio Controparte_1 [...]
per violazione dell'art. 28 legge notarile, per avere autenticato due scritture private denominate Per_1
"Scrittura privata di contratto di cessione in proprietà di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge n, 560/93. Integrata dalla Legge n. 136/99", mancante della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, in violazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 n. 52, e pertanto chiedeva di applicare la sanzione che fosse stata ritenuta adeguata, non opponendosi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e precisando, sempre a tali fini, che nei confronti del Notaio non risultavano condanne per le infrazioni sopra contestate, per cui era esclusa la recidiva disciplinata dall'art. 145
Legge Notarile.
Le infrazioni sopra indicate erano emerse nell'ambito dell'ispezione ordinaria biennale 2020-2021 agli atti, repertori e registri del notaio Persona_1
Il verbale ispettivo, redatto in data 28/03/2023, al paragrafo rubricato "Atti tra vivi", rilevava che nelle scritture private di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, autenticate dal
Notaio, repertorio n. 30495/15937 del 15/12/2020 e repertorio n. 30857/16251 del 21/09/2021, risultava mancante la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, atteso che era inserita unicamente la seguente clausola: “I comparenti dichiarano che i locali oggetto della presente vendita sono esattamente raffigurati nella planimetria catastale come sopra allegata", sicché sono state rilevate due contravvenzioni all'art. 28 Legge Notarile, sanzionato dall'art. 138, comma 2, della medesima legge.
Il Notaio presentava in data 31/07/2023 memoria nel procedimento disciplinare dinanzi alla CP_1
con la quale dichiarava "in primo luogo di non contestare in alcun modo quanto rilevato dall'Archivio
Notarile nell'ispezione e di non voler appesantire il lavoro della Commissione Disciplinare opponendosi in diritto alla tesi della nullità, sufficientemente consolidata in giurisprudenza e pagina 2 di 9 largamente maggioritaria, anche per quanto concerne l'influenza sulla nullità stessa di successivi atti di conferma."
Invocava il Notaio, quale circostanza attenuante, il fatto che si trattasse di due scritture private autenticate di un ente pubblico, normalmente restio a modificare le proprie bozze, approvate da uffici legali interni, e che nello specifico non era stata integralmente omessa la dichiarazione, ma la stessa era stata formulata in modo "contorto, in effetti risultato poi carente", elemento questo che avrebbe contribuito ad abbassare il suo livello di attenzione. Evidenziava altresì il Notaio incolpato di essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo a stipulare, a sue spese, in data 13/06/2023, due atti di conferma degli atti privi della dichiarazione di conformità, sicché chiedeva l'applicazione dell'art. 144 Legge Notarile, che prevede la sostituzione della sanzione pecuniaria alla sanzione della sospensione, quando ricorrano circostanze attenuanti e il Notaio abbia interamente riparato il danno prodotto, sanzione pecuniaria che chiedeva fosse contenuta nella misura minima prevista dall'art. 138 bis.
2. La Co.Re.Di. con dispositivo letto all'udienza del 10/10/2023 dichiarava il Notaio Persona_1 non responsabile dell'illecito, di cui alla richiesta di procedimento disciplinare.
La decisione depositata in data 28/11/2023. dopo aver dato atto che i fatti, da cui aveva tratto origine l'incolpazione, erano pacifici, e pur riconoscendo che l'introduzione della possibilità di conferma dell'atto affetto dalla nullità di cui al comma 1 bis dell'art. 29 L. 52/1985 - a seguito dell'introduzione con il D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, del comma 1 ter - non ha modificato le finalità di ordine pubblico, poste a base della norma, che prevede la nullità in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare la conformità catastale allo stato di fatto, sia della planimetria depositata in catasto, che dei dati catastali, riteneva tuttavia che, in caso di conferma, viene meno la nullità dell'atto, che giustifica l'applicazione al Notaio del disposto dell'art. 28 Legge Notarile.
Ha osservato la Co.Re.Di. come tale norma disponga che il Notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, tuttavia la gravità della sanzione, prevista nella sospensione da sei mesi a un anno, dimostrerebbe come con tale norma non si intenda sanzionare tutte le ipotesi in cui il Notaio riceva un atto viziato, ma solo i casi in cui l'atto sia colpito da nullità assoluta ed insanabile, per cui se l'atto non solo è in astratto confermabile, ma viene in effetti confermato dal Notaio, l'art. 28 non può più essere applicabile.
La ha richiamato, a sostegno di tale interpretazione, la sentenza n. 29894/2018 della Corte di CP_1
Cassazione, la decisione della Co.Re.Di. Lombardia n. 34/2022, nonché, da ultimo, la pronuncia n.
641/2023 della Corte di Cassazione, la quale, pur ribadendo l'orientamento in base al quale il divieto di pagina 3 di 9 ricevere atti espressamente proibiti dalla legge è violato nel momento stesso della redazione di una clausola nulla, ha affermato che con la conferma ai sensi del comma 1 ter si ha il recupero dell'atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post della responsabilità del
Notaio.
Ha evidenziava ancora la Co.Re.Di., con la decisione qui reclamata, come nel caso di specie la possibilità di conferma non fosse legata ad una norma sopravvenuta, ma ad una norma già vigente al momento della commissione dell'illecito, sicché risultava applicabile la disciplina più favorevole dettata dal legislatore, essendo l'illecito disciplinare soggetto alle norme del tempo in cui è stato commesso.
L'organismo disciplinare ha pertanto concluso che, tenuto conto del fatto che la mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali non era dipesa dalla sostanziale difformità, ma da un difetto formale dei titoli, e che gli atti sono stati confermati, la conferma aveva sanato la nullità e recuperato l'atto nullo con effetto retroattivo, così escludendo la ravvisabilità, in capo al Notaio incolpato, di una responsabilità per violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
3. Avverso la predetta decisione, non notificata, ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.
150/2011, l' di con ricorso depositato in data 24/05/2024, che è Parte_1 Pt_1
stato notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 26/06/2024 al Notaio
[...]
nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino. Per_1
Il Notaio non si è costituito e all'udienza del 12/09/2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parimenti non ha depositato conclusioni il Procuratore Generale presso la Corte.
Il reclamo dell' di si articola attraverso un unico motivo di Parte_1 Pt_1
censura, a mezzo del quale viene contestato l'assunto, su cui si è fondata la decisione della e CP_1
cioè che gli atti di conferma successivamente intervenuti abbiano fatto venir meno la responsabilità del
Notaio e la conseguente punibilità dello stesso, osservando come la conferma possa avere valenza quale attenuante nella determinazione della sanzione, ma non possa valere quale esimente della responsabilità disciplinare del Notaio, eliminando l'illecito commesso, il quale si perfeziona al momento della redazione o autenticazione dell'atto nullo.
L'Archivio Notarile precisa come le sentenze più recenti della Corte di Cassazione (v. Cass. n.
16519/2020; Cass. n. 39403/2021; Cass. n. 4216/2022; Cass. n. 27181/2022) si siano espresse, in materia di dichiarazione relativa alla conformità catastale, nel senso che in tema di responsabilità disciplinare del Notaio, il divieto imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1, L. 89/1913, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, che segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali pagina 4 di 9 rimedi previsti dal legislatore per conservare a fini privatisti l'atto. Pertanto, pur potendo la nullità senz'altro essere sanata ex post, così elidendo gli effetti dell'invalidità tra le parti contraenti, ciò non fa venir meno le conseguenze disciplinari dell'invalidità a carico del Notaio.
Con riferimento alla giurisprudenza citata dalla Co.Re.Di., e in particolare alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 641/2023, osserva la parte reclamante come tale pronuncia non smentisca affatto i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria, ma contenga unicamente un inciso concernente il fatto che in ipotesi - diverse da quella che erano in quel caso oggetto di esame da parte della Suprema
Corte - potrebbe al più rimeditarsi il principio dell'irrilevanza della successiva introduzione della possibilità di conferma dell'atto nullo, esprimendosi così, in termini del tutto ipotetici, con riferimento ad una fattispecie che in quel momento non era sottoposta al suo vaglio, per cui non può ritenersi che, in base a quell'inciso, sia mutato il consolidato orientamento in materia di responsabilità del Notaio per la ricezione di un atto nullo, sebbene confermabile.
Aggiunge, nel merito, la parte reclamante come nel caso in esame si trattasse di due atti ricevuti, rispettivamente, nel dicembre del 2020 e nel settembre del 2021, per i quali era intervenuta conferma in data 28/06/2023, quindi a distanza di anni, ed inoltre quelle conferme non erano state frutto di un'iniziativa spontanea da parte del Notaio, essendo intervenute nel corso del procedimento dinanzi alla Co.Re.Di., a seguito di termine assegnato dalla stessa Commissione al Notaio per tale adempimento.
Sino al momento della conferma le parti erano quindi rimaste esposte ai rischi derivanti dall'aver stipulato atti affetti da nullità assoluta.
3. La questione oggetto del presente giudizio è già stata decisa da questa Corte con pronunce (v. ord.
08/11/2022 nel proc. n.r.g. 363/2022; sent. 07/05/2024 nel proc. n. r.g. 1212/2023), che hanno accolto la tesi interpretativa sostenuta nella presente sede dall' reclamante. Parte_1
Tali pronunce, alle quali si intende dare continuità, sono del resto conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in materia di effetti della conferma degli atti nulli, prevista dal comma
1 ter dell'art. 29, secondo cui: “In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto.” (v. Cass. civ. n. 21828/2019; in senso conforme Cass. civ. n. 39403/2021 e Cass. civ. n. 27181/2022); quindi “la nullità può essere senz'altro
pagina 5 di 9 sanata ex post, ma elidendo gli effetti dell'invalidità tra le parti contraenti, senza però far venir meno gli effetti dell'invalidità a carico del notaio” (Cass. n. 4216/2022).
Risulta evidente come il comma 1 ter, aggiunto all'art. 29 L. 52/1985, dall'art. 8 bis D.L. n. 50/2017, abbia inteso intervenire unicamente sulla nullità dell'atto, e quindi sul vizio rilevante ai fini civilistici, consentendone la sanatoria, allorché i requisiti della conformità dello stato di fatto ai dati catastali, sussistessero al momento della redazione dell'atto, attraverso una semplice conferma dell'atto nullo, anziché rendere necessaria la ripetizione dell'atto, senza tuttavia nulla prevedere e disporre riguardo alla responsabilità disciplinare del Notaio, che quell'atto nullo abbia rogato o autenticato.
Per cui non possono che valere i principi generali in tema di responsabilità disciplinare, in base ai quali l'illecito si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta vietata.
A tale proposito la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come: “laddove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile.” (Cass. n. 27181/2022).
Significativamente diversa è la disposizione di cui all'art. 47 DPR 380/2001, con la quale è previsto che solo la redazione di nulli, che non siano convalidabili, costituisce per il notaio violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
La chiara lettera della disposizione indica quindi come in quella fattispecie, sin ab origine, la redazione di un atto nullo, ma confermabile, non integri per il Notaio l'illecito disciplinare di cui all'art. 28.
È per contro illogica e non condivisibile l'affermazione contenuta nella decisione della CP_1
oggetto di reclamo nel presente giudizio, secondo cui l'intervenuta conferma dell'atto nullo, ai fini civilistici, ex art. 29, co. 1 ter, L. 52/1985, varrebbe “ad escludere la responsabilità e quindi la punibilità del notaio.”
La responsabilità non può certo essere elisa da una condotta successiva alla consumazione dell'illecito, peraltro neppure riferibile direttamente al Notaio, atteso che la conferma dell'atto, ai sensi del comma 1 ter, deve comunque provenire dalle parti, o da almeno una di esse;
analogamente, non è ipotizzabile che la conferma dell'atto nullo possa integrare ex post una causa di non punibilità, poiché le cause di non punibilità, categoria di derivazione penalistica, consistono in cause che escludono, pur in presenza di una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice, l'applicazione della sanzione pagina 6 di 9 in considerazione di una condizione o qualità dell'autore del fatto, che, in ogni caso, già sussiste al momento in cui il fatto è commesso.
Del resto, della differenza tra la fattispecie regolata dall'art. 29 L. 52/1985, rispetto a quella regolata dall'art. 47 DPR 380/2001 - con riferimento alla responsabilità del notaio - già si è occupata al
Suprema Corte, ritenendo con la già citata pronuncia n. 4216/2022, che fosse manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 1 ter, L.52/1985, con riferimento all'irragionevolezza rispetto all'art. 47 DPR 380/2001, non apparendo irragionevole un regime sanzionatorio differenziato, data l'eterogeneità degli scopi cui appaiono dirette le due diverse normative, e cioè la prima diretta a far emergere, a fini fiscali, qualunque variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati, e la seconda finalizzata a limitare le transazioni aventi ad oggetto immobili abusivi.
Occorre a questo punto ancora prendere in considerazione i richiami operati dalla decisione della
Co.Re.Di., qui impugnata, a due pronunce della Corte di Cassazione, la n. 29894/2018 e la n. 641/2023, per verificare se si tratti effettivamente di sentenze difformi rispetto a quelle di legittimità sin qui citate.
La risposta deve essere negativa.
Entrambe le decisioni sono state rese con riferimento a fattispecie, che si erano consumate prima dell'entrata in vigore del comma 1 ter dell'art. 29, sicché in quei casi la modifica normativa, che rendeva possibile la conferma dell'atto, non poteva comunque essere tenuta in considerazione.
Giova a tale riguardo precisare come, in base alla giurisprudenza di legittimità, “Le osservazioni contenute in una sentenza o provvedimento del giudice non correlate, come rationes decidendi, alla statuizione adottata (c.d. obiter dicta), non sono…vincolanti e non hanno pertanto valore, nella giurisprudenza di questa Corte di precedenti.” (v. Cass. 19/10/2024 n. 2041; conf. Cass. n.
3793/2019).
Ed in tal senso la sentenza n. 4216/2022 ha precisato “…che il contrasto con la decisione n.
29894/2018, è solo apparente: il principio secondo cui con la conferma ai sensi del comma 1-ter "si avrebbe il recupero dell'atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post, della responsabilità disciplinare del notaio", ha costituito un mero obiter dictum, apparendo superflua un'eventuale rimessione della questione alle Sezioni unite.”
Ancora successivamente la sentenza n. 27181/2022 ha confermato “l'orientamento espresso in materia da questa Corte, secondo il quale “In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dalla L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la
pagina 7 di 9 redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto…
Si evince da questo principio che la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l'atto nullo.”
La sentenza n. 641/2023 non ha mutato tale quadro, essendosi limitata a riprendere il passaggio contenuto nella pronuncia n. 29894/2018.
4. Sulla base dei principi sopra enunciati, deve pertanto essere ravvisata la responsabilità disciplinare del Notaio ai sensi dell'art. 28 Legge Notarile, per avere rogato due atti, la cui nullità è Persona_1
prevista espressamente e inequivocabilmente dalla legge.
La conferma degli atti, come già rilevato, è intervenuta a distanza di alcuni anni, visto che un atto era stato autenticato in data 15/12/2020 e l'altro in data 21/09/2021, mentre la conferma è avvenuta in data
13/06/2023, con atti autenticati sempre dal Notaio dopo che con il verbale del Persona_1
28/03/2023, redatto all'esito dell'ispezione ordinaria dell'Archivio Notarile, erano già state rilevate le violazioni.
Sin dall'atto di richiesta di procedimento disciplinare, l'Archivio Notarile ha dichiarato di non opporsi alla concessione delle attenuanti previste dall'art. 144 L.N., considerato che non risultano condanne per altre infrazioni della medesima specie.
Ritiene questa Corte che le circostanze attenuanti debbano essere concesse, non solo in considerazione di quanto evidenziato dall'Archivio Notarile, ma anche del fatto che il Notaio si è comunque fatto carico di eliminare a sue spese le conseguenze dannose della violazione, provvedendo alla redazione degli atti di conferma, ed inoltre ha tenuto sin da subito una condotta pienamente ammissiva delle proprie responsabilità.
L'applicazione delle circostanze di cui all'art. 144, comporta la sostituzione della sanzione pecuniaria, nella misura prevista dall'art. 138 bis, co. 1, alla sospensione, che è la sanzione prevista per la violazione dell'art. 28 dall'art. 138, comma 2.
Il comma 1 dell'art. 138 bis prevede la sanzione pecuniaria nella misura da € 516,00 a € 15.493,00.
Tenuto conto della natura ed entità delle violazioni accertate, la sanzione può essere contenuta, per ciascuna di esse, nel minimo edittale, con irrogazione quindi della sanzione pecuniaria nella misura di €
1.032,00.
Nel caso, infatti, di plurime violazioni della medesima disposizione commesse in atti diversi, non opera il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 135, comma 4, Legge Notarile, dovendo applicarsi il pagina 8 di 9 cumulo materiale, poiché la diligenza professionale deve essere profusa in ugual grado per ciascun atto rogato (v. Cass. 12/01/2023 n. 641).
5. Le spese del procedimento seguono infine la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico del Notaio Persona_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria), facendo applicazione dei compensi minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerato che è stata trattata un'unica questione e il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con la controparte, e quindi: € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva e € 1.735,00 per fase decisionale, pari a complessivi € 3.473,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese e agli oneri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dall' di , avverso la Parte_1 Pt_1
decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del
Piemonte e Valle d'Aosta del 10/10/2023, depositata il 28/11/2023, che per l'effetto riforma, dichiara il Notaio responsabile dell'illecito disciplinare di cui alla richiesta di Persona_1
procedimento disciplinare in data 18/07/2023, per due violazioni dell'art. 28 Legge Notarile, in relazione all'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985; condanna il Notaio riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 Legge Persona_1
Notarile, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.032,00; condanna il Notaio al pagamento a favore dell' di Persona_1 Parte_1 Pt_1
delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, ed oneri di legge.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Consigliere Rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti La Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies, 275 bis c.p.c. e 26 D.Lgs. 150/2011 nella causa civile iscritta al n. r.g. 627/2024 avente ad oggetto:
Reclamo avverso la decisione della Commissione Ammnistrativa Regionale di Disciplina del
Piemonte e Valle d'Aosta depositata in data 28/11/2023
promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Conservatore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso la quale è elettivamente domiciliato in , via Arsenale n. 21 Pt_1 Pt_1
PARTE RECLAMANTE contro
Notaio C.F. Persona_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e nel contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO.
Udienza di discussione ex art. 275 bis c.p.c. del 06.02.2025. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'Archivio Notarile Distrettuale di : Pt_1
“Voglia l'on. Corte Adìta, in riforma dell'impugnata decisione della
[...]
, depositata in data 28 novembre 2023 (dispositivo letto all'udienza Controparte_1 del 10 ottobre 2024) non notificata, accogliere l'istanza del 30 marzo 2023 dal Dirigente dell'Archivio
Notarile di e confermare le sanzioni previste. Pt_1
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con nota del 18/07/2023 la Dirigente dell'Archivio Notarile Distrettuale di chiedeva alla Pt_1
di accertare la responsabilità disciplinare del Notaio Controparte_1 [...]
per violazione dell'art. 28 legge notarile, per avere autenticato due scritture private denominate Per_1
"Scrittura privata di contratto di cessione in proprietà di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge n, 560/93. Integrata dalla Legge n. 136/99", mancante della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, in violazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 n. 52, e pertanto chiedeva di applicare la sanzione che fosse stata ritenuta adeguata, non opponendosi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e precisando, sempre a tali fini, che nei confronti del Notaio non risultavano condanne per le infrazioni sopra contestate, per cui era esclusa la recidiva disciplinata dall'art. 145
Legge Notarile.
Le infrazioni sopra indicate erano emerse nell'ambito dell'ispezione ordinaria biennale 2020-2021 agli atti, repertori e registri del notaio Persona_1
Il verbale ispettivo, redatto in data 28/03/2023, al paragrafo rubricato "Atti tra vivi", rilevava che nelle scritture private di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, autenticate dal
Notaio, repertorio n. 30495/15937 del 15/12/2020 e repertorio n. 30857/16251 del 21/09/2021, risultava mancante la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, atteso che era inserita unicamente la seguente clausola: “I comparenti dichiarano che i locali oggetto della presente vendita sono esattamente raffigurati nella planimetria catastale come sopra allegata", sicché sono state rilevate due contravvenzioni all'art. 28 Legge Notarile, sanzionato dall'art. 138, comma 2, della medesima legge.
Il Notaio presentava in data 31/07/2023 memoria nel procedimento disciplinare dinanzi alla CP_1
con la quale dichiarava "in primo luogo di non contestare in alcun modo quanto rilevato dall'Archivio
Notarile nell'ispezione e di non voler appesantire il lavoro della Commissione Disciplinare opponendosi in diritto alla tesi della nullità, sufficientemente consolidata in giurisprudenza e pagina 2 di 9 largamente maggioritaria, anche per quanto concerne l'influenza sulla nullità stessa di successivi atti di conferma."
Invocava il Notaio, quale circostanza attenuante, il fatto che si trattasse di due scritture private autenticate di un ente pubblico, normalmente restio a modificare le proprie bozze, approvate da uffici legali interni, e che nello specifico non era stata integralmente omessa la dichiarazione, ma la stessa era stata formulata in modo "contorto, in effetti risultato poi carente", elemento questo che avrebbe contribuito ad abbassare il suo livello di attenzione. Evidenziava altresì il Notaio incolpato di essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo a stipulare, a sue spese, in data 13/06/2023, due atti di conferma degli atti privi della dichiarazione di conformità, sicché chiedeva l'applicazione dell'art. 144 Legge Notarile, che prevede la sostituzione della sanzione pecuniaria alla sanzione della sospensione, quando ricorrano circostanze attenuanti e il Notaio abbia interamente riparato il danno prodotto, sanzione pecuniaria che chiedeva fosse contenuta nella misura minima prevista dall'art. 138 bis.
2. La Co.Re.Di. con dispositivo letto all'udienza del 10/10/2023 dichiarava il Notaio Persona_1 non responsabile dell'illecito, di cui alla richiesta di procedimento disciplinare.
La decisione depositata in data 28/11/2023. dopo aver dato atto che i fatti, da cui aveva tratto origine l'incolpazione, erano pacifici, e pur riconoscendo che l'introduzione della possibilità di conferma dell'atto affetto dalla nullità di cui al comma 1 bis dell'art. 29 L. 52/1985 - a seguito dell'introduzione con il D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, del comma 1 ter - non ha modificato le finalità di ordine pubblico, poste a base della norma, che prevede la nullità in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare la conformità catastale allo stato di fatto, sia della planimetria depositata in catasto, che dei dati catastali, riteneva tuttavia che, in caso di conferma, viene meno la nullità dell'atto, che giustifica l'applicazione al Notaio del disposto dell'art. 28 Legge Notarile.
Ha osservato la Co.Re.Di. come tale norma disponga che il Notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, tuttavia la gravità della sanzione, prevista nella sospensione da sei mesi a un anno, dimostrerebbe come con tale norma non si intenda sanzionare tutte le ipotesi in cui il Notaio riceva un atto viziato, ma solo i casi in cui l'atto sia colpito da nullità assoluta ed insanabile, per cui se l'atto non solo è in astratto confermabile, ma viene in effetti confermato dal Notaio, l'art. 28 non può più essere applicabile.
La ha richiamato, a sostegno di tale interpretazione, la sentenza n. 29894/2018 della Corte di CP_1
Cassazione, la decisione della Co.Re.Di. Lombardia n. 34/2022, nonché, da ultimo, la pronuncia n.
641/2023 della Corte di Cassazione, la quale, pur ribadendo l'orientamento in base al quale il divieto di pagina 3 di 9 ricevere atti espressamente proibiti dalla legge è violato nel momento stesso della redazione di una clausola nulla, ha affermato che con la conferma ai sensi del comma 1 ter si ha il recupero dell'atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post della responsabilità del
Notaio.
Ha evidenziava ancora la Co.Re.Di., con la decisione qui reclamata, come nel caso di specie la possibilità di conferma non fosse legata ad una norma sopravvenuta, ma ad una norma già vigente al momento della commissione dell'illecito, sicché risultava applicabile la disciplina più favorevole dettata dal legislatore, essendo l'illecito disciplinare soggetto alle norme del tempo in cui è stato commesso.
L'organismo disciplinare ha pertanto concluso che, tenuto conto del fatto che la mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali non era dipesa dalla sostanziale difformità, ma da un difetto formale dei titoli, e che gli atti sono stati confermati, la conferma aveva sanato la nullità e recuperato l'atto nullo con effetto retroattivo, così escludendo la ravvisabilità, in capo al Notaio incolpato, di una responsabilità per violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
3. Avverso la predetta decisione, non notificata, ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.
150/2011, l' di con ricorso depositato in data 24/05/2024, che è Parte_1 Pt_1
stato notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 26/06/2024 al Notaio
[...]
nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino. Per_1
Il Notaio non si è costituito e all'udienza del 12/09/2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parimenti non ha depositato conclusioni il Procuratore Generale presso la Corte.
Il reclamo dell' di si articola attraverso un unico motivo di Parte_1 Pt_1
censura, a mezzo del quale viene contestato l'assunto, su cui si è fondata la decisione della e CP_1
cioè che gli atti di conferma successivamente intervenuti abbiano fatto venir meno la responsabilità del
Notaio e la conseguente punibilità dello stesso, osservando come la conferma possa avere valenza quale attenuante nella determinazione della sanzione, ma non possa valere quale esimente della responsabilità disciplinare del Notaio, eliminando l'illecito commesso, il quale si perfeziona al momento della redazione o autenticazione dell'atto nullo.
L'Archivio Notarile precisa come le sentenze più recenti della Corte di Cassazione (v. Cass. n.
16519/2020; Cass. n. 39403/2021; Cass. n. 4216/2022; Cass. n. 27181/2022) si siano espresse, in materia di dichiarazione relativa alla conformità catastale, nel senso che in tema di responsabilità disciplinare del Notaio, il divieto imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1, L. 89/1913, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, che segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali pagina 4 di 9 rimedi previsti dal legislatore per conservare a fini privatisti l'atto. Pertanto, pur potendo la nullità senz'altro essere sanata ex post, così elidendo gli effetti dell'invalidità tra le parti contraenti, ciò non fa venir meno le conseguenze disciplinari dell'invalidità a carico del Notaio.
Con riferimento alla giurisprudenza citata dalla Co.Re.Di., e in particolare alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 641/2023, osserva la parte reclamante come tale pronuncia non smentisca affatto i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria, ma contenga unicamente un inciso concernente il fatto che in ipotesi - diverse da quella che erano in quel caso oggetto di esame da parte della Suprema
Corte - potrebbe al più rimeditarsi il principio dell'irrilevanza della successiva introduzione della possibilità di conferma dell'atto nullo, esprimendosi così, in termini del tutto ipotetici, con riferimento ad una fattispecie che in quel momento non era sottoposta al suo vaglio, per cui non può ritenersi che, in base a quell'inciso, sia mutato il consolidato orientamento in materia di responsabilità del Notaio per la ricezione di un atto nullo, sebbene confermabile.
Aggiunge, nel merito, la parte reclamante come nel caso in esame si trattasse di due atti ricevuti, rispettivamente, nel dicembre del 2020 e nel settembre del 2021, per i quali era intervenuta conferma in data 28/06/2023, quindi a distanza di anni, ed inoltre quelle conferme non erano state frutto di un'iniziativa spontanea da parte del Notaio, essendo intervenute nel corso del procedimento dinanzi alla Co.Re.Di., a seguito di termine assegnato dalla stessa Commissione al Notaio per tale adempimento.
Sino al momento della conferma le parti erano quindi rimaste esposte ai rischi derivanti dall'aver stipulato atti affetti da nullità assoluta.
3. La questione oggetto del presente giudizio è già stata decisa da questa Corte con pronunce (v. ord.
08/11/2022 nel proc. n.r.g. 363/2022; sent. 07/05/2024 nel proc. n. r.g. 1212/2023), che hanno accolto la tesi interpretativa sostenuta nella presente sede dall' reclamante. Parte_1
Tali pronunce, alle quali si intende dare continuità, sono del resto conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in materia di effetti della conferma degli atti nulli, prevista dal comma
1 ter dell'art. 29, secondo cui: “In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto.” (v. Cass. civ. n. 21828/2019; in senso conforme Cass. civ. n. 39403/2021 e Cass. civ. n. 27181/2022); quindi “la nullità può essere senz'altro
pagina 5 di 9 sanata ex post, ma elidendo gli effetti dell'invalidità tra le parti contraenti, senza però far venir meno gli effetti dell'invalidità a carico del notaio” (Cass. n. 4216/2022).
Risulta evidente come il comma 1 ter, aggiunto all'art. 29 L. 52/1985, dall'art. 8 bis D.L. n. 50/2017, abbia inteso intervenire unicamente sulla nullità dell'atto, e quindi sul vizio rilevante ai fini civilistici, consentendone la sanatoria, allorché i requisiti della conformità dello stato di fatto ai dati catastali, sussistessero al momento della redazione dell'atto, attraverso una semplice conferma dell'atto nullo, anziché rendere necessaria la ripetizione dell'atto, senza tuttavia nulla prevedere e disporre riguardo alla responsabilità disciplinare del Notaio, che quell'atto nullo abbia rogato o autenticato.
Per cui non possono che valere i principi generali in tema di responsabilità disciplinare, in base ai quali l'illecito si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta vietata.
A tale proposito la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come: “laddove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile.” (Cass. n. 27181/2022).
Significativamente diversa è la disposizione di cui all'art. 47 DPR 380/2001, con la quale è previsto che solo la redazione di nulli, che non siano convalidabili, costituisce per il notaio violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
La chiara lettera della disposizione indica quindi come in quella fattispecie, sin ab origine, la redazione di un atto nullo, ma confermabile, non integri per il Notaio l'illecito disciplinare di cui all'art. 28.
È per contro illogica e non condivisibile l'affermazione contenuta nella decisione della CP_1
oggetto di reclamo nel presente giudizio, secondo cui l'intervenuta conferma dell'atto nullo, ai fini civilistici, ex art. 29, co. 1 ter, L. 52/1985, varrebbe “ad escludere la responsabilità e quindi la punibilità del notaio.”
La responsabilità non può certo essere elisa da una condotta successiva alla consumazione dell'illecito, peraltro neppure riferibile direttamente al Notaio, atteso che la conferma dell'atto, ai sensi del comma 1 ter, deve comunque provenire dalle parti, o da almeno una di esse;
analogamente, non è ipotizzabile che la conferma dell'atto nullo possa integrare ex post una causa di non punibilità, poiché le cause di non punibilità, categoria di derivazione penalistica, consistono in cause che escludono, pur in presenza di una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice, l'applicazione della sanzione pagina 6 di 9 in considerazione di una condizione o qualità dell'autore del fatto, che, in ogni caso, già sussiste al momento in cui il fatto è commesso.
Del resto, della differenza tra la fattispecie regolata dall'art. 29 L. 52/1985, rispetto a quella regolata dall'art. 47 DPR 380/2001 - con riferimento alla responsabilità del notaio - già si è occupata al
Suprema Corte, ritenendo con la già citata pronuncia n. 4216/2022, che fosse manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 1 ter, L.52/1985, con riferimento all'irragionevolezza rispetto all'art. 47 DPR 380/2001, non apparendo irragionevole un regime sanzionatorio differenziato, data l'eterogeneità degli scopi cui appaiono dirette le due diverse normative, e cioè la prima diretta a far emergere, a fini fiscali, qualunque variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati, e la seconda finalizzata a limitare le transazioni aventi ad oggetto immobili abusivi.
Occorre a questo punto ancora prendere in considerazione i richiami operati dalla decisione della
Co.Re.Di., qui impugnata, a due pronunce della Corte di Cassazione, la n. 29894/2018 e la n. 641/2023, per verificare se si tratti effettivamente di sentenze difformi rispetto a quelle di legittimità sin qui citate.
La risposta deve essere negativa.
Entrambe le decisioni sono state rese con riferimento a fattispecie, che si erano consumate prima dell'entrata in vigore del comma 1 ter dell'art. 29, sicché in quei casi la modifica normativa, che rendeva possibile la conferma dell'atto, non poteva comunque essere tenuta in considerazione.
Giova a tale riguardo precisare come, in base alla giurisprudenza di legittimità, “Le osservazioni contenute in una sentenza o provvedimento del giudice non correlate, come rationes decidendi, alla statuizione adottata (c.d. obiter dicta), non sono…vincolanti e non hanno pertanto valore, nella giurisprudenza di questa Corte di precedenti.” (v. Cass. 19/10/2024 n. 2041; conf. Cass. n.
3793/2019).
Ed in tal senso la sentenza n. 4216/2022 ha precisato “…che il contrasto con la decisione n.
29894/2018, è solo apparente: il principio secondo cui con la conferma ai sensi del comma 1-ter "si avrebbe il recupero dell'atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post, della responsabilità disciplinare del notaio", ha costituito un mero obiter dictum, apparendo superflua un'eventuale rimessione della questione alle Sezioni unite.”
Ancora successivamente la sentenza n. 27181/2022 ha confermato “l'orientamento espresso in materia da questa Corte, secondo il quale “In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dalla L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la
pagina 7 di 9 redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto…
Si evince da questo principio che la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l'atto nullo.”
La sentenza n. 641/2023 non ha mutato tale quadro, essendosi limitata a riprendere il passaggio contenuto nella pronuncia n. 29894/2018.
4. Sulla base dei principi sopra enunciati, deve pertanto essere ravvisata la responsabilità disciplinare del Notaio ai sensi dell'art. 28 Legge Notarile, per avere rogato due atti, la cui nullità è Persona_1
prevista espressamente e inequivocabilmente dalla legge.
La conferma degli atti, come già rilevato, è intervenuta a distanza di alcuni anni, visto che un atto era stato autenticato in data 15/12/2020 e l'altro in data 21/09/2021, mentre la conferma è avvenuta in data
13/06/2023, con atti autenticati sempre dal Notaio dopo che con il verbale del Persona_1
28/03/2023, redatto all'esito dell'ispezione ordinaria dell'Archivio Notarile, erano già state rilevate le violazioni.
Sin dall'atto di richiesta di procedimento disciplinare, l'Archivio Notarile ha dichiarato di non opporsi alla concessione delle attenuanti previste dall'art. 144 L.N., considerato che non risultano condanne per altre infrazioni della medesima specie.
Ritiene questa Corte che le circostanze attenuanti debbano essere concesse, non solo in considerazione di quanto evidenziato dall'Archivio Notarile, ma anche del fatto che il Notaio si è comunque fatto carico di eliminare a sue spese le conseguenze dannose della violazione, provvedendo alla redazione degli atti di conferma, ed inoltre ha tenuto sin da subito una condotta pienamente ammissiva delle proprie responsabilità.
L'applicazione delle circostanze di cui all'art. 144, comporta la sostituzione della sanzione pecuniaria, nella misura prevista dall'art. 138 bis, co. 1, alla sospensione, che è la sanzione prevista per la violazione dell'art. 28 dall'art. 138, comma 2.
Il comma 1 dell'art. 138 bis prevede la sanzione pecuniaria nella misura da € 516,00 a € 15.493,00.
Tenuto conto della natura ed entità delle violazioni accertate, la sanzione può essere contenuta, per ciascuna di esse, nel minimo edittale, con irrogazione quindi della sanzione pecuniaria nella misura di €
1.032,00.
Nel caso, infatti, di plurime violazioni della medesima disposizione commesse in atti diversi, non opera il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 135, comma 4, Legge Notarile, dovendo applicarsi il pagina 8 di 9 cumulo materiale, poiché la diligenza professionale deve essere profusa in ugual grado per ciascun atto rogato (v. Cass. 12/01/2023 n. 641).
5. Le spese del procedimento seguono infine la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico del Notaio Persona_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile basso) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria), facendo applicazione dei compensi minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerato che è stata trattata un'unica questione e il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con la controparte, e quindi: € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva e € 1.735,00 per fase decisionale, pari a complessivi € 3.473,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese e agli oneri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dall' di , avverso la Parte_1 Pt_1
decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del
Piemonte e Valle d'Aosta del 10/10/2023, depositata il 28/11/2023, che per l'effetto riforma, dichiara il Notaio responsabile dell'illecito disciplinare di cui alla richiesta di Persona_1
procedimento disciplinare in data 18/07/2023, per due violazioni dell'art. 28 Legge Notarile, in relazione all'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985; condanna il Notaio riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 Legge Persona_1
Notarile, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.032,00; condanna il Notaio al pagamento a favore dell' di Persona_1 Parte_1 Pt_1
delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, ed oneri di legge.
Si comunichi alle parti e al P.G.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Consigliere Rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti La Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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