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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad intimazione di pagamento contributi CP
TRIBUNALE DI PERUGIA Prescrizione del credito
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. OL CH, nella causa civile iscritta al n. 759/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Davide Emone) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - nei confronti di
Controparte_2
- convenuta - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 del Codice di procedura civile, all'udienza del 01 dicembre
2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 31/01/2022 si è rivolta al Tribunale di Genova, Parte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento alla stessa notificata in data
11/01/2022, relativa (per quanto di interesse ai fini della presente decisione) anche alla cartella esattoriale n. 048 2004 0001823374 (asseritamente notificata in data 03/11/2004) riguardante contributi previdenziali relativi agli anni 1999 e 2000 richiesti dall per la gestione aziende CP_1 con lavoratori dipendenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 048 2021
90038542 00/000 e delle relative 10 cartelle esattoriali indicate nel presente ricorso;
Pag. 1 di 7 - in via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nulla, annullare
o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia l'intimazione di pagamento opposta n. 048 2021 90038542 00/000 e le dieci cartelle di pagamento da essa recate n. 048
2003 0002433959 000; n. 048 2003 0010037925 000; n. 048 2003 0042600154 000; n. 048
2004 0001823374 000; n. 048 2004 0007749805 000; n. 048 2004 0016947404 000; n. 048
2005 0011001750 000; n. 048 2005 0027457692 000; n. 048 2005 0029813226 000; n. 048
2011 0008297764 000 in ragione dell'omissione e/o inesistenza e/o nullità e/o irritualità della loro notificazione, nonché in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, dichiarando – per l'effetto – che nulla è dovuto dalla ricorrente agli enti creditori e all'
[...]
, in relazione a dette pretese, e ordinando l'interruzione di qualsiasi Controparte_3 procedura esecutiva da parte dell' ; Controparte_3
- in via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza delle somme intimate alla ricorrente a titolo di interessi, interessi di mora e oneri di riscossione, accertando e dichiarando di conseguenza che nulla è dovuto in relazione a tali voci;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'intimazione di pagamento opposta in ragione dell'inesistenza (nullità insanabile) della sua notificazione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva;
CP_
- condannare l' , l' l' l' Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, la Cassa geometri al pagamento delle spese di giudizio, esborsi e compensi, oltre oneri
[...]
e accessori come per legge, afferenti al presente giudizio”.
Si sono costituite in tale giudizio sia l' sia l' chiedendo CP_1 Controparte_3 il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 566 del 09/06/2023 il Tribunale di Genova ha dichiarato la propria incompetenza per territorio limitatamente alla cartella di pagamento n. 048 2004 0001823374, indicando quali giudici competenti il Tribunale di Perugia ed il Tribunale della Spezia in funzione di giudici del lavoro, contenendo detto titolo contributi previdenziali modello DM
10/V relativi agli anni 1999 e 2000, gestiti dagli uffici di Perugia e della Spezia, relativi, CP_1 rispettivamente, alle matricole aziendali n. 5806145018 e n. 3902530680, con assegnazione del termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi alla rispettiva sede giudiziale dichiarata territorialmente competente.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 06/07/2023 la ricorrente ha riassunto la causa davanti a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 7 ““Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in prosecuzione della causa introdotta dinanzi al
Tribunale di Genova, sez. Lavoro, con R.G. n. 232/2022, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nulla, annullare
o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia l'intimazione di pagamento opposta n. 048 2021 90038542 00/000 e la cartella di pagamento da essa recata n. 048 2004
0001823374 000, per la parte di competenza di Codesto Tribunale, in ragione dell'omissione
e/o inesistenza e/o nullità della notificazione, nonché in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, dichiarando – per l'effetto – che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e all' , in relazione a detta pretesa, disponendo lo CP_1 Controparte_3 sgravio delle somme iscritte a ruolo e ordinando l'interruzione di qualsiasi procedura esecutiva da parte dell' ; Controparte_3
CP_
- condannare l' e l' al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_3 esborsi e compensi, oltre oneri e accessori come per legge, afferenti al presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Davide Emone che si dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità della notificazione della cartella esattoriale n. 048 2004 0001823374, evidenziando a sostegno dell'eccezione che <l' , nella propria memoria di Controparte_3 costituzione dinanzi al Tribunale di Genova, ha dichiarato “non sono state rinvenute le relate di notifica delle cartelle di pagamento n. 04820030010037925 000, n. 04820040001823374
000, n. 04820040007749805 000 e n. 04820040016947404 000”>>.
In ogni caso, la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e delle relative voci accessorie, sottolineando come anche nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Genova non fossero stati prodotti dalle controparti atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 2015, tantoché a pag.
6 della sentenza n. 566/2023 il Tribunale di Perugia aveva espressamente rilevato che “il primo atto interruttivo di cui vi è prova in atti risulta essere l'intimazione di pagamento n. 048 2015
9015353958 000, notificata il 21/8/2015”.
In data 12/11/2025 si è costituita in giudizio l richiamando e trascrivendo le difese di CP_1 merito e le conclusioni già svolte nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Genova.
Nello specifico, preliminarmente, l' resistente ha eccepito il proprio meno dell'attività CP_6 esecutiva posta in essere dall , ed ha comunque eccepito la Controparte_2 tardività dell'opposizione ed il conseguente consolidamento del credito, sostenendo l'avvenuta
Pag. 3 di 7 notifica alla ricorrente della cartella esattoriale n. 048 2004 0001823374, attività quest'ultima comunque rimessa alla competenza dell . Controparte_7
Su tali premesse, l' ha così precisato le proprie conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondato
-in via principale
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine all'opposizione agli atti CP_1 esecutivi, rigettare in ogni caso la domanda in quanto inammissibile e/o infondata;
- con riferimento all'opposizione all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 46/99 rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato
- con riferimento all'opposizione all'esecuzione rigettare il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse accertare
l'intervenuta prescrizione del credito per fatti sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo compensare le spese di lite attesa l'esclusiva responsabilità di . CP_8
L non ha, invece, ritenuto di depositare una propria comparsa Controparte_3 dinanzi a questo Tribunale;
tuttavia, richiamando e facendo proprio ai sensi dell'art. 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., quanto argomentato dal Tribunale della
Spezia con la sentenza n. 317/2023 pubblicata in data 09/11/2023 a definizione dell'omologa causa riassunta di fronte ad esso, l'Agente della Riscossione deve essere considerato costituito in giudizio, avendo la Corte di Cassazione affermato che “In caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente […] la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto 'continua' (art. 50 cod. proc. civ.) e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale” (Corte di Cassazione, 28/10/1994, n.
8917).
Appare, pertanto, opportuno trascrivere di seguito anche le conclusioni formulate dall nel CP_8 giudizio iscritto presso il Tribunale di Genova, come ricavabili dalla Sentenza n. 317/2023 del
Tribunale della Spezia:
“In via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto, in parte, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
In subordine, nel denegato caso in cui l'Ill.mo
Pag. 4 di 7 Giudicante dovesse ritenere ammissibile e fondata l'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento, si insta per la compensazione delle spese di giudizio, alla luce dell'infondatezza degli altri motivi di opposizione e del fatto che, nell'atto introduttivo, controparte ha dichiarato di nulla aver mai ricevuto prima dell'atto impugnato, circostanza documentalmente provata come non vera. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso dell'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, le difese della ricorrente e dell' convenuto hanno precisato le rispettive conclusioni. CP_6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto sopra esposto e, conformemente alla pronuncia del Tribunale di Genova, l'oggetto della controversia riassunta davanti a questo giudice è dato dai soli crediti dell' inseriti CP_1 nella cartella esattoriale 048 2004 0001823374 000, gestiti dalla sede di Perugia e relativi CP_1 alla matricola aziendale n. 5806145018; trattasi, in particolare, dei contributi previdenziali modello DM 10/V relativi agli anni 1999 e 2000.
Preliminarmente, deve essere affermata in capo alla ricorrente la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100 del c.p.c.), intesa quale esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, da soddisfare solo ad esito di una statuizione giudiziale.
Nel caso di specie, tale condizione dell'azione sussiste stante l'interesse, attuale e concreto, della ricorrente, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, ad impugnare un atto che preannuncia, anche se quale mero atto prodromico, una successiva attività di recupero coattivo dei crediti da parte dell'Ente concessionario;
in particolare, l'interesse attuale e concreto della ricorrente consiste nella aspettativa di ottenere una statuizione giudiziale che accerti, nel merito, l'infondatezza della pretesa contributiva di cui è causa. CP_1
Allo stesso tempo, considerato che l'accertamento sull'inesistenza per prescrizione riguarda un credito previdenziale vantato dall' , portato dalla cartella esattoriale n. 048 2004 CP_1
0001823374, la legittimazione a contraddire spetta al solo Ente creditore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio, avendo le Sezioni Unite affermato il principio giurisprudenziale secondo cui “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero
Pag. 5 di 7 destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n.
21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”) (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 08/03/2022, n. 7514).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti dell'
[...]
, per carenza di legittimazione passiva, nella parte in cui viene fatta valere Controparte_3 la prescrizione dei crediti.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di seguito esposto.
È ormai principio pacifico che la prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e, come rilevato in ricorso, tale approdo è estendibile anche agli accessori del credito (cfr. Corte di Cassazione, 04/04/2008 n. 8814), non essendo applicabile alle ipotesi in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito siano divenuti irretrattabili la disciplina dettata dall'art. 2953 del Codice civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17/11/2016 n. 23397).
La cartella esattoriale n. 048 2004 0001823374 risulta notificata 03/11/2004.
Per quanto sopra anticipato, dalle stesse difese svolte dall dinanzi al Controparte_7
Tribunale di Genova e come, del resto, rilevato nella sentenza che ha definito quel processo,
l non dispone di atti interruttivi anteriori al 21/09/2015, né, per quanto Controparte_7 di rilievo, ne dispone l' ; e nemmeno risulta l'esistenza di atti interruttivi anteriori a quella CP_1 data.
Ne consegue che, in applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, essendo trascorsi ben più di cinque anni fra la notifica della cartella esattoriale n. 048 2004 0001823374 e il primo atto interruttivo, restando assorbita ogni altra questione discussa fra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e l' ; le stesse CP_1 vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore dichiarato (euro 46.535,91) e della natura previdenziale della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso, dovendosi infine osservare che detta fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi (come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario), essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del
Pag. 6 di 7 sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del Decreto-legge n. 223/2006 e con l'art. 9 del
Decreto-legge n. 1/2012.
Pur in considerazione della dichiarata legittimazione esclusiva in capo all' , non avendo CP_1
l' svolto alcuna attività dinanzi a questo giudice, non occorre Controparte_3 provvedere sulle spese di lite nei rapporti con la ricorrente;
né sussistono i presupposti per porre le spese di lite a carico dell' in quanto, pur dovendosi osservare che la Controparte_7 dichiarata prescrizione del credito di cui è causa appare determinata dal comportamento dell , assume rilievo la ravvisata legittimazione esclusiva di Controparte_7 CP_1 nonché la circostanza che l' non ha avanzato in questa sede domande trasversali di natura CP_6 risarcitoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell;
Controparte_3
- dichiara che l' non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di CP_1 Parte_1 in relazione ai crediti contributivi inseriti nella cartella di pagamento n. 048 2004
[...]
0001823374 000 e gestiti dalla sede di Perugia, relativi alla matricola aziendale n. CP_1
5806145018, che dichiara estinti per prescrizione;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite CP_1
a che vengono liquidate in euro 43,00 per esborsi, ed euro 3.300,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario avvocato Davide Emone;
- nulla sulle spese tra la ricorrente e l . Controparte_3
Perugia, 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
OL CH
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