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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 851/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. Dott.ssa Marianna Cocca Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI ALESSANDRA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. GRANDI COSTANZA Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 [...] e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere CP_1 all'annotazione nei registri di matrimonio (anno 2013, numero 122, Parte 1); Stabilire inoltre che
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
3. La sig.ra manterrà, unitamente alla prole, la residenza Parte_2 nell'immobile coniugale condotto in locazione, sito in Cento (FE), Via Bologna n. 14, mentre il sig. si è già trasferito altrove;
CP_1
4. I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento privilegiato unitamente alla madre nell'abitazione di Cento (FE), Via Bologna 14. Il padre potrà recuperare i figli un pomeriggio a settimana a sua scelta dalle 18,00 alle 20,00, previ accordi con la madre e con congruo anticipo, oltre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera prima della cena.
1 5. Durante le festività (Natale e Pasqua) in cui è prevista la sospensione scolastica, i figli trascorreranno parità di tempo con ciascun genitore, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi le parti con congruo anticipo;
6. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli le vacanze, nonché riguardo ad eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana, comunicandosi a tal fine recapiti, anche telefonici e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli;
7. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle loro esigenze di vita e di studio. Resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, alfine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
8. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana dei predetti;
9. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute dei loro figli minori;
10. Il Sig. verserà un contributo al mantenimento per i minori pari ad Controparte_1 euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Il signor si impegna a CP_1 corrispondere la somma concordata anche prima della sentenza definitiva, ad eccezione del mese di giugno 2025 per il quale i coniugi si sono già accordati per la cifra di euro 300;
11. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, per l'elencazione delle quali si rimanda al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara. Ciascuno dei genitori rimborserà all'altro le spese che questi abbia anticipato entro giorni quindici e dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta;
12. L'importo dell'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i coniugi;
13. La Sig.ra rinuncia, a qualsiasi titolo, a rivendicare diritti Parte_2 sull'immobile che il Sig. è in procinto di acquistare, anche laddove la Controparte_1 compravendita avvenisse prima della sentenza definitiva;
14. I genitori si impegnano a presentare ai figli il/la rispettivo/a nuovo/a compagno/a solo quando si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare in loro confusione;
15. Le spese del giudizio si intendono compensate.” Il PM non ha rassegnato conclusioni ma ha apposto il visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 28/10/2013 aveva contratto matrimonio con Controparte_1
2 I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte.
** Il Presidente, constatata l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti e disponeva per la prosecuzione del giudizio
** All'udienza del 15/07/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole.
In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in MA , in data 28/10/2013 , trascritto al n. 122
[...] P I) alle condizioni trascritte in epigrafe 2) spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di MA di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 15/07/2025
L'estensore e Presidente
Anna Ghedini
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott.ssa Anna Ghedini Presidente ed est. Dott.ssa Marianna Cocca Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI ALESSANDRA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. GRANDI COSTANZA Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti:
“1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 [...] e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere CP_1 all'annotazione nei registri di matrimonio (anno 2013, numero 122, Parte 1); Stabilire inoltre che
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri;
3. La sig.ra manterrà, unitamente alla prole, la residenza Parte_2 nell'immobile coniugale condotto in locazione, sito in Cento (FE), Via Bologna n. 14, mentre il sig. si è già trasferito altrove;
CP_1
4. I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento privilegiato unitamente alla madre nell'abitazione di Cento (FE), Via Bologna 14. Il padre potrà recuperare i figli un pomeriggio a settimana a sua scelta dalle 18,00 alle 20,00, previ accordi con la madre e con congruo anticipo, oltre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera prima della cena.
1 5. Durante le festività (Natale e Pasqua) in cui è prevista la sospensione scolastica, i figli trascorreranno parità di tempo con ciascun genitore, oltre a due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi le parti con congruo anticipo;
6. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli le vacanze, nonché riguardo ad eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana, comunicandosi a tal fine recapiti, anche telefonici e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli;
7. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle loro esigenze di vita e di studio. Resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, alfine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
8. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana dei predetti;
9. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute dei loro figli minori;
10. Il Sig. verserà un contributo al mantenimento per i minori pari ad Controparte_1 euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Il signor si impegna a CP_1 corrispondere la somma concordata anche prima della sentenza definitiva, ad eccezione del mese di giugno 2025 per il quale i coniugi si sono già accordati per la cifra di euro 300;
11. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, per l'elencazione delle quali si rimanda al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara. Ciascuno dei genitori rimborserà all'altro le spese che questi abbia anticipato entro giorni quindici e dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta;
12. L'importo dell'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i coniugi;
13. La Sig.ra rinuncia, a qualsiasi titolo, a rivendicare diritti Parte_2 sull'immobile che il Sig. è in procinto di acquistare, anche laddove la Controparte_1 compravendita avvenisse prima della sentenza definitiva;
14. I genitori si impegnano a presentare ai figli il/la rispettivo/a nuovo/a compagno/a solo quando si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare in loro confusione;
15. Le spese del giudizio si intendono compensate.” Il PM non ha rassegnato conclusioni ma ha apposto il visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra il sig. esponeva: Parte_1 in data 28/10/2013 aveva contratto matrimonio con Controparte_1
2 I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte.
** Il Presidente, constatata l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti e disponeva per la prosecuzione del giudizio
** All'udienza del 15/07/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis. Deve dunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole.
In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in MA , in data 28/10/2013 , trascritto al n. 122
[...] P I) alle condizioni trascritte in epigrafe 2) spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di MA di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 15/07/2025
L'estensore e Presidente
Anna Ghedini
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