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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL UC RI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 3399/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Villa San Giovanni (RC), via Zanotti Bianco, 18, presso lo studio dell'avv. Santo
IN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._2
calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
ved. (cf: Controparte_1 Controparte_2
) residente in [...], Gallico C.F._3
Marina;
(cf: residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Calabria, via Petrarca n. 33, località Gallico. pagina 1 di 8 (cf: residente a [...]al Lambro Controparte_4 C.F._5
(MI) in Via Ex Provinciale per Sant'Angelo 2.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata avanzata in via principale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24 settembre 2025, l'avv. Santo IN, nell'interesse dell'attore, precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, Controparte_1
ved. , e , per ivi sentire Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
accogliere le conclusioni:” Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: 1) – accertare, dichiarare che le firme apposte alla scrittura privata di compravendita indicata in premessa, stipulata in data 10/10/2021 sono autentiche. 2 – accertare e dichiarare
l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dei beni descritti in premessa in favore dell'attore, per avere questi adempiuto il proprio obbligo del pagamento dell'intero prezzo. 3 – emettere, in via subordinata, nel caso in cui la scrittura privata predetta del
10.10.2021 venga ritenuta semplice promessa di vendita, sentenza costitutiva che costituisca per tutti gli effetti l'atto pubblico, statuendo l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà del bene immobile a favore dell'attore. Con salvezza di spese e competenze in caso di opposizione dei convenuti.”
L'attore esponeva che con scrittura privata datata 10 ottobre 2021, allegata in atti, aveva acquistato dalle sig.re ED , Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 e piena proprietà di due terreni, aventi Controparte_3 Controparte_4
natura agricola, siti in Gallico di Reggio Calabria, in località Santa Domenica, identificati rispettivamente al N.C.T. al foglio di mappa 2 particella 767 , della superficie di ettari 0.01.36,, qualità agrumeto;
al foglio di mappa 2 particella 770 , della superficie di ettari 0.04.97,, qualità pascolo arboreo;
che il prezzo della compravendita, fissato in Euro 12.000,00 era stato interamente versato dall'esponente alle scadenze convenute: € 6.000,00 all'atto della sottoscrizione e il saldo € 6000,00 in data
17/10/2020 come da bonifici in atti ; che il contratto di compravendita, intercorso tra le parti , aveva prodotto all'atto della sua stipula gli effetti reali per i quali era stato concluso, trasferendo la proprietà ed il possesso dei terreni oggetto della stipula in capo all'attore ; che il suddetto atto , seppur valido ed efficace non era stato trascritto nei pubblici registri immobiliari in quanto le firme apposte dai contraenti all'atto di compravendita non erano state autenticate da un pubblico ufficiale rogante.; che conseguentemente l'attore sig. , conveniva in giudizio le sig.re Parte_2 [...]
ED , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, affinché venissero dichiarate autentiche le sottoscrizioni apposte Controparte_4
in calce alla scrittura.
Regolarmente costituito il contradditorio, le convenute non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarate contumaci all'udienza del 05.05.2022, ove l'attore, riduceva la domanda al punto 1) della citazione e, chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al 24 novembre 2022 per la discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. All'udienza del 17.1.2024, il Dott. , rilevato che in atti non si Pt_3
rinveniva una lettera stragiudiziale di invito ai convenuti di stipulare l'atto notarile, anticipato dalla scrittura privata, previa fissazione di appuntamento presso un notaio;
riteneva, pertanto, che non si versava in materia di affari civili contenziosi e che ricorreva un'ipotesi di possibile “abuso del processo”; ritenuto, quindi, necessario pagina 3 di 8 sollevare d'ufficio la questione, rinviava all'udienza del 06. 06. 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note scritte. L'attore depositate le note scritte autorizzate, con le quali argomentava sul rilievo d'ufficio del Tribunale, insisteva in domanda contestando l'infondatezza dell'assunto. Con provvedimento successivo, il
Tribunale, scioglieva la riserva assunta e, impregiudicata ogni decisione sulla questione d'ufficio sollevata;
ritenendo necessario verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per il trasferimento dei diritti di proprietà; disponeva d'ufficio consulenza tecnica. All'udienza del 24 settembre 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisine, con la concessione dei termini di legge.
Tanto premesso, si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va trattata la questione concernente l'abuso del processo eccezione sollevata d'ufficio dal precedente giudice.
L'abuso del processo si considera come una “articolazione” dell'abuso del diritto, che è ravvisabile quando un soggetto sfrutta un potere conferitogli per perseguire obiettivi ulteriori e/o differenti rispetto a quelli oggettivamente riconosciuti a quel determinato atto da parte del legislatore. Da qui, la necessità di un bilanciamento tra il diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., dal quale discendono canoni comportamentali delle parti, quali l'obbligo di correttezza e di agire secondo buona fede.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione ( sent.n.7409 del 17.03.2021),
l'abuso del processo presenta due caratteristiche: un elemento oggettivo, consistente nell'utilizzo dello strumento processuale «per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi»; un elemento soggettivo, che si integra quando la condotta
pagina 4 di 8 dell'abusante «venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede».
Nel caso di specie, l'instaurazione del giudizio per accertare l'autenticità delle firme non costituisce di per sé abuso del processo, anche in assenza di una diffida a stipulare il definitivo.
La diffida non è un presupposto necessario;
serve solo a dimostrare la volontà di concludere il definitivo e mettere in mora la controparte, ma non condiziona l'azione di accertamento sull'autenticità delle firme della scrittura privata.
L'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve a ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3). E' stato chiarito che “tale interesse sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente non contesti l'autenticità della sottoscrizione, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire, semmai, sull'onere delle spese processuali” (Cass. n. 5424/1981).
Ciò posto, sussiste in capo all'attore l'interesse ad agire a verificare l'autenticità delle firme, pure in assenza di una situazione di incertezza sulla autenticità delle stesse
(condizione essenziale per far valere il preliminare); nonché il pregiudizio concreto e attuale non rimuovibile altrimenti se non con l'intervento del giudice a causa della mancata sottoscrizione del contratto definitivo.
Pertanto, non ricorrendo nella fattispecie, la figura di “abuso del processo”,
l'instaurazione del giudizio da parte dell'attore per accertare l'autenticità delle firme è legittimo.
Ne consegue che tale eccezione va disattesa.
Ciò premesso, occorre, anzitutto, evidenziare che la domanda di verificazione di scrittura privata, proposta in via principale ex art. 216 c.p.c., rappresenta un'ipotesi di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni azione. Essa deve consistere nella possibilità di doversi servire della pagina 5 di 8 scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o anche, come nel caso di specie, come titolo per trascrizioni o iscrizioni nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
“La disposizione dell'art. 2657, comma1 c.p.c., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di una sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà aver un titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente”. (Cass.
Civ.sez.II, 28 3.1995, n.3674).
“Qualora il preliminare, pur trascrivibile, sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere
l'effetto della prenotazione dell'opponibilità del preliminare ai terzi”. (Cass. civ. sez. III
n. 26012 del 19 .12. 2016).
La produzione documentale dell'attore e la circostanza che gravava invece in capo ai convenuti l'onere di disconoscere la scrittura del 2021, fanno sì che la loro contumacia perda il proprio fisiologico carattere neutro per assumere un precipuo significato probatorio che depone in senso favorevole all'accoglimento della domanda spiegata. Ed infatti, ai fini del riconoscimento tacito di scrittura privata da parte del contumace, la notifica del verbale attestante la produzione della scrittura, non è necessaria nel caso in cui – come nella specie - detta scrittura sia stata indicata nell'atto di citazione notificato e prodotta nel fascicolo dell'attore (cfr. Cass. n. 6980/1987).
Di talché deve osservarsi che, poiché i convenuti non si sono costituiti in giudizio, ai sensi dell'art. art. 215 c. 1 c.p.c., la scrittura prodotta in giudizio dall'attore è da pagina 6 di 8 considerarsi legalmente riconosciuta in giudizio dagli stessi, e, pertanto, ex art. 2702 c.c. costituisce piena prova della sua provenienza dal sottoscrittore.
Infine, anche con la consulenza tecnica d'ufficio espletata è stato, accertato che i beni oggetto della scrittura privata di compravendita sono regolari da un punto di vista urbanistico ed edilizio (art. 9 bis D.P.R. numero 380/2001): “..i lotti del terreno risultano commerciabili, in quanto non sussistono vincoli pregiudizievoli né limitazioni alla loro alienazione. Non sono presenti irregolarità catastali né trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari. Si ritiene, pertanto, che gli immobili in esame siano liberamente trasferibili e alienabili, con piena possibilità di compravendita nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie in vigore”. (pag.5 della relazione tecnica a firma dell'arch. redatta in data 14.3.2025). Persona_1
Ne consegue che, deve ritenersi accolta la domanda attorea di declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte da ED Controparte_1 CP_2
e , in calce alla scrittura privata
[...] Controparte_3 Controparte_4
del 10 ottobre 202; in quanto tutte le parti hanno riconosciuto le rispettive firme e nessun elemento in contrario è emerso in giudizio.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla mancata opposizione delle parti convenute non costituite nel presente giudizio, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Invece, vanno poste a carico di parte attrice le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (c.f.: Parte_1
, nei confronti di ved. C.F._1 Controparte_1
(cf: ); (cf: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e (cf: C.F._4 Controparte_4 C.F._5
convenuti contumaci, ogni diversa istanza disattesa, eccezione deduzione disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - Rigetta l'eccezione di abuso del processo.
- In accoglimento della domanda avanzata dall'attore , dichiara Parte_2
giudizialmente accertata, ai sensi degli artt. 215-216 cod. proc. civ. e 2657 e 2702 cod. civ., la scrittura privata del 10 ottobre 2021, e dichiara che le sottoscrizioni ivi apposte dalle parti ( , da una parte, e Parte_2 Controparte_1
ED , , , dall'altra)
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sono tutte autentiche.
- Dichiara la trascrivibilità della suddetta scrittura privata.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
Reggio Calabria 17.12.2025
IL GOP
EL UC RI RA
pagina 8 di 8
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL UC RI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 3399/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Villa San Giovanni (RC), via Zanotti Bianco, 18, presso lo studio dell'avv. Santo
IN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._2
calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
ved. (cf: Controparte_1 Controparte_2
) residente in [...], Gallico C.F._3
Marina;
(cf: residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Calabria, via Petrarca n. 33, località Gallico. pagina 1 di 8 (cf: residente a [...]al Lambro Controparte_4 C.F._5
(MI) in Via Ex Provinciale per Sant'Angelo 2.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata avanzata in via principale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24 settembre 2025, l'avv. Santo IN, nell'interesse dell'attore, precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, Controparte_1
ved. , e , per ivi sentire Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
accogliere le conclusioni:” Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: 1) – accertare, dichiarare che le firme apposte alla scrittura privata di compravendita indicata in premessa, stipulata in data 10/10/2021 sono autentiche. 2 – accertare e dichiarare
l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dei beni descritti in premessa in favore dell'attore, per avere questi adempiuto il proprio obbligo del pagamento dell'intero prezzo. 3 – emettere, in via subordinata, nel caso in cui la scrittura privata predetta del
10.10.2021 venga ritenuta semplice promessa di vendita, sentenza costitutiva che costituisca per tutti gli effetti l'atto pubblico, statuendo l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà del bene immobile a favore dell'attore. Con salvezza di spese e competenze in caso di opposizione dei convenuti.”
L'attore esponeva che con scrittura privata datata 10 ottobre 2021, allegata in atti, aveva acquistato dalle sig.re ED , Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 e piena proprietà di due terreni, aventi Controparte_3 Controparte_4
natura agricola, siti in Gallico di Reggio Calabria, in località Santa Domenica, identificati rispettivamente al N.C.T. al foglio di mappa 2 particella 767 , della superficie di ettari 0.01.36,, qualità agrumeto;
al foglio di mappa 2 particella 770 , della superficie di ettari 0.04.97,, qualità pascolo arboreo;
che il prezzo della compravendita, fissato in Euro 12.000,00 era stato interamente versato dall'esponente alle scadenze convenute: € 6.000,00 all'atto della sottoscrizione e il saldo € 6000,00 in data
17/10/2020 come da bonifici in atti ; che il contratto di compravendita, intercorso tra le parti , aveva prodotto all'atto della sua stipula gli effetti reali per i quali era stato concluso, trasferendo la proprietà ed il possesso dei terreni oggetto della stipula in capo all'attore ; che il suddetto atto , seppur valido ed efficace non era stato trascritto nei pubblici registri immobiliari in quanto le firme apposte dai contraenti all'atto di compravendita non erano state autenticate da un pubblico ufficiale rogante.; che conseguentemente l'attore sig. , conveniva in giudizio le sig.re Parte_2 [...]
ED , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, affinché venissero dichiarate autentiche le sottoscrizioni apposte Controparte_4
in calce alla scrittura.
Regolarmente costituito il contradditorio, le convenute non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarate contumaci all'udienza del 05.05.2022, ove l'attore, riduceva la domanda al punto 1) della citazione e, chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al 24 novembre 2022 per la discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. All'udienza del 17.1.2024, il Dott. , rilevato che in atti non si Pt_3
rinveniva una lettera stragiudiziale di invito ai convenuti di stipulare l'atto notarile, anticipato dalla scrittura privata, previa fissazione di appuntamento presso un notaio;
riteneva, pertanto, che non si versava in materia di affari civili contenziosi e che ricorreva un'ipotesi di possibile “abuso del processo”; ritenuto, quindi, necessario pagina 3 di 8 sollevare d'ufficio la questione, rinviava all'udienza del 06. 06. 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note scritte. L'attore depositate le note scritte autorizzate, con le quali argomentava sul rilievo d'ufficio del Tribunale, insisteva in domanda contestando l'infondatezza dell'assunto. Con provvedimento successivo, il
Tribunale, scioglieva la riserva assunta e, impregiudicata ogni decisione sulla questione d'ufficio sollevata;
ritenendo necessario verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per il trasferimento dei diritti di proprietà; disponeva d'ufficio consulenza tecnica. All'udienza del 24 settembre 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisine, con la concessione dei termini di legge.
Tanto premesso, si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va trattata la questione concernente l'abuso del processo eccezione sollevata d'ufficio dal precedente giudice.
L'abuso del processo si considera come una “articolazione” dell'abuso del diritto, che è ravvisabile quando un soggetto sfrutta un potere conferitogli per perseguire obiettivi ulteriori e/o differenti rispetto a quelli oggettivamente riconosciuti a quel determinato atto da parte del legislatore. Da qui, la necessità di un bilanciamento tra il diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., dal quale discendono canoni comportamentali delle parti, quali l'obbligo di correttezza e di agire secondo buona fede.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione ( sent.n.7409 del 17.03.2021),
l'abuso del processo presenta due caratteristiche: un elemento oggettivo, consistente nell'utilizzo dello strumento processuale «per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi»; un elemento soggettivo, che si integra quando la condotta
pagina 4 di 8 dell'abusante «venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede».
Nel caso di specie, l'instaurazione del giudizio per accertare l'autenticità delle firme non costituisce di per sé abuso del processo, anche in assenza di una diffida a stipulare il definitivo.
La diffida non è un presupposto necessario;
serve solo a dimostrare la volontà di concludere il definitivo e mettere in mora la controparte, ma non condiziona l'azione di accertamento sull'autenticità delle firme della scrittura privata.
L'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve a ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3). E' stato chiarito che “tale interesse sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente non contesti l'autenticità della sottoscrizione, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire, semmai, sull'onere delle spese processuali” (Cass. n. 5424/1981).
Ciò posto, sussiste in capo all'attore l'interesse ad agire a verificare l'autenticità delle firme, pure in assenza di una situazione di incertezza sulla autenticità delle stesse
(condizione essenziale per far valere il preliminare); nonché il pregiudizio concreto e attuale non rimuovibile altrimenti se non con l'intervento del giudice a causa della mancata sottoscrizione del contratto definitivo.
Pertanto, non ricorrendo nella fattispecie, la figura di “abuso del processo”,
l'instaurazione del giudizio da parte dell'attore per accertare l'autenticità delle firme è legittimo.
Ne consegue che tale eccezione va disattesa.
Ciò premesso, occorre, anzitutto, evidenziare che la domanda di verificazione di scrittura privata, proposta in via principale ex art. 216 c.p.c., rappresenta un'ipotesi di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni azione. Essa deve consistere nella possibilità di doversi servire della pagina 5 di 8 scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o anche, come nel caso di specie, come titolo per trascrizioni o iscrizioni nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
“La disposizione dell'art. 2657, comma1 c.p.c., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di una sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà aver un titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente”. (Cass.
Civ.sez.II, 28 3.1995, n.3674).
“Qualora il preliminare, pur trascrivibile, sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere
l'effetto della prenotazione dell'opponibilità del preliminare ai terzi”. (Cass. civ. sez. III
n. 26012 del 19 .12. 2016).
La produzione documentale dell'attore e la circostanza che gravava invece in capo ai convenuti l'onere di disconoscere la scrittura del 2021, fanno sì che la loro contumacia perda il proprio fisiologico carattere neutro per assumere un precipuo significato probatorio che depone in senso favorevole all'accoglimento della domanda spiegata. Ed infatti, ai fini del riconoscimento tacito di scrittura privata da parte del contumace, la notifica del verbale attestante la produzione della scrittura, non è necessaria nel caso in cui – come nella specie - detta scrittura sia stata indicata nell'atto di citazione notificato e prodotta nel fascicolo dell'attore (cfr. Cass. n. 6980/1987).
Di talché deve osservarsi che, poiché i convenuti non si sono costituiti in giudizio, ai sensi dell'art. art. 215 c. 1 c.p.c., la scrittura prodotta in giudizio dall'attore è da pagina 6 di 8 considerarsi legalmente riconosciuta in giudizio dagli stessi, e, pertanto, ex art. 2702 c.c. costituisce piena prova della sua provenienza dal sottoscrittore.
Infine, anche con la consulenza tecnica d'ufficio espletata è stato, accertato che i beni oggetto della scrittura privata di compravendita sono regolari da un punto di vista urbanistico ed edilizio (art. 9 bis D.P.R. numero 380/2001): “..i lotti del terreno risultano commerciabili, in quanto non sussistono vincoli pregiudizievoli né limitazioni alla loro alienazione. Non sono presenti irregolarità catastali né trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari. Si ritiene, pertanto, che gli immobili in esame siano liberamente trasferibili e alienabili, con piena possibilità di compravendita nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie in vigore”. (pag.5 della relazione tecnica a firma dell'arch. redatta in data 14.3.2025). Persona_1
Ne consegue che, deve ritenersi accolta la domanda attorea di declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte da ED Controparte_1 CP_2
e , in calce alla scrittura privata
[...] Controparte_3 Controparte_4
del 10 ottobre 202; in quanto tutte le parti hanno riconosciuto le rispettive firme e nessun elemento in contrario è emerso in giudizio.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla mancata opposizione delle parti convenute non costituite nel presente giudizio, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Invece, vanno poste a carico di parte attrice le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (c.f.: Parte_1
, nei confronti di ved. C.F._1 Controparte_1
(cf: ); (cf: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e (cf: C.F._4 Controparte_4 C.F._5
convenuti contumaci, ogni diversa istanza disattesa, eccezione deduzione disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - Rigetta l'eccezione di abuso del processo.
- In accoglimento della domanda avanzata dall'attore , dichiara Parte_2
giudizialmente accertata, ai sensi degli artt. 215-216 cod. proc. civ. e 2657 e 2702 cod. civ., la scrittura privata del 10 ottobre 2021, e dichiara che le sottoscrizioni ivi apposte dalle parti ( , da una parte, e Parte_2 Controparte_1
ED , , , dall'altra)
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sono tutte autentiche.
- Dichiara la trascrivibilità della suddetta scrittura privata.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
Reggio Calabria 17.12.2025
IL GOP
EL UC RI RA
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