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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Savona
SEZIONE CIVILE
R.G. 1352/2024
Oggi, all'udienza del 11.03.2025, alle ore 12:00, sono presenti:
per la società ricorrente l'avv. Bestoso Ilaria, la quale insiste per la decisione e per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Per la resistente, già contumace, nessuno è comparso.
il Giudice, sentita la parte comparsa, alle ore 12:10 pronuncia la seguente sentenza con motivazioni contestuali ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., redatta unitamente al presente verbale telematico di cui costituisce parte integrante, dando alle parti lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1352/2024 avente ad oggetto: locazione di immobile uso abitativo - finita locazione
- indennità di occupazione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Bestoso, come da Parte_1 procura in atti;
- ricorrente/attrice –
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
- resistenti/convenuti contumaci –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. La causa viene decisa all'udienza del 11.03.2025 con deposito contestuale della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante asseriva che la società esercita attività ricettiva di campeggio debitamente Pt_1 Parte_1 autorizzata dal Comune di Albenga (SV) e che i resistenti e nel Controparte_1 Controparte_2 mese di febbraio 2022 si fossero rivolti al chiedendo di poter soggiornare Parte_2 presso uno chalet del campeggio. La ricorrente assegnava dunque lo chalet grande n. 8 ai e CP_1 con cui concludeva un accordo verbale di soggiorno in cui veniva stabilito un corrispettivo CP_2 di importo pari ad € 5.500,00 per la stagione estiva ed invernale del 2022. Al termine della stagione estiva i resistenti facevano richiesta di prolungare la permanenza presso il campeggio anche per l'anno 2023. La
Direzione del concedeva loro di protrarre la permanenza presso lo chalet Parte_2 grande n. 8 anche per il 2023 sempre per un corrispettivo pari ad € 5.500,00.
I resistenti e tuttavia, iniziavano ad essere scostanti nei pagamenti, tanto è vero CP_1 CP_2 che ad aprile 2023 avevano effettuato solamente due pagamenti per un importo totale pari ad € 450,00; per l'effetto, la società ricorrente intimava ai convenuti e il pagamento di quanto CP_1 CP_2 dovuto con l'avvertimento che se non avessero saldato il loro debito avrebbero dovuto lasciare il campeggio (doc. n. 4). A seguito dell'intimazione e della messa in mora nel corso dell'anno 2023 gli odierni resistenti effettuavano alcuni pagamenti per un totale pari ad € 2.490,00, come da fatture versate in atti
(doc. n. 5), residuando un debito pari ad € 3.010,00. Inoltre, i convenuti e in CP_1 CP_2 violazione del regolamento interno del campeggio, di fatto stabilivano la propria residenza presso lo chalet in cui non soggiornavano solo saltuariamente per periodi di vacanza più o meno brevi, ma vi abitavano stabilmente anche durante il periodo di chiusura del campeggio. Detto comportamento non era mai stato autorizzato dalla Direzione del che anzi in occasione della chiusura invernale Parte_2 del campeggio invitava tutti i soggiornanti, compresi gli odierni resistente, a lasciare vuoti gli chalet e le roulotte. Nonostante i plurimi solleciti, sia verbali che scritti, gli odierni convenuti, ampiamente morosi, non rilasciavano il bene.
Premesso quanto sopra esposto e venendo al merito della decisione, certamente è risultato provato in via documentale l'esistenza di un iniziale rapporto di locazione ad uso turistico, protrattosi oltre la stagione estiva 2022, privo di regolari pagamenti. L'assunto di cui sopra è confermato, oltre che dai solleciti rimasti inevasi, anche dagli esiti dell'istruttoria orale, ed in particolare dalle dichiarazioni del teste TE
, legale rappresentante della società ricorrente, il quale ha dichiarato “confermo che in occasione della chiusura invernale del campeggio invitiamo sempre i soggiornanti a lasciare vuoti chalet e roulotte;
anche i signori CP_2
e hanno ricevuto tale invito ma non se ne sono andati, anche perché hanno di fatto stabilito la loro residenza nello CP_1
2 chalet che era stato loro assegnato;
preciso che questo è contrario al regolamento interno del Parco”, asserzioni la cui attendibilità appare confermata dalla coincidenza con le dichiarazioni della teste TEimone_2
, impiegata in qualità di segretaria della ricorrente, la quale ha dichiarato “quando sono entrata
[...]
i signori e soggiornavano nel parco e confermo che erano nello chalet grande n. 8 […] io stessa ho CP_2 CP_1 sollecitato più volte gli odierni resistenti a lasciare libero lo chalet ma loro non se ne sono andati” […] da quando ho iniziato
a lavorare nel Parco gli odierni resistenti non hanno versato nulla;
so che sono in arretrato nei pagamenti e penso che ne siano perfettamente consapevoli: questo lo posso dire perché nei primi giorni di maggio di quest'anno la signora mi CP_1 fermò mentre stavo facendo un giro nel Parco e mi disse che il marito aveva iniziato a lavorare, aveva già ricevuto il primo stipendio, quella mattina sarebbe andato a cambiare un assegno e poi sarebbe venuto in ufficio da noi per “darci qualcosa”, così disse: peraltro né quel giorno né in seguito hanno mai versato nulla” (cfr. verbale del 25.11.2024).
La circostanza che il contratto sia stato perfezionato in forma orale, in violazione degli artt. artt. 1 c.
4 e 13 c. 5 L. n. 431/98, pur rendendo nulle le originarie intese non impedisce al legittimo proprietario di chiedere la restituzione dell'immobile e il pagamento delle mensilità dovute a titolo di occupazione abusiva, per mancata restituzione del bene, in virtù del dettato dell'art. 1591 c.c.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che, in virtù del principio di soccombenza, i resistenti debbano essere condannati al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano ai sensi del DM 147/2022, tabella
2, fascia II, (tutte le fasi, valori minimi dato l'esiguo impegno difensivo in esse profuso) in € 2.540,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre oneri accessori come in dispositivo, se dovuti.
P.Q.M.
Codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte, così dispone:
• ACCOGLIE la domanda di e, per l'effetto, CONDANNA i Parte_3 resistenti e a restituire lo chalet grande n. 8 ubicato Controparte_1 Controparte_2 all'interno del campeggio sito in Albenga (SV), Via Don Lasagna, n. 53 di proprietà della società
Parte_3
• CONDANNA i resistenti al pagamento di € 5.759,98 oltre interessi legali dalla domanda;
• CONDANNA i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che qui si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge.
• Dispone la trasmissione degli atti all' Agenzia delle Entrate competente per territorio ai fini degli accertamenti ritenuti opportuni.
Così è deciso.
Savona, 11/03/2025 Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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